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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai nn.1470 e 1471 dell'anno 2024
R.G.A.C. riservate in decisione all'udienza del 18.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
VA GU e AN MI, giusta procura in atti, preso lo studio dei quali in Reggio Calabria alla via Montevergine n.13 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe EZ n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Ulisse Antonio
Pedace, giusta procura in atti, presso il cui studio in Catanzaro alla via
IN LI n.33 ha eletto domicilio
-opposta-
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 21.10.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con due distinti ricorsi depositati entrambi il 03.06.2024
[...]
impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1
ipotecaria n.094 762024 00000354000 notificatagli il 14.05.2024, limitatamente a due sottese cartelle di pagamento n.094 2015
0001967929000 e n.094 2015 0015398947000, deducendo l'omessa notifica delle predette cartelle sottese nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva l , la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza dei ricorsi, assumendo di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento contestate e di avere successivamente notificato al debitore ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Disposta con ordinanza del 04.03.2025 la riunione dei due procedimenti, attesa l'evidente connessione soggettiva e oggettiva, ed in assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 18.11.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * *
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
pagina 2 di 6 Va infatti evidenziato che è ormai costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante, vedasi, Cass.
n.16641/2011; Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass.
n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); in altri termini, se un atto precedentemente notificato non viene impugnato, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, tra le altre, Cass. n.10736/2024;
Cass. n.22108/2024; Cass. n.6436/2025).
Ebbene, l ha documentalmente Controparte_1
dimostrato di avere in precedenza ritualmente notificato all'opponente ben due diverse intimazioni di pagamento, la n.094 2020 9003551456000
a mezzo pec in data 20.02.2020, e la n.094 2022 9000473021000 in data
21.12.2022 perfezionatasi per irreperibilità assoluta del destinatario, atti entrambi contenenti le cartelle di pagamento contestate e le cui notifiche hanno determinato l'interruzione del periodo prescrizionale, tenuto peraltro conto che il credito per il quale si procede, oggetto di contestazione nel presente giudizio, si prescrive in dieci e in cinque anni.
In proposito, deve rammentarsi che nei casi di c.d. irreperibilità assoluta,
e cioè quando in sede di effettuazione della notifica di un atto tributario,
l'agente notificatore non reperisca il contribuente presso il domicilio fiscale, ed all'esito di specifiche ricerche accerti che nel Comune, già sede di detto domicilio, l'interessato non ha più né abitazione, né ufficio pagina 3 di 6 o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, è legittimo procedere alla notificazione attivando il rito “degli irreperibili” ex art.60 D.P.R. n.600/1973, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso di tale deposito nell'albo del Comune medesimo (Cass. n.26489/2023; Cass.
n.15482/2022).
In altri termini, in caso di irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica “si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione”.
Al fine di poter attivare questo notificatorio, spiegano i giudici di legittimità, l'agente notificatore deve effettuare le opportune ricerche volte a verificare che nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, che manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto; sebbene nessuna norma prescriva quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, deve emergere “chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”.
Deve infine aggiungersi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19, sono stati adottati una serie di provvedimenti succedutisi nel tempo con i quali è stata disposta la sospensione dell'attività di notificazione di qualsiasi atto della riscossione con il conseguente blocco pagina 4 di 6 dei relativi termini di prescrizione, a partire dall'08.03.2020 sino al
31.08.2021.
Ciò ha comportato che durante il periodo di sospensione dell'attività di riscossione non sono decorsi i termini di prescrizione dei crediti esattoriali, proprio perché la voluntas del Legislatore è stata quella di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovavano in manifesta situazione di difficoltà a causa della situazione determinatasi, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione, laddove, in particolare, l'art.12, comma
1 del D.Lgs. 159/2015 (esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020) ha disposto espressamente, con riferimenti ad eventi eccezionali, che: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”;
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle opposizioni all'esecuzione ex art.615
c.p.c. proposte da nei confronti dellParte_1 CP_1
pagina 5 di 6 , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, con ricorsi depositati il 03.06.2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta le opposizioni per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
, delle spese processuali del presente giudizio che Controparte_1
liquida in complessivi € 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 26.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai nn.1470 e 1471 dell'anno 2024
R.G.A.C. riservate in decisione all'udienza del 18.11.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
VA GU e AN MI, giusta procura in atti, preso lo studio dei quali in Reggio Calabria alla via Montevergine n.13 ha eletto domicilio.
-opponente-
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via
Giuseppe EZ n.14, rappresentato e difeso dall'avv. Ulisse Antonio
Pedace, giusta procura in atti, presso il cui studio in Catanzaro alla via
IN LI n.33 ha eletto domicilio
-opposta-
pagina 1 di 6 Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 21.10.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con due distinti ricorsi depositati entrambi il 03.06.2024
[...]
impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1
ipotecaria n.094 762024 00000354000 notificatagli il 14.05.2024, limitatamente a due sottese cartelle di pagamento n.094 2015
0001967929000 e n.094 2015 0015398947000, deducendo l'omessa notifica delle predette cartelle sottese nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva l , la quale deduceva Controparte_1
l'infondatezza dei ricorsi, assumendo di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento contestate e di avere successivamente notificato al debitore ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Disposta con ordinanza del 04.03.2025 la riunione dei due procedimenti, attesa l'evidente connessione soggettiva e oggettiva, ed in assenza di attività istruttoria, all'udienza cartolare del 18.11.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
* * * * *
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni qui di seguito esplicitate.
pagina 2 di 6 Va infatti evidenziato che è ormai costantemente affermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante, vedasi, Cass.
n.16641/2011; Cass. n.8704/2013; Cass. n.3005/2020; Cass.
n.37259/2021; Cass. n.13260/2022; Cass. n.34902/2023); in altri termini, se un atto precedentemente notificato non viene impugnato, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo, tra le altre, Cass. n.10736/2024;
Cass. n.22108/2024; Cass. n.6436/2025).
Ebbene, l ha documentalmente Controparte_1
dimostrato di avere in precedenza ritualmente notificato all'opponente ben due diverse intimazioni di pagamento, la n.094 2020 9003551456000
a mezzo pec in data 20.02.2020, e la n.094 2022 9000473021000 in data
21.12.2022 perfezionatasi per irreperibilità assoluta del destinatario, atti entrambi contenenti le cartelle di pagamento contestate e le cui notifiche hanno determinato l'interruzione del periodo prescrizionale, tenuto peraltro conto che il credito per il quale si procede, oggetto di contestazione nel presente giudizio, si prescrive in dieci e in cinque anni.
In proposito, deve rammentarsi che nei casi di c.d. irreperibilità assoluta,
e cioè quando in sede di effettuazione della notifica di un atto tributario,
l'agente notificatore non reperisca il contribuente presso il domicilio fiscale, ed all'esito di specifiche ricerche accerti che nel Comune, già sede di detto domicilio, l'interessato non ha più né abitazione, né ufficio pagina 3 di 6 o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto, è legittimo procedere alla notificazione attivando il rito “degli irreperibili” ex art.60 D.P.R. n.600/1973, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso di tale deposito nell'albo del Comune medesimo (Cass. n.26489/2023; Cass.
n.15482/2022).
In altri termini, in caso di irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica “si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione”.
Al fine di poter attivare questo notificatorio, spiegano i giudici di legittimità, l'agente notificatore deve effettuare le opportune ricerche volte a verificare che nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, che manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto; sebbene nessuna norma prescriva quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, deve emergere “chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame”.
Deve infine aggiungersi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al
Covid-19, sono stati adottati una serie di provvedimenti succedutisi nel tempo con i quali è stata disposta la sospensione dell'attività di notificazione di qualsiasi atto della riscossione con il conseguente blocco pagina 4 di 6 dei relativi termini di prescrizione, a partire dall'08.03.2020 sino al
31.08.2021.
Ciò ha comportato che durante il periodo di sospensione dell'attività di riscossione non sono decorsi i termini di prescrizione dei crediti esattoriali, proprio perché la voluntas del Legislatore è stata quella di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovavano in manifesta situazione di difficoltà a causa della situazione determinatasi, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione, laddove, in particolare, l'art.12, comma
1 del D.Lgs. 159/2015 (esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020) ha disposto espressamente, con riferimenti ad eventi eccezionali, che: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”;
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle opposizioni all'esecuzione ex art.615
c.p.c. proposte da nei confronti dellParte_1 CP_1
pagina 5 di 6 , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, con ricorsi depositati il 03.06.2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta le opposizioni per le causali di cui in parte motiva;
-condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
, delle spese processuali del presente giudizio che Controparte_1
liquida in complessivi € 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 26.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
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