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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/07/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 04.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra , nato a [...] l'[...] C.f. Parte_1
ed elettivamente domiciliato in via Ferrara, n. 99, in Brolo (ME) presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza del 04.07.2025 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2177/2021 depositato in Cancelleria in data 29.06.2021 la parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di bracciante agricolo nel corso dell'anno 2019 per 152 giornate annue, presso la ditta
Agriservice Società Agricola s.r.l.s. di Muscarà Salvatore, esponeva che, l' gli comunicava di averlo CP_2 cancellato dagli elenchi anagrafici agricoltura per il suddetto anno;
che, infruttuoso era rimasto il successivo ricorso amministrativo.
Avverso tale decisione proponeva regolare ricorso e, pertanto, conveniva in giudizio l' per ottenere CP_2 il riconoscimento della reiscrizione negli elenchi secondo per il suddetto anno.
Si costituiva l in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale contestava il ricorso. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria, ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 04.07.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui lo stesso avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricolo. Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, che effettivamente nell'anno interessato il ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricolo per l'anno 2019, per 152 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell che deve CP_2 essere condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Agriservice Parte_1
Società Agricola s.r.l.s. di Muscarà Salvatore, per l'anno 2019, per 152 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa CP_2 reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 4.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 04.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra , nato a [...] l'[...] C.f. Parte_1
ed elettivamente domiciliato in via Ferrara, n. 99, in Brolo (ME) presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza del 04.07.2025 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 2177/2021 depositato in Cancelleria in data 29.06.2021 la parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di bracciante agricolo nel corso dell'anno 2019 per 152 giornate annue, presso la ditta
Agriservice Società Agricola s.r.l.s. di Muscarà Salvatore, esponeva che, l' gli comunicava di averlo CP_2 cancellato dagli elenchi anagrafici agricoltura per il suddetto anno;
che, infruttuoso era rimasto il successivo ricorso amministrativo.
Avverso tale decisione proponeva regolare ricorso e, pertanto, conveniva in giudizio l' per ottenere CP_2 il riconoscimento della reiscrizione negli elenchi secondo per il suddetto anno.
Si costituiva l in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale contestava il ricorso. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria, ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 04.07.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Nel merito, la domanda del ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui lo stesso avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricolo. Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto numerosa documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, che effettivamente nell'anno interessato il ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricolo per l'anno 2019, per 152 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell che deve CP_2 essere condannato a rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Agriservice Parte_1
Società Agricola s.r.l.s. di Muscarà Salvatore, per l'anno 2019, per 152 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa CP_2 reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 4.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena