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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 660/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7617/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Vallo Della Lucania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 713 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 7617/2024 depositato telematicamente, la società Ricorrente_1 SAS, partita IVA P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Rappresentante_1, ha impugnato l'avviso recupero crediti n. 000713/2024, notificato in data 08.10.2024, per l'importo complessivo di euro 1.686,00, emessa dall'EQUITALIA GIUSTIZIA SPA, relativamente al giudizio civile RG. n. 801/2022 Tribunale di Vallo della Lucania, chiedendone l'annullamento.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in relazione al giudizio civile RG. n. 801/2022, con comunicazione del
26.07.2022 invitata la ricorrente società, stante la mancata dichiarazione di Valore del Procedimento, al pagamento del Contributo Unificato di euro 1.686,00.
A seguito della predetta comunicazione, la ricorrente provvedeva in data 28.07.2022 a comunicare la
Dichiarazione di Valore della causa de quo, asserendo che il valore della controversia non aveva subito un aumento, e che pertanto il predetto valore rimaneva compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, per cui la somma da versare come contributo unificato risultava essere di euro 118,50, somma che prontamente veniva versata in favore del Ministero della Giustizia a mezzo bonifico bancario in data 03.08.2022.
A motivi deduce
- Inesistenza del credito azionato relativamente alla presunta omissione di pagamento del contributo unificato.
Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, si è costituito in giudizio, giusta Ordinanza del 14.05.2025 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, Sezione 3, con proprie contro deduzioni, ritenendo che la Cancelleria giudiziaria del Tribunale di Vallo della Lucania ha correttamente applicato gli articoli 13,
14, e 15 del DPR N. 115/2002 per la determinazione del contributo unificato da versarsi per il giudizio iscritto al numero 801/2022 R.G., chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia.
La EQUITALIA GIUSTIZIA SPA, si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del ricorso. Chiede il rigetto del ricorso nel merito perché infondato in fatto e diritto, e la conferma della legittimità dell'atto emesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda l'omessa dichiarazione di valore della causa, in relazione all'atto introduttivo del giudizio RG n. 801/2022 Tribunale di Vallo della Lucania, comportando l'applicazione del contributo unificato nella misura massima, ovvero nella misura di euro 1.500,00 (misura che, ordinariamente, si applica per le cause con valore superiore a euro 200.000,00) ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del DPR n. 115/2002 che così recita “se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3 bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6 – quater, lettera f).
Di conseguenza, la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge per tutte le cause in cui MANCHI LA DICHIARAZIONE DI VALORE di cui all'articolo 14 T.U. indipendentemente dal loro valore e dall'autorità giudiziaria competente nella specie.
E' incontestato che il ricorrente, nel costituirsi nel processo civile n. 801/2022 R.G. incardinato innanzi al
Tribunale di Vallo della Lucania, ebbe a formulare istanza di chiamata del terzo, e che non fece la dichiarazione di valore in calce all'atto di costituzione, ai fini del pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo
14, comma 3, del DPR n. 115/2002, né risultava depositato, contestualmente al deposito della comparsa, un atto diverso che pure quella dichiarazione avrebbe potuto contenere né risultava il pagamento di alcun contributo unificato.
La Corte, pertanto ritiene che gli effetti della mancata dichiarazione di valore previsti dall'articolo 13, comma
6, DPR n. 115/2002 hanno certamente natura sanzionatoria, e che tale previsione è tassativa, in quanto persegue lo scopo di realizzare un effetto cogente e dissuasivo nei confronti degli operatori della giustizia sia civile che tributaria, in relazione al fatto che il sistema di incasso del contributo unificato previsto dal DPR
115/2002 può funzionare solo se le dichiarazioni di valore vengono presentate regolarmente e puntualmente per consentire alle Cancellerie di eseguire le verifiche di cui all'articolo 15; altrimenti il sistema diverrebbe incontrollabile.
La Corte quindi, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la legittimità dell'impugnato avviso recupero crediti n. 000713/2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - Sezione 03, in composizione monocratica rigetta il ricorso, come in parte motiva, e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, per complessive euro 300,00, così distinte, in favore del
Ministero della Giustizia, liquidate in euro 200,00, in favore di Equitalia Giustizia Spa, liquidate in euro
100,00, oltre oneri di legge se dovuti. Così deciso in Salerno, 14.01.2026. Il Presidente Dott. Vincenzo La
Brocca
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7617/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Vallo Della Lucania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 713 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 7617/2024 depositato telematicamente, la società Ricorrente_1 SAS, partita IVA P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.ra Ricorrente_1, codice fiscale CF_Rappresentante_1, ha impugnato l'avviso recupero crediti n. 000713/2024, notificato in data 08.10.2024, per l'importo complessivo di euro 1.686,00, emessa dall'EQUITALIA GIUSTIZIA SPA, relativamente al giudizio civile RG. n. 801/2022 Tribunale di Vallo della Lucania, chiedendone l'annullamento.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in relazione al giudizio civile RG. n. 801/2022, con comunicazione del
26.07.2022 invitata la ricorrente società, stante la mancata dichiarazione di Valore del Procedimento, al pagamento del Contributo Unificato di euro 1.686,00.
A seguito della predetta comunicazione, la ricorrente provvedeva in data 28.07.2022 a comunicare la
Dichiarazione di Valore della causa de quo, asserendo che il valore della controversia non aveva subito un aumento, e che pertanto il predetto valore rimaneva compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, per cui la somma da versare come contributo unificato risultava essere di euro 118,50, somma che prontamente veniva versata in favore del Ministero della Giustizia a mezzo bonifico bancario in data 03.08.2022.
A motivi deduce
- Inesistenza del credito azionato relativamente alla presunta omissione di pagamento del contributo unificato.
Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, si è costituito in giudizio, giusta Ordinanza del 14.05.2025 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, Sezione 3, con proprie contro deduzioni, ritenendo che la Cancelleria giudiziaria del Tribunale di Vallo della Lucania ha correttamente applicato gli articoli 13,
14, e 15 del DPR N. 115/2002 per la determinazione del contributo unificato da versarsi per il giudizio iscritto al numero 801/2022 R.G., chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia.
La EQUITALIA GIUSTIZIA SPA, si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del ricorso. Chiede il rigetto del ricorso nel merito perché infondato in fatto e diritto, e la conferma della legittimità dell'atto emesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Verificate la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Corte osserva che il caso in esame riguarda l'omessa dichiarazione di valore della causa, in relazione all'atto introduttivo del giudizio RG n. 801/2022 Tribunale di Vallo della Lucania, comportando l'applicazione del contributo unificato nella misura massima, ovvero nella misura di euro 1.500,00 (misura che, ordinariamente, si applica per le cause con valore superiore a euro 200.000,00) ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del DPR n. 115/2002 che così recita “se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3 bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6 – quater, lettera f).
Di conseguenza, la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge per tutte le cause in cui MANCHI LA DICHIARAZIONE DI VALORE di cui all'articolo 14 T.U. indipendentemente dal loro valore e dall'autorità giudiziaria competente nella specie.
E' incontestato che il ricorrente, nel costituirsi nel processo civile n. 801/2022 R.G. incardinato innanzi al
Tribunale di Vallo della Lucania, ebbe a formulare istanza di chiamata del terzo, e che non fece la dichiarazione di valore in calce all'atto di costituzione, ai fini del pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo
14, comma 3, del DPR n. 115/2002, né risultava depositato, contestualmente al deposito della comparsa, un atto diverso che pure quella dichiarazione avrebbe potuto contenere né risultava il pagamento di alcun contributo unificato.
La Corte, pertanto ritiene che gli effetti della mancata dichiarazione di valore previsti dall'articolo 13, comma
6, DPR n. 115/2002 hanno certamente natura sanzionatoria, e che tale previsione è tassativa, in quanto persegue lo scopo di realizzare un effetto cogente e dissuasivo nei confronti degli operatori della giustizia sia civile che tributaria, in relazione al fatto che il sistema di incasso del contributo unificato previsto dal DPR
115/2002 può funzionare solo se le dichiarazioni di valore vengono presentate regolarmente e puntualmente per consentire alle Cancellerie di eseguire le verifiche di cui all'articolo 15; altrimenti il sistema diverrebbe incontrollabile.
La Corte quindi, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la legittimità dell'impugnato avviso recupero crediti n. 000713/2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - Sezione 03, in composizione monocratica rigetta il ricorso, come in parte motiva, e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, per complessive euro 300,00, così distinte, in favore del
Ministero della Giustizia, liquidate in euro 200,00, in favore di Equitalia Giustizia Spa, liquidate in euro
100,00, oltre oneri di legge se dovuti. Così deciso in Salerno, 14.01.2026. Il Presidente Dott. Vincenzo La
Brocca