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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14399 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice onorario, dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 47349 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 06.06.2025;
tra
CP_1
Controparte_2
; Controparte_3
; Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Ranaldi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cassino (FR), Via Bari n. 19, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di citazione;
-attore opponente-
e
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente dall'Avv.
IP SC, in forza di dichiarazione di nomina, e dall'Avv. Corrado Barile, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in
Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6/10;
-convenuto opposto- Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 6661/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 13.04.2022 nel giudizio R.G. n. 17236/2022.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere respinta.
Rispetto alle ragioni di opposizione che si fondano tutte sull'applicabilità alla fattispecie della disciplina consumeristica in relazione alla competenza territoriale deve ragionarsi come di seguito.
Sotto tale profilo l'applicabilità della tutela predetta deve essere esclusa.
Va disattesa l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale a favore della competenza del Tribunale di Cassino quale foro del consumatore, vista la non applicabilità, nel caso di specie, della disciplina a tutela del consumatore, essendo stata la polizza fideiussoria e il relativo atto di coobbligazione di cui si discute contratto da e in relazione all'attività imprenditoriale Controparte_3 Parte_1 da essi svolta.
Occorre osservare che la nozione di consumatore alla luce della direttiva comunitaria n. 93 del 2013 presenta un carattere oggettivo, che deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale mirato ad analizzare se il rapporto contrattuale posto in essere, rientri o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione (cfr. sentenza CO. C-110/14, EU C. 2015.538). Su tale presupposto la Suprema Corte, in un caso analogo a quello che qui occupa, ha affermato che “ nel contratto di fidejussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso senza considerare il contratto principale …..dovendo pertanto ritenere consumatore il fedejussore persona fisica che pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa nel senso che la prestazione della fidejussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (Cass. Ord. 742/2020).
Nella specie non sono emersi fatti ed elementi probatori per escludere che i contraenti l'atto di coobbligazione abbiano agito per ragioni e finalità diverse da quelle della azienda di cui sono titolari di quote sociali e per un interesse economico-finanziario non legato all'attività imprenditoriale. E la circostanza che i sottoscrittori l'atto di coobbligazione siano, come nella specie, persone fisiche non può condurre ad una interpretazione di senso contrario, ovvero quello di far ritenere tale sottoscrizione sia atto estraneo alla attività di impresa.
Merita rilevare infatti sul piano documentale che le parti e alla data Controparte_3 Parte_1 di sottoscrizione dell'atto di coobbligazione risultavano proprietari delle quote della CP_1 rispettivamente del 75 % ( ) e del 6% ( , come emerge dalla visura Controparte_3 Parte_1 della società (cfr. all.to 2 alla comparsa di costituzione). Ciò basta al fine di escludere la qualifica di consumatore, posta la partecipazione non trascurabile al capitale sociale.
Per conseguenza deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza territoriale avendo azionato l'opposta il foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita ai sensi dell'art. 1182 c.c.
Va precisato, inoltre, che il Foro di Roma è contrattualmente competente ai sensi dell'art. 11 della polizza fideiussoria - articolo sottoscritto anche ex art. 1341 c.c. - a mente del quale “Per quanto attiene, invece, ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza”.
La Compagnia quale parte attrice sostanziale ha quindi contrattualmente adito il foro di Roma in quanto luogo ove ha sede la Controparte_4
Sul punto a nulla rileva il fatto che i coobbligati, e non abbiano Controparte_3 Parte_1 sottoscritto direttamente la garanzia in quanto la tecnica redazionale utilizzata in sede di sottoscrizione dell'atto di coobbligazione è assolutamente idonea ad approvare validamente le separate clausole e dunque quella per cui si discute.
La Giurisprudenza ha infatti chiarito che l'approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. è validamente prestata quando il richiamo (inerente sia clausole vessatorie sia clausole non vessatorie) viene effettuato indicando sia il numero delle clausole sia, seppur sinteticamente, il contenuto di esse (Cass.
Civ., Sez. VI, Ord., 9.7.2018, n. 17939).
Nella presente fattispecie i requisiti di specificità e separatezza sono stati quindi rispettati poiché le clausole approvate vengono richiamate anche con l'indicazione sommaria del contenuto in modo da richiamare sufficientemente l'attenzione del contraente. Ed infatti nell'atto di coobbligazione (cfr. all.to1 del fascicolo monitorio) per cui è lite è indicato che i coobbligati hanno preso visione delle condizioni generali di assicurazione e approvano specificamente “ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, la clausola di rinuncia a sollevare eccezioni e che impone loro di effettuare il pagamento a semplice richiesta, nonché la clausola di proroga tacita della loro garanzia e le disposizioni contenute negli articoli: art 11 –
(regresso- rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); art. 13 – (deposito cautelativo – utilizzo delle somme); art. 14 – (Foro competente) delle condizioni generali di assicurazione”.
Ciò è sufficiente a far ritenere validamente approvate le clausole citate;
questo vale anche come ulteriore prova del fatto che le parti abbiano preso parte all'accordo non in qualità di consumatori.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta e confermato l'opposto decreto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto;
- condanna le opponenti in solido tra loro alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nella somma di €. 10.000,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 17.10.2025
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Tribunale ordinario di Roma - XVII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice onorario, dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 47349 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 06.06.2025;
tra
CP_1
Controparte_2
; Controparte_3
; Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Ranaldi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cassino (FR), Via Bari n. 19, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di citazione;
-attore opponente-
e
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente dall'Avv.
IP SC, in forza di dichiarazione di nomina, e dall'Avv. Corrado Barile, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in
Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6/10;
-convenuto opposto- Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 6661/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 13.04.2022 nel giudizio R.G. n. 17236/2022.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere respinta.
Rispetto alle ragioni di opposizione che si fondano tutte sull'applicabilità alla fattispecie della disciplina consumeristica in relazione alla competenza territoriale deve ragionarsi come di seguito.
Sotto tale profilo l'applicabilità della tutela predetta deve essere esclusa.
Va disattesa l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale a favore della competenza del Tribunale di Cassino quale foro del consumatore, vista la non applicabilità, nel caso di specie, della disciplina a tutela del consumatore, essendo stata la polizza fideiussoria e il relativo atto di coobbligazione di cui si discute contratto da e in relazione all'attività imprenditoriale Controparte_3 Parte_1 da essi svolta.
Occorre osservare che la nozione di consumatore alla luce della direttiva comunitaria n. 93 del 2013 presenta un carattere oggettivo, che deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale mirato ad analizzare se il rapporto contrattuale posto in essere, rientri o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione (cfr. sentenza CO. C-110/14, EU C. 2015.538). Su tale presupposto la Suprema Corte, in un caso analogo a quello che qui occupa, ha affermato che “ nel contratto di fidejussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso senza considerare il contratto principale …..dovendo pertanto ritenere consumatore il fedejussore persona fisica che pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa nel senso che la prestazione della fidejussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (Cass. Ord. 742/2020).
Nella specie non sono emersi fatti ed elementi probatori per escludere che i contraenti l'atto di coobbligazione abbiano agito per ragioni e finalità diverse da quelle della azienda di cui sono titolari di quote sociali e per un interesse economico-finanziario non legato all'attività imprenditoriale. E la circostanza che i sottoscrittori l'atto di coobbligazione siano, come nella specie, persone fisiche non può condurre ad una interpretazione di senso contrario, ovvero quello di far ritenere tale sottoscrizione sia atto estraneo alla attività di impresa.
Merita rilevare infatti sul piano documentale che le parti e alla data Controparte_3 Parte_1 di sottoscrizione dell'atto di coobbligazione risultavano proprietari delle quote della CP_1 rispettivamente del 75 % ( ) e del 6% ( , come emerge dalla visura Controparte_3 Parte_1 della società (cfr. all.to 2 alla comparsa di costituzione). Ciò basta al fine di escludere la qualifica di consumatore, posta la partecipazione non trascurabile al capitale sociale.
Per conseguenza deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza territoriale avendo azionato l'opposta il foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita ai sensi dell'art. 1182 c.c.
Va precisato, inoltre, che il Foro di Roma è contrattualmente competente ai sensi dell'art. 11 della polizza fideiussoria - articolo sottoscritto anche ex art. 1341 c.c. - a mente del quale “Per quanto attiene, invece, ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza”.
La Compagnia quale parte attrice sostanziale ha quindi contrattualmente adito il foro di Roma in quanto luogo ove ha sede la Controparte_4
Sul punto a nulla rileva il fatto che i coobbligati, e non abbiano Controparte_3 Parte_1 sottoscritto direttamente la garanzia in quanto la tecnica redazionale utilizzata in sede di sottoscrizione dell'atto di coobbligazione è assolutamente idonea ad approvare validamente le separate clausole e dunque quella per cui si discute.
La Giurisprudenza ha infatti chiarito che l'approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. è validamente prestata quando il richiamo (inerente sia clausole vessatorie sia clausole non vessatorie) viene effettuato indicando sia il numero delle clausole sia, seppur sinteticamente, il contenuto di esse (Cass.
Civ., Sez. VI, Ord., 9.7.2018, n. 17939).
Nella presente fattispecie i requisiti di specificità e separatezza sono stati quindi rispettati poiché le clausole approvate vengono richiamate anche con l'indicazione sommaria del contenuto in modo da richiamare sufficientemente l'attenzione del contraente. Ed infatti nell'atto di coobbligazione (cfr. all.to1 del fascicolo monitorio) per cui è lite è indicato che i coobbligati hanno preso visione delle condizioni generali di assicurazione e approvano specificamente “ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, la clausola di rinuncia a sollevare eccezioni e che impone loro di effettuare il pagamento a semplice richiesta, nonché la clausola di proroga tacita della loro garanzia e le disposizioni contenute negli articoli: art 11 –
(regresso- rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); art. 13 – (deposito cautelativo – utilizzo delle somme); art. 14 – (Foro competente) delle condizioni generali di assicurazione”.
Ciò è sufficiente a far ritenere validamente approvate le clausole citate;
questo vale anche come ulteriore prova del fatto che le parti abbiano preso parte all'accordo non in qualità di consumatori.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta e confermato l'opposto decreto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto;
- condanna le opponenti in solido tra loro alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida nella somma di €. 10.000,00, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 17.10.2025
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari