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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 826/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio Contenzioso –
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e promossa
D A
, nato il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1
c.f. , C.F._1 avv. PERIOLI MARINA per procura in atti - PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
, nata l'[...] alla Spezia ed ivi residente Controparte_1
c.f. - PARTE CONVENUTA CONTUMACE - C.F._2
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
6.6.2024 sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I
precisate dalla sola parte ricorrente all'udienza del 23.1.2025:
“si chiede che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1
in data 20.10.2013 alla Spezia (atto trascritto nel registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 70 parte II serie A anno 2013), e di aver avuto un figlio nato l'[...]), di essersi i coniugi separati con Per_1 sentenza non definitiva del Tribunale della Spezia n. 668/2019 del 28.10.2019 (passata in giudicato il 2.7.2020) e di non aver da allora ripreso alcuna comunione materiale o spirituale, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso con contestuale richiesta di provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. inaudita altera parte, stante il grave pregiudizio arrecato al minore dai comportamenti materni.
I provvedimenti urgenti ed indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c, assunti con decreto inaudita altera parte previa acquisizione di informazioni dal ricorrente e da terzi, sono stati confermati e integrati all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, dandosi atto della mancata costituzione in giudizio della convenuta, e quindi anche all'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti nel merito, ex art. 473-bis.22 c.p.c.,
Con i provvedimenti sopracitati è affidato in via esclusiva al padre, con Per_1 collocazione presso quest'ultimo e possibilità per la madre di vedere solo alla Per_1 presenza dei propri genitori;
inoltre è stata disposta la presa in carico del minore da parte dei Servizi Sociali della Spezia, incaricando gli stessi di organizzare due incontri assistiti settimanali tra il minore e la madre al fine di valutare la qualità della relazione affettiva tra gli stessi e la capacità genitoriale della , che ha continuato a rimanere fino ad ora CP_1
2 contumace;
ed infine è stato disposto a carico della Fornile l'obbligo di versare al Pt_1
l'importo mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore,
[...] con ripartizione paritaria delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di questi e percezione integrale dell'assegno unico familiare da parte del padre affidatario esclusivo
Da ultimo, alla luce della segnalazione pervenuta dal Servizio Sociale del Comune della
Spezia in data 7.1.2025, atteso l'inarrestabile ingravescenza dei comportamenti della
, per alcuni dei quali è stata tratta in arresto, trovandosi tuttora in stato di custodia CP_1 cautelare in carcere, è stata sospesa ogni frequentazione tra madre e minore.
All'udienza del 23.1.2025, considerata la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori in relazione alle domande inerenti al minore parte ricorrente ha intanto chiesto la pronuncia sullo status, precisando le conclusioni come in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo di legge a far data dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura giudiziale di separazione personale, conclusasi con sentenza in data
28.10.2019, dovendosi presumersi la continuità dello stato di separazione, e l'impossibilità di ricostituire l'affectio coniugalis e non essendovi stata eccezione del coniuge convenuto, che anzi è rimasto contumace.
Risulta pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970
n. 898, come da ultimo modificata dalla L. n. 55/2015.
Quanto alle ulteriori domande oggetto di giudizio, si impone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 826/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto:
Divorzio Contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario così provvede:
3 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto alla Spezia il 20.10.2013
(trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del suddetto Comune al n.
70 parte II serie A anno 2013) fra e Parte_1 CP_1
generalizzati come in atti
[...]
Dispone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
Spese al definitivo
Manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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