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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1436/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2410/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530892 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 112401530892 del 28 ottobre 2024 di euro 854,00, notificato in data 12.11.2024 ed emesso da Roma LE – Dipartimento Risorse
Economiche, relativo all'omessa dichiarazione per gli anni d'imposta 2018-2023, per l'immobile sito in Roma,
Indirizzo_1. Il ricorrente ha dedotto che l'appartamento in oggetto è stato oggetto di diversi contratti di locazione che si sono succeduti nel tempo e che, quindi, non sussiste il presupposto impositivo, ricadendo sui diversi conduttori l'obbligo di dichiarare e corrispondere il tributo de quo.
Ha, inoltre, eccepito la decadenza del potere impositivo relativamente all'annualità 2018.
In data 30 dicembre 2026, ha provveduto a depositare documentazione relativa ai contratti di locazione stipulati nel periodo.
Roma LE non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, letti gli atti ed i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato solo in parte.
Dalla documentazione prodotta in atti, infatti, può ritenersi provata la detenzione dell'immobile da parte di diverso soggetto solamente dall'01.02.2021 sino a fine 2023, e, in particolare, con riferimento al solo contratto di locazione stipulato con la signora Nominativo_1; non vi è nessuna prova, invece, del contratto stipulato con il sig. Nominativo_2 a decorrere dall'01.01.12018.
L'altra documentazione depositata in atti riguarda, infatti, contratti di locazione stipulati prima del periodo oggetto dell'accertamento.
Di conseguenza, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato limitatamente al periodo successivo alla data dell'01.02.2021 e sino al 31 dicembre 2023.
Quanto alla eccezione di prescrizione (rectius decadenza, l'art. 1, comma 161, l. 27.12.2006, n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”).
Nel caso di specie, in relazione all'anno d'imposta 2018, non avendo il ricorrente dato la prova di una locazione, occorre sottolineare che si tratta di omessa dichiarazione, e che, quindi, di fatto, ai cinque anni occorre aggiungerne uno, visto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno dopo quello impositivo.
Dunque, trattandosi dell'anno 2018, la notifica dell'accertamento impugnato in data 12.11.2024 è assolutamente corretta e legittima, impedendo qualsiasi decadenza (Cfr. Cassazione n. 16467/2022, n.
352/2021, seguita poi dalle pronunce 8199/2021, 13421/2021, 16833/2021 e 30966/2021 – con riferimento alle omesse dichiarazioni, per cui occorre considerare che la dichiarazione deve essere presentata entro il
30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o di intervenuta variazione).
Considerato tale termine, ad avviso della Cassazione, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, e dunque se, per ipotesi, l'anno in cui è iniziato il possesso o è intervenuta la variazione è il 2018, la relativa dichiarazione deve essere presentata nel 2019, con la conseguenza che il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è perciò il 2020, con l'ulteriore risultato che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore scadrà il 31 dicembre 2024).
Peraltro, grazie alle proroghe COVID, in ogni caso, il termine di decadenza è stato spostato al 26.03.2025 per il 2018 (sempre in caso di omessa dichiarazione).
Infatti, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di
85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Quindi il ricorso deve essere accolto in parte come in motivazione, annullando l'atto impositivo dall'01.02.2021 al 31.12.2023, mentre in considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE TE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2410/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401530892 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 112401530892 del 28 ottobre 2024 di euro 854,00, notificato in data 12.11.2024 ed emesso da Roma LE – Dipartimento Risorse
Economiche, relativo all'omessa dichiarazione per gli anni d'imposta 2018-2023, per l'immobile sito in Roma,
Indirizzo_1. Il ricorrente ha dedotto che l'appartamento in oggetto è stato oggetto di diversi contratti di locazione che si sono succeduti nel tempo e che, quindi, non sussiste il presupposto impositivo, ricadendo sui diversi conduttori l'obbligo di dichiarare e corrispondere il tributo de quo.
Ha, inoltre, eccepito la decadenza del potere impositivo relativamente all'annualità 2018.
In data 30 dicembre 2026, ha provveduto a depositare documentazione relativa ai contratti di locazione stipulati nel periodo.
Roma LE non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, letti gli atti ed i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato solo in parte.
Dalla documentazione prodotta in atti, infatti, può ritenersi provata la detenzione dell'immobile da parte di diverso soggetto solamente dall'01.02.2021 sino a fine 2023, e, in particolare, con riferimento al solo contratto di locazione stipulato con la signora Nominativo_1; non vi è nessuna prova, invece, del contratto stipulato con il sig. Nominativo_2 a decorrere dall'01.01.12018.
L'altra documentazione depositata in atti riguarda, infatti, contratti di locazione stipulati prima del periodo oggetto dell'accertamento.
Di conseguenza, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato limitatamente al periodo successivo alla data dell'01.02.2021 e sino al 31 dicembre 2023.
Quanto alla eccezione di prescrizione (rectius decadenza, l'art. 1, comma 161, l. 27.12.2006, n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”).
Nel caso di specie, in relazione all'anno d'imposta 2018, non avendo il ricorrente dato la prova di una locazione, occorre sottolineare che si tratta di omessa dichiarazione, e che, quindi, di fatto, ai cinque anni occorre aggiungerne uno, visto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno dopo quello impositivo.
Dunque, trattandosi dell'anno 2018, la notifica dell'accertamento impugnato in data 12.11.2024 è assolutamente corretta e legittima, impedendo qualsiasi decadenza (Cfr. Cassazione n. 16467/2022, n.
352/2021, seguita poi dalle pronunce 8199/2021, 13421/2021, 16833/2021 e 30966/2021 – con riferimento alle omesse dichiarazioni, per cui occorre considerare che la dichiarazione deve essere presentata entro il
30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o di intervenuta variazione).
Considerato tale termine, ad avviso della Cassazione, nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento, e dunque se, per ipotesi, l'anno in cui è iniziato il possesso o è intervenuta la variazione è il 2018, la relativa dichiarazione deve essere presentata nel 2019, con la conseguenza che il primo anno dei cinque previsti per la decadenza dal potere impositivo è perciò il 2020, con l'ulteriore risultato che il termine per la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore scadrà il 31 dicembre 2024).
Peraltro, grazie alle proroghe COVID, in ogni caso, il termine di decadenza è stato spostato al 26.03.2025 per il 2018 (sempre in caso di omessa dichiarazione).
Infatti, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di
85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Quindi il ricorso deve essere accolto in parte come in motivazione, annullando l'atto impositivo dall'01.02.2021 al 31.12.2023, mentre in considerazione della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE TE