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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3750/2022 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. , avv. Fabrizio Rodin e avv. Parte_2
Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta
Piras in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 novembre 2022, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, maturati dal mese di febbraio 2021, oltre accessori.
Ha sostenuto il ricorrente di essere stato percettore di indennità di accompagnamento fino alla visita di revisione del 20 gennaio 2021, in occasione della quale la commissione medica aveva ritenuto che fosse venuto meno il requisito sanitario, per accertare la persistenza del quale era stato costretto ad introdurre la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c.; che con decreto in data 22 giugno 2022 il Tribunale aveva riconosciuto il requisito sanitario con
CP_ decorrenza dalla visita di revisione;
di aver notificato all' il suddetto provvedimento il 27 giugno 2022; che il 29 giugno 2022 era stato inoltrato anche il modello AP70 e tuttavia nessun pagamento era intervenuto nei 120 giorni successivi.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha allegato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione e di aver dato corso al pagamento dei ratei e degli arretrati a partire da febbraio pagina 1 di 3 2023.
2. È pacifico che l' convenuto - nelle more del giudizio - abbia riconosciuto il diritto CP_1 del ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza del beneficio dal febbraio
2021 e ad erogare i ratei dovuti.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la CP_ materia del contendere sulla domanda di condanna dell' alla ricostituzione del beneficio in oggetto e al pagamento degli arretrati.
3. L'unica questione litigiosa ancora pendente riguarda la quantificazione degli accessori
(maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412).
CP_ Infatti, l' all'atto del pagamento degli arretrati, nel mese di febbraio 2023, ha corrisposto a tal titolo complessivi euro 67,33 (euro 52,71 + euro 14,62).
Parte ricorrente ha sostenuto che il valore degli interessi sugli arretrati, al febbraio 2023,
CP_ fosse pari ad euro 122,80 ed ha domandato la condanna dell' al pagamento della maggior somma spettante.
Il calcolo di euro 122,80 è erroneo, perché la difesa attorea ha calcolato gli interessi, con decorrenza dal 22 ottobre 2022, sull'intero importo degli arretrati maturati fino a gennaio
2023, maggiorato in più del rateo di febbraio 2023.
In realtà, ad ottobre 2022 - alla scadenza dei 120 giorni previsti dall'art. 445 bis, comma 5,
c.p.c., decorrenti dalla notifica del decreto di omologa e del modello AP70 - gli arretrati per sorte capitale erano pari ad euro 10.984,70, e a quell'importo solo nei mesi successivi si erano aggiunti nuovi ratei, su cui calcolare ulteriori interessi al tasso legale.
Nel complesso, invero, il Tribunale reputa che l'importo spettante al ricorrente a titolo di interessi legali, alla data del pagamento del capitale, ossia al 20 febbraio 2023, fosse pari ad euro 111,25.
Alla stessa data, l'importo dovuto per rivalutazione monetaria era più favorevole per il CP_ ricorrente (euro 125,02); detratto da questo quanto già corrisposto dall' residuano euro
57,69.
Il convenuto deve essere quindi condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 57,69 per accessori maturati sugli arretrati dei ratei di indennità di accompagnamento corrisposti in ritardo.
4.
Considerato che
il pagamento del capitale è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ed oltre la scadenza del termine di 120 giorni pagina 2 di 3 CP_ previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., e che l' deve ancora corrispondere parte degli accessori dovuti, le spese di lite devono essere poste a carico dell' , ai sensi dell'art. 91 CP_1
c.p.c.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
CP_
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna dell' alla ricostituzione del beneficio dell'indennità di accompagnamento e al pagamento degli arretrati;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente degli accessori residui maturati sui ratei di indennità di accompagnamento corrisposti in ritardo, nella misura di euro
57,69;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 5 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3750/2022 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. , avv. Fabrizio Rodin e avv. Parte_2
Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta
Piras in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 novembre 2022, ha convenuto in Parte_1
CP_ giudizio l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, maturati dal mese di febbraio 2021, oltre accessori.
Ha sostenuto il ricorrente di essere stato percettore di indennità di accompagnamento fino alla visita di revisione del 20 gennaio 2021, in occasione della quale la commissione medica aveva ritenuto che fosse venuto meno il requisito sanitario, per accertare la persistenza del quale era stato costretto ad introdurre la procedura di cui all'art. 445 bis c.p.c.; che con decreto in data 22 giugno 2022 il Tribunale aveva riconosciuto il requisito sanitario con
CP_ decorrenza dalla visita di revisione;
di aver notificato all' il suddetto provvedimento il 27 giugno 2022; che il 29 giugno 2022 era stato inoltrato anche il modello AP70 e tuttavia nessun pagamento era intervenuto nei 120 giorni successivi.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha allegato di aver provveduto alla liquidazione della prestazione e di aver dato corso al pagamento dei ratei e degli arretrati a partire da febbraio pagina 1 di 3 2023.
2. È pacifico che l' convenuto - nelle more del giudizio - abbia riconosciuto il diritto CP_1 del ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza del beneficio dal febbraio
2021 e ad erogare i ratei dovuti.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti, deve pertanto dichiararsi cessata la CP_ materia del contendere sulla domanda di condanna dell' alla ricostituzione del beneficio in oggetto e al pagamento degli arretrati.
3. L'unica questione litigiosa ancora pendente riguarda la quantificazione degli accessori
(maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412).
CP_ Infatti, l' all'atto del pagamento degli arretrati, nel mese di febbraio 2023, ha corrisposto a tal titolo complessivi euro 67,33 (euro 52,71 + euro 14,62).
Parte ricorrente ha sostenuto che il valore degli interessi sugli arretrati, al febbraio 2023,
CP_ fosse pari ad euro 122,80 ed ha domandato la condanna dell' al pagamento della maggior somma spettante.
Il calcolo di euro 122,80 è erroneo, perché la difesa attorea ha calcolato gli interessi, con decorrenza dal 22 ottobre 2022, sull'intero importo degli arretrati maturati fino a gennaio
2023, maggiorato in più del rateo di febbraio 2023.
In realtà, ad ottobre 2022 - alla scadenza dei 120 giorni previsti dall'art. 445 bis, comma 5,
c.p.c., decorrenti dalla notifica del decreto di omologa e del modello AP70 - gli arretrati per sorte capitale erano pari ad euro 10.984,70, e a quell'importo solo nei mesi successivi si erano aggiunti nuovi ratei, su cui calcolare ulteriori interessi al tasso legale.
Nel complesso, invero, il Tribunale reputa che l'importo spettante al ricorrente a titolo di interessi legali, alla data del pagamento del capitale, ossia al 20 febbraio 2023, fosse pari ad euro 111,25.
Alla stessa data, l'importo dovuto per rivalutazione monetaria era più favorevole per il CP_ ricorrente (euro 125,02); detratto da questo quanto già corrisposto dall' residuano euro
57,69.
Il convenuto deve essere quindi condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 57,69 per accessori maturati sugli arretrati dei ratei di indennità di accompagnamento corrisposti in ritardo.
4.
Considerato che
il pagamento del capitale è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ed oltre la scadenza del termine di 120 giorni pagina 2 di 3 CP_ previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., e che l' deve ancora corrispondere parte degli accessori dovuti, le spese di lite devono essere poste a carico dell' , ai sensi dell'art. 91 CP_1
c.p.c.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
CP_
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna dell' alla ricostituzione del beneficio dell'indennità di accompagnamento e al pagamento degli arretrati;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente degli accessori residui maturati sui ratei di indennità di accompagnamento corrisposti in ritardo, nella misura di euro
57,69;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 5 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3