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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/09/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
In persona del Giudice unico, dott.ssa Elvira Puleio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado, iscritta al n°594/2018 R.G. del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 29.4.2025, promossa da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
Marco Borgese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.so Marcelli n. 225 - 86170 Isernia (IS);
ATTORE
Nei confronti di
(C.F.: nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento del danno cagionato da animali.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio Parte_1
per ottenere la condanna al risarcimento del danno subìto Controparte_1 dall'autoarticolato Volvo Truck targato ED953XF di proprietà dell'attore a seguito del sinistro verificatosi il 26.09.2016 lungo la Strada Statale 17 al chilometro 198+700 e causato da un bovino di proprietà del convenuto. In fatto, l'attore ha affermato che, sulla corsia opposta a quella percorsa dal suo veicolo, un'autovettura ha urtato due bovini adulti, rimasti al suolo privi di vita, mentre un terzo animale, scampato all'urto con l'autovettura, ha iniziato a correre in contromano sulla corsia opposta, presso la quale è sopraggiunto il mezzo della che ha riportato Parte_1 danni per un ammontare complessivo pari ad euro 27.104,30. La parte attrice ha, così, rassegnato le sue conclusioni: “Previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del
[...]
per i fatti di cui in narrativa, chiede 1. condannarsi il convenuto alla CP_1 Controparte_1 corresponsione in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni patiti della somma di Euro € 26.000,00 così volutamente ridotta sulla reale entità del danno (€ 27.104,30) per ragioni di economia processuale o, comunque, di altra somma che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia;
II. condannarsi il convenuto al pagamento di una somma per rivalutazione monetaria degli importi richiesti secondo gli indici ISTAT, nonché degli interessi nella misura legale sulle somme come sopra rivalutate, entrambe dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
III. condannarsi il convenuto al pagamento delle spese, spese generali e competenze di giudizio”.
Il convenuto non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La domanda è fondata e va accolta per le seguenti motivazioni.
Correttamente la parte attrice ha fondato la propria richiesta sull'articolo 2052 c.c., riguardante la responsabilità del danno cagionato da animali. Invero, la norma prevede che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Trattasi di un'ipotesi di responsabilità di natura oggettiva, che differisce dal modello di responsabilità extracontrattuale di carattere generale di cui all'articolo 2043 c.c., secondo il quale “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Sul punto si rammenta che gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, che può essere attiva od omissiva, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. L'elemento psicologico rilevante è costituito dal dolo, inteso come consapevolezza e volontà di cagionare ad altri un danno ingiusto o, quantomeno, dalla colpa, intesa come divergenza tra il comportamento che il danneggiante avrebbe dovuto tenere e quello che è stato effettivamente tenuto, a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o, ancora, per violazione o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Diverge da questo modello, come sopra evidenziato, la responsabilità del proprietario di un animale o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso prevista dall'art. 2052 c.c., che si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma sulla semplice relazione di proprietà
o di uso che intercorre tra questi e l'animale, a prescindere dall'elemento psicologico del dolo o della colpa. La conseguenza della natura oggettiva della suddetta responsabilità risiede nella circostanza per cui il danneggiante è tenuto a risarcire i danni arrecati dall'animale che siano causalmente collegati alla proprietà o all'uso, salva la prova del caso fortuito. Quanto esposto ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La norma dell'art. 2052 c.c. – in base alla quale chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso – trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto a risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso” (Cass., 28 aprile 2010, n. 10189).
La natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. comporta, dunque, che il danneggiato deve limitarsi a provare il fatto illecito cagionato dall'animale, il danno subìto ed il nesso causale tra le due cose, mentre spetta al danneggiante dimostrare non di essere esente da colpa o di aver utilizzato la diligenza comune o la giusta prudenza nella custodia dell'animale, ma la sussistenza del caso fortuito, inteso come quel fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, che deve avere i caratteri della imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità. Tale è l'orientamento assolutamente pacifico in giurisprudenza, secondo cui “Poiché la responsabilità ex art. 2052 c.c. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del caso fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass., 22 marzo 2013, n. 7260; Cass., 20 luglio 2011, n. 15895; Cass., 15 aprile 2010 n. 9037).
Orbene, dai principi menzionati deriva anzitutto la necessità di individuare il titolare della relazione di proprietà o di uso con l'animale, legittimante la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., con onere probatorio a carico del citante. Sul punto, la ha Parte_1 prontamente dimostrato la proprietà dell'animale che ha causato l'evento lesivo. Come affermato anche dagli “Il tema della titolarità passiva del rapporto dedotto in causa è un CP_2 elemento costitutivo della domanda, attinente al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla” (Cass. S. U., 16 febbraio 2016, n. 2951). Il citato elemento costitutivo della domanda risulta provato dalla relazione dei Carabinieri che hanno verificato le matricole auricolari, dalla dichiarazione testimoniale resa dall'Ufficiale che ha Testimone_1 effettuato personalmente gli accertamenti, nonché dalla dichiarazione fatta dallo stesso convenuto sicchè i bovini risultano essere di proprietà di quest'ultimo. Controparte_1
Quanto, poi, all'onere probatorio che incombeva sulla parte attrice, questo può ritenersi processualmente dimostrato dai rilievi fotografici in atti, dai giustificativi di spesa prodotti - costituiti dalle fatture commerciali - e dalle dichiarazioni inviate a mezzo PEC direttamente a questo Tribunale da parte dei riparatori che hanno emesso le citate fatture. Inoltre, il convenuto, restando contumace, non ha contestato quanto allegato, dimostrato e provato dall'attore. La documentazione prodotta presenta, infatti, tutti i requisiti di validità probatoria richiesti, tanto sotto il profilo della attendibilità intrinseca, registrandosi la regolarità formale dei documenti, la coerenza tra prestazioni e importi fatturati, la congruità economica delle valutazioni, tanto sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca, posto che emerge la conferma diretta degli emittenti, l'identificazione certa dei soggetti dichiaranti e l'assenza totale di contestazioni. Anche dai rilievi fotografici in atti e dalla relazione dei Carabinieri intervenuti sul posto, risulta evidente che il – Per_1 di proprietà del convenuto – si è immesso improvvisamente sulla carreggiata del TIR, provenendo dalla corsia opposta, andando ad urtare frontalmente l'autoarticolato, sicchè i danni al veicolo sono diretta conseguenza dell'urto con l'animale.
Quanto alla posizione del convenuto, si evidenzia che questi è rimasto contumace, per cui non ha fornito alcuna prova in ordine al caso fortuito che potesse escludere la sua responsabilità. Come affermato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, “Se è vero che l'art. 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, e che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del caso fortuito, è altresì vero che, in mancanza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato, la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l'animale perché ne è proprietario o perché ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo” (Cass., 19 luglio 2019, n. 19506). In altri termini, “Per i danni cagionati dall'animale al terzo il proprietario risponde in ogni caso ed in toto, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Ne consegue altresì che, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero, e non in parte secondo una graduazione delle colpe tra il medesimo e il danneggiato” (Cass., 19 marzo 2007, n. 6454). Ne consegue, allora, che, non essendosi costituito il convenuto, questi non ha dimostrato la sussistenza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del bovino e l'evento lesivo, né ha dimostrato la sussistenza di un fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Nel caso di specie, dunque, il sig. è responsabile nei confronti della Controparte_1 in quanto proprietario dell'animale che ha cagionato il danno al veicolo della Parte_1 parte attrice. Poichè titolare della cura dell'animale, e non individuandosi altri soggetti preposti alla custodia del bovino, questi è responsabile del suo comportamento e sullo stesso incombe un dovere di controllo sull'animale. Del resto, il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova del caso fortuito.
Venendo alla quantificazione del danno, rappresentato dal depauperamento economico subito dalla parte attrice e determinato dalle spese sostenute ai fini della riparazione del vicolo lesionato, questo può essere liquidato nella misura di euro 26.000,00. La predetta somma deve poi essere rivalutata secondo gli indici ISTAT, nonché degli interessi della misura legale sulla somma come sopra rivalutata, dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Condanna al pagamento in favore della della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 26.000,00 (oltre interessi legali e rivalutazione come in motivazione) a titolo di risarcimento del danno cagionato.
- Condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio, che si Controparte_1 liquidano per compensi professionali in euro euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00, oltre IVA se dovuta, CAP e spese generali come per legge, . Isernia, il 17.09.2025
Il Giudice
Elvira Puleio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
In persona del Giudice unico, dott.ssa Elvira Puleio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado, iscritta al n°594/2018 R.G. del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 29.4.2025, promossa da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._1
Marco Borgese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.so Marcelli n. 225 - 86170 Isernia (IS);
ATTORE
Nei confronti di
(C.F.: nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento del danno cagionato da animali.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio Parte_1
per ottenere la condanna al risarcimento del danno subìto Controparte_1 dall'autoarticolato Volvo Truck targato ED953XF di proprietà dell'attore a seguito del sinistro verificatosi il 26.09.2016 lungo la Strada Statale 17 al chilometro 198+700 e causato da un bovino di proprietà del convenuto. In fatto, l'attore ha affermato che, sulla corsia opposta a quella percorsa dal suo veicolo, un'autovettura ha urtato due bovini adulti, rimasti al suolo privi di vita, mentre un terzo animale, scampato all'urto con l'autovettura, ha iniziato a correre in contromano sulla corsia opposta, presso la quale è sopraggiunto il mezzo della che ha riportato Parte_1 danni per un ammontare complessivo pari ad euro 27.104,30. La parte attrice ha, così, rassegnato le sue conclusioni: “Previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del
[...]
per i fatti di cui in narrativa, chiede 1. condannarsi il convenuto alla CP_1 Controparte_1 corresponsione in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni patiti della somma di Euro € 26.000,00 così volutamente ridotta sulla reale entità del danno (€ 27.104,30) per ragioni di economia processuale o, comunque, di altra somma che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia;
II. condannarsi il convenuto al pagamento di una somma per rivalutazione monetaria degli importi richiesti secondo gli indici ISTAT, nonché degli interessi nella misura legale sulle somme come sopra rivalutate, entrambe dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
III. condannarsi il convenuto al pagamento delle spese, spese generali e competenze di giudizio”.
Il convenuto non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La domanda è fondata e va accolta per le seguenti motivazioni.
Correttamente la parte attrice ha fondato la propria richiesta sull'articolo 2052 c.c., riguardante la responsabilità del danno cagionato da animali. Invero, la norma prevede che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Trattasi di un'ipotesi di responsabilità di natura oggettiva, che differisce dal modello di responsabilità extracontrattuale di carattere generale di cui all'articolo 2043 c.c., secondo il quale “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Sul punto si rammenta che gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano sono la condotta, che può essere attiva od omissiva, l'elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. L'elemento psicologico rilevante è costituito dal dolo, inteso come consapevolezza e volontà di cagionare ad altri un danno ingiusto o, quantomeno, dalla colpa, intesa come divergenza tra il comportamento che il danneggiante avrebbe dovuto tenere e quello che è stato effettivamente tenuto, a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o, ancora, per violazione o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Diverge da questo modello, come sopra evidenziato, la responsabilità del proprietario di un animale o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso prevista dall'art. 2052 c.c., che si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma sulla semplice relazione di proprietà
o di uso che intercorre tra questi e l'animale, a prescindere dall'elemento psicologico del dolo o della colpa. La conseguenza della natura oggettiva della suddetta responsabilità risiede nella circostanza per cui il danneggiante è tenuto a risarcire i danni arrecati dall'animale che siano causalmente collegati alla proprietà o all'uso, salva la prova del caso fortuito. Quanto esposto ha trovato conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La norma dell'art. 2052 c.c. – in base alla quale chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso – trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto a risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso” (Cass., 28 aprile 2010, n. 10189).
La natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. comporta, dunque, che il danneggiato deve limitarsi a provare il fatto illecito cagionato dall'animale, il danno subìto ed il nesso causale tra le due cose, mentre spetta al danneggiante dimostrare non di essere esente da colpa o di aver utilizzato la diligenza comune o la giusta prudenza nella custodia dell'animale, ma la sussistenza del caso fortuito, inteso come quel fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, che deve avere i caratteri della imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità. Tale è l'orientamento assolutamente pacifico in giurisprudenza, secondo cui “Poiché la responsabilità ex art. 2052 c.c. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l'animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del caso fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cass., 22 marzo 2013, n. 7260; Cass., 20 luglio 2011, n. 15895; Cass., 15 aprile 2010 n. 9037).
Orbene, dai principi menzionati deriva anzitutto la necessità di individuare il titolare della relazione di proprietà o di uso con l'animale, legittimante la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., con onere probatorio a carico del citante. Sul punto, la ha Parte_1 prontamente dimostrato la proprietà dell'animale che ha causato l'evento lesivo. Come affermato anche dagli “Il tema della titolarità passiva del rapporto dedotto in causa è un CP_2 elemento costitutivo della domanda, attinente al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla” (Cass. S. U., 16 febbraio 2016, n. 2951). Il citato elemento costitutivo della domanda risulta provato dalla relazione dei Carabinieri che hanno verificato le matricole auricolari, dalla dichiarazione testimoniale resa dall'Ufficiale che ha Testimone_1 effettuato personalmente gli accertamenti, nonché dalla dichiarazione fatta dallo stesso convenuto sicchè i bovini risultano essere di proprietà di quest'ultimo. Controparte_1
Quanto, poi, all'onere probatorio che incombeva sulla parte attrice, questo può ritenersi processualmente dimostrato dai rilievi fotografici in atti, dai giustificativi di spesa prodotti - costituiti dalle fatture commerciali - e dalle dichiarazioni inviate a mezzo PEC direttamente a questo Tribunale da parte dei riparatori che hanno emesso le citate fatture. Inoltre, il convenuto, restando contumace, non ha contestato quanto allegato, dimostrato e provato dall'attore. La documentazione prodotta presenta, infatti, tutti i requisiti di validità probatoria richiesti, tanto sotto il profilo della attendibilità intrinseca, registrandosi la regolarità formale dei documenti, la coerenza tra prestazioni e importi fatturati, la congruità economica delle valutazioni, tanto sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca, posto che emerge la conferma diretta degli emittenti, l'identificazione certa dei soggetti dichiaranti e l'assenza totale di contestazioni. Anche dai rilievi fotografici in atti e dalla relazione dei Carabinieri intervenuti sul posto, risulta evidente che il – Per_1 di proprietà del convenuto – si è immesso improvvisamente sulla carreggiata del TIR, provenendo dalla corsia opposta, andando ad urtare frontalmente l'autoarticolato, sicchè i danni al veicolo sono diretta conseguenza dell'urto con l'animale.
Quanto alla posizione del convenuto, si evidenzia che questi è rimasto contumace, per cui non ha fornito alcuna prova in ordine al caso fortuito che potesse escludere la sua responsabilità. Come affermato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, “Se è vero che l'art. 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, e che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del caso fortuito, è altresì vero che, in mancanza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato, la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l'animale perché ne è proprietario o perché ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo” (Cass., 19 luglio 2019, n. 19506). In altri termini, “Per i danni cagionati dall'animale al terzo il proprietario risponde in ogni caso ed in toto, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Ne consegue altresì che, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero, e non in parte secondo una graduazione delle colpe tra il medesimo e il danneggiato” (Cass., 19 marzo 2007, n. 6454). Ne consegue, allora, che, non essendosi costituito il convenuto, questi non ha dimostrato la sussistenza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del bovino e l'evento lesivo, né ha dimostrato la sussistenza di un fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Nel caso di specie, dunque, il sig. è responsabile nei confronti della Controparte_1 in quanto proprietario dell'animale che ha cagionato il danno al veicolo della Parte_1 parte attrice. Poichè titolare della cura dell'animale, e non individuandosi altri soggetti preposti alla custodia del bovino, questi è responsabile del suo comportamento e sullo stesso incombe un dovere di controllo sull'animale. Del resto, il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova del caso fortuito.
Venendo alla quantificazione del danno, rappresentato dal depauperamento economico subito dalla parte attrice e determinato dalle spese sostenute ai fini della riparazione del vicolo lesionato, questo può essere liquidato nella misura di euro 26.000,00. La predetta somma deve poi essere rivalutata secondo gli indici ISTAT, nonché degli interessi della misura legale sulla somma come sopra rivalutata, dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Condanna al pagamento in favore della della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 26.000,00 (oltre interessi legali e rivalutazione come in motivazione) a titolo di risarcimento del danno cagionato.
- Condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio, che si Controparte_1 liquidano per compensi professionali in euro euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00, oltre IVA se dovuta, CAP e spese generali come per legge, . Isernia, il 17.09.2025
Il Giudice
Elvira Puleio