Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.15586/2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 nato a [...] il [...], CF. C.F. 1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Lo Bello e Teresa Tornambè, per mandato in atti.
Ricorrente
CONTRO
CP 1 in persona del legale rappresentante pro, tempore con sede in Roma, via Ciro il Grande
21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 10.4.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Condanna l'CP_1 al pagamento in favore di Parte 1 della somma di € 36.673,08 a titolo di differenze pensionistiche maturate dall'1/03/2019 al 31/12/2024, oltre ulteriori interessi legali calcolati da marzo 2025 sino al soddisfo;
· Condanna l'CP 1 alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €. 2866,00
oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente;
- Pone a carico dell'CP 1 le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- che il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 1847/2023 66accoglieva parzialmente il ricorso e testualmente disponeva in parziale accoglimento del proposto ricorso, - condanna CP 2 a versare all'CP_1 per la costituzione della rendita in favore di calcolata al 28.02.2019, l'ulteriore somma di € 52.364,52 e Parte 1
condanna 1 CP 1 a corrispondere al ricorrente la conseguente rendita;
accerta il diritto di
Parte 1 a percepire il rateo pensionistico dal 01.03.2019 in misura pari ad €
2.406,41 e condanna conseguente 1CP 1 alla corresponsione della relativa differenza;
condanna CP 2 alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, da liquidarsi in €
4.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. LO BELLO GIOVANNI e dell'avv. TORNAMBE' TERESA - condanna l' CP 2 al pagamento delle spese di lite in favore dell'CP 1 da liquidarsi in € 2.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge se dovute;
- pone le spese della consulenza tecnica,
liquidate con separato provvedimento, a carico dell' CP_2 ;
- che in data 10 giugno 2023 inviava all'CP 1 la richiesta di esecuzione del dispositivo della sentenza, ma nessuna somma era stata ancora pagata dall' CP 3 ;
- che era opportuna la quantificazione a mezzo CTU, essendo necessari per la determinazione esatta dell'importo, elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge;
CP rassegnava le seguenti conclusioni "1. Condannare l'. convenuto al pagamento in favore del ricorrente quanto dovuto per differenza del rateo pensionistico dal 01.03.2019 in misura pari ad
€ 2.406,41 tra quanto dovuto e quanto percepito, successivi incrementi sino al rateo attuale e ai
CP successivi sino al soddisfo in forza della sentenza 1847/2023 e per l'effetto condannare l in persona del legale e rappresentante pro-tempore a corrispondere al ricorrente la prestazione corrente, ratei maturati e non riscossi nonché la prestazione corrente, con gli interessi legali come per legge.
2. Per la determinazione delle somme spettanti al ricorrente disporre consulenza tecnica in dipendenza dei diritti come sopra richiesti e con svalutazione monetaria ed interessi
.CP dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
3.Condannare l' convenuto alle spese ed onorari del giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti Avv. Giovanni Lo Bello e Avv. Teresa Tornambè
che dichiarano di non averli ricevuti." Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva L'CP 1 contestando la domanda e dichiarando di subordinare il pagamento delle differenze pensionistiche al versamento all'Istituto
delle somme dovute da parte del datore di lavoro.
Disposta la CTU contabile, all'esito della udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
10.4.2025 esaminate le conclusioni, la causa è stata decisa.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, dalla documentazione in atti, emerge il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze pensionistiche sulla base della sentenza n. 1847/2023 del Tribunale di Palermo, restando da chiarire, alla luce della inadempienza dell' CP 3 al dictum della suddetta pronuncia, l'importo maturato in suo favore.
La CTU, affidata al dott. Persona 1 ha quantificato tale credito nella misura di €.36.673,08 di cui €. 34.311,01 a titolo di differenze pensionistiche per il periodo ricompreso tra l'1/03/2019 e il
31/12/2024 (Elaborato A) e di €.2.362,08 a titolo di interessi legali dovute dalle singole scadenze sino al mese di febbraio 2025 (Elaborato B) a tale quantificazione ci si riporta, ritenendo la consulenza esaustiva e immune da vizi logico giuridici.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto con condanna dell CP 1 al pagamento della somma di €.36.673,08 a titolo di differenze pensionistiche maturate dall'1/03/2019 e il 31/12/2024, oltre ulteriori interessi legali calcolati da marzo 2025 sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
Vanno definitivamente poste a carico dell'CP 1 le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 27.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile