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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/02/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di previdenza e assistenza promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Amato - Ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr e dif dall'Avv. Certomà
Inail, in persona del legale rappr pt
Rappr e dif dall'Avv. Coletta
ADER, in persona del legale rappr pt
Rappr e dif dall'Avv. Cassoni
- Convenuti -
OGGETTO: “opposizione ruolo”.
Fatto e diritto
Con ricorso del 17.11.23 la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Taranto quale giudice del lavoro di dichiarare la illegittimità della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria fondata su due ava e una cartella esattoriale INAIL.
Le convenute si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
********************
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. In particolare la cartella esattoriale per premi INAIL n.1062022001359474000 è stata già oggetto di impugnazione e il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n.426 del 2024, passata in giudicato, come risulta dagli atti. Con tale sentenza è stata accolta l'impugnazione e dichiarate non dovute le relative somme.
Con riferimento invece all'ava n.40620230000010776000 vi è stata pure già sentenza n.2898 del
2023, per la quale pende giudizio di appello. La sentenza in questo caso è stata di rigetto dell'opposizione, sicchè allo stato le somme risultano ancora dovute e non risulta prodotto in atti alcun provvedimento di sospensione del ruolo da parte della Corte di appello. Pertanto relativamente alle stesse somme è certamente possibile per l'Ader procedere con la iscrizione ipotecaria, visto anche il cospicuo importo che legittima la stessa.
Nessuna specifica contestazione è stata mossa invece con riferimento all'altro ava, il n.
40620200000205024000, peraltro notificato il 12.2.20 e mai opposto.
Secondo la Cassazione, sentenza n.203/22, in tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima … a tal fine prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata ovvero può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore purchè sia decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso…” . I giudici di legittimità hanno poi precisato che “… qualora il giudice tributario reputi invalida (in via derivata) l'iscrizione ipotecaria per il motivo – di carattere sostanziale – che stante il sopravvenuto annullamento … di una cartella di pagamento il credito iscritto a ruolo risulta minore e quindi in parte insussistente, in relazione alle maggiori somme originariamente iscritte, il presupposto legittimante l'iscrizione dell'ipoteca, non può annullare in toto l'iscrizione ma ricondurla nella misura corretta annullandola solo nella parte che trovava il proprio presupposto nelle maggiori somme originariamente iscritte, nonché ordinando la riduzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2872 c.c. ed in particolare la riduzione dell'importo per il quale essa era stata iscritta al doppio dell'importo complessivo del (minor) credito ancora a ruolo
Ebbene tale principio di diritto è applicabile anche al caso di specie, in cui l'ava n.40620230000010776000 è stato sì contestato dal ricorrente, ma pende ancora il giudizio in appello e, non essendo stato sospeso, costituisce ancora titolo esecutivo, da valutarsi per il raggiungimento della soglia minima per procedere ad iscrizione ipotecaria. Quanto alla cartella n.1062022001359474000 la stessa è stata effettivamente annullata con sentenza passata in giudicato, per cui occorre ordinare la riduzione della iscrizione ipotecaria per l'importo ancora a ruolo.
Le spese possono essere integralmente compensate tra tutte le parti vista la peculiarità della vicenda e la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto riduce la iscrizione ipotecaria alla somma di € 48712,22;
2. rigetta il ricorso per il resto;
3. spese compensate;
Taranto, 24.2.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella causa per controversia di previdenza e assistenza promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Amato - Ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr e dif dall'Avv. Certomà
Inail, in persona del legale rappr pt
Rappr e dif dall'Avv. Coletta
ADER, in persona del legale rappr pt
Rappr e dif dall'Avv. Cassoni
- Convenuti -
OGGETTO: “opposizione ruolo”.
Fatto e diritto
Con ricorso del 17.11.23 la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Taranto quale giudice del lavoro di dichiarare la illegittimità della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria fondata su due ava e una cartella esattoriale INAIL.
Le convenute si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
********************
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. In particolare la cartella esattoriale per premi INAIL n.1062022001359474000 è stata già oggetto di impugnazione e il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n.426 del 2024, passata in giudicato, come risulta dagli atti. Con tale sentenza è stata accolta l'impugnazione e dichiarate non dovute le relative somme.
Con riferimento invece all'ava n.40620230000010776000 vi è stata pure già sentenza n.2898 del
2023, per la quale pende giudizio di appello. La sentenza in questo caso è stata di rigetto dell'opposizione, sicchè allo stato le somme risultano ancora dovute e non risulta prodotto in atti alcun provvedimento di sospensione del ruolo da parte della Corte di appello. Pertanto relativamente alle stesse somme è certamente possibile per l'Ader procedere con la iscrizione ipotecaria, visto anche il cospicuo importo che legittima la stessa.
Nessuna specifica contestazione è stata mossa invece con riferimento all'altro ava, il n.
40620200000205024000, peraltro notificato il 12.2.20 e mai opposto.
Secondo la Cassazione, sentenza n.203/22, in tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima … a tal fine prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata ovvero può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore purchè sia decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso…” . I giudici di legittimità hanno poi precisato che “… qualora il giudice tributario reputi invalida (in via derivata) l'iscrizione ipotecaria per il motivo – di carattere sostanziale – che stante il sopravvenuto annullamento … di una cartella di pagamento il credito iscritto a ruolo risulta minore e quindi in parte insussistente, in relazione alle maggiori somme originariamente iscritte, il presupposto legittimante l'iscrizione dell'ipoteca, non può annullare in toto l'iscrizione ma ricondurla nella misura corretta annullandola solo nella parte che trovava il proprio presupposto nelle maggiori somme originariamente iscritte, nonché ordinando la riduzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2872 c.c. ed in particolare la riduzione dell'importo per il quale essa era stata iscritta al doppio dell'importo complessivo del (minor) credito ancora a ruolo
Ebbene tale principio di diritto è applicabile anche al caso di specie, in cui l'ava n.40620230000010776000 è stato sì contestato dal ricorrente, ma pende ancora il giudizio in appello e, non essendo stato sospeso, costituisce ancora titolo esecutivo, da valutarsi per il raggiungimento della soglia minima per procedere ad iscrizione ipotecaria. Quanto alla cartella n.1062022001359474000 la stessa è stata effettivamente annullata con sentenza passata in giudicato, per cui occorre ordinare la riduzione della iscrizione ipotecaria per l'importo ancora a ruolo.
Le spese possono essere integralmente compensate tra tutte le parti vista la peculiarità della vicenda e la parziale reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto riduce la iscrizione ipotecaria alla somma di € 48712,22;
2. rigetta il ricorso per il resto;
3. spese compensate;
Taranto, 24.2.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE