Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
Nel giudizio promosso da
Parte_1
Con l'Avv. Pt_1
Contro
Controparte_1
e dif dall'Avv. Altamura
[...]
Nonché contro
, Controparte_2
rappr e dif dall'Avv. Normanno
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 4.3.20 la parte ricorrente sopra indicata espose che in data 24.1.20
aveva ricevuto la notifica tramite pec della cartella esattoriale n.106201900217917640000, con cui veniva chiesto il pagamento della somma complessiva di €.984,44 a titolo di CONTRIBUTI soggettivi eccedenti il minimale e contributo integrativo per l'anno 2012 reclamati per conto Parte_2
. Chiedeva l'annullamento del ruolo opposto in ragione della non debenza delle somme per
[...]
intervenuta prescrizione.
Si è costituito il convenuto, contestando le prospettazioni attoree.
All'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa dai procuratori delle parti e decisa come da infrascritto dispositivo.
****************
Il ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale dei contributi richiesti.
Occorre allora verificare se davvero il credito è prescritto, come sostenuto dal ricorrente o meno.
Sul punto, come correttamente sostenuto dalla resistente , va detto che l'art. 19 della CP_3 legge 576/80 prevede che: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo CP_1
accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla
, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”. L'art. 3 della CP_1
legge n. 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che CP_1 la summenzionata legge n. 335/95 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80, restando, invece, salvo il secondo comma che àncora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla (Cass., n. 3586/2012, Cass., n. CP_1
3830/2012, Cass., n. 4107/2012, Cass., n. 6259/2011). Successivamente, l'art. 66 della L. n.
247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Parte_3
”. Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995
[...] alla ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che, come sopra CP_1
precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla Per cui ad oggi è pacifico che la prescrizione sia decennale. CP_1
Con riferimento invece alla problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione, con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della n. 247/12, la Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n.
247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
Pertanto trattandosi di contributi 2012 con dichiarazione alla effettuata nel 2013 e dies a CP_1
quo della prescrizione che inizia dunque a decorrere dal 2013, appare evidente come il vecchio termine quinquennale non fosse spirato e come dunque a detti contributi debba applicarsi la nuova normativa ed in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto.
Pertanto i contributi richiesti con la cartella opposta non sono affatto prescritti e il ricorrente deve essere condannato al pagamento della somma di € 984,44 in favore di
[...]
. Controparte_1 A nulla rileva peraltro il ricalcolo effettuato con nota 19.11.20, che riguardava solo la decorrenza della iscrizione del professionista alla né il rilascio del DURC nel 2022 atteso che lo stesso CP_1
riguarda solo il versamento dei contributi obbligatori effettuati alla in via diretta e non anche CP_1
le somme iscritte a ruolo, come nel caso di specie.
Le spese possono essere compensate tra tutte le parti in ragione della novità e peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Taranto, 12.5.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Maria LEONE)