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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 31/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 153/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(p.i. ; c.f. ) e Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
(c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Massimiliano Rollo;
OPPONENTI
E
Controparte_1
(c.f. e p.i. ), già
[...] P.IVA_2 [...]
(c.f. , p. i. Controparte_2 P.IVA_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Testa;
P.IVA_4
OPPOSTA
E
(c.f. e p.i. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_5
Santi Puglisi;
TERZA INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 601/2020 del Tribunale di Palmi
Conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 25.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_3 Pt_2
proponevano, innanzi a questo Tribunale, opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr.
[...]
601/2020 del Tribunale di Palmi, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, a favore di
[...] della somma di € 365.502,12 (oltre interessi e Controparte_4 spese) in forza dei seguenti rapporti: a) il contratto di conto corrente nr. 653916 con apertura di credito stipulato tra e Parte_3 Controparte_4
n data 29.09.2014, con successiva modifica in data 04.12.2017; b) il contratto di apertura
[...] di credito stipulato tra e Parte_3 Controparte_4 in data 29.12.2017 con atto per Notaio racc. 16237, rep. 59614,
[...] Persona_1
1
garantito da ipoteca prestata da e c) il contratto di mutuo nr. 15680 Parte_3 Parte_2 stipulato tra e in Parte_3 Controparte_4 data 19.02.2015, garantito con fideiussione specifica prestata da d) la Parte_2 fideiussione omnibus prestata da in data 24.03.2011, costituitasi garante di Parte_2 Pt_3
[...]
A fondamento dell'opposizione, in merito ai rapporti azionati dalla banca e Parte_3 deducevano l'esistenza di una serie di profili di nullità (che verranno più Parte_2 diffusamente individuati nella parte in diritto).
Inoltre, gli opponenti spiegavano domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito al fine di ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca opposta in relazione agli ulteriori rapporti contrattuali conto corrente nr. 628 000 347716-78 (nr. 347716) e nr. 0002/000/347716 (nr. 02 347716) e conti accessori nr. 1341/000/347716 (conto anticipi effetti) e nr. 1342/000/347716 (conto anticipi fatture), opponendo il relativo credito in compensazione a quello azionato dalla banca in via monitoria. A fondamento della domanda, gli opponenti deducevano che su detti conti erano stati illegittimamente addebitate delle somme non dovute in forza di una serie di clausole nulle (che verranno più diffusamente individuate nella parte in diritto). si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione Controparte_4
e della domanda riconvenzionale ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con la prima memoria istruttoria, gli opponenti davano atto che, successivamente all'introduzione del giudizio, la banca opposta aveva trattenuto le seguenti somme presenti sul conto corrente nr. 347716 a compensazione del debito asseritamente vantato nei confronti di sul conto corrente nr. 653616: a) la somma di € 26.776,00 accreditata sul Parte_3 Contr conto in data 06/05/2021 e in pari data – asseritamente - trattenuta dalla opposta di
; b) l'ulteriore somma di € 26.776,00 accreditata sul conto in data 24/06/2021 e in pari CP_4 Contr data – asseritamente - trattenuta dalla opposta di;
c) l'ulteriore somma di € CP_4 Contr 1.747,77 in data 12/08/2021 e in pari data – asseritamente - trattenuta dalla opposta di
, per un totale di € 55.299,77. CP_4 nulla deduceva né contestava in relazione ai suddetti accrediti a Controparte_4 favore del correntista trattenuti dalla banca.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU contabile.
In data 30.11.2023, interveniva in giudizio nella qualità di terzo Controparte_3 cessionario del credito oggetto di causa.
In data 18.01.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1
, quale società succeduta, a seguito di fusione per incorporazione,
[...] in tutti i rapporti facenti capo a Controparte_4
Infine, con provvedimento del 18.06.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e, con note depositate in sostituzione dell'udienza del 25.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Con le note conclusionali, gli opponenti deducevano il difetto di titolarità del credito della terza intervenuta deducendo l'assenza di prova dell'inclusione del credito Controparte_3 oggetto di causa nell'operazione di cessione intervenuta tra e Controparte_4 [...]
CP_3
Con le proprie note conclusionali, insisteva nella titolarità del credito. Controparte_3
Gli opponenti non depositavano note di replica.
2. Nel merito, l'opposizione proposta è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di quanto di seguito esposto.
2.1. Domande principali e ripartizione di onere probatorio tra le parti. Individuazione delle questioni rilevanti ai fini della decisione
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., è tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio;
il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis, Cass. Civ. nr. 14486/2019).
In altri termini, il creditore deve fornire prova del titolo e allegare l'inadempimento; il debitore deve eventualmente provare i fatti a fondamento delle eccezioni sollevate.
Nel caso di specie, i rapporti azionati in via monitoria sono i seguenti:
a) il contratto di conto corrente nr. 653916 con apertura di credito stipulato tra
[...]
e in data 29.09.2014, Parte_3 Controparte_4 con successiva modifica in data 04.12.2017;
b) il contratto di apertura di credito stipulato tra e Parte_3 [...] in data 29.12.2017 con atto per Notaio Controparte_4 [...]
racc. 16237, rep. 59614, garantito da ipoteca prestata da e Per_1 Parte_3 Pt_2
;
[...]
c) il contratto di mutuo nr. 15680 stipulato tra e Parte_3 [...] in data 19/02/2015, garantito con fideiussione specifica Controparte_4 prestata da;
Parte_2
d) la fideiussione omnibus prestata da in data 24.03.2011, costituitasi Parte_2 garante di . Parte_3
Orbene, l'esistenza di questi rapporti è pacifica tra le parti (cfr. 115 c.p.c.); né è stata contestata, in relazione a detti contratti, la documentazione depositata da parte opposta a sostegno delle domande (si rileva che l'eccezione di nullità delle fideiussioni per difetto di forma scritta non è stata riproposta negli atti successivi all'atto di citazione e deve intendersi rinunciata;
l'eccezione sarebbe comunque stata infondata, poiché la Corte di Cassazione ha escluso che la fideiussione richieda la forma scritta "ad substantiam", affermando che la "norma dell'art. 1937
c.c., va interpretata tenendo presente il principio, vigente nell'ordinamento, se non
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espressamente derogato, della libertà della forma contrattuale", sicchè il "limite posto dalla disposizione in esame all'ampia libertà di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il proprio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore è dato dall'inequivocità e dall'oggettività di tale manifestazione di volontà”, cfr. Cass. civ. sez. 3, sent. 8 marzo 2002, n. 3429), non essendo richiesti nè la forma scritta nè l'utilizzo di formule sacramentali”, cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. 3, sent. 7 marzo 2014, n. 5417; v. anche Cass. Sez.
3, sent. 13 giugno 2014, n. 13539; Cass. civ. del 14/10/2019 nr. 25766; per ritenere soddisfatti i requisiti indicati dalla Corte di Cassazione è, quindi, sufficiente la manifestazione di volontà del fideiussore con atto scritto unilaterale, certamente rinvenibile nel caso di specie;
peraltro, anche a voler ritenere la fideiussione un contratto che rientra nella previsione di cui all'art. 117 TUB, deve ricordarsi che, in materia bancaria, per il rispetto del requisito della forma scritta è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite nr.
898/2018, che ha espresso principi pacificamente applicati anche alla materia dei contrati bancari,
v., ex multis, Cass. civ. nr. 16362/2018).
Pertanto, ai fini della decisione sull'opposizione, le questioni che devono essere esaminate riguardano, sostanzialmente, la fondatezza o meno delle eccezioni di nullità sollevate, in relazione ai singoli rapporti, dagli opponenti.
In via generale, si ricorda sin d'ora che, in materia bancaria, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che il cliente della banca che agisca in giudizio per - o eccepisca - l'accertamento della nullità di clausole contrattuali e per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca - ovvero per la revisione del saldo del conto corrente - è tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., ad allegare e provare la nullità del titolo (ovvero la previsione e l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, della commissione di massimo scoperto, etc.), nonché
l'effettivo esborso di somme maggiori rispetto a quelle dovute (e, quindi, nel caso del conto corrente, dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa e l'effettiva annotazione delle stesse).
Sul punto, si ricorda altresì che, secondo il principio dell'onere della prova (art. 2967 cod. civ.), la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni è comunque tenuta a contestare specificamente le condizioni contrattuali illegittime e/o il comportamento illegittimo della banca, indicando, ove possibile, il pagamento ovvero la annotazione e/o rimessa indebiti e il calcolo dei diversi pagamenti e annotazioni/rimesse indebiti.
In particolare, a titolo esemplificativo, qualora si lamenti l'applicazione di interessi anatocistici, è necessario indicare i tassi di interesse concordati per iscritto, oltre che, ove possibile, gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, nonché indicare, ove possibile, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Il costante orientamento della giurisprudenza di merito – qui richiamato e condiviso – è stato, di recente, confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nr. 19597/2020), che
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hanno affermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”.
Lo stesso deve dirsi per la commissione di massimo scoperto, essendo onere di chi agisce provare che detta CMS sia stata effettivamente prevista ed applicata ed indicarne il relativo tasso, nonché specificare il motivo di nullità della stessa (es. per violazione di norma imperativa, per difetto di causa, per indeterminatezza, per usurarietà).
Per tali ragioni, non possono essere esaminate ed accolte eccezioni di nullità assolutamente generiche ed indeterminate, che non contengono alcun aggancio al singolo contratto stipulato, di cui si chiede il vaglio da parte di questo giudice, o al concreto svolgimento del rapporto.
Né ad una siffatta carenza assertiva e probatoria può sopperire d'ufficio il giudice, neppure mediante una consulenza tecnica d'ufficio sulle questioni genericamente sollevate, non ammessa in un sistema caratterizzato dal principio dispositivo, di cui le richiamate preclusioni assertive e probatorie sono espressione ai sensi degli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c.
Nel caso di specie, deve rilevarsi l'assoluta genericità e indeterminatezza delle seguenti contestazioni sollevate dagli opponenti:
a) quanto al rapporto di contratto di conto corrente nr. 653916 e al rapporto di apertura di credito con atto per Notaio racc. 16237, rep. 59614, risultano tali le Persona_1 allegazioni relative a tassi usurari e anatocistici, come confermato dalla circostanza che il CTP di parte opponente non ha esaminato detti profili né riscontrato delle criticità sul punto;
sono altresì assolutamente generiche le deduzioni relative alla nullità per illegittima applicazione della
“commissione massimo scoperto” prima e di “disponibilità fondi” poi, alle valute fittizie, alla variazione unilaterale condizioni, alla nullità per indeterminatezza dei tassi di interesse, tanto che dette questioni non sono state riproposte negli atti successivi alla citazione e non sono neppure state inserite tra le proposte di quesiti da sottoporre al CTU formulate dalla parte opponente (del resto, si tratta di questioni neppure esaminate dal CTP nella relazione allegata all'atto di citazione);
b) quanto al rapporto di mutuo nr. 15680, risultano assolutamente generiche e indeterminate le allegazioni relative a presunti tassi anatocistici, come confermato dalla circostanza che il CTP di parte opponente non ha esaminato detto profilo né riscontrato delle criticità sul punto.
Sono, invece, i seguenti i profili che dovranno essere esaminati ai fini della decisione, perché sufficientemente specificati e contestati dagli opponenti:
a) quanto al rapporto di contratto di conto corrente nr. 653916 e al rapporto di apertura di credito con atto per Notaio racc. 16237, rep. 59614, la possibile nullità di Persona_1 addebiti derivanti dai pressi contratti di conto corrente nr. 628 000 347716-78 (nr. 347716) e nr.
0002/000/347716 (nr. 02 347716) e conti accessori nr. 1341/000/347716 (conto anticipi effetti) e nr. 1342/000/347716 (conto anticipi fatture);
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b) quanto al rapporto di mutuo nr. 15680, la possibile nullità per difetto di causa del contratto perché stipulato al solo fine di ripianare pregresse esposizioni dei debitori ingiunti in relazione ai rapporti contrattuali di conto corrente nr. 628 000 347716-78 e nr. 0002/000/347716
e conti accessori nr. 1341/000/347716 e nr. 1342/000/347716, nonché la possibile nullità per applicazione di interessi usurari degli interessi corrispettivi e moratori;
c) quanto alle fideiussioni prestate da , infine, la nullità per violazione della Parte_2 normativa Antitrust (sulla dedotta la nullità della forma scritta per mancanza della sottoscrizione del funzionario della banca munito di procura ed a ciò abilitato, si è già precisato che l'eccezione deve intendersi rinunciata;
in ogni caso, si è altresì già evidenziata l'infondatezza dell'eccezione).
2.2. Domanda riconvenzionale e ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
Individuazione delle questioni rilevanti ai fini della decisione
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, gli opponenti hanno anche spiegato una domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, che attiene agli ulteriori seguenti rapporti contrattuali esistenti e : Parte_3 Controparte_4
a) il conto corrente nr. 628 000 347716-78 (identificato in atti dal CTU come nr. 347716);
b) il conto corrente nr. 0002/000/347716 (identificato in atti dal CTU come nr. 02 347716);
c) il conto accessorio anticipi effetti nr. 1341/000/347716;
d) il conto accessorio anticipi fatture nr. 1342/000/347716.
Sul punto, si rileva che, trattandosi di azione di ripetizione dell'indebito, la prova della nullità del titolo che giustificativo del pagamento grava sull'attore (cfr. Cass. Civ. nr.
19902/2015; Cass. civ. n. 500/2017; Cass. civ. n. 9201/2015; Cass. civ. n. 22872/2010) e, dunque, in questo caso, interamente sugli opponenti, che hanno allargato il thema decidendum a rapporti diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto della domanda di adempimento proposta in sede monitoria (in altri termini, l'azione riconvenzionale non attiene agli stessi rapporti oggetto della domanda principale, ma a rapporti diversi).
In particolare, in materia bancaria, il cliente che agisce per la ripetizione dell'indebito deve produrre:
a) il contratto di conto corrente per dimostrare la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione di talune condizioni in concreto applicate;
b) gli estratti conto del conto corrente, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, alla determinazione del saldo finale.
In proposito, si ricorda che detti documenti, qualora non siano in possesso del correntista, possono essere facilmente reperiti dallo stesso, alla luce del suo diritto, ex art. 119 co. 4 TUB, di ottenere dall'istituto bancario la consegna, a proprie spese, di copia della documentazione relativa ai rapporti intercorrenti con l'istituto stesso.
Stante, quindi, il diritto sostanziale del correntista di chiedere e ottenere dalla banca la documentazione contabile inerente al rapporto, è evidente che, nel caso in cui il medesimo non produca in giudizio la documentazione contabile a sostegno della domanda - né dimostri di avere avanzato richiesta in tal senso alla banca senza aver ricevuto riscontro o avendo avuto un diniego
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espresso -, il giudice dovrà rigettare la domanda, non essendo tale carenza probatoria giustificabile né in altro modo colmabile.
In altri termini, qualora la parte deduca che la consegna del contratto o degli estratti conto non sia mai avvenuta da parte dell'istituto di credito, la stessa è onerata di presentare una apposita istanza all'istituto di credito ex art. 119 TUB e, poi, in caso di mancata risposta o di diniego, di formulare al giudice una richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..
Ed infatti, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, il cliente, prima di formulare un'istanza ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la documentazione de qua, deve comunque provare di aver già avanzato, nei confronti della banca, una richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e di non aver ricevuto riscontro nonostante il decorso dei novanta giorni previsti dalla legge (v. Cass. Civ. nr. 24641/2021; Cass. Civ. nr. 23861/2022; Cass. Civ. nr. 12993/2023).
Nel caso di specie, deve rilevarsi sin d'ora - al fine di delimitare l'ambito delle questioni da esaminare più diffusamente ai fini della decisione - che gli opponenti hanno depositato gli estratti conto completi soltanto in relazione al contratto di conto corrente nr. 628 000 347716-78, ma non risultano depositati (neanche parzialmente) gli estratti relativi al conto corrente nr.
0002/000/347716 (nr. 02 347716) e ai conti accessori nr. 1341/000/347716 (conto anticipi effetti)
e nr. 1342/000/347716 (conto anticipi fatture).
Né gli opponenti hanno fornito prova di aver presentato una richiesta alla banca opposta per l'acquisizione di detta documentazione relativa al conto corrente nr. 0002/000/347716 (nr. 02
347716) e ai conti accessori nr. 1341/000/347716 (conto anticipi effetti) e nr. 1342/000/347716
(conto anticipi fatture).
Né, infine, gli opponenti hanno proposto tempestivamente, in questa sede, un'istanza ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la medesima documentazione.
Dunque, in relazione al conto corrente nr. 02 347716 e ai conti accessori (conto anticipi fatture nr. 1342/000/347716 e conto anticipi effetti nr. 1341/000/347716), si deve sin d'ora evidenziare che la domanda deve essere rigettata perché la lacuna documentale (già evidenziata) impedisce l'accertamento della assenza di causa debendi e, in particolare, delle nullità dedotte dagli opponenti e, dunque, degli elementi costitutivi dell'azione stessa, che devono essere provati
– per quanto già detto - da chi agisce (sul punto, si rileva che, se è vero che il CTU ha identificato, sulla base degli estratti conto del conto nr. 347716, interessi per la somma di €
162.976,53 relativi ad addebiti degli ulteriori conti – di cui € 46.627,48 per spese del c/c nr. 02
347716, € 43.685,30 per interessi del c/effetti nr. 1341 347716 e € 72.663,75 per interessi del c/fatture nr. 1342 347716 –, lo stesso consulente ha rilevato che si tratta di “una sommatoria di movimenti” risultanti da estratti conto non prodotti in giudizio e, dunque, non verificabili, non essendo possibile, sulla base della sola documentazione in atti, rilevare “i numeri debitori degli interessi a debito c/effetti e c/fatture” e “il tasso di interesse che viene applicato dalla banca per la formazione di questi interessi”; orbene, per quanto detto, è indubbio che la documentazione per individuare detti dati doveva essere prodotta dagli opponenti e, dunque, in difetto di tale produzione, l'incompletezza documentale non può che ripercuotersi che sugli opponenti stessi,
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cfr. Cass. Civ. n. 37800/2022; per tale ragione, non si è ritenuto di disporre alcuna integrazione della CTU in relazione a tali profili).
Pertanto, verranno analizzate solo le nullità azionate, ai fini dell'accertamento dell'indebito, in relazione al contratto conto corrente nr. 347716, per il quale (come si dirà più diffusamente nel prosieguo) gli opponenti hanno soddisfatto l'onere probatorio su di loro gravante.
In ogni caso, vale anche in relazione alla domanda riconvenzionale, quanto già osservato in punto di inammissibilità di allegazioni eccessivamente generiche e indeterminate.
Pertanto, deve sin d'ora rilevarsi l'assoluta genericità e indeterminatezza delle seguenti deduzioni degli opponenti anche in relazione al contratto conto corrente nr. 347716:
a) le deduzioni relative alla presunta applicazione di interessi usurari, come confermato dalla circostanza che il CTP di parte opponente non ha esaminato detti profili né riscontrato delle criticità sul punto;
b) sono altresì assolutamente generiche le deduzioni relative alla nullità per illegittima applicazione della “commissione massimo scoperto”, alle valute fittizie, alla variazione unilaterale condizioni ed altre “voci e spese”, tanto che dette questioni non sono state riproposte negli atti successivi alla citazione e non sono neppure state inserite tra le proposte di quesiti da sottoporre al CTU formulate dalla parte opponente (del resto, si tratta di questioni neppure esaminate dal CTP nella relazione allegata all'atto di citazione).
L'unico profilo che, pertanto, dovrà essere esaminato, perché sufficientemente specificato e contestato dagli opponenti, ai fini della decisione della domanda riconvenzionale è quello relativo all'applicazione di tassi anatocistici nel contratto di conto corrente nr. 347716.
2.3. Il contratto di conto corrente nr. 347716
Tutto ciò premesso, ai fini della migliore esposizione delle questioni rilevanti ai fini della decisione, si considera opportuno partire dall'esame della dedotta nullità relativa al contratto di conto corrente nr. 347716, poiché la stessa rileva non solo ai fini della domanda riconvenzionale, bensì anche per taluni profili di nullità sollevati in relazione ai rapporti oggetto delle domande principali proposte da parte opposta.
Orbene, in merito a tale primo contratto, giova evidenziare che la sua esistenza è pacifica tra le parti, con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c. E', inoltre, pacifico:
a) che il conto è stato aperto prima del 1986 (come si evince dalla apertura di credito di £
80.000.000 stipulata in data 17/09/1986, v. all. 4 di parte opponente); detta circostanza è, dunque, da ritenersi non contestata tra le parti;
b) che gli unici documenti riportanti le condizioni economiche pattuite tra le parti sono l'apertura di credito del 17/09/1986 e quella del 27/11/89, allegati alla CTP depositata dagli opponenti;
sul punto, non è stata (dedotta né contestata né soprattutto) provata da parte opposta la successiva ulteriore modifica delle condizioni contrattuali;
c) che risulta documentazione contabile del rapporto in esame dal 30/06/2001, con saldo iniziale al 30/03/2001 a debito della ditta di £ 205.533.111 [€ 106.148,99], sino al Parte_3
31.03.2021, con un saldo a credito della ditta di €.3.335,40;
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d) che il conto corrente è ancora aperto (è pacifico tra le parti che in corso di causa ci siano state delle movimentazioni contabili su detto conto).
Dunque, essendo incontestata l'esistenza del contratto tra le parti e non essendo sorte questioni relative alla prova documentale depositata dagli opponenti, l'unico profilo controverso attiene alla sussistenza o meno di profili di illegittimità in relazione al dedotto anatocismo.
Ciò chiarito, pare opportuno ripercorrere brevemente il quadro normativo in punto di anatocismo.
Come noto, secondo l'art. 1283 c.c., in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
In materia di diritto bancario, per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima la prassi di capitalizzazione degli interessi praticata dagli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo.
Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole dei contratti bancari che prevedevano l'anatocismo, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
È quindi intervenuto, in materia, il legislatore con l'art. 120, co 2, TUB, introdotto con il decreto legislativo nr. 342 del 1999, disponendo che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
In attuazione di tale norma, è, quindi, intervenuta la delibera CICR del 9 febbraio 2000, prevedendo che “nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, con la citata normativa introdotta nel 1999, si è previsto l'obbligo di adeguamento delle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 alle indicazioni del CICR entro il 30 giugno 2000, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione scritta alla clientela alla prima occasione utile (comunque, entro il 31 dicembre
2000), salva la necessità dell'approvazione specifica del correntista, con perfezionamento di un nuovo accordo, qualora le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
Originariamente, con il decreto legislativo nr. 342 del 1999 era stata fatta salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR (22 aprile 2000) - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, ma, la Corte costituzionale, con sentenza n. 425 del 2000, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la citata norma intertemporale, con la conseguenza che, per effetto di tale pronuncia, sono da considerare nulle tout court tutte le clausole stipulate anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, salva la possibilità, per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR, di adeguamento alla nuova normativa.
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Orbene, nel caso di specie, non è stato depositato alcun documento contrattuale successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR da cui risulti, appunto, l'adeguamento alla nuova normativa (né alla normativa ulteriormente succedutasi nel tempo).
Pertanto, le clausole del contratto oggetto di causa relative all'anatocismo sono da considerarsi tout court nulle.
Ed infatti, sul punto, si ritiene di aderire al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte della intervenuta declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale del 1999, l'introduzione – per adeguamento alla delibera CICR - della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi determina un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa;
pertanto, nella fattispecie in esame, in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui "nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela") sarebbe stato necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale a fronte del peggioramento delle condizioni contrattuali verificatosi a carico del cliente (cfr. Cass. civ. nr. 26769/2019; Cass. civ. nr. 26779/2019; Cass. civ. nr. 7105/2020; Cass. civ. nr. 9140/2020; Cass. civ. nr. 23476/2020; detto orientamento è, del resto, di recente stato confermato dalla Corte di Cassazione con sent. nr. 28215/2024, che ha superato l'unica pronuncia difforme espressa dalla Corte stessa, ord. nr. 5064/2024; sull'onere probatorio, v. Cass. Civ. 26867/2024).
In definitiva, alla luce della richiamata normativa, risulta effettivamente illegittima la capitalizzazione di interessi applicata dalla banca opposta per l'intera durata del rapporto contrattuale in esame.
Si è, pertanto, chiesto al CTU di rideterminare il credito oggetto di causa previa eliminazione della capitalizzazione degli interessi.
In proposito, in merito alla prova documentale depositata dagli opponenti e ai calcoli svolti dal CTU, si precisa che, poiché la prima documentazione contabile disponibile è del 30.06.2001, gravando l'onere probatorio sul correntista (che è stato il solo ad azionare il contratto de quo in giudizio), è stato correttamente assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile (che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti, cfr. Cass. Civ. n. 37800/2022); inoltre, la documentazione depositata è stata sufficiente per la ricostruzione del saldo per il periodo compreso tra il
30.06.2001 e il 30.03.2021 in ossequio alla giurisprudenza ormai consolidatasi sul punto (v. ex multis Cass. Civ. nr. 10293/2023).
Il CTU – con conclusioni che questo Tribunale condivide in quanto logiche, coerenti e fondate su un metodo scientifico – ha così rideterminato il saldo del conto corrente alla data
19/01/2021 nell'importo, a credito del correntista, di € 80.165,64 (a fronte del minor saldo banca
– sempre a credito del correntista - di € 3.335,40). Risulta, dunque, illegittimamente addebitata al correntista la somma complessiva di €
76.830,24.
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Da ciò deriva, dunque, innanzitutto, la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale degli opponenti.
In proposito, si ricorda che, nel caso in cui il contratto di conto corrente con apertura di credito sia ancora in essere tra le parti al momento della proposizione dell'azione giudiziaria, l'azione di ripetizione è ammissibile solo in relazione ai c.d. atti solutori, ovvero i pagamenti compiuti dal correntista per estinguere il proprio debito verso la banca e, ciò, in ossequio al principio di cui all'art. 1823 c.c., secondo cui il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita.
Più precisamente, se, pendente il contratto di conto corrente e di apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, è indubbio che non vi sia stato alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., n. 24418/2010; Cass.
Civ. nr. 798/2013).
Nel caso di specie, dunque, l'azione di ripetizione è ammissibile perché è pacifico tra le parti (oltre che documentalmente provato) che il versamento della somma di € 658.000,00 sul conto corrente in esame (previo giroconto dal c.c. nr. 653916) avvenuto in data 25/02/2015 sia avvenuto al dichiarato scopo di ripianare l'esposizione debitoria del conto in esame: dunque, detto accredito è indubbiamente qualificabile come rimessa solutoria.
L'azione di ripetizione proposta dagli opponenti è, inoltre, fondata e deve, dunque, essere accolta sino all'importo di € 76.830,24, accertato come addebito ingiustificato effettuato dalla banca a carico di . Parte_3
In conseguenza dell'accoglimento di tale azione, avendo gli opponenti espressamente chiesto la compensazione dei crediti reciproci, il credito di di € 76.830,24 dovrà Parte_3 essere compensato con quello eventualmente riconosciuto in capo a Controparte_5 Parte_4
[...]
Come già rilevato, inoltre, gli opponenti hanno eccepito che la nullità del conto corrente in esame abbia inficiato anche la validità dei contratti di corrente nr. 653916 e di mutuo nr. 15680 azionati da;
detti profili verranno esaminati nel prosieguo. Controparte_6
2.4. Il contratto di conto corrente nr. 653916 e il rapporto di apertura di credito con atto per
Notaio racc. 16237, rep. 59614 Persona_1
Per quanto già esposto in atti, l'unico profilo di nullità specificatamente contestato in relazione al contratto di conto corrente nr. 653916 e al rapporto di apertura di credito con atto per
Notaio racc. 16237, rep. 59614 riguarda, appunto, la possibile invalidità Persona_1 degli stessi derivata dalla (accertata) nullità di addebiti sul conto corrente nr. 347716.
Detto profilo di nullità deve, tuttavia, escludersi nel caso di specie, poiché, per espressa ammissione degli opponenti, il saldo del conto corrente nr. 347716 non è mai confluito sul nuovo conto corrente nr. 653916, essendo rimasti i due conti sempre distinti, di talchè non si profila, in alcun modo, un possibile vizio di nullità “derivata” del contratto di conto corrente in esame (v.
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pag. 6 e ss. dell'atto di citazione, “E così in data 29/09/2014 la si vedeva, suo Parte_3 malgrado, costretta a stipulare con la un nuovo Controparte_2 contratto di conto corrente, intestato sempre al Sig. , portante il numero 653916: Parte_3 conto su cui poi avrebbe dovuto essere erogato, così come di fatto è stato successivamente erogato, il mutuo di € 800.000,00 “imposto” dalla Banca… in data 19/02/2015 la Pt_3 opponente, non disponendo di altre risorse con cui far fronte alla esposizione maturata sul conto corrente 347716, si trovava costretta a cedere alle sollecitazioni della propria Banca ed a stipulare il Contratto di Mutuo numero 15680 dell'importo finanziato di € 800.000,00…Il successivo 25/02/2015, appena quattro giorni dopo l'erogazione del mutuo, la stessa
[...]
, che proprio a tal fine aveva erogato il mutuo, provvedeva, poi, Controparte_2 ad accreditare sul conto corrente numero 347716, mediante giroconto dal conto corrente
653916, l'importo di € 658.000,00 [pari all'82% della somma complessivamente erogata con il mutuo 15680]: somma con la quale veniva interamente ripianato lo scoperto fuori fido risultante sul conto corrente 347716 a seguito della revoca del fido disposta in data 24/02/2015”).
Conseguentemente, il credito azionato in via monitoria derivante da questo contratto deve essere interamente riconosciuto in questa sede (salvo quanto si dirà in punto di compensazione dei crediti reciproci delle parti).
2.5. Il contratto di mutuo nr. 15680
2.5.1. La dedotta nullità per difetto di causa
Il primo profilo di nullità specificatamente contestato dagli opponenti in merito al contratto di mutuo in esame attiene alla possibile nullità per difetto di causa perché stipulato al solo fine di ripianare pregresse esposizioni dei debitori ingiunti in relazione ai rapporti contrattuali di conto corrente nr. 347716 e nr. 02/347716 e di conti accessori nr. 1341/000/347716 e nr.
1342/000/347716.
In proposito, giova sin da subito evidenziare che, secondo la giurisprudenza prevalente, la stipulazione di un mutuo allo scopo di estinguere l'esposizione debitoria del correntista non è di per sé nulla per difetto di causa.
Ed infatti, si ritiene che un simile contratto, determinando l'elisione di uno scoperto di segno negativo - prima sussistente per effetto del saldo debitore-, consente comunque al mutuatario di beneficiare della somma erogata;
ed invero il mutuatario consegue la disponibilità giuridica del denaro mediante l'annotazione contabile, che integra la traditio di cui all'art. 1813
c.c.
In definitiva, una simile operazione è pur sempre diretta a realizzare un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico ex at 1322 c.c. – o, comunque, un interesse lecito -, quale quello a conseguire il dilazionamento nel tempo e la ristrutturazione delle condizioni di un debito immediatamente esigibile.
Inoltre, la causa così perseguita dal contratto di mutuo non risulta in alcun modo contraria a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume né diretta ad eludere la applicazione di una norma imperativa.
L'opzione ermeneutica qui proposta è stata, di recente, accolta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. nr. 5481/2025), in accoglimento dell'orientamento già espresso dalla
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medesima Corte con numerosi precedenti (v. Cass. Civ. nr. 5151/2024; Cass. Civ. nr. 2779 del
2024; Cass. Civ. nr. 31560 del 2023; Cass. Civ. nr. 16377/2023; Cass. Civ. nr. 23149/2022; Cass.
Civ. nr. 37654/2021; Cass. Civ, nr. 724/2021).
Sul punto, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo, non risultando lo stesso contrario a norme di legge né all'ordine pubblico ed essendo anzi la destinazione delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento (v. art. 2 L. 8 agosto 1977 n.
546; art. 43 D.L. 18 novembre 1966 n. 976 convertito dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1142; art. 16
r.D.L. 15 aprile 1926, n. 765).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che non può escludersi, in astratto, che la concessione d'un mutuo c.d. “solutorio” possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento;
tuttavia, in tali casi l'atto sarà nullo o revocabile per questa ragione, e non perché sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso (in altri termini: un conto è la qualificazione - eventualmente, anche solo astratta - dell'operazione negoziale e, quindi, il giudizio sulla validità di quest'ultima, altra cosa è l'abuso che di un istituto le parti possono mettere concretamente in pratica al fine di ledere la par condicio creditorum).
La Suprema Corte ha, peraltro, evidenziato che, in caso di mutuo “solutorio”, il requisito della datio rei è integrato dall'accredito della somma in conto corrente, che consente al correntista di conseguire la disponibilità giuridica della somma mutuata, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un ulteriore atto dispositivo (autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile).
In altri termini, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, l'effettività della traditio è dimostrata dal fatto che l'impiego per l'estinzione del debito già esistente produce l'effetto di purgare il patrimonio del mutuatario di una posta negativa;
il ripianamento delle passività costituisce, infatti, una delle possibili modalità di impiego della somma mutuata e dimostra che il mutuatario ha potuto effettivamente disporre della somma.
Infine, la Suprema Corte ha sottolineato che il sintagma "mutuo solutorio" non definisce una figura contrattuale atipica né diversa dal contratto tipico di mutuo;
esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo e non può, dunque, parlarsi di mutuo di scopo.
Ed infatti, nel mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, sicché l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
Tutto ciò non si verifica, invece, nel mutuo solutorio, nel quale l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma si colloca,
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quale elemento logicamente successivo, interamente su di un piano ulteriore e distinto, poiché proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.
Secondo la Corte di Cassazione, ciò comporta che persino l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità o della risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, è, dunque, da escludersi la nullità del mutuo in esame fatta valere dagli opponenti, poiché l'unico profilo contestato attiene al preteso difetto di causa del contratto perché stipulato al solo fine di ripianare pregresse esposizioni dei debitori ingiunti: profilo di nullità questo espressamente escluso, per quanto esposto, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
2.5.2. La dedotta nullità per applicazione di interessi usurari
Il secondo profilo di nullità specificatamente contestato dagli opponenti in merito al contratto di mutuo oggetto di causa attiene alla possibile usurarietà degli interessi pattuiti.
Sul punto, si rileva l'infondatezza della eccezione degli opponenti, dimostrata dalle stesse conclusioni del CTP di parte, che ha escluso espressamente l'usura originaria dei tassi contrattuali pattuiti.
Il CTP ha, infatti, ravvisato unicamente dei profili di usurarietà sopravvenuta, la cui rilevanza è, tuttavia, ormai da tempo stata esclusa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. nr. 24675/2017).
Sul punto, basti ricordare che la Suprema Corte ha, appunto, definitivamente escluso la rilevanza dell'eventuale superamento, nel corso dello svolgimento del rapporto, della soglia dell'usura da parte del tasso di interessi concordato tra mutuante e mutuatario, qualora tale tasso non eccedesse tale soglia al momento della stipula, in coerenza con i principi generali in materia di nullità, dal momento che, nel nostro ordinamento, la nullità è, per definizione, un vizio genetico del contratto, con conseguente inconfigurabilità di ipotesi di nullità sopravvenuta.
Anche l'eccezione in esame non è, dunque, meritevole di accoglimento.
2.5.3. Conseguentemente, il credito azionato in via monitoria in forza del contratto di mutuo in esame deve essere interamente riconosciuto in questa sede (salvo quanto si dirà in punto di compensazione dei crediti reciproci delle parti).
2.6. Le fideiussioni
Rimane, infine, da esaminare il profilo di nullità sollevato in merito alle fideiussioni prestate da relativo alla pretesa violazione della normativa Antitrust (sulla Parte_2 dedotta nullità della forma scritta per mancanza della sottoscrizione del funzionario della banca munito di procura ed a ciò abilitato, si è già precisato che l'eccezione deve intendersi rinunciata;
in ogni caso, si è altresì già evidenziata l'infondatezza dell'eccezione). Preliminarmente, sul punto, si deve chiarire che, come desumibile dal contenuto dell'atto di opposizione, parte opponente non pone l'indicata nullità a fondamento di una domanda, bensì di una mera eccezione, essendo l'istanza diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti da parte opposta, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda (si vedano: Cass. civ. nr. 7292/2021; Cass. civ. nr. 14852/2013; Cass. civ. nr.
4233/2012); conseguentemente, non si pone alcun problema di possibile incompetenza di questo
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giudice a pronunciarsi sulla questione de qua, poiché non è richiesta alcuna pronuncia dichiarativa sul punto.
Per tale ragione, però, il rilevamento di detta nullità può avvenire solo in via incidentale, senza efficacia di giudicato e ai soli fini di escludere l'efficacia giuridica delle fideiussioni azionate da parte opposta.
Orbene, nel caso in esame, deve evidenziarsi che, quand'anche si verificasse incidentalmente la nullità parziale delle clausole derogative all'art. 1957 inserite nelle fideiussioni de quibus, detto accertamento non produrrebbe comunque l'effetto di escludere l'efficacia giuridica delle fideiussioni stesse (sulla nullità parziale, v. Cass. civ. nr. SU
41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione stipulati "a valle" di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulle ai sensi degli artt. 2 della legge Antitrust e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole frutto dell'intesa vietata, perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti).
Ed infatti, l'eventuale nullità parziale delle clausole derogative dell'art. 1957 c.c. non produrrebbe, nel caso in esame, alcun effetto sul diritto del creditore a procedere nei confronti del fideiussore, tenuto conto che risulta che la richiesta di pagamento sia stata rivolta al fideiussore contestualmente al debitore principale e, dunque, nei termini previsti dall'art. 1957 c.c. (v. atti di intimazione notificati al fideiussore in data 08.06.2020, rispetto ai quali il fideiussore non ha mosso alcuna contestazione, all. 11 e 12 del fascicolo di parte opposta;
a ciò si aggiunga che il ricorso monitorio è stato depositato entro i 6 mesi dalla notifica degli atti stragiudiziali de quibus con i quali era stato altresì esercitato il diritto di recesso della banca dai contratti in questione).
Pertanto, in virtù del principio della ragione più liquida, appare superfluo l'accertamento incidentale della nullità per violazione della normativa Antitrust, in quanto lo stesso risulterebbe comunque irrilevante ai fini della decisione (cfr., ex multis, Cass. civ. nr. 363/2019, secondo cui
“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
Per le stesse ragioni, è superfluo esaminare l'eccezione di nullità delle clausole in esame per violazione della normativa del consumatore (poiché, anche in tale caso, l'eventuale accertamento incidentale riguarderebbe la nullità soltanto parziale della clausola contrattuale derogativa all'art. 1957 c.c.). In conclusione, anche l'eccezione in esame deve essere rigettata e, dunque, la condanna al pagamento del debito ingiunto interesserà anche il fideiussore . CP_7
2.7. Conclusioni sulle domande principali e sulla domanda riconvenzionale.
Compensazione parziale dei crediti
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Alla luce di quanto sin qui esposto, deve concludersi che il credito azionato da
[...]
(già , al momento dell'introduzione Controparte_6 Controparte_4 del ricorso monitorio, era interamente dovuto da e per l'importo Parte_3 CP_7 complessivo di € 365.502,12.
Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta dagli opponenti deve, tuttavia, tenersi conto che risulta il pacifico pagamento in corso di causa da parte di delle Parte_3 ulteriori seguenti somme (espressamente imputate a pagamenti del credito oggetto di causa da parte della banca opposta):
a) la somma di € 26.776,00 in data 06.05.2021; b) la somma di € 26.776,00 in data 24.06.2021; c) la somma di € 1.747,77 in data 12.08.2021, per un totale di € 55.299,77.
Il credito residuo da riconoscersi in capo a (già Controparte_6
nei confronti di e è, dunque, pari a € Controparte_4 Parte_3 CP_7
310.202,35, oltre interessi.
Tale credito deve, tuttavia, essere compensato con l'accertato credito di nei Parte_3 confronti di (già pari alla Controparte_6 Controparte_4 somma di € 76.830,24, espressamente opposto in compensazione dagli opponenti.
Il credito residuo da riconoscersi in capo a (già Controparte_6
nei confronti di e è, dunque, Controparte_4 Parte_3 CP_7 complessivamente pari a € 233.372,11, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo
(si ricorda che i crediti si estinguono reciprocamente sin dalla data della loro coesistenza).
Da questo complessivo quadro, tenuto conto dei pagamenti intervenuti in corso di causa e dalla espressa richiesta di compensazione dei crediti reciproci, deve, dunque, concludersi che il decreto ingiuntivo nr. 601/2020 del Tribunale di Palmi, ancorchè legittimamente emesso, deve essere revocato, in quanto avente ad oggetto una somma maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta da e . Parte_3 CP_7
3. La titolarità del credito da parte della terza intervenuta
Deve, infine, ritenersi provata la titolarità del credito da parte della terza intervenuta
[...]
di talchè la condanna di pagamento può direttamente essere emessa a favore di essa CP_3 terza.
Sul punto, infatti, parte opponente si è limitata a contestare (non l'esistenza, in sé, del contratto di cessione, bensì) l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione pacificamente intervenuta tra e e Controparte_6 Controparte_3
Il contratto di cessione è comunque stato depositato in atti, insieme all'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993.
In proposito, si ricorda che secondo la Corte di Cassazione, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 è peraltro sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione dei crediti oggetto di cessione, purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole
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categorie di crediti ceduti consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 31188 del 29/12/2017; Cass. civ. 20/02/2020, nr. 4334; v. anche Cass. civ. nr. 5997/2006; Cass. civ. nr. 20473/2008; Cass. civ. nr. 22548/2018).
Nel caso di specie, sia il contratto di cessione sia l'avviso pubblicato in G.U. contengono l'indicazione di precise categorie che consentono di individuare i rapporti oggetto della cessione, soddisfacendo i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità: orbene, a fronte della individuazione di tali categoria, i debitori ceduti non hanno in alcun modo contestato, in modo specifico, la riconducibilità del proprio debito alle categorie indicate nel contratto e nell'avviso pubblicato in G.U (sull'applicazione del principio di non contestazione in materia, cfr. Cass. Civ. nr. 17944/2023; sul punto, si rileva che, peraltro, a fronte delle precisazioni esposte da
[...] nella comparsa conclusionale a sostegno delle titolarità del credito, gli opponenti CP_3 nulla hanno replicato, neppure genericamente – non hanno, infatti, depositato memorie di replica).
Pertanto, la cessione del credito deve ritenersi sufficientemente provata e la condanna al pagamento degli odierni opponenti deve, dunque, essere disposta direttamente a favore di
[...]
CP_3
e devono, dunque, essere condannati a pagare, in favore di Parte_3 CP_7
la somma di € 233.372,11, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo Controparte_3 soddisfo.
4. Le spese di lite
In considerazione del complessivo esito della lite e della soccombenza reciproca delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto anche dei contrasti giurisprudenziali esistenti, al momento di introduzione del giudizio, su molte delle questioni oggetto di causa.
In considerazione del principio di causalità e tenuto conto che la CTU ha riguardato solo profili su cui la banca opposta e la terza intervenuta sono risultati integralmente soccombenti, pone le spese di CTU integralmente su e Controparte_6 CP_3
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 601/2020 del Tribunale di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_5
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 601/2020 del Tribunale di Palmi;
[...]
2) condanna e al pagamento, in favore di Parte_3 CP_7
della somma di € 233.372,11, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo Controparte_3 soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
4) pone definitivamente le spese di CTU su e Controparte_6
Controparte_3
Palmi, 31/03/2025
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La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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