TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5243/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa IA Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Daniele MARTINELLI, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale e di divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 23 settembre 1999 a PEDRENGO e che dalla loro unione sono nate (1 giugno 2007), Per_1
IA (23 novembre 2008) e (19 giugno 2014), minorenni. Per_2 In data 3 novembre 2023, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e,
contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
La causa è stata assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 5 dicembre 2024.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione,
celebrata in data 11 ottobre 2023 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva (v. attestazione del passaggio in giudicato in atti).
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità,
secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in PEDRENGO il 23 settembre 1999 tra e Parte_1
; Parte_2
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di PEDRENGO (Atto n. 16, Parte II, Serie A, Anno 1999);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. prende atto delle condizioni g)-j) di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa IA Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa IA Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Daniele MARTINELLI, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale e di divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 23 settembre 1999 a PEDRENGO e che dalla loro unione sono nate (1 giugno 2007), Per_1
IA (23 novembre 2008) e (19 giugno 2014), minorenni. Per_2 In data 3 novembre 2023, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e,
contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
La causa è stata assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 5 dicembre 2024.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione,
celebrata in data 11 ottobre 2023 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva (v. attestazione del passaggio in giudicato in atti).
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità,
secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c., e condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in PEDRENGO il 23 settembre 1999 tra e Parte_1
; Parte_2
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di PEDRENGO (Atto n. 16, Parte II, Serie A, Anno 1999);
3. recepisce le condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
4. prende atto delle condizioni g)-j) di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa IA Alba Costanzo