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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1016 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Antonio Mastromarino, in virtù di delega in atti ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Roma, Via Giovanni Nicotera n.31
Appellante
E
[...]
[...]
Controparte_1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro n. 2307 depositata l'11 marzo 2021
Conclusioni dell'appellante come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma ha condannato la
[...]
a corrispondere al Controparte_2 Controparte_1
l'importo di euro 13.160,91, maggiorato di rivalutazione e interessi
[...]
come in motivazione, nonché alla rifusione in favore della medesima delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.300 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Con il gravame la società appellante appellanti ha censurato la decisione affidando le doglianze a plurimi motivi di appello, chiedendo la riforma della sentenza con rigetto dell'avverso ricorso.
Sono rimaste contumaci e la Controparte_1 [...]
Controparte_1
All'udienza di discussione fissata per la data del 20.2.2025 la parte appellante non è comparsa.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza e all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Trova applicazione l'art. 181, comma 1, c.p.c., per cui deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass.
n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed
è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 20.2.2025 che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Stante la mancata costituzione delle parte appellante non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Roma, 6.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 6/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1016 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Antonio Mastromarino, in virtù di delega in atti ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Roma, Via Giovanni Nicotera n.31
Appellante
E
[...]
[...]
Controparte_1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro n. 2307 depositata l'11 marzo 2021
Conclusioni dell'appellante come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma ha condannato la
[...]
a corrispondere al Controparte_2 Controparte_1
l'importo di euro 13.160,91, maggiorato di rivalutazione e interessi
[...]
come in motivazione, nonché alla rifusione in favore della medesima delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.300 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Con il gravame la società appellante appellanti ha censurato la decisione affidando le doglianze a plurimi motivi di appello, chiedendo la riforma della sentenza con rigetto dell'avverso ricorso.
Sono rimaste contumaci e la Controparte_1 [...]
Controparte_1
All'udienza di discussione fissata per la data del 20.2.2025 la parte appellante non è comparsa.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza e all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Trova applicazione l'art. 181, comma 1, c.p.c., per cui deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass.
n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed
è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 20.2.2025 che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Stante la mancata costituzione delle parte appellante non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Roma, 6.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa