TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°3942/2024 R.G. con ricorso depositato in data 08.08.2024 da
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Parte_1 con l'avv. PIANA ROSSELLA ricorrente contro
nato il [...] in [...], cittadino italiano CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni: per parte ricorrente: “1) Pronunciare il divorzio dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a CP_1
Friedrichshafen (Germania) il 9.1.1974, con addebito della responsabilità in capo a , dichiarando lo scioglimento del matrimonio CP_1
celebrato tra le parti con il rito concordatario in Montegrotto Terme (PD) il
5.5.2001;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della Sentenza n. 425/2024 del Tribunale di Padova, 2
depositata il 20.02.2024, pubblicata in pari data, col n. 721/2020 R.G nell'atto di matrimonio;
3) affidare la figlia minore in via esclusiva, alla madre Persona_1 Pt_1
attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità
[...]
genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c., ivi comprese quelle relative all'educazione, istruzione, salute, rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo alla minore;
4) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Teolo, Via San
Daniele n. 4, a affinché vi abiti con la figlia minore Parte_1 Per_1
[...]
5) disporre che le frequentazioni con il padre siano rimesse alla volontà della figlia Persona_1
6) confermare a carico di , a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia la somma di € 250,00, rivalutabile Persona_1
annualmente in base agli indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno
20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di codesto Tribunale;
7) statuire a carico del sig. il rimborso del 50% delle spese CP_1 straordinarie maturate dal 2021 al 2024 quivi documentate nell'intero per €.
743,50.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.08.2024 la ricorrente , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con in data 05.05.2001 in CP_1
Montegrotto Terme, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Montegrotto Terme al n. 3, parte II, Serie A dell'anno 2001, che dall'unione coniugale era nata la figlia a Persona_1
Padova il 17.05.2007 e che a seguito della separazione giudiziale (proc. n. rg. 721/2020) pronunciata con sentenza del Tribunale di Padova n. 425/2024 pubblicata il 20.02.2024 e passata in cosa giudicata in data 26.03.2024 non si era più ricostruita la comunione materiale e spirituale dei coniugi, adiva
2 3
l'intestato Tribunale chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa, frequentazioni padre figlia rimesse alla volontà della figlia, corresponsione da parte del padre di euro 250,00 mensili, rivalutati annualmente in base agli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia, oltre a 50% delle spese straordinarie, rimborso del 50% delle spese straordinarie maturate dal 2021 al 2024 per €.
743,50, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
All'udienza del 07.03.2025 parte ricorrente compariva personalmente avanti al Giudice del., mentre nessuno compariva per il resistente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
[...]
. Parte ricorrente rendeva le dichiarazioni riportate a verbale e in CP_1
particolare precisava che non vi erano state modifiche rispetto alla condizione delle parti all'epoca della separazione, che la figlia non vedeva il padre dalla separazione, e che da allora non vi era stato più alcun contatto
CP_ con il .
Il procuratore di parte ricorrente concludeva quindi come da ricorso con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
****
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
In ordine alla domanda sullo status, non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. cit. e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato all'udienza del
07.03.2025 dalla ricorrente, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente delegato del
Tribunale.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
3 4
Pertanto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio può trovare accoglimento.
2. Sulla domanda di affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento della figlia minore . Persona_1
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela della figlia minore della coppia , si osserva quanto segue. Persona_1
L'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa risulti pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, tuttavia, i fatti descritti e documentati in atti devono ritenersi ostativi alla condivisione della responsabilità genitoriale dovendosi, nel caso de quo, disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre con collocamento della minore presso la stessa come da condizioni già disposte in sede di separazione. Invero, risulta che già all'esito del procedimento di separazione concluso con la sentenza del Tribunale di Padova n.425/2024 era stato disposto l'affido in via super-esclusiva della figlia minore alla CP_ madre in regione della accertata incapacità genitoriale del . Nel tempo trascorso dalla sentenza di separazione non sono intervenute modifiche della situazione di fatto, nel senso che i contatti tra padre e figlia non sono mai ripresi e sono oramai 5 anni che non vede il padre. Per_1
In tale situazione, non appare conforme all'interesse della minore né tutelante nei suoi confronti disporre l'affidamento condiviso.
Va pertanto disposto l'affidamento super-esclusivo a favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale la minore, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre convissuto.
Va poi senz'altro collocata la minore presso l'abitazione materna, in conformità alle consolidate abitudini di vita di La casa Persona_1
coniugale, di conseguenza, viene assegnata alla ricorrente affinché la stessa continui a viverci unitamente alla figlia.
Quanto alle frequentazioni con il padre, atteso il fermo rifiuto di Per_1
e il fatto che a maggio 2025 compirà 18 anni, ella ha un grado di
[...]
4 5
maturità che le consente di compiere tale scelta in autonomia;
sul punto, va richiamato il principio secondo cui la frequentazione di un genitore da parte del figlio minore deve essere il frutto “di una sua scelta libera ed autodeterminata, per caratteri tanto più obiettivamente inverabili quanto più vicina sia la maggiore età e che, in quanto tali, possono spingersi fino al rifiuto stesso” (Cass. 13/08/2019 n. 2134; Cass. 6471/2020). Le frequentazioni con il padre, pertanto, vanno rimesse alla volontà della figlia minore.
Venendo al mantenimento della figlia minore, parte ricorrente ha chiesto un contributo a carico del padre di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova. La domanda va accolta, dal momento che tale contributo appare coerente con le condizioni economiche delle parti, che la ricorrente si è sempre fatta carico in maniera pressochè esclusiva del mantenimento e della crescita della minore e tenuto conto che la stessa ha precisato all'udienza del 07.03.2025 che non vi sono state modifiche rispetto alla condizione delle parti all'epoca della separazione. Pertanto, appare congruo confermare quanto già stabilito con la sentenza di separazione disponendo che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € Persona_1
250,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale.
Quanto alla richiesta avanzata da parte ricorrente di condannarsi il resistente al rimborso delle spese mediche occorse per la figlia negli CP_1 anni 2021/2022/2024 e pari ad € 743,50 totali, si rileva che trattasi di domanda inammissibile in quanto la parte per il recupero delle relative spese già dispone di idoneo titolo costituito dall'ordinanza presidenziale pronunciata nel giudizio di separazione e dalla sentenza di separazione.
3. Sulle spese di lite
In considerazione della natura della controversia e della mancata costituzione del resistente, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
5 6
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 05.05.2001 in Montegrotto Terme, Parte_1 CP_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Montegrotto Terme al n. 3, parte II, Serie A dell'anno 2001;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Affida in via super-esclusiva la figlia minore alla madre, con Persona_1 collocazione presso di lei, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art.337 quater III comma c.c., ivi comprese quelle relative all'educazione, istruzione, salute, rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo alla minore;
4) assegna la casa familiare sita in Teolo, via San Daniele n.4, a Pt_1
affinché vi abiti con la figlia minore
[...] Persona_1
5) dispone che le frequentazioni con il padre siano rimesse alla volontà della figlia Persona_1
6) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della figlia la somma di € 250,00, rivalutabile annualmente in Persona_1
base agli indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo
Tribunale;
7) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
6