TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4766 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48887/2020
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 28/03/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 48887/2020, sono comparsi:
- l'Avv. Emanuele Zannetti, in sostituzione dell'Avv. BITONTO DOMENICO per la parte attrice;
- nessuno per la parte convenuta.
Il Giudice invita il difensore della parte attrice alla discussione della lite.
Il procuratore della parte attrice discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio. In particolare evidenzia la fondatezza della pretesa della parte attrice, per l'omesso recepimento delle direttive in materia di specializzazione medica post-lauream; sottolinea che non sussiste la prescrizione eccepita dall'Avvocatura dello Stato, in quanto la lite è stata introdotta nell'anno 2020, ma l'attrice ha costituito in mora la Presidenza del Consiglio già nell'anno 2014, come da documentazione già depositata;
pertanto il termine decennale non risulta spirato. Per quanto riguarda il quantum si richiama il d.lgs. n. 257/1991, con cui le direttive comunitarie sono state tardivamente recepite.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 5 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma SEZIONE II CIVILE
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, all'udienza del 28 marzo 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48887 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Bitonto, per procura in calce alla citazione Parte_1 introduttiva della lite ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c., e con questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Torpignattara n. 20, nello studio dell'avv. Emanuele Zanetti attore e
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, Controparte_1 presso i cui uffici – in Roma via dei Portoghesi n°12 – sono domiciliati ex lege convenuto
Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi.
Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio la Controparte_1
ha chiesto al tribunale di “riconoscere il suo diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione di direttiva
[...] comunitaria”, nello specifico consistente nella direttiva 75/363/CEE, così come modificata dalla direttiva
82/76/CEE, introduttiva dell'obbligo di corrispondere una adeguata remunerazione ai medici iscritti in scuole di specializzazione post-laurea, e per l'effetto di condannare essa convenuta al pagamento della somma di € 35.633,88
“a titolo di indennizzo per la mancata retribuzione, oltre ad interessi, decorrenti dalla data di messa in mora”, somma quest'ultima calcolata facendo riferimento all'importo indicato dall'art. 11 della L. n. 370/1999 (recante
“Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”).
A motivo di tali domande, l'attrice ha dedotto:
- di avere conseguito, in data 8 luglio 1993, il diploma di specializzazione post-laurea in igiene e medicina preventiva, dopo aver regolarmente frequentato, dal 22 dicembre 1989, la scuola di specializzazione attivata presso pagina 2 di 5 l'Università degli Studi di Bari;
- di non avere percepito, durante la frequentazione della scuola di specializzazione, alcuna retribuzione o indennità.
Tanto premesso in fatto, l'esponente attrice, assumendo che nella vicenda fosse ravvisabile la responsabilità dello Stato italiano, all'obbligo di trasporre, nell'ordinamento interno, le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, come integrate e modificate dalla direttiva 82/76/CE, ha rassegnato le conclusioni su riportate, chiedendo il favore delle spese della lite.
L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, formulando eccezione di prescrizione quinquennale e Pt_ contestando il quantum debeatur richiesto dalla dott.ssa
Assegnati i termini consecutivi di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., i fatti controversi sono rimasti pressoché invariati, eccetto la puntuale contestazione di parte attrice nei confronti dell'Avvocatura erariale sul rilievo della prescrizione quinquennale – di cui all'art. 4, comma 43, L. 183/2011 – alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale sulla natura decennale della stessa, per come decorsa dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 sopra citata (v. le note ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
La causa, non bisognevole d'istruttoria, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni. In quella sede, le parti sono state invitate alla discussione della lite e, all'esito, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
§-2. Merito della lite.
§-2.1 La domanda risarcitoria/indennitaria svolta, nell'atto introduttivo della lite, dalla dott.ssa
[...]
è infondata, e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato. Parte_1
§-2.2 È documentato in atti che l'odierna attrice abbia frequentato, presso l'Università degli Studi di Bari, il corso di specializzazione medica (post lauream) in “igiene e medicina preventiva, a decorrere dall'anno accademico
1989/1990 conseguendo il titolo finale in data 8 luglio 1993 (v. documenti in allegato alla citazione).
Ciò posto, giova osservare che il corso di specializzazione medica in “igiene e medicina preventiva” (od altro equipollente/equivalente) non risulta contemplato né agli artt. 5 e 7 della direttiva c.d. riconoscimento (n.
75/362/CEE), dedicata giustappunto a attribuire validità giuridica, in ambito intraeuropeo, ad alcuni titoli di specializzazione medica, al fine di favorire la realizzazione del diritto di stabilimento, né nella direttiva coordinamento (75/363/CEE), dedicata ad armonizzare gli ordinamenti interni, relativamente ai corsi di specializzazione corredati dal diritto al riconoscimento, né infine, nella direttiva n. 82/76/CEE (introduttiva dell'obbligo di corrispondere adeguata remunerazione, agli iscritti nei corsi di specializzazione deputati a conseguire i titoli considerati nella direttiva riconoscimento).
Consegue che nulla possa essere riconosciuto all'odierna attrice, per il diploma conseguito in data 8 luglio
1993, non essendo tale diploma considerato, dalle norme sovranazionali, tra quelli muniti del diritto di riconoscimento, né avendosi prova alcuna (in atti), ma per vero neppure idonea allegazione, ad opera dell'attrice, dell'effettiva equipollenza del titolo suddetto, ad altro (avente diversa denominazione) contemplato nella direttiva
“riconoscimento”, ovvero riconosciuto in almeno due stati membri.
pagina 3 di 5 Pt_ In breve, non avendo la dott.ssa conseguito uno dei diplomi specialistici tassativamente contemplati dalla direttiva riconoscimento, non è possibile predicare alcun inadempimento, dello Stato-persona, al supposto obbligo di corrispondere adeguata remunerazione, per l'insussistenza di qualsivoglia norma sovranazionale che lo impegnasse a tanto (quantomeno all'epoca del corso frequentato dalla odierna attrice).
In tal senso, non solo la corte di nomofilachia interna (tra le tante, Cass. n.23201 del 15/11/2016; Cass. n.1059 del 17/01/2019), bensì la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, merita richiamare la sentenza Corte giustizia UE sez. V, 25/02/1999, n.131, in causa C-131/97 -
AN e altri – nella cui motivazione si legge, ai par. 27, 28: “la Corte ha già dichiarato, nella citata Parte_2 sentenza Commissione/Spagna, punto 20, che l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, prescritto dall'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva "coordinamento", s'impone soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate dagli artt. 5 o 7 della direttiva "riconoscimento". Poiché le dette disposizioni elencano, per le formazioni specialistiche di cui trattasi, tanto le denominazioni vigenti negli Stati membri quanto le autorità o gli enti competenti, spetta al giudice a quo determinare, tra i ricorrenti nella causa principale, quelli che appartengono alla categoria dei medici iscritti ad una di tali formazioni specialistiche, che possono avvalersi - in forza della direttiva "coordinamento", come modificata dalla direttiva 82/76 - del diritto ad una remunerazione adeguata nel loro periodo di formazione”; ovvero, la sentenza Corte giustizia UE Sez. IV,
03/10/2000, n.371, in causa C-371/97 - NZ ZA e altri - nella cui motivazione si legge, al par. 34: “in primo luogo, la Corte ha accertato che il disposto dell'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva "coordinamento", come modificata dalla direttiva 82/76, impongono agli Stati membri, per quanto riguarda i medici legittimati a fruire del sistema del reciproco riconoscimento, di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, ove esse rientrino nell'ambito d'applicazione della direttiva. Detto obbligo è, in quanto tale, incondizionato e sufficientemente preciso (v. sentenza e a., già citata, punto 44)”. Parte_2
Di identico tenore la sentenza Corte di giustizia UE sez. VIII, 24/01/2018, n.616, nelle cause riunite C-616/16 e
C-617/16, par. 28: “Occorre poi ricordare che l'obbligo, per gli Stati membri, di garantire una remunerazione adeguata si applica soltanto in riferimento alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionate negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU 1975, L 167, pag. 1) (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, ZA e a., C-371/97, EU:C:2000:526, punto 35 nonché la giurisprudenza ivi citata)”.
§-2.3 Per completezza, giova aggiungere che non è utile, agli intenti dell'attrice, invocare il D.M. 31 ottobre del
1991, recante l'elenco delle specializzazioni per cui dovuta l'equa retribuzione – tra cui quella di “Igiene e medicina preventiva”; difatti, l'eventuale inottemperanza a tale provvedimento ministeriale, operante esclusivamente nel diritto interno, non può configurare fattispecie d'inadempimento dello Stato al diritto eurounitario, per il principio di primazia che assiste il diritto eurounitario e non potendosi supporre che tale fonte, gerarchicamente superiore, sia stata modificata da quella gerarchicamente inferiore;
in tal senso giova invocare anche la giurisprudenza di pagina 4 di 5 legittimità, che ha chiarito: «non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria» (così Cass. Sez. 3, 26/07/2019, n. 20303; conf. da ultimo Cass. civ., S.U., n. 26603 del 2024: “I medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e
75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre 1991”).
Donde l'insussistenza del credito indennitario vantato in citazione.
§-2.4 Infine: ammesso e non concesso che l'attrice, quale specializzanda a cavallo, abbia maturato il diritto a vedersi corrispondere l'equa retribuzione dal 31 ottobre 1991, fino alla data di conseguimento del titolo specialistico, nondimeno la domanda andrebbe respinta, essendo pacificamente spirato, alla data del primo atto interruttivo (risalente all'anno 2014) il termine decennale decorso dalla data di entrata in vigore della legge n.
370/1999 (27 ottobre 1999: v. in tal senso, ex plurimis, Cass. Sez. 6, 19/06/2019, n. 1645: «il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre
1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo»).
§-3. Conclusioni.
Si provvede come a seguire, e restano assorbite le ulteriori questioni discusse in giudizio;
le spese di lite vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande proposte, in citazione, dalla dott.ssa ; Parte_1
- condanna l'attrice a rifondere, all'Amministrazione convenuta, le spese della lite, che liquida in € 1.384,00 per compensi tariffari (valore della lite: € 35.633,88), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 28 marzo 2025
il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 28/03/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 48887/2020, sono comparsi:
- l'Avv. Emanuele Zannetti, in sostituzione dell'Avv. BITONTO DOMENICO per la parte attrice;
- nessuno per la parte convenuta.
Il Giudice invita il difensore della parte attrice alla discussione della lite.
Il procuratore della parte attrice discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio. In particolare evidenzia la fondatezza della pretesa della parte attrice, per l'omesso recepimento delle direttive in materia di specializzazione medica post-lauream; sottolinea che non sussiste la prescrizione eccepita dall'Avvocatura dello Stato, in quanto la lite è stata introdotta nell'anno 2020, ma l'attrice ha costituito in mora la Presidenza del Consiglio già nell'anno 2014, come da documentazione già depositata;
pertanto il termine decennale non risulta spirato. Per quanto riguarda il quantum si richiama il d.lgs. n. 257/1991, con cui le direttive comunitarie sono state tardivamente recepite.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 5 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma SEZIONE II CIVILE
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, all'udienza del 28 marzo 2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 48887 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Bitonto, per procura in calce alla citazione Parte_1 introduttiva della lite ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c., e con questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Torpignattara n. 20, nello studio dell'avv. Emanuele Zanetti attore e
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, Controparte_1 presso i cui uffici – in Roma via dei Portoghesi n°12 – sono domiciliati ex lege convenuto
Motivi della Decisione
§-1. Fatti controversi.
Con l'atto introduttivo della lite la parte attrice in epigrafe, evocando in giudizio la Controparte_1
ha chiesto al tribunale di “riconoscere il suo diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione di direttiva
[...] comunitaria”, nello specifico consistente nella direttiva 75/363/CEE, così come modificata dalla direttiva
82/76/CEE, introduttiva dell'obbligo di corrispondere una adeguata remunerazione ai medici iscritti in scuole di specializzazione post-laurea, e per l'effetto di condannare essa convenuta al pagamento della somma di € 35.633,88
“a titolo di indennizzo per la mancata retribuzione, oltre ad interessi, decorrenti dalla data di messa in mora”, somma quest'ultima calcolata facendo riferimento all'importo indicato dall'art. 11 della L. n. 370/1999 (recante
“Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica”).
A motivo di tali domande, l'attrice ha dedotto:
- di avere conseguito, in data 8 luglio 1993, il diploma di specializzazione post-laurea in igiene e medicina preventiva, dopo aver regolarmente frequentato, dal 22 dicembre 1989, la scuola di specializzazione attivata presso pagina 2 di 5 l'Università degli Studi di Bari;
- di non avere percepito, durante la frequentazione della scuola di specializzazione, alcuna retribuzione o indennità.
Tanto premesso in fatto, l'esponente attrice, assumendo che nella vicenda fosse ravvisabile la responsabilità dello Stato italiano, all'obbligo di trasporre, nell'ordinamento interno, le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, come integrate e modificate dalla direttiva 82/76/CE, ha rassegnato le conclusioni su riportate, chiedendo il favore delle spese della lite.
L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, formulando eccezione di prescrizione quinquennale e Pt_ contestando il quantum debeatur richiesto dalla dott.ssa
Assegnati i termini consecutivi di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., i fatti controversi sono rimasti pressoché invariati, eccetto la puntuale contestazione di parte attrice nei confronti dell'Avvocatura erariale sul rilievo della prescrizione quinquennale – di cui all'art. 4, comma 43, L. 183/2011 – alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale sulla natura decennale della stessa, per come decorsa dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 sopra citata (v. le note ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
La causa, non bisognevole d'istruttoria, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni. In quella sede, le parti sono state invitate alla discussione della lite e, all'esito, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
§-2. Merito della lite.
§-2.1 La domanda risarcitoria/indennitaria svolta, nell'atto introduttivo della lite, dalla dott.ssa
[...]
è infondata, e va quindi respinta, per quanto di seguito considerato. Parte_1
§-2.2 È documentato in atti che l'odierna attrice abbia frequentato, presso l'Università degli Studi di Bari, il corso di specializzazione medica (post lauream) in “igiene e medicina preventiva, a decorrere dall'anno accademico
1989/1990 conseguendo il titolo finale in data 8 luglio 1993 (v. documenti in allegato alla citazione).
Ciò posto, giova osservare che il corso di specializzazione medica in “igiene e medicina preventiva” (od altro equipollente/equivalente) non risulta contemplato né agli artt. 5 e 7 della direttiva c.d. riconoscimento (n.
75/362/CEE), dedicata giustappunto a attribuire validità giuridica, in ambito intraeuropeo, ad alcuni titoli di specializzazione medica, al fine di favorire la realizzazione del diritto di stabilimento, né nella direttiva coordinamento (75/363/CEE), dedicata ad armonizzare gli ordinamenti interni, relativamente ai corsi di specializzazione corredati dal diritto al riconoscimento, né infine, nella direttiva n. 82/76/CEE (introduttiva dell'obbligo di corrispondere adeguata remunerazione, agli iscritti nei corsi di specializzazione deputati a conseguire i titoli considerati nella direttiva riconoscimento).
Consegue che nulla possa essere riconosciuto all'odierna attrice, per il diploma conseguito in data 8 luglio
1993, non essendo tale diploma considerato, dalle norme sovranazionali, tra quelli muniti del diritto di riconoscimento, né avendosi prova alcuna (in atti), ma per vero neppure idonea allegazione, ad opera dell'attrice, dell'effettiva equipollenza del titolo suddetto, ad altro (avente diversa denominazione) contemplato nella direttiva
“riconoscimento”, ovvero riconosciuto in almeno due stati membri.
pagina 3 di 5 Pt_ In breve, non avendo la dott.ssa conseguito uno dei diplomi specialistici tassativamente contemplati dalla direttiva riconoscimento, non è possibile predicare alcun inadempimento, dello Stato-persona, al supposto obbligo di corrispondere adeguata remunerazione, per l'insussistenza di qualsivoglia norma sovranazionale che lo impegnasse a tanto (quantomeno all'epoca del corso frequentato dalla odierna attrice).
In tal senso, non solo la corte di nomofilachia interna (tra le tante, Cass. n.23201 del 15/11/2016; Cass. n.1059 del 17/01/2019), bensì la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, merita richiamare la sentenza Corte giustizia UE sez. V, 25/02/1999, n.131, in causa C-131/97 -
AN e altri – nella cui motivazione si legge, ai par. 27, 28: “la Corte ha già dichiarato, nella citata Parte_2 sentenza Commissione/Spagna, punto 20, che l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, prescritto dall'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva "coordinamento", s'impone soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate dagli artt. 5 o 7 della direttiva "riconoscimento". Poiché le dette disposizioni elencano, per le formazioni specialistiche di cui trattasi, tanto le denominazioni vigenti negli Stati membri quanto le autorità o gli enti competenti, spetta al giudice a quo determinare, tra i ricorrenti nella causa principale, quelli che appartengono alla categoria dei medici iscritti ad una di tali formazioni specialistiche, che possono avvalersi - in forza della direttiva "coordinamento", come modificata dalla direttiva 82/76 - del diritto ad una remunerazione adeguata nel loro periodo di formazione”; ovvero, la sentenza Corte giustizia UE Sez. IV,
03/10/2000, n.371, in causa C-371/97 - NZ ZA e altri - nella cui motivazione si legge, al par. 34: “in primo luogo, la Corte ha accertato che il disposto dell'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva "coordinamento", come modificata dalla direttiva 82/76, impongono agli Stati membri, per quanto riguarda i medici legittimati a fruire del sistema del reciproco riconoscimento, di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, ove esse rientrino nell'ambito d'applicazione della direttiva. Detto obbligo è, in quanto tale, incondizionato e sufficientemente preciso (v. sentenza e a., già citata, punto 44)”. Parte_2
Di identico tenore la sentenza Corte di giustizia UE sez. VIII, 24/01/2018, n.616, nelle cause riunite C-616/16 e
C-617/16, par. 28: “Occorre poi ricordare che l'obbligo, per gli Stati membri, di garantire una remunerazione adeguata si applica soltanto in riferimento alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionate negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU 1975, L 167, pag. 1) (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, ZA e a., C-371/97, EU:C:2000:526, punto 35 nonché la giurisprudenza ivi citata)”.
§-2.3 Per completezza, giova aggiungere che non è utile, agli intenti dell'attrice, invocare il D.M. 31 ottobre del
1991, recante l'elenco delle specializzazioni per cui dovuta l'equa retribuzione – tra cui quella di “Igiene e medicina preventiva”; difatti, l'eventuale inottemperanza a tale provvedimento ministeriale, operante esclusivamente nel diritto interno, non può configurare fattispecie d'inadempimento dello Stato al diritto eurounitario, per il principio di primazia che assiste il diritto eurounitario e non potendosi supporre che tale fonte, gerarchicamente superiore, sia stata modificata da quella gerarchicamente inferiore;
in tal senso giova invocare anche la giurisprudenza di pagina 4 di 5 legittimità, che ha chiarito: «non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria» (così Cass. Sez. 3, 26/07/2019, n. 20303; conf. da ultimo Cass. civ., S.U., n. 26603 del 2024: “I medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e
75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre 1991”).
Donde l'insussistenza del credito indennitario vantato in citazione.
§-2.4 Infine: ammesso e non concesso che l'attrice, quale specializzanda a cavallo, abbia maturato il diritto a vedersi corrispondere l'equa retribuzione dal 31 ottobre 1991, fino alla data di conseguimento del titolo specialistico, nondimeno la domanda andrebbe respinta, essendo pacificamente spirato, alla data del primo atto interruttivo (risalente all'anno 2014) il termine decennale decorso dalla data di entrata in vigore della legge n.
370/1999 (27 ottobre 1999: v. in tal senso, ex plurimis, Cass. Sez. 6, 19/06/2019, n. 1645: «il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre
1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo»).
§-3. Conclusioni.
Si provvede come a seguire, e restano assorbite le ulteriori questioni discusse in giudizio;
le spese di lite vengono regolate secondo soccombenza.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande proposte, in citazione, dalla dott.ssa ; Parte_1
- condanna l'attrice a rifondere, all'Amministrazione convenuta, le spese della lite, che liquida in € 1.384,00 per compensi tariffari (valore della lite: € 35.633,88), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 28 marzo 2025
il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 5 di 5