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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/12/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
LA Di RN Presidente relatore
SS Tolettini CE
CC OG ZZ CE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3122/2025 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Castelbosco 10 C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_2
e residente in [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrica Franzini del foro di Trento C.F. presso il cui studio in RG Vals. (TN) Via Marconi 69/b C.F._3
hanno eletto speciale domicilio come da mandato in calce al ricorso e con l'intervento del PM in sede
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione. FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 7 luglio 2025, premettevano che, con sentenza sub R.G. 4630/2013 emessa dal Tribunale di Trento in data 09.12.2013, pubblicata in data 23.12.2013, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi (matrimonio contratto in Torchio di Civezzano il 10.09.1977, atto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di RG
LS al n. 21, parte II Serie B, anno 1977), alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale.
Part Adducevano, altresì, che, in base alla sentenza di omologa, il sig. versava alla signora la somma di euro 300 mensili (oggi rivalutata, a titolo di assegno di Parte_2
mantenimento) ma che, avendo la Sig.ra maturato il diritto ad un Parte_2
trattamento pensionistico ed avendo la medesima un compagno da una decina di anni, chiedevano la modifica delle condizioni di separazione, con la cessazione dell'obbligo di versamento di questo assegno.
Tutto ciò premesso, pertanto, i due coniugi congiuntamente chiedevano la modifica delle condizioni di separazione pronunciate dal Tribunale di Trento con la sentenza di omologa delle condizioni di separazione di data 23.12.2013 cron. 9359/13 sub R.G.
4630/13 alle seguenti condizioni:
“1) Dichiararsi cessato l'obbligo del sig. di versare l'assegno di Pt_1
mantenimento alla signora poiché la stessa si dichiara Parte_2
economicamente autosufficiente ed indipendente, invariate le altre condizioni di separazione.
2) Le spese del presente giudizio sono poste interamente a carico del sig. ”. Pt_1
Con decreto del 15 luglio 2025, in conformità al disposto di cui all'articolo 473 bis.51, comma 5, c.p.c., veniva disposta l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero, al fine di riferire direttamente in camera di consiglio, non essendo stata richiesta, né essendo necessaria la comparizione delle parti. DIRITTO
Orbene, ciò posto, il Tribunale ritiene che la richiesta, avanzata dalle parti, di modifica della pronuncia di separazione, nella parte in cui è stata prevista la cessazione dell'obbligo del sig. di versare l'assegno di mantenimento alla signora Pt_1
poiché la stessa si dichiara economicamente autosufficiente ed Parte_2
indipendente (invariate le altre condizioni di separazione), sia conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere accolta.
Tenuto conto del raggiungimento di un accordo anche in punto di spese, infine, le spese del presente giudizio sono poste interamente a carico del sig. , come da Pt_1
richiesta congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) DISPONE la modifica della sentenza cron. 9359/13 sub R.G. 4630/13 di omologa delle condizioni di separazione, emessa dal Tribunale di Trento in data
09.12.2013 e pubblicata in data 23.12.2013, con la quale è stata pronunciata la separazione tra i ricorrenti, disponendo la cessazione dell'obbligo del sig. Pt_1
di versare l'assegno di mantenimento alla signora
[...] Parte_2
(invariate le altre condizioni di separazione).
2) PONE le spese del presente giudizio interamente a carico del Sig. , Pt_1
come da accordo tra le parti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
LA Di RN