Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2372 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], con Parte_1
l'Avv. DE VITA ALESSANDRO;
– attore –
CONTRO
Controparte_1
, con l'Avv. SPANO' SERGIO;
[...]
– convenuto –
OGGETTO: danno da circolazione di veicoli;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 25.3.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio quale società garante del FGVS, Controparte_2
esponendo che:
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
- in data 29.07.2015, alle ore 16.30 circa, nel Comune di Calatafimi-
Segesta, lungo la strada che porta alla Stazione Ferroviaria di Alcamo Di-
ramazione, località Bagni Gorga, l'attore, alla guida della propria autovet-
tura Nissan Micra, targata TA516792, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con autoveicolo rimasto non identificato;
- l'autovettura condotta dall'attore, appena oltrepassato il sottopassag-
gio che conduce alla stazione ferroviaria, veniva urtata da un'autovettura di colore scuro, del tipo station wagon, che sopraggiungeva, con senso di marcia opposto, in corrispondenza dello sportello lato guida;
- subito dopo il violento impatto il conducente del veicolo rimasto scono-sciuto si dava alla fuga non prestando alcun soccorso all'attore che accu-sava forti dolori alla gamba sinistra, in corrispondenza della protesi al gi-nocchio di cui lo stesso era portatore;
- all'incidente assistevano , figlia dell'attore, e Controparte_3 [...]
, entrambe trasportate nella Nissa Micra;
CP_4
- in conseguenza dell'incidente subiva la “frattura peri- Parte_1
protesica e la lussazione traumatica della protesi al ginocchio sinistro”,
tanto che, dopo una visita effettuata in data 19/08/2015 che evidenziava la rottura della cerniera della protesi, in data 31/08/2015, era costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico, presso l'Istituto di Controparte_5
Bologna, per la “riduzione della lussazione traumatica della protesi del gi-
nocchio sinistro e la sostituzione dell'inserto in polietilene”.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale:
“Respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- ritenere e dichiarare il conducente del veicolo rimasto non identificato
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re-sponsabile, per le causali di cui in premessa, dei danni subiti dal Sig.
a causa dell'incidente occorso il 29/07/2015; Parte_1
- conseguentemente, condannare Controparte_1
[... Garanzia della Strada, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e
non patrimoniali, subiti dal Sig. a causa dell'incidente de Parte_1
quo, quantificati in €. 116.914,00 come sopra specificati, o nella misura
maggiore o minore che emergerà in corso di causa, o sarà ritenuta di
giustizia e/o liquidata in via equi-tativa dal Giudice, oltre la rivalutazione
monetaria e gli interessi legali dal ter-mine assegnato con lettera
raccomandata a.r.;
- con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarre in favore del
sot-toscritto procuratore che dichiara di averle anticipate e non riscosse”.
Si costituiva in giudizio n.q., contestando le pretese avverse, CP_1
ed in particolare la prova del sinistro e della riconducibilità del danno all'incidente come descritto in citazione, chiedendo il rigetto della doman-
da.
Per la ragione più liquida, la domanda non può essere accolta,
mancando la prova del nesso causale tra il danno lamentato dall'attore e il sinistro per cui è causa.
Ed, infatti, sul punto risultano pienamente condivisibili le argomenta-
zioni del CTU, scevre da vizi logici e metodologici, il quale ha chiarito che:
“Nel caso in specie non è vi è traccia documentale, cioè sanitaria, che a
seguito del riferito sinistro stradale del 29.7.15, il signor Parte_1
abbia riportato con certezza un trauma contusivo al ginocchio sinistro già
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sede di pregressa protesi. Stante la dinamica è possibile che si sia
verificato un trauma con meccanismo a colpo di ariete del ginocchio da urto
contro il cruscotto dell'auto o contro altre strutture rigide dello stesso, ma
tale affermazione è solo ipotetica in assenza di un riscontro sanitario
nell'immediatezza del sinistro o anche nelle ore successive”. Sul punto, a corroborare le pretese attoree sul piano istruttorio non possono essere utilizzate le testimonianze di e , in Testimone_1 Testimone_2
accoglimento dell'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dalla convenuta, perché terze trasportate. Per orientamento giurisprudenziale pacifico infatti “Un soggetto trasportato che ha subito danni in seguito ad
un sinistro stradale è ritenuto sempre incapace a testimoniare, ai sensi
dell'art. 246 c.p.c., nel giudizio intercorrente tra il conducente e il terzo
responsabile. La vittima chiamata a deporre, infatti, è in tal caso
astrattamente titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'esito della
lite, tale da giustificarne l'intervento, quand'anche abbia già ottenuto il
risarcimento” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, n. 19121).
D'altronde, anche laddove utilizzabili, tali prove orali non sarebbero decisive per ritenere provato, secondo lo standard del “più probabile che
non”, il nesso causale tra il pregiudizio lamentato dall'attore e il sinistro come descritto in citazione;
ed, infatti, pur avendo dichiarato le testimoni che il RO avrebbe riportato, dopo lo scontro, dolore al ginocchio tale da consentirgli di continuare a guidare il veicolo, rimangono gravi perplessità sulla scelta di non sottoporsi a visita medica per nove giorni rispetto al momento del sinistro. Per cui, sono da ritenere coerenti le argomentazioni del CTU, il quale ha chiarito, anche in risposta alle
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osservazioni critiche di parte attrice, che “Nel caso di un trauma contusivo
al ginocchio capace di produrre una mobilizzazione protesica, la vis lesiva
generatasi a seguito del sinistro è chiaramente significativa e tale da
produrre una sintomatologia algico-disfunzionale in acuto del ginocchio
sinistro di entità tale da rendersi necessarie immediate cure sanitarie non
demendabili. Nel caso in specie, invece, il signor si reca in Pt_1
autonomia ad eseguire un esame Rx solo dopo 9 giorni dal riferito sinistro e
senza alcuna prescrizione ortopedica. La prima valutazione ortopedica
avveniva in data 19 agosto nel corso della quale veniva evidenziata una
lussazione della cerniera protesica considerata traumatica solo sulla base
di quanto riferito dal signor ”. Pt_1
Da ciò il CTU ha ricavato, correttamente, che “la lussazione della
protesi del ginocchio sinistro è verosimilmente di natura traumatica, ma
non può essere messa in relazione causale con il sinistro di cui sopra in
quanto non risulta documentato alcun trauma al ginocchio sinistro e, tenuto
conto delle modalità di accertamento della lussazione e del tempo
intercorso dal sinistro, non possono escludersi anche altra modalità
traumatiche rispetto a quella denunciata”. Proprio lo iato temporale tra il sinistro descritto e la prima visita medica documentata fa propendere per una eziologia diversa rispetto a quella indicata dall'attore a fondamento della sua pretesa risarcitoria. Di più, il CTU ha precisato che “anche
volendo considerarsi, come mera ipotesi, che la lussazione della protesi del
ginocchio sia da ricondurre causalmente al sinistro del 29 luglio 2025, il
successivo intervento di riduzione della lussazione con sostituzione
dell'inserto in polietile, permetteva il recupero funzionale dell'articolazione
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del ginocchio con ripristino della normale flesso-estensione come da
controllo ortopedico del 2.10.15; il trauma determinante la lussazione,
tenuto conto dello stato preesistente (soggetto già portatore di protesi) e del
successo dell'intervento di revisione protesica, avrebbe determinato solo un
periodo di inabilità temporanea, ma nessun postumo invalidante”. Sul
punto si sono concentrate le critiche dell'attore, che ha rilevato una asserita contraddittorietà delle conclusioni del CTU nel ritenere compatibile con il sinistro un periodo di IT. A ben vedere, però, le conclusioni del CTU sono assolutamente coerenti con la premessa dell'esclusione a monte del nesso causale tra il pregiudizio e l'incidente.
Peraltro, il tecnico dell'ufficio ha pure spiegato che “Gli attuali esiti
altamente invalidanti oggi residuati in capo al ginocchio sinistro, infatti, non
sono in ogni caso riconducibili all'evento traumatico occorso in data 29
luglio 2015 come riferito da parte attrice, ma sono da ascrivere ad una
rottura ulteriore della componente protesica femorale distale che rendeva
necessario ulteriore intervento di rimozione della protesi ed inserimento di
cemento spaziatore”.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste a carico in via definitiva di parte attrice, e liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
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- Rigetta la domanda attorea.
- Condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta, liquidate in complessivi euro 1860,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
- Pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti,
definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Trapani in data 22/04/2025.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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