Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1900/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente rel.
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 28 Febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1900 R.G. dell'anno 2023 tra:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marilena Messina, in virtù di procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Maniscalco, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5/2/25,
1
in particolare rileva la proposizione di domande nuove e inammissibili da parte convenuta in comparsa conclusionale.
Per il resistente, l'avv. D'Angelo conclude come da comparsa di risposta e comparsa conclusionale.
I procuratori delle parti chiedono la liquidazione dei compensi stante l'ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 16/11/23, , premesso che il Tribunale Civile di Parte_1
Marsala con sentenza n. 541/2019 ha pronunciato la separazione dei coniugi e Controparte_1
ponendo a carico del ed in favore della un assegno Parte_1 Parte_1 CP_1
mensile di € 150,00 quale contributo per il mantenimento della stessa, ha chiesto di: “Nel merito -
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in causa, e, per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- Revocare, per tutte le su esposte ragioni, l'assegno di mantenimento disposto in favore della IG.ra per il di lei mantenimento;
- Con vittoria di spese, diritti ed Controparte_1 onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito antistatario”.
1.2) Si è costituita in data 12/1/24 , chiedendo di: “In via principale respingere Controparte_1
tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto.
Confermare l'assegno di mantenimento a favore della IG.ra . Con Controparte_1
vittoria di spese competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi a favore dello scrivente avvocato procuratore antistatario”.
1.3) All'udienza del 29/2/24, il Giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha mantenuto ferme, in via provvisoria, le prescrizioni di cui alla sentenza di separazione, nonché ordinato all'INPS di comunicare all'intestato Tribunale chiarimenti in ordine a ogni genere di erogazione in corso in favore della CP_1
1.4) All'udienza del 18/9/24, il Giudice delegato, preso atto della mancata ottemperanza all'ordine di esibizione da parte dell'INPS, ha disposto che l'acquisizione delle suddette informazioni venissero effettuate dalla Guardia di Finanza di Mazara del Vallo.
2 1.5) In data 19/9/24 l'INPS, ottemperando - sebbene in ritardo - all'ordine di esibizione richiesto, ha comunicato che non risultano prestazioni in favore di ma che, invece, risulta Controparte_1
giacente una domanda di Assegno di Inclusione (INPS-ADI-2024-1594272) presentata in data
17/9/24 in attesa di istruttoria.
1.6) La causa, istruita documentalmente e mediante audizione delle parti, è stata tratta in decisione all'udienza del 5/2/2025.
2) Scioglimento del matrimonio.
In accoglimento della domanda formulata dal ricorrente e apparendo manifesta Parte_1
l'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
, in data 7/4/2011, in Mazara del Vallo, trascritto nei registri del suddetto Comune CP_1
l'anno 2011 al n. 2 P. 1, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore steso delle allegazioni di entrambi le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata la definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Il Tribunale di Marsala ha infatti pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 541/2019 pubblicata il 4/6/2019 (RG n. 2821/2017) e la presunzione di ininterrotta separazione derivante dalla pronuncia del suddetto provvedimento giurisdizionale, confermata dalle parti, non è contraddetta da contrarie risultanze processuali, giacché i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Si deve perciò ritenere che la situazione di separazione legale si sia ininterrottamente protratta per un periodo sicuramente eccedente i dodici mesi richiesti dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74 e dalla legge 6.5.2015 n. 55.
3) Sull'assegno divorzile.
Per ciò che attiene all'assegno divorzile che il ricorrente reputa non spettare alla CP_1
(chiedendone esplicitamente la revoca), va innanzi tutto rammentato che secondo la tradizionale interpretazione dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987 n.74, l'attribuzione dell'assegno di divorzio – avente funzione eminentemente assistenziale – è subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al
3 proprio mantenimento, o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (cfr., Cass. S.U.
n. 11490 del 1990, e Cass. 12 marzo 1992 n. 3019).
È noto altresì che in epoca più recente la Suprema Corte ha dapprima reputato anacronistica la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi ancorata al parametro del “tenore di vita” in costanza di matrimonio, confermando la natura bifasica del giudizio e con la precisazione che l'an debeatur deve essere accertato prima di valutare i parametri rilevanti solo per il quantum debeatur (cfr.
Cass. 11504/2017), per poi attribuire all'assegno di divorzio non più sola natura assistenziale, ma anche perequativa-compensativa, con la conseguente necessaria valutazione del contributo alla conduzione domestica e alla formazione del patrimonio (cfr. Cass. S.U. 18287/2018).
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede, invero, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma (i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno) ed il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente, essendo, d'altro canto, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, parimenti assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, finalizzata non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. S.U.
18287/2018).
Ciò posto, e considerata, altresì, la sostanziale convivenza, nella soluzione adottata dalle Sezioni
Unite, del principio di autoresponsabilità con quello della solidarietà post-coniugale, va rilevata, nel caso in esame, la persistente sperequazione delle condizioni reddituali delle parti, avendo goduto il IGnorello di un reddito da lavoro dipendente (cfr. anche la dichiarazione dei redditi prodotta dallo stesso) nonché avendo quest'ultimo allegato di aver beneficiato di un sussidio economico (cfr. doc. 9 nel fascicolo di parte ricorrente), laddove nessuna attività lavorativa
4 risulta svolgere la che pure non percepisce alcuno stabile sostegno economico (v. CP_1
comunicazione INPS del 19/9/24).
Occorre considerare poi l'età della resistente (61 anni) che induce a ritenere assai improbabile un proficuo collocamento della nel mondo lavorativo, a differenza del che è CP_1 Parte_1
collocato nel settore marittimo (v. allegato 8 nel fascicolo di parte ricorrente;
nonché dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 29/2/24: “Sono allo stato disoccupato da un anno. Ho lavorato nel comparto marittimo, a bordo di pescherecci”).
Alla luce di siffatti elementi, e tenuto conto della peculiare funzione dell'assegno divorzile, unitamente ai principi di pari dignità dei coniugi, solidarietà, libertà di scelta ed autoresponsabilità si ritiene di dovere in via definitiva fissare in €. 150,00 mensili la misura dell'assegno divorzile spettante a , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
presso il domicilio della resistente, soggetto ad annuale rivalutazione in base agli indici ISTAT.
4) In considerazione della natura delle questioni trattate e dell'esito del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione di ½, con residuo liquidato a carico di parte ricorrente secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente ridotti in ragione della tenue complessità delle questioni di diritto formulate negli atti difensivi e della contenuta estensione dell'attività difensiva svolta, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Maniscalco, procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi (nato a [...] Parte_1
del Vallo il 7/9/1965) e (nata a [...] il [...]), trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mazara del Vallo al n. 2, Parte I dell'anno
2011;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
3) pone a carico di l'assegno di € 150,00 mensili a titolo di assegno Parte_1
divorzile a beneficio di , da versarsi presso il domicilio della creditrice entro il Controparte_1
quinto giorno di ogni mese;
5 4) condanna il ricorrente a rifondere la convenuta delle spese di lite che, Parte_1 CP_1 previa compensazione nella misura di ½ si liquidano in complessivi € 1.904,50, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Maniscalco, procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario;
5) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 28 Febbraio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
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