Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1067/2021 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi, vertente tra
in nome e per conto di (P.IVA Parte_1 Controparte_1
) P.IVA_1 rappresentata e difesa avv. Marco Rossi in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 44583/Racc. n. 16958 in data Persona_1
4.11.2022 appellante e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Fiore per procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo appellato
(C.F. Controparte_3 P.IVA_2 contumace appellata
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Latina n.62/2021, pubblicata il 14.1.2021
deducendo di essere cessionaria del credito vantato da Controparte_4 CP_3 nei confronti di in forza del contratto di finanziamento
[...] Controparte_2
n.34711557 e che la cessione era stata notificata al con raccomandata CP_2 ricevuta il 3.2.2016, ha ottenuto dal Tribunale di Latina l'emissione del decreto ingiuntivo n.1733 del 8.9.2016, con cui a è stato intimato il Controparte_2 pagamento alla ricorrente del saldo debitore del contratto di finanziamento, pari a € 17.806,25 oltre interessi e spese processuali. L'intimato ha proposto tempestiva opposizione disconoscendo il contratto di finanziamento riferito all'acquisto dell'autoveicolo Mercedes ML 320 CDI 4Matic
Sport del valore di € 72.000, esponendo di essere vittima di una truffa perpetrata ai suoi danni dal concessionario auto e di avere effettivamente concluso CP_5 un finanziamento con ma per l'acquisto di un'autovettura di valore CP_3 inferiore (BMW modello X5 3.0 del valore di euro 35.000). Ha allegato, al riguardo, denuncia-querela intentata contro il rivenditore privato degli autoveicoli postulando di aver corrisposto i pagamenti documentati nella convinzione di adempiere il rimborso del finanziamento effettivamente sottoscritto per l'acquisto del veicolo BMW. Ha dedotto, pertanto, la falsificazione del contratto di finanziamento allegato al ricorso, di cui ha disconosciuto la sottoscrizione, e chiesto di poter chiamare in causa affinché fosse accertata anche nei confronti della stessa la Controparte_3 nullità del contratto di finanziamento falsificato. Ha chiesto, inoltre, la condanna di e di , in solido tra loro, a restituirgli l'importo dei pagamenti CP_4 CP_3 eseguiti nell'erronea convinzione di pagare le rate del finanziamento effettivamente concluso. L'opposta ha preso atto del disconoscimento e non ha chiesto la verifica del documento, accettando la versione dei fatti offerta dall'opponente. Ha eccepito, però, il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda riconvenzionale proposta dal , deducendo di essere estranea ai fatti precedenti la cessione CP_2 del credito. non si è costituita. Controparte_6
All'esito del processo il Tribunale, accertata la nullità ex art.156 comma 2 c.p.c. della notifica telematica ad dell'atto di citazione per chiamata in causa Controparte_3 perché gli allegati telematici alla ricevuta di avvenuta consegna non potevano essere visualizzati per errore informatico imputabile al notificante, ha revocato il decreto e ha accolto la domanda riconvenzionale, condannando a pagare CP_4 all'opponente la somma di € 50.309,12 oltre interessi in misura legale dalla data del pagamento dei singoli ratei e interessi ulteriori dalla data della decisione al saldo. La condanna è motivata come segue: “Quanto alla domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte dal finanziato nell'erroneo convincimento di adempiere diverso contratto, in fatto, parte opposta ha documentato che l'opponente ha corrisposto il pagamento di n. 68 ratei pari ad euro 785,50 cadauno. Emerge ancora per tabulas che l'opponente avesse acquistato diversa autovettura;
cionondimeno non è stata prodotta la copia del finanziamento effettivamente voluto dall'opponente, sulla scorta della quale poter apprezzare il raggiro asseritamente perpetrato ai suoi danni tramite l'interpolazione del numero di contratto stipulato con la né sono CP_3 state depositate le matrici di pagamento dei bollettini postali al fine di qualificare la condotta posta in essere dall'opponente. Sul punto, infatti, parte opposta, ha posto il dubbio dell'esistenza di un doppio finanziamento a carico dell'opponente, di cui uno falso. La deduzione avversa di parte opponente, quantunque non sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti, perché non si comprende in base a quale programma di ammortamento l'opponente abbia onorato i ratei pagati (cfr saldaconto depositato dalla opposta in monitorio), deve tuttavia essere in diritto accolta. Ed, infatti, non merita condivisione la tesi della opposta secondo cui, essendo cessionaria del credito e non del contratto, non può essere chiamata a rispondere delle cause di invalidità del titolo. Ed, invero, la condotta processuale serbata dimostra proprio il contrario, avendo infatti rinunciato al credito indicato in monitorio. CP_4
5.1 Ed, infatti, nell'ambito della cessione del credito, il ceduto può opporre al cessionario non solo i vizi relativi al contratto di cessione (cfr. Cass. civ.12322\07) ma anche i profili di invalidità del rapporto ceduto (nullità del contratto) o fatti estintivi del predetto (prescrizione, avvenuto pagamento, inadempimento del cedente) purchè relativi a fatti anteriori alla cessione ( cfr. cass. civ. 575\01).
5.2 Non merita condivisione nemmeno la ulteriore deduzione di parte opposta secondo cui la domanda riconvenzionale avanzata dalla opponente andrebbe esclusa
o quanto meno mitigata ex art. 1227 c.c. per avere il contribuito a CP_2 determinare il danno, per non aver avvisato il cessionario, una volta notificatagli la cessione del credito, che il credito era in realtà invalido. Sul punto, quantunque in dottrina si discuta sulla eventuale responsabilità extracontrattuale del debitore ceduto qualora si dimostri la cooperazione dolosa del ceduto e del cedente ai danni del cessionario, prevale in giurisprudenza la tesi della irresponsabilità contrattuale del ceduto per non aver informato il cessionario della invalidità del titolo, sulla scorta del fatto che il ceduto è estraneo al rapporto di cessione del credito (cfr. Cass. civ. 2156\98). Tale conclusione non esclude tuttavia la possibilità dell'opposto di recuperare dal cedente quanto corrisposto al ceduto per violazione dell'art. 1266 c.c.”.
§ 2. – La sentenza è stata impugnata da già Controparte_1 Parte_1 quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di con un atto articolato in due motivi Controparte_4 con il quale l'appellante ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare subordinata:
2. Qualora l'adita Corte ritenesse di non concedere la costituzione in giudizio di
[...] – contumace in primo grado nonostante la corretta notifica -, si chiede di CP_3 essere ammessi alla chiamata in causa di quest'ultima in di litisconsorte necessario del presente giudizio. Nel merito:
3. In riforma della sentenza del Tribunale di Latina, n. 62/2021, notificata il 19/1/2021, giudicare: In via principale: Dichiararsi, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva di con riferimento alla domanda restitutoria introdotta dall'opponente, per essere mera cessionaria del solo credito e non del contratto.
4. Con vittoria di spese e competenze professionali”. Resiste all'appello , che ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia CP_2
l'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: 1) nel merito rigettare l'impugnazione proposta da e Controparte_1 confermare la condanna dell'appellante al pagamento in favore di CP_2
di euro 50.309,12, oltre interessi in misura legale dalla data del pagamento
[...] dei singoli ratei, e oltre ad interessi ulteriori dalla decisione al soddisfo effettivo, di cui alla sentenza n. 62/2021 del 14.01.2021 del Tribunale di Latina. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado di giudizio”. Respinta l'istanza ex art.283 c.p.c. all'esito della prima udienza, la causa, dopo alcuni rinvii per conclusioni, è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra.
§ 3. – Il primo motivo di appello critica l'accoglimento della domanda di condanna di alla restituzione delle somme corrisposte dal in forza del contratto di CP_2 finanziamento falsificato. L'appellante ribadisce di essere la cessionaria del solo credito e non del contratto, di essere estranea a tutte le vicende del rapporto contrattuale che precedettero la cessione, di aver agito in buona fede per il pagamento del saldo debitore del contratto, e indica come unica legittimata passiva Controparte_3
Il motivo è fondato.
È vero che la cessionaria del credito debba rispondere nei confronti del debitore ceduto anche delle cause di invalidità del titolo da cui deriva il credito, ma ciò concerne unicamente la domanda di condanna al pagamento del credito, alla quale, infatti, la cessionaria ha rinunciato. Invece, per ciò che concerne l'azione di ripetizione proposta dal debitore ceduto, occorre considerare che la cessionaria potrebbe rispondere solamente dei pagamenti da essa ricevuti, perché obbligato alla restituzione ex art.2033 c.c. è il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito (Cass.n.25170/2016 tra le molte), ed è pacifico, oltre che provato dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, che i pagamenti di cui l'appellato ha domandato la ripetizione siano stati eseguiti a favore della società finanziatrice,
[...]
che ha poi ceduto a il credito residuo. CP_3 CP_4
La sentenza va quindi riformata, respingendo la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
§ 4. – Il secondo motivo di appello critica la sentenza nella parte in cui ha dichiarato nulla la notifica della citazione in giudizio di da parte del Controparte_3
. CP_2
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse - era stata chiamata in CP_3 causa dal e non è litisconsorte necessaria - ed è comunque assorbito CP_2 dall'accoglimento del primo.
§ 5. – L'accoglimento dell'appello comporta la condanna dell'appellato a rifondere all'appellante le spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate per compensi secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, quindi in € 7616,00 per il giudizio di primo grado e € 9991,00 per il giudizio d'appello, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.62/2021 , pubblicata in data 14/01/2021 , così decide:
- in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_4
- condanna a rifondere all'appellante le spese processuali Controparte_2 dei due gradi di giudizio, liquidate per compensi in € 7616,00 per il giudizio di primo grado e € 9991,00 per il giudizio d'appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 14/03/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo