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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2003/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2003/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DRAGONI CORRADO con domicilio in Parte_1 PIAZZA ORDELAFFI N. 4 47121 FORLI' avv. Leonora Lafelli e Avv. Rosita Amadori
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. PAZZI PAOLO con domicilio in Controparte_1
LARGO MAMIANI 13 61100 PESARO
APPELLATO
Conclusioni:
parte appellante, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.04.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis rejectis,
previo rigetto dell'appello incidentale proposto da perché totalmente Controparte_1
infondato in punto di fatto ed in punto di diritto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Forlì n. 873/2021, condannare già opponente al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
617/2017 in data 7/4 – 13/4/2017 del Tribunale di Forlì, a rifondere le spese di lite sostenute da parte
opposta, odierna appellante;
pagina 1 di 11 quanto sopra, con espresso rigetto del contraddittorio in merito a domande e/o eccezioni nuove e/o
diverse;
con vittoria di spese anche per il giudizio di appello;
con distrazione delle spese, di primo grado e di appello, in favore degli scriventi procuratori
antistatari.”
Per parte appellata, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 03.04.2025:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna – contrariis reiectis – per tutte le ragioni esposte
nella comparsa di risposta contenente appello incidentale: IN VIA PRINCIPALE rigettare in ogni sua
parte siccome infondato in fatto e in diritto il PROPOSTO DA e Pt_2 Parte_1
in ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE riformare integralmente la sentenza n.
873/2021 emessa dal Tribunale di Forlì in data 02.08.2021 : 1) nella parte in cui ha erroneamente
statuito la sussistenza della legittimazione passiva in capo a e per Controparte_1
l'effetto , in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, previa conferma della revoca del
decreto ingiuntivo n 617/2017, STATUIRE la fondatezza e la sussistenza della eccezione di carenza di
legittimazione passiva in capo a 2 -3 ) nella parte in cui ha omesso di valutare e di CP_1
motivare in ordine alla eccepita inesistenza dei presupposti richiesti ex art 633 c.p.c relativamente al
difetto di qualsivoglia prova tantomeno scritta , nonché al difetto di liquidità ed esigibilità del credito
ingiunto, e per l'effetto , in accoglimento del 3 e 4 motivo di appello incidentale , previa conferma
della revoca del decreto ingiuntivo n 617/2017, STATUIRE che il decreto ingiuntivo è stato
illegittimamente emesso nonostante la assenza dei requisiti di prova scritta, liquidità ed esigibilità del
credito ex art 633 c.p.c assolvendo comunque la concludente anche nel merito;
4) nella parte in cui ha
erroneamente ed illegittimamente compensato le spese di lite del primo grado, e per l'effetto, previa
conferma della revoca del decreto ingiuntivo, CONDANNARE l'appellante al pagamento Parte_1
delle spese ed onorari di lite del giudizio di primo grado e con vittoria di spese anche del presente
grado di giudizio oltre accessori di legge”.
pagina 2 di 11 Svolgimento del processo
L'MP LE agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì proponendo Parte_1
ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere dalla il pagamento della Controparte_1
somma di € 39.390,00, oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. 231/2002, oltre spese di procedura,
15% per spese generali, c.p.a. e iva, a titolo di liquidazione del danno subito in conseguenza dell'incendio presso il padiglione C del quartiere fieristico di Pesaro.
Nello specifico, a sostegno della domanda monitoria la deduceva: Parte_1
- Che in data 17 – 26 giugno 2016 partecipava all'evento organizzato dalla Controparte_1
presso il quartiere fieristico di Pesaro;
[...]
- Che in data 23 giugno 2016 nel padiglione si sviluppava un incendio che causava la distruzione di strutture, attrezzature e merci;
- Che in data 28 giugno 2016 la comunicava agli espositori di aver allertato la compagnia CP_1
HDI Assicurazioni s.p.a. -con la quale prima dell'evento aveva stipulato la polizza MP globale n.
0486409936 comprensiva del rischio di incendio per gli eventuali danni fino ad un massimale di €
50.000,00 per ciascun espositore-, e chiedeva, pertanto, che documentassero i danni subiti;
- Che in data 4 luglio 2016 la nominava quale proprio perito;
CP_1 Persona_1
- Che previo contraddittorio con il perito di controparte, veniva raggiunto un accordo sulla liquidazione del danno, definito in € 39.390,00, oltre € 854,00 a titolo di rimborso del 50% della quota del canone per l'area espositiva, per un totale di € 40.244,00 -somma omnicomprensiva dei danni tutti, per capitale, interessi, spese ed accessori-;
- Che l'atto di transazione nei termini suindicati veniva trasmesso dalla a CP_1 Parte_1
e da quest'ultimo firmato in data 9 febbraio 2017;
[...]
- Che in data 22.02.2017 la provvedeva a rimborsare a la somma di € CP_1 Parte_1
854,00;
pagina 3 di 11 - Che residuava, tuttavia, l'importo di € 39.390,00.
All'esito del procedimento monitorio, con decreto ingiuntivo n. 617/2017 -immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.-, pubblicato il 13.04.2017, il Tribunale di Forlì ingiungeva alla
[...]
di pagare alla la somma di € 39.390,00, oltre interessi come da Controparte_1 Parte_1
domanda e le spese della procedura di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo, unitamente all'atto di precetto, veniva notificato alla in data 08.05.2017 per ottenere il pagamento della somma CP_1
complessiva di € 44.228,57 in favore di . Parte_1
In seguito, e precisamente in data 15.05.2017, la compagnia assicurativa HDI Assicurazioni s.p.a.
provvedeva al pagamento della somma di € 39.390,00, mentre la in data 17.05.2017 CP_1
accreditava alla la somma di € 3.642,09 a titolo di spese e competenze del decreto Parte_1
ingiuntivo e dell'atto di precetto.
Nelle more, tuttavia, con atto di opposizione notificato all'MP LE il Parte_1
17.05.2017, la si opponeva all'ingiunzione di pagamento e ne chiedeva la revoca per le CP_1
seguenti motivazioni:
- Assenza di obblighi di natura contrattuale o extracontrattuale nei confronti dell'ingiungente;
- Mancato inoltro da parte della alla compagnia assicurativa della documentazione Parte_1
completa per la liquidazione del danno;
- Difetto di legittimazione passiva dell'ingiunta, in quanto soggetto estraneo al petitum ed alla causa petendi;
- Avvenuto pagamento dell'intero da parte dalla compagnia assicurativa.
Si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto dell'opposizione. In Parte_1
particolare, rilevava che la soddisfazione della pretesa creditoria era avvenuta solo a seguito del pagamento dell'importo da parte della compagnia assicurativa e contestava, nel merito, le eccezioni sollevate da controparte in quanto infondate.
All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n. 873/2021 del 02.08.2021, pubblicata il pagina 4 di 11 06.08.2021, il Tribunale di Forlì statuiva: a) l' “accoglimento parziale” dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo a fronte della soddisfazione del credito per effetto del pagamento della somma ingiunta;
b) la fondatezza e legittimità dell'intera pretesa dell'opposto e, di contro, l'infondatezza dei motivi di opposizione;
c) la sussistenza di una “sostanziale reciproca soccombenza” tale da giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La decisione veniva impugnata dall'MP LE , con atto di citazione in Parte_1
appello notificato il 21.10.2021, che censurava esclusivamente la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, fondata sull'erroneo presupposto della sussistenza di “una sostanziale reciproca soccombenza”.
Si costituiva in appello la chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1
dell'appello proposto da e formulando appello incidentale fondato sui seguenti - Parte_1
riproposti- motivi di opposizione: a) carenza di legittimazione passiva in capo alla b) CP_1
mancanza della prova scritta del credito oggetto del procedimento monitorio;
c) carenza dei requisiti di esigibilità e liquidità del credito.
All'udienza del 15.04.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini abbreviati per il deposito delle difese conclusive ex art. 190 ultimo comma c.p.c.
Esposizione delle ragioni della decisione
L'appello principale è fondato e merita l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Il Tribunale di Forlì, con motivazione contraddittoria, dopo aver correttamente accertato la legittimità
della pretesa monitoria e l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione proposta dalla ha CP_1
erroneamente statuito che “la sussistenza di una sostanziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite”.
Sul punto, è bene notare che la revoca del decreto ingiuntivo in questione (notificato unitamente all'atto pagina 5 di 11 di precetto in data 08.05.2017), nonostante l'anzidetta fondatezza della pretesa, è stata giustificata esclusivamente dalla successiva soddisfazione del debito per effetto del pagamento dell'intero importo da parte della compagnia assicurativa avvenuto in data 15.05.2017 (“solo per questo aspetto l'opposizione merita l'accoglimento”) essendo risultato “fuori di dubbio che l'odierna opponente fosse legittimata passiva rispetto al diritto risarcitorio di controparte”.
Tanto premesso, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve concludersi che poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si limita alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi,
modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, se il debitore paga la somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo,
all'esito della definizione del giudizio di opposizione “la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite” ed al suo complessivo e globale svolgimento (cfr. ex pluribus, Cass. 18125/2017).
In altre parole, considerato che la conferma o meno del decreto ingiuntivo viene resa all'esito di un giudizio di cognizione piena (qual è il giudizio di opposizione) in punto all'esistenza e alla validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione, “l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo -da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione- è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria” (cfr. Cass. 18125/2017; Cass. n.
5336/1997; Cass. 14126/2000; Cass. n. 19126/2004; Cass. n. 7426/2007).
In sostanza, “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio a seguito di opposizione ex art. 645 c.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione,
non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale pagina 6 di 11 caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità” (Cass. 18125/2017).
Ciò in quanto, “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà
luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è stata contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione”
(cfr. Cass. S.U. n. 927/2022, Cass. 24482/2022). Dunque, il Giudice con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione deve pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese di tutto il procedimento,
tenuto conto dell'esito finale della lite: “Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt.
91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione” (Cass. 24482/2022; Cass. 75/2010).
Ebbene nel caso di specie, diversamente da quanto statuito in primo grado, non sono ravvisabili i presupposti per la compensazione delle spese attinenti al giudizio di opposizione;
la stessa, infatti, era infondata nel merito come si avrà modo di chiarire di seguito.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la Corte, pone le spese di lite del primo grado del giudizio a carico della . Le spese sono liquidate -in favore dei procuratori Controparte_1
antistatari che ne hanno fatto richiesta- in € 4.500,00, avuto riguardo alla complessità tra minima e media della controversia ed al valore della stessa -compreso nello scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00-, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre accessori.
Passando all'esame dell'appello incidentale, questo non merita accoglimento in quanto infondato.
pagina 7 di 11 In particolare, con l'appello incidentale la sostanzialmente ha reiterato i Controparte_1
motivi di opposizione formulati in primo grado, motivi sui quali, il Giudice di prime cure, seppur con una sintetica motivazione, si è già pronunciato con decisione condivisibile.
Invero, quanto al primo motivo, attinente al difetto di legittimazione passiva in capo alla
[...]
, si rileva l'infondatezza per quanto segue. Ai sensi dell'art. 1917 c.c. la polizza Controparte_1
stipulata tra la e la compagnia assicurativa ha effetti soltanto inter partes e non nei CP_1
confronti dei terzi (qual è l'MP LE ) i quali, pertanto, non possono Parte_1
agire in via diretta nei confronti della compagnia assicurativa ma soltanto nei confronti dell'assicurato
(nel caso di specie, la società comproprietaria e locatrice del padiglione nel quale si è sviluppato l'incendio che ha cagionato i danni dei quali si chiede il risarcimento). L'assicuratore ha soltanto la facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità
dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto soltanto se l'assicurato lo richiede.
D'altra parte, già con lettera del 28.06.2016, pochi giorni dopo l'accaduto, la stessa forniva CP_1
agli espositori riscontro in merito all'accaduto e li informava che aveva provveduto ad allertare la propria compagnia assicuratrice affinché provvedesse al risarcimento dei danni. In seguito,
precisamente in data 04.07.2016, la comunicava agli espositori che “in riferimento alla CP_1
condizioni di polizza, essendo contraente la aveva provveduto alla nomina del perito CP_1
affinché provvedesse all'istruttoria preliminare alla liquidazione del danno e Persona_1
contestualmente, specificava che avrebbe provveduto alla rifusione del 50% della quota dello spazio espositivo (come di fatto poi è stato fatto dalla con bonifico di € 854,00 in data 22.02.2017 CP_1
successivamente alla stipulazione dell'accordo di cui si dirà in seguito).
Sul punto si rileva che con e-mail dell'8 febbraio 2017 la dipendente dell'odierna appellante incidentale
( inviava un accordo transattivo a che lo stesso restituiva Controparte_2 Parte_1
sottoscritto, nel quale la somma da liquidare a titolo di risarcimento dei danni veniva complessivamente quantificata in € 40.244,00 (di cui € 39.390,00 per l'entità del danno ed € 854,00 per il rimborso del pagina 8 di 11 50% del canone per l'area espositiva).
Invero, come già anticipato, è proprio in esecuzione di tale accordo transattivo che in data 22 febbraio
2017 la provvedeva al pagamento di € 854,00, una delle voci di credito ivi indicate CP_1
confermando, in tal modo, la validità dell'accordo transattivo e riconoscendo il debito.
In altre parole, vero è che a dover materialmente effettuare il pagamento di € 39.390,00 nei confronti dei danneggiati era la compagnia assicuratrice (come, di fatto, ha poi provveduto con bonifico effettuato in data 15.05.2017), ma la stessa agiva soltanto per effetto della polizza stipulata con la e nell'interesse di quest'ultima, la quale non poteva ritenersi esonerata ma, anzi, deve CP_1
affermarsi la permanenza della responsabilità in capo alla stessa fino al momento dell'adempimento del debito conseguente al danno cagionato.
In conclusione, si ritiene sul punto condivisibile quanto accertato dal giudice di primo grado: “è fuor di dubbio che l'odierna opponente fosse legittimata passiva rispetto al diritto risarcitorio di controparte.
Ciò, d'altra parte, risulta anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell'instaurazione del giudizio […] E' pertanto assolutamente legittima la pretesa monitoria, fondata sulla differenza risultante dall'accordo transattivo che, si noti, risulta inviato non già dalla compagnia assicurativa bensì
da un dipendente di parte opponente”.
Il secondo ed il terzo motivo di appello incidentale, relativi all'asserita inesistenza dei requisiti richiesti ex art. 633 c.p.c. ed in questa sede reiterati, meritano la trattazione congiunta. Ebbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto procedimento a cognizione piena ai sensi dell'art. 645
c.p.c., non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità, validità e legittimità del decreto emesso, ma deve necessariamente estendersi all'accertamento dei fatti costitutivi ed al fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
Pertanto, a tal fine non è sufficiente opporre la mancata sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c. (richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo nell'ambito del procedimento monitorio), ma è altresì necessario eccepire l'inesistenza del credito nel merito.
pagina 9 di 11 L'appello incidentale deve, dunque, essere rigettato.
In punto alle spese di lite del presente grado del giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza, la Corte, le pone a carico della e le liquida, in favore dei Controparte_1
procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta, in € 3.500,00, avuto riguardo alla bassa complessità
della controversia ed al valore della stessa compreso nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00
(esteso rispetto a quello originario da € 1.101,00 a € 5.200,00 per effetto dell'appello incidentale), per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale (appellato principale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni esposte in motivazione:
1. Accoglie l'appello principale di e, conseguentemente, condanna la Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 4.500,00 oltre a spese generali, nonché oltre IVA, Controparte_1
c.p.a., in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_1
3. Condanna la al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di Controparte_1
appello in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta, liquidate nella somma di €
3.500,00, oltre a spese generali, nonché oltre IVA, c.p.a, nonché oltre al rimborso del contributo unificato;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale
(appellato principale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla pagina 10 di 11 L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3.6.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2003/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DRAGONI CORRADO con domicilio in Parte_1 PIAZZA ORDELAFFI N. 4 47121 FORLI' avv. Leonora Lafelli e Avv. Rosita Amadori
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. PAZZI PAOLO con domicilio in Controparte_1
LARGO MAMIANI 13 61100 PESARO
APPELLATO
Conclusioni:
parte appellante, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.04.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis rejectis,
previo rigetto dell'appello incidentale proposto da perché totalmente Controparte_1
infondato in punto di fatto ed in punto di diritto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Forlì n. 873/2021, condannare già opponente al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
617/2017 in data 7/4 – 13/4/2017 del Tribunale di Forlì, a rifondere le spese di lite sostenute da parte
opposta, odierna appellante;
pagina 1 di 11 quanto sopra, con espresso rigetto del contraddittorio in merito a domande e/o eccezioni nuove e/o
diverse;
con vittoria di spese anche per il giudizio di appello;
con distrazione delle spese, di primo grado e di appello, in favore degli scriventi procuratori
antistatari.”
Per parte appellata, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 03.04.2025:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna – contrariis reiectis – per tutte le ragioni esposte
nella comparsa di risposta contenente appello incidentale: IN VIA PRINCIPALE rigettare in ogni sua
parte siccome infondato in fatto e in diritto il PROPOSTO DA e Pt_2 Parte_1
in ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE riformare integralmente la sentenza n.
873/2021 emessa dal Tribunale di Forlì in data 02.08.2021 : 1) nella parte in cui ha erroneamente
statuito la sussistenza della legittimazione passiva in capo a e per Controparte_1
l'effetto , in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, previa conferma della revoca del
decreto ingiuntivo n 617/2017, STATUIRE la fondatezza e la sussistenza della eccezione di carenza di
legittimazione passiva in capo a 2 -3 ) nella parte in cui ha omesso di valutare e di CP_1
motivare in ordine alla eccepita inesistenza dei presupposti richiesti ex art 633 c.p.c relativamente al
difetto di qualsivoglia prova tantomeno scritta , nonché al difetto di liquidità ed esigibilità del credito
ingiunto, e per l'effetto , in accoglimento del 3 e 4 motivo di appello incidentale , previa conferma
della revoca del decreto ingiuntivo n 617/2017, STATUIRE che il decreto ingiuntivo è stato
illegittimamente emesso nonostante la assenza dei requisiti di prova scritta, liquidità ed esigibilità del
credito ex art 633 c.p.c assolvendo comunque la concludente anche nel merito;
4) nella parte in cui ha
erroneamente ed illegittimamente compensato le spese di lite del primo grado, e per l'effetto, previa
conferma della revoca del decreto ingiuntivo, CONDANNARE l'appellante al pagamento Parte_1
delle spese ed onorari di lite del giudizio di primo grado e con vittoria di spese anche del presente
grado di giudizio oltre accessori di legge”.
pagina 2 di 11 Svolgimento del processo
L'MP LE agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Forlì proponendo Parte_1
ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere dalla il pagamento della Controparte_1
somma di € 39.390,00, oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. 231/2002, oltre spese di procedura,
15% per spese generali, c.p.a. e iva, a titolo di liquidazione del danno subito in conseguenza dell'incendio presso il padiglione C del quartiere fieristico di Pesaro.
Nello specifico, a sostegno della domanda monitoria la deduceva: Parte_1
- Che in data 17 – 26 giugno 2016 partecipava all'evento organizzato dalla Controparte_1
presso il quartiere fieristico di Pesaro;
[...]
- Che in data 23 giugno 2016 nel padiglione si sviluppava un incendio che causava la distruzione di strutture, attrezzature e merci;
- Che in data 28 giugno 2016 la comunicava agli espositori di aver allertato la compagnia CP_1
HDI Assicurazioni s.p.a. -con la quale prima dell'evento aveva stipulato la polizza MP globale n.
0486409936 comprensiva del rischio di incendio per gli eventuali danni fino ad un massimale di €
50.000,00 per ciascun espositore-, e chiedeva, pertanto, che documentassero i danni subiti;
- Che in data 4 luglio 2016 la nominava quale proprio perito;
CP_1 Persona_1
- Che previo contraddittorio con il perito di controparte, veniva raggiunto un accordo sulla liquidazione del danno, definito in € 39.390,00, oltre € 854,00 a titolo di rimborso del 50% della quota del canone per l'area espositiva, per un totale di € 40.244,00 -somma omnicomprensiva dei danni tutti, per capitale, interessi, spese ed accessori-;
- Che l'atto di transazione nei termini suindicati veniva trasmesso dalla a CP_1 Parte_1
e da quest'ultimo firmato in data 9 febbraio 2017;
[...]
- Che in data 22.02.2017 la provvedeva a rimborsare a la somma di € CP_1 Parte_1
854,00;
pagina 3 di 11 - Che residuava, tuttavia, l'importo di € 39.390,00.
All'esito del procedimento monitorio, con decreto ingiuntivo n. 617/2017 -immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.-, pubblicato il 13.04.2017, il Tribunale di Forlì ingiungeva alla
[...]
di pagare alla la somma di € 39.390,00, oltre interessi come da Controparte_1 Parte_1
domanda e le spese della procedura di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo, unitamente all'atto di precetto, veniva notificato alla in data 08.05.2017 per ottenere il pagamento della somma CP_1
complessiva di € 44.228,57 in favore di . Parte_1
In seguito, e precisamente in data 15.05.2017, la compagnia assicurativa HDI Assicurazioni s.p.a.
provvedeva al pagamento della somma di € 39.390,00, mentre la in data 17.05.2017 CP_1
accreditava alla la somma di € 3.642,09 a titolo di spese e competenze del decreto Parte_1
ingiuntivo e dell'atto di precetto.
Nelle more, tuttavia, con atto di opposizione notificato all'MP LE il Parte_1
17.05.2017, la si opponeva all'ingiunzione di pagamento e ne chiedeva la revoca per le CP_1
seguenti motivazioni:
- Assenza di obblighi di natura contrattuale o extracontrattuale nei confronti dell'ingiungente;
- Mancato inoltro da parte della alla compagnia assicurativa della documentazione Parte_1
completa per la liquidazione del danno;
- Difetto di legittimazione passiva dell'ingiunta, in quanto soggetto estraneo al petitum ed alla causa petendi;
- Avvenuto pagamento dell'intero da parte dalla compagnia assicurativa.
Si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto dell'opposizione. In Parte_1
particolare, rilevava che la soddisfazione della pretesa creditoria era avvenuta solo a seguito del pagamento dell'importo da parte della compagnia assicurativa e contestava, nel merito, le eccezioni sollevate da controparte in quanto infondate.
All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n. 873/2021 del 02.08.2021, pubblicata il pagina 4 di 11 06.08.2021, il Tribunale di Forlì statuiva: a) l' “accoglimento parziale” dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo a fronte della soddisfazione del credito per effetto del pagamento della somma ingiunta;
b) la fondatezza e legittimità dell'intera pretesa dell'opposto e, di contro, l'infondatezza dei motivi di opposizione;
c) la sussistenza di una “sostanziale reciproca soccombenza” tale da giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La decisione veniva impugnata dall'MP LE , con atto di citazione in Parte_1
appello notificato il 21.10.2021, che censurava esclusivamente la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, fondata sull'erroneo presupposto della sussistenza di “una sostanziale reciproca soccombenza”.
Si costituiva in appello la chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1
dell'appello proposto da e formulando appello incidentale fondato sui seguenti - Parte_1
riproposti- motivi di opposizione: a) carenza di legittimazione passiva in capo alla b) CP_1
mancanza della prova scritta del credito oggetto del procedimento monitorio;
c) carenza dei requisiti di esigibilità e liquidità del credito.
All'udienza del 15.04.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini abbreviati per il deposito delle difese conclusive ex art. 190 ultimo comma c.p.c.
Esposizione delle ragioni della decisione
L'appello principale è fondato e merita l'accoglimento in riforma della sentenza impugnata per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Il Tribunale di Forlì, con motivazione contraddittoria, dopo aver correttamente accertato la legittimità
della pretesa monitoria e l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione proposta dalla ha CP_1
erroneamente statuito che “la sussistenza di una sostanziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite”.
Sul punto, è bene notare che la revoca del decreto ingiuntivo in questione (notificato unitamente all'atto pagina 5 di 11 di precetto in data 08.05.2017), nonostante l'anzidetta fondatezza della pretesa, è stata giustificata esclusivamente dalla successiva soddisfazione del debito per effetto del pagamento dell'intero importo da parte della compagnia assicurativa avvenuto in data 15.05.2017 (“solo per questo aspetto l'opposizione merita l'accoglimento”) essendo risultato “fuori di dubbio che l'odierna opponente fosse legittimata passiva rispetto al diritto risarcitorio di controparte”.
Tanto premesso, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve concludersi che poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si limita alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi,
modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, se il debitore paga la somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo,
all'esito della definizione del giudizio di opposizione “la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite” ed al suo complessivo e globale svolgimento (cfr. ex pluribus, Cass. 18125/2017).
In altre parole, considerato che la conferma o meno del decreto ingiuntivo viene resa all'esito di un giudizio di cognizione piena (qual è il giudizio di opposizione) in punto all'esistenza e alla validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione, “l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo -da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione- è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria” (cfr. Cass. 18125/2017; Cass. n.
5336/1997; Cass. 14126/2000; Cass. n. 19126/2004; Cass. n. 7426/2007).
In sostanza, “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio a seguito di opposizione ex art. 645 c.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione,
non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale pagina 6 di 11 caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità” (Cass. 18125/2017).
Ciò in quanto, “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà
luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è stata contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione”
(cfr. Cass. S.U. n. 927/2022, Cass. 24482/2022). Dunque, il Giudice con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione deve pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese di tutto il procedimento,
tenuto conto dell'esito finale della lite: “Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt.
91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione” (Cass. 24482/2022; Cass. 75/2010).
Ebbene nel caso di specie, diversamente da quanto statuito in primo grado, non sono ravvisabili i presupposti per la compensazione delle spese attinenti al giudizio di opposizione;
la stessa, infatti, era infondata nel merito come si avrà modo di chiarire di seguito.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la Corte, pone le spese di lite del primo grado del giudizio a carico della . Le spese sono liquidate -in favore dei procuratori Controparte_1
antistatari che ne hanno fatto richiesta- in € 4.500,00, avuto riguardo alla complessità tra minima e media della controversia ed al valore della stessa -compreso nello scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00-, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre accessori.
Passando all'esame dell'appello incidentale, questo non merita accoglimento in quanto infondato.
pagina 7 di 11 In particolare, con l'appello incidentale la sostanzialmente ha reiterato i Controparte_1
motivi di opposizione formulati in primo grado, motivi sui quali, il Giudice di prime cure, seppur con una sintetica motivazione, si è già pronunciato con decisione condivisibile.
Invero, quanto al primo motivo, attinente al difetto di legittimazione passiva in capo alla
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, si rileva l'infondatezza per quanto segue. Ai sensi dell'art. 1917 c.c. la polizza Controparte_1
stipulata tra la e la compagnia assicurativa ha effetti soltanto inter partes e non nei CP_1
confronti dei terzi (qual è l'MP LE ) i quali, pertanto, non possono Parte_1
agire in via diretta nei confronti della compagnia assicurativa ma soltanto nei confronti dell'assicurato
(nel caso di specie, la società comproprietaria e locatrice del padiglione nel quale si è sviluppato l'incendio che ha cagionato i danni dei quali si chiede il risarcimento). L'assicuratore ha soltanto la facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità
dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto soltanto se l'assicurato lo richiede.
D'altra parte, già con lettera del 28.06.2016, pochi giorni dopo l'accaduto, la stessa forniva CP_1
agli espositori riscontro in merito all'accaduto e li informava che aveva provveduto ad allertare la propria compagnia assicuratrice affinché provvedesse al risarcimento dei danni. In seguito,
precisamente in data 04.07.2016, la comunicava agli espositori che “in riferimento alla CP_1
condizioni di polizza, essendo contraente la aveva provveduto alla nomina del perito CP_1
affinché provvedesse all'istruttoria preliminare alla liquidazione del danno e Persona_1
contestualmente, specificava che avrebbe provveduto alla rifusione del 50% della quota dello spazio espositivo (come di fatto poi è stato fatto dalla con bonifico di € 854,00 in data 22.02.2017 CP_1
successivamente alla stipulazione dell'accordo di cui si dirà in seguito).
Sul punto si rileva che con e-mail dell'8 febbraio 2017 la dipendente dell'odierna appellante incidentale
( inviava un accordo transattivo a che lo stesso restituiva Controparte_2 Parte_1
sottoscritto, nel quale la somma da liquidare a titolo di risarcimento dei danni veniva complessivamente quantificata in € 40.244,00 (di cui € 39.390,00 per l'entità del danno ed € 854,00 per il rimborso del pagina 8 di 11 50% del canone per l'area espositiva).
Invero, come già anticipato, è proprio in esecuzione di tale accordo transattivo che in data 22 febbraio
2017 la provvedeva al pagamento di € 854,00, una delle voci di credito ivi indicate CP_1
confermando, in tal modo, la validità dell'accordo transattivo e riconoscendo il debito.
In altre parole, vero è che a dover materialmente effettuare il pagamento di € 39.390,00 nei confronti dei danneggiati era la compagnia assicuratrice (come, di fatto, ha poi provveduto con bonifico effettuato in data 15.05.2017), ma la stessa agiva soltanto per effetto della polizza stipulata con la e nell'interesse di quest'ultima, la quale non poteva ritenersi esonerata ma, anzi, deve CP_1
affermarsi la permanenza della responsabilità in capo alla stessa fino al momento dell'adempimento del debito conseguente al danno cagionato.
In conclusione, si ritiene sul punto condivisibile quanto accertato dal giudice di primo grado: “è fuor di dubbio che l'odierna opponente fosse legittimata passiva rispetto al diritto risarcitorio di controparte.
Ciò, d'altra parte, risulta anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell'instaurazione del giudizio […] E' pertanto assolutamente legittima la pretesa monitoria, fondata sulla differenza risultante dall'accordo transattivo che, si noti, risulta inviato non già dalla compagnia assicurativa bensì
da un dipendente di parte opponente”.
Il secondo ed il terzo motivo di appello incidentale, relativi all'asserita inesistenza dei requisiti richiesti ex art. 633 c.p.c. ed in questa sede reiterati, meritano la trattazione congiunta. Ebbene, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto procedimento a cognizione piena ai sensi dell'art. 645
c.p.c., non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità, validità e legittimità del decreto emesso, ma deve necessariamente estendersi all'accertamento dei fatti costitutivi ed al fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
Pertanto, a tal fine non è sufficiente opporre la mancata sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c. (richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo nell'ambito del procedimento monitorio), ma è altresì necessario eccepire l'inesistenza del credito nel merito.
pagina 9 di 11 L'appello incidentale deve, dunque, essere rigettato.
In punto alle spese di lite del presente grado del giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza, la Corte, le pone a carico della e le liquida, in favore dei Controparte_1
procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta, in € 3.500,00, avuto riguardo alla bassa complessità
della controversia ed al valore della stessa compreso nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00
(esteso rispetto a quello originario da € 1.101,00 a € 5.200,00 per effetto dell'appello incidentale), per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale (appellato principale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni esposte in motivazione:
1. Accoglie l'appello principale di e, conseguentemente, condanna la Parte_1 [...]
al pagamento della somma di € 4.500,00 oltre a spese generali, nonché oltre IVA, Controparte_1
c.p.a., in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
Controparte_1
3. Condanna la al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di Controparte_1
appello in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta, liquidate nella somma di €
3.500,00, oltre a spese generali, nonché oltre IVA, c.p.a, nonché oltre al rimborso del contributo unificato;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale
(appellato principale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla pagina 10 di 11 L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3.6.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
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