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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 1155/2024 Registro generale Appello Lavoro n. 1051/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto Vignati Presidente Dott. Giovanni Casella Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di COMO n. 173/2024, est. dott. Giovanni Luca Ortone, discussa all'udienza collegiale del 10/12/2024 e promossa
DA
(C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, per
[...]
e l' Parte_2 Parte_3
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA
[...]
DISTRETTUALE dello STATO di MILANO (C.F. ed elettivamente P.IVA_2 domiciliati presso i propri Uffici in VIA FREGUGLIA l 20122 MILANO
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Il procuratore degli appellanti, come sopra costituiti, così precisava le
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, - in accoglimento dell'appello, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04.10.2024 il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 173/2024 mediante la quale
[...] il TRIBUNALE di COMO – a spese compensate – in accoglimento della domanda di
[1] ha dichiarato il diritto del medesimo a ottenere 6 punti anziché CP_1
0,6 punti per il servizio militare di leva obbligatorio e per l'effetto ha condannato il convenuto alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto di Parte_1 terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
In fatto aveva esposto di aver conseguito il titolo di accesso nelle CP_1 graduatorie ATA (diploma di licenza media) nell'anno scolastico 1985/86; di aver successivamente svolto, dal 09.07.1997 al 30.06.1998, il servizio militare di leva obbligatorio nell'esercito; di aver presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e istituto per il personale ATA, profilo CS per il triennio 2021/22- 2023/24, ma che non gli era stato attribuito il punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio militare obbligatorio, bensì quello di 0,6 e pertanto aveva adito il TRIBUNALE al fine di ottenere la correzione del punteggio attribuitogli.
A fronte di tale domanda il MINISTERO aveva eccepito il difetto di giurisdizione del TRIBUNALE e nel merito chiesto il rigetto della domanda in quanto il servizio di leva era stato correttamente valutato in quanto il ricorrente lo aveva prestato non in costanza di rapporto di impiego, come previsto dal D.M. 50/2021.
Il TRIBUNALE, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto il ricorrente aveva introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, accoglieva la domanda proposta.
In motivazione precisava che l'interpretazione fatta propria dal MINISTERO, che distingue il servizio militare prestato prima dell'inizio del rapporto di lavoro, assimilato dall'art. 2050 comma 1 D. Lgs. 66/2010 a un qualsiasi impiego nella P.A., da quello reso in pendenza del rapporto di lavoro, non è stata ritenuta corretta dalla giurisprudenza di legittimità in materia di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, come affermato dalle sentenze della Suprema Corte n. 5679/2020 e n. 8586/2024.
Il con un unico articolato motivo di appello lamenta il “Travisamento Parte_1 di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A del D.M. 50/2021, dell'art. 2050 D. Lgs. 66/2010 e degli artt. 485 e 569 D. Lgs. 297/1994 oltre che degli artt. 3 e 52 Cost. Illegittimità della sentenza”.
Premesso che la questio iuris attiene al punteggio da attribuire, ai fini delle graduatorie provinciali del personale ATA, al servizio militare reso non in costanza di rapporto, deduce che la disciplina che regolamenta la valutazione del servizio militare prestato è contenuta nell'allegato A del D.M. 50/2021 del quale l'Amministrazione ha fatto corretta applicazione.
[2] Lamenta che la decisione impugnata ha erroneamente disapplicato tale disposizione ritenendola illegittima sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2020, n. 5679; Id., 18 novembre 2021, n. 35380, confermato da Cass. 8586/2024), in quanto asseritamente contrastante con la previsione di cui all'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 e, in generale, con quella di cui all'art. 52 Costituzione, che tuttavia concerne una questione completamente diversa da quella che viene in rilievo nel presente giudizio.
In particolare, sostiene che con l'ordinanza n. 5679/2020 la CORTE di CASSAZIONE si è pronunciata in ordine a una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, non solo perché relativa alla disciplina delle graduatorie ad esaurimento del personale docente (e non le graduatorie di istituto del personale ATA), ma soprattutto in quanto nel caso deciso con l'anzidetta ordinanza la normativa di riferimento escludeva in toto la valutazione del servizio militare prestato non in costanza del rapporto di impiego con il
[...]
. Parte_1
Sostiene che il D.M. n. 50/2021 non esclude o dal novero dei titoli valutabili il servizio militare espletato prima della costituzione di un rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica.
Al contrario, anche la valutazione di tale servizio è stata espressamente contemplata, con l'unica e del tutto logica precisazione che – in mancanza di un rapporto di impiego con il – tale servizio non può Parte_1 essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punteggio più alto), ma a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con un punteggio inferiore).
Nella prospettazione del gravame, la corretta applicazione della normativa consente di ritenere che non vi è stata alcuna illegittima discriminazione ai danni del ricorrente in quanto il servizio militare prestato è stato considerato come reso alle dipendenze di amministrazioni statali diverse dal convenuto. Parte_1
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in accoglimento dell'appello, di respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto con condanna dell'appellato alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza di discussione del 10.12.2024 verificata la regolarità della notifica è stata dichiarata la contumacia di e la causa decisa come da CP_1 dispositivo in calce del quale è stata data lettura. ________________
L'appello è meritevole di accoglimento.
[3] La questione oggetto di causa è già stata trattata da questa Corte territoriale con le sentenze n. 10/24 e 179/24 le cui motivazioni sono integralmente condivise dal Collegio e vengono richiamate ex art. 118 Disp. Att. c.p.c.
In diritto, la lettera A dell'Allegato A del D.M. n. 50 del 2021, applicabile alla fattispecie in esame, in quanto relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio di validità 2021/24 dispone che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."
Il successivo Allegato A/1, contenente la tabella di valutazione dei titoli, attribuisce per il servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali, 6 punti annuali e, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,6 punti annuali.
Il D.M. compara, quindi, il servizio civile volontario, così come il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali.
Tali disposizioni appaiono conformi sia alle norme in vigore, che all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte invocato da parte appellante.
In base all'art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 294 del 1994 (TU Scuola), "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.
Al primo comma stabilisce che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e al secondo comma che: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
[4] In un primo tempo, il MINISTERO aveva interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina e in forza di tale interpretazione era stato emanato il D.M. n. 42 del 2009 che all'art. 3, co. 5, prevedeva che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6 del successivo D.M. n. 44 del 2011.
La CORTE di CASSAZIONE con l'ordinanza n. 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co. 2, in forza della quale deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il D.M. n. 50 del 2021 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della CORTE di CASSAZIONE e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti D.M.
Le previsioni del D.M. n. 50 del 2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo stesso appellato, là dove la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM (Codice dell'Ordinamento Militare, D. Lgs. n. 66 del 2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D. Lgs. n. 66 del 2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 297 del 1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 D.P.R. n. 237 del 1964, quale introdotto dall'art. 22 L. n. 958 del 1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi
o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009 ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto" (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).
Ed invero, il D.M. n. 50 del 2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo, da un lato, che il servizio di leva sia sempre valutato, seppure con punteggi differenti a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto, e, dall'altro lato, che in questa seconda ipotesi sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (soltanto nel caso di servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, ha previsto un punteggio maggiore, ossia quello di 6 punti).
Il TRIBUNALE ha accolto la domanda del ricorrente (il quale pacificamente ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il diploma e non in costanza di
[5] nomina) di vedersi attribuire 6 punti ritenendo erroneamente che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, debba essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti annui.
Ed invero risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva non in costanza di nomina, alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Per le motivazioni sopraesposte l'appello merita accoglimento con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
La novità della questione trattata anche in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto di causa costituiscono elementi che consentono di compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 173/2024 del TRIBUNALE di COMO respinge le domande proposte da con il ricorso introduttivo. CP_1
Spese del doppio grado compensate.
Milano, 10/12/2024
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Roberto Vignati Francesca Beoni
[6]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto Vignati Presidente Dott. Giovanni Casella Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di COMO n. 173/2024, est. dott. Giovanni Luca Ortone, discussa all'udienza collegiale del 10/12/2024 e promossa
DA
(C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, per
[...]
e l' Parte_2 Parte_3
tutti rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA
[...]
DISTRETTUALE dello STATO di MILANO (C.F. ed elettivamente P.IVA_2 domiciliati presso i propri Uffici in VIA FREGUGLIA l 20122 MILANO
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
Il procuratore degli appellanti, come sopra costituiti, così precisava le
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, - in accoglimento dell'appello, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04.10.2024 il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 173/2024 mediante la quale
[...] il TRIBUNALE di COMO – a spese compensate – in accoglimento della domanda di
[1] ha dichiarato il diritto del medesimo a ottenere 6 punti anziché CP_1
0,6 punti per il servizio militare di leva obbligatorio e per l'effetto ha condannato il convenuto alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto di Parte_1 terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
In fatto aveva esposto di aver conseguito il titolo di accesso nelle CP_1 graduatorie ATA (diploma di licenza media) nell'anno scolastico 1985/86; di aver successivamente svolto, dal 09.07.1997 al 30.06.1998, il servizio militare di leva obbligatorio nell'esercito; di aver presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e istituto per il personale ATA, profilo CS per il triennio 2021/22- 2023/24, ma che non gli era stato attribuito il punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio militare obbligatorio, bensì quello di 0,6 e pertanto aveva adito il TRIBUNALE al fine di ottenere la correzione del punteggio attribuitogli.
A fronte di tale domanda il MINISTERO aveva eccepito il difetto di giurisdizione del TRIBUNALE e nel merito chiesto il rigetto della domanda in quanto il servizio di leva era stato correttamente valutato in quanto il ricorrente lo aveva prestato non in costanza di rapporto di impiego, come previsto dal D.M. 50/2021.
Il TRIBUNALE, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione in quanto il ricorrente aveva introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, accoglieva la domanda proposta.
In motivazione precisava che l'interpretazione fatta propria dal MINISTERO, che distingue il servizio militare prestato prima dell'inizio del rapporto di lavoro, assimilato dall'art. 2050 comma 1 D. Lgs. 66/2010 a un qualsiasi impiego nella P.A., da quello reso in pendenza del rapporto di lavoro, non è stata ritenuta corretta dalla giurisprudenza di legittimità in materia di formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, come affermato dalle sentenze della Suprema Corte n. 5679/2020 e n. 8586/2024.
Il con un unico articolato motivo di appello lamenta il “Travisamento Parte_1 di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e/o falsa applicazione dell'Allegato A del D.M. 50/2021, dell'art. 2050 D. Lgs. 66/2010 e degli artt. 485 e 569 D. Lgs. 297/1994 oltre che degli artt. 3 e 52 Cost. Illegittimità della sentenza”.
Premesso che la questio iuris attiene al punteggio da attribuire, ai fini delle graduatorie provinciali del personale ATA, al servizio militare reso non in costanza di rapporto, deduce che la disciplina che regolamenta la valutazione del servizio militare prestato è contenuta nell'allegato A del D.M. 50/2021 del quale l'Amministrazione ha fatto corretta applicazione.
[2] Lamenta che la decisione impugnata ha erroneamente disapplicato tale disposizione ritenendola illegittima sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2020, n. 5679; Id., 18 novembre 2021, n. 35380, confermato da Cass. 8586/2024), in quanto asseritamente contrastante con la previsione di cui all'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 e, in generale, con quella di cui all'art. 52 Costituzione, che tuttavia concerne una questione completamente diversa da quella che viene in rilievo nel presente giudizio.
In particolare, sostiene che con l'ordinanza n. 5679/2020 la CORTE di CASSAZIONE si è pronunciata in ordine a una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, non solo perché relativa alla disciplina delle graduatorie ad esaurimento del personale docente (e non le graduatorie di istituto del personale ATA), ma soprattutto in quanto nel caso deciso con l'anzidetta ordinanza la normativa di riferimento escludeva in toto la valutazione del servizio militare prestato non in costanza del rapporto di impiego con il
[...]
. Parte_1
Sostiene che il D.M. n. 50/2021 non esclude o dal novero dei titoli valutabili il servizio militare espletato prima della costituzione di un rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica.
Al contrario, anche la valutazione di tale servizio è stata espressamente contemplata, con l'unica e del tutto logica precisazione che – in mancanza di un rapporto di impiego con il – tale servizio non può Parte_1 essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punteggio più alto), ma a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con un punteggio inferiore).
Nella prospettazione del gravame, la corretta applicazione della normativa consente di ritenere che non vi è stata alcuna illegittima discriminazione ai danni del ricorrente in quanto il servizio militare prestato è stato considerato come reso alle dipendenze di amministrazioni statali diverse dal convenuto. Parte_1
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in accoglimento dell'appello, di respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto con condanna dell'appellato alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza di discussione del 10.12.2024 verificata la regolarità della notifica è stata dichiarata la contumacia di e la causa decisa come da CP_1 dispositivo in calce del quale è stata data lettura. ________________
L'appello è meritevole di accoglimento.
[3] La questione oggetto di causa è già stata trattata da questa Corte territoriale con le sentenze n. 10/24 e 179/24 le cui motivazioni sono integralmente condivise dal Collegio e vengono richiamate ex art. 118 Disp. Att. c.p.c.
In diritto, la lettera A dell'Allegato A del D.M. n. 50 del 2021, applicabile alla fattispecie in esame, in quanto relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio di validità 2021/24 dispone che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."
Il successivo Allegato A/1, contenente la tabella di valutazione dei titoli, attribuisce per il servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali, 6 punti annuali e, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,6 punti annuali.
Il D.M. compara, quindi, il servizio civile volontario, così come il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali.
Tali disposizioni appaiono conformi sia alle norme in vigore, che all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte invocato da parte appellante.
In base all'art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 294 del 1994 (TU Scuola), "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.
Al primo comma stabilisce che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e al secondo comma che: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
[4] In un primo tempo, il MINISTERO aveva interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina e in forza di tale interpretazione era stato emanato il D.M. n. 42 del 2009 che all'art. 3, co. 5, prevedeva che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6 del successivo D.M. n. 44 del 2011.
La CORTE di CASSAZIONE con l'ordinanza n. 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co. 2, in forza della quale deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il D.M. n. 50 del 2021 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della CORTE di CASSAZIONE e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti D.M.
Le previsioni del D.M. n. 50 del 2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo stesso appellato, là dove la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM (Codice dell'Ordinamento Militare, D. Lgs. n. 66 del 2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D. Lgs. n. 66 del 2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 297 del 1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 D.P.R. n. 237 del 1964, quale introdotto dall'art. 22 L. n. 958 del 1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi
o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009 ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto" (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre).
Ed invero, il D.M. n. 50 del 2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo, da un lato, che il servizio di leva sia sempre valutato, seppure con punteggi differenti a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto, e, dall'altro lato, che in questa seconda ipotesi sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (soltanto nel caso di servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, ha previsto un punteggio maggiore, ossia quello di 6 punti).
Il TRIBUNALE ha accolto la domanda del ricorrente (il quale pacificamente ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il diploma e non in costanza di
[5] nomina) di vedersi attribuire 6 punti ritenendo erroneamente che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, debba essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti annui.
Ed invero risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva non in costanza di nomina, alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Per le motivazioni sopraesposte l'appello merita accoglimento con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
La novità della questione trattata anche in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto di causa costituiscono elementi che consentono di compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 173/2024 del TRIBUNALE di COMO respinge le domande proposte da con il ricorso introduttivo. CP_1
Spese del doppio grado compensate.
Milano, 10/12/2024
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Roberto Vignati Francesca Beoni
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