CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3620 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 782/2020
All'udienza collegiale del giorno 10/06/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MORICONI VINCENZO presente
Avv. Controparte_1
Avv. SALTIMBANCO CLAUDIO
Appellato/i
I Controparte_2
Avv. DEL SIGNORE GIOVANNI Avv. Brantini in sostituzione
Controparte_3
Avv. FAIETA ANTONELLA
Avv. SANTORO ROSA PATRIZIA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'appellante evidenzia che è inammissibile l'intervento del perché privo di interesse. CP_3
L chiede altresì la restituzione delle somme corrisposte. Controparte_2 Il difensore di evidenzia che lo stesso non ha avuto conoscenza del processo se non a CP_3 seguito dell'invito a dedurre dinnanzi alla Corte dei Conti. Rappresenta di essere stato assolto e di aver depositato documentazione che va ad escludere il nesso di causalità.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 782/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Moriconi Vincenzo (C.F. ), (C.F. C.F._2 Controparte_1
), e (C.F. ed C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via Flaminia n° 56;
- APPELLANTE–
E
(C.F. e P.Iva Controparte_4
) con sede in Roma, via del Policlinico n. 155, in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Controparte_5
Giovanni Del Signore (C.F. ) sito in Roma - via delle re Tre Madonne 18 che C.F._5
la rappresenta e difende, giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA-
E (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Roma Controparte_3 C.F._6
Lungotevere Flaminio 76 presso lo studio dell'avv. Antonella Faieta (C.F. che C.F._7 sia unitamente che disgiuntamente, all' avv. Rosa Patrizia Santoro (C.F. ) che lo C.F._8
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-TERZO INTERVENUTO APPELLANTE INCIDENTALE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale Ordinario di Roma, emessa ex art. 702 ter cpc, resa nel giudizio iscritto al n. R.G. 746/2019 intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Premesso che, con ricorso ex art.696 bis c.p.c., il sig. aveva invocato l'esperimento di un accertamento tecnico Pt_1
d'ufficio al fine di verificare la correttezza o meno delle cure a lui somministrate successivamente al suo ricovero in data 12.02.2011, presso Ospedale di RO a causa un incidente stradale;
che, sulla scorta della CTU depositata e della successiva integrazione, sono stati addotti «profili di responsabilità professionali medica imputabili esclusivamente ai Sanitari del Controparte_4
e che «tali profili di responsabilità professionale sono ascrivibili a un grado di colpa grave». (pag.32) con determinazione dell'ITA in 30 giorni;
dell'ITP in 60 giorni e dell'IP «1- al momento della dimissione dal Policlinico Umberto 1, in data 02.03.2011, nella misura del 30% (45%-15%);
2- al momento dell'accertamento in sede di operazioni peritali, in data 18.06.2018, nella misura del 50%
(65% - 15%)» con un'invalidità permanente incidente sulla capacità specifica lavorativa pari al
100%; che l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come di seguito: «accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo dei sanitari appartenenti all' ed in violazione degli obblighi Controparte_6 contrattualmente assunti dai convenuti e per l'effetto condannare questi ultimi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito al ricorrente nella misura di
€914.006,16=(novecentoquattordicimilasei,16), salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese, competenze, onorari e rimborso forfettario relativo al presente giudizio nonché al procedimento introduttivo ex art. 696 bis c.p.c.»; Premesso, ancora, che l' resistente si costituiva in giudizio CP_2 contestando che il fatto in sé di non avere effettuato presso l' RMN indicata Controparte_4 come necessaria e rinviando il paziente alla struttura di provenienza per il suo espletamento sarebbe da porre in relazione causale con le condizioni di salute del ricorrente;
che, in ogni caso, andavano contestate le pretese di parte ricorrente sia in ordine alla reclamata percentuale di invalidità permanente sia quanto all'ammontare del risarcimento preteso”.
Il Tribunale adito, con l' ordinanza impugnata ha così deciso: “a) accoglie la domanda e, per le ragioni di cui motivazione, condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 233.468,46, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo;
b) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 11.675,00 oltre IVA,
CPA e contributo spese generali al 15% oltre a esborsi pari a 313,00”.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello adita, in accoglimento del gravame, riformare l'impugnata ordinanza e per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come di seguito: a) accertare e dichiarare che il danno subito dall'appellante è riconducibile ad un comportamento colposo esclusivo dei sanitari appartenenti all'
[...]
ed in violazione degli obblighi contrattualmente assunti Controparte_6
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito da nella misura di € 1.203.866,76=(unmilioneduecentotremila/866,76), salvo diversa Parte_1
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, lucro cessante e rivalutazione monetaria.; b) in via gradata, ove ritenuta comunque concorsuale, dichiarare la corresponsabilità dei sanitari dell' – e Controparte_7 dell' condannare, in ogni caso, Controparte_4 quest'ultima al pagamento dell'intera somma, con diritto di rivalsa nei confronti del corresponsabile.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori”.
Si è costituita l' la quale ha proposto Controparte_4 appello incidentale e così concluso: “Tutto ciò premesso, l' Controparte_6
come in epigrafe rappresentata e difesa, richiamate – anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. – tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni spiegate in primo grado e che in questa sede devono intendersi integralmente riportate e trascritte, si costituisce in giudizio con il presente atto chiedendo che l'adita Corte d'Appello di Roma voglia: A) dichiarare inammissibile o comunque respingere nella sua interezza il gravame come sopra proposto dal sig. e disattendere ogni domanda, istanza, deduzione ed Parte_1 eccezione ex adverso formulata sia in primo che in secondo grado;
B) in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto e in riforma per quanto di ragione dell'ordinanza del Tribunale di Roma gravata, accogliere le conclusioni spiegate dal in primo grado nel giudizio n. CP_4
R.G.746/2019 e pertanto respingere ogni e qualsiasi domanda formulata nei suoi confronti dal sig. con correlata condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto per sorte, interessi e Parte_1 spese di lite frattanto l'appellante incidentale abbia avuto a pagare in dipendenza della esecutorietà della pronunzia di prime cure;
C) condannare altresì controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di lite”.
Successivamente è intervenuto in giudizio che ha rassegnato le seguenti Controparte_3 conclusioni: “- rigettare l'appello del sig. ed ogni domanda di risarcimento dallo stesso avanzata Pt_1
in entrambi i gradi di giudizio. - accogliere integralmente l'appello incidentale e le conclusioni tutte formulate dall' . Con il favore delle spese”. Controparte_6
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “Responsabilità grave esclusiva dell'azienda ospedaliera come accertata dagli stessi CTU, sulla base del principio di affidamento CP_4 CP_4 CP_6 in ambito sanitario”, l'appellante principale censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ravvisato una responsabilità paritaria del 50% in capo ai sanitari dell'
[...]
e dell'Ospedale SS Gonfalone Secondo Controparte_4 Controparte_7 parte appellante l'intero importo risarcitorio doveva essere posto a carico dell'
[...]
con la facoltà per quest'ultima di rivalersi nei confronti Controparte_4 dell' per la quota di responsabilità eventualmente Controparte_8 allo stesso attribuita. Questo, in considerazione dell'errore in cui sarebbero incorsi i sanitari del ovvero quello di non prendere in carico il paziente e di non sottoporlo con Controparte_4 immediatezza agli esami necessari volti a monitorare l'evento lesivo per cui è causa.
Con il secondo motivo dell'appello principale, rubricato “Errata valutazione del danno biologico subito da relativamente al grado di invalidità permanente”, l'appellante si duole Parte_1 dell'erronea valutazione del danno iatrogeno riportato da Secondo quest'ultimo Parte_1
l'inesattezza sarebbe scaturita dalla non corretta considerazione secondo cui il danno permanente si stabilizzerebbe al momento iniziale del suo verificarsi e che quindi il danno primario verrebbe a coincidere con il danno permanente. Inoltre, la valutazione effettuata dal giudicante avrebbe dato rilevanza all'esito del percorso riabilitativo successivamente seguito, laddove questo, a dire di parte appellante, dovrebbe invece considerarsi irrilevante.
L'appello incidentale proposto dall' è Controparte_4 articolato in un unico motivo per mezzo del quale l'appellante incidentale si duole della violazione degli art. 1218 c.c. e 132 e 134 c.p.c. Nello specifico si segnala la contraddittorietà di alcuni passaggi della sentenza di primo grado che individuano la responsabilità del neurologo del per Controparte_4 non avere disposto il ricovero di presso il proprio nosocomio e per non avere effettuato Parte_1 gli esami di cui il paziente necessitava. L ritiene che la responsabilità per l'evento Controparte_2 lesivo di cui è causa dovrebbe essere attribuita unicamente ai sanitari dell' a Controparte_7
causa delle omissioni dagli stessi perpetrate.
Secondo l'appellante incidentale, inoltre, il Tribunale non avrebbe fatto buon governo delle regole di individuazione del nesso di causalità tra evento e danno, incorrendo anche nella violazione dell'art. 1223 c.c. in virtù del mancato riconoscimento dell'esclusiva responsabilità dell' CP_7
.
[...]
L'ordinanza impugnata è così motivata: “l'esame della vicenda occorsa al sig. esaurisce i Pt_1
suoi ambiti di rilevanza, nel corso del presente giudizio, in relazione a due distinti profili: a) se la condotta del neurochirurgo del che, in data 16.2.2011, ebbe a eseguire la visita Controparte_4 richiesta dall'Ospedale di RO possa stimarsi imprudente e negligente, finanche nel gradiente della colpa grave ipotizzato dai CTU;
b) se, nell'arco temporale che si dipana dal 16.2.2011 al
23.2.2011, possono individuarsi sequenze causali agenti, in via esclusiva o concorrente, rispetto alla citata condotta rispetto alla produzione dell'evento dannoso e dedotte da parte resistente come poste in essere dall' ovvero dallo stesso sig. sotto il primo punto di vista mette Controparte_7 Pt_1 conto ricostruire l'esatta sequela delle attività sanitarie susseguenti al sinistro stradale in cui incorse il ricorrente alla guida di un motoveicolo;
si tratta, invero, di attività precedenti la citata visita neurologica del 16.2.2011 e che non sono in contestazione tra le parti;
tuttavia appare al decidente indispensabile rapportarsi nella valutazione ex ante, imposta nel giudizio di causalità materiale e giuridica, alle condizioni obiettive del paziente quali rilevante dall'Ospedale di RO all'atto del ricovero a) il 12.2.2011 il sig. venne stato trasportato con ambulanza dell'ARES 118 presso Pt_1
il Pronto Soccorso (ingresso ore 6,45); nella stessa giornata venne sottoposto a visita medica generale, consulenze specialistiche e ad accertamenti radiologici, all'esito dei quali venne diagnosticata, tra l'altro, «frattura orizzontale del corpo scapolare dx»; b) a seguito della visita anestesiologica l'Ospedale ne disponeva il trasferimento presso il DEA di II livello per sospetta emorragia cerebrale;
c) il 12.2.2011 (alle ore 11.56) il paziente era portato presso il pronto soccorso del Policlinico di Roma da cui verrà dimesso alle ore 17.21 dello stesso giorno per fare rientro nella struttura di RO dopo aver effettuato le visite specialistiche alle ore 21,40; d) ivi era confermata la diagnosi, stabilita una prognosi di 40 giorni e il sig. era ricoverato presso il reparto di chirurgia generale dello Pt_1
stesso nosocomio;
in questa prima fase viene esclusa la competenza NHC (ossia neurochirurgica) a seguito della visita eseguita dal dott. ; in data 13.2.2011 il paziente era sottoposto a una TC CP_3
encefalo e del tratto rachide cervicale che rendeva un risultato «sostanzialmente sovrapponibile» a quello del giorno precedente;
un nuovo controllo era eseguito il 14.2.2011 con identico risultato con l'evidenza di una «sottile linea ipodensa segnalata a livello del corpo della III vertebra cervicale di non aspetto di frattura»; in data 15.2.2011 la visita neurologica evidenziava la comparsa di parestesia all'arto superiore che era confermata il giorno seguente con una visita ortopedica nel corso della quale era anche riportata associata impotenza funzionale ai movimenti attivi arto superiore destro;
dalla cartella clinica risulta che in data 16.2.2011 il ricorrente presentava segno di lato consistente in una disestesia all'arto superiore destro con le paresi dello stesso ragione per cui era richiesta nuova visita neurochirurgica per «comparsa di paresi arto sup. destro» (v. fax diretto alla Neurochirurgia dell'odierna resistente); il 16.2.2011 la visita neurochirurgica segnalava: «…da oggi comparsa di deficit arto superiore destro …» e richiedeva una RM cervicale e un esame EMG «per escludere problematiche di carattere neurochirurgico»; è in atti della cartella clinica dell'Ospedale di
RO il consenso informato prestato in pari data dal ricorrente all'esecuzione di una RM encefalo, cranio e cervicale che risulta da eseguirsi con mezzo di contrasto ed eseguito – su richiesta del 16 e del 17.2.2011 di questa struttura (Reparto di chirurgia) - dalla (centro convenzionato) CP_9
solo in data 22.2.2011 visto che - come annotano i CTU – queste «richieste non riportano la dizione di urgenza»; il 22.2.2011 il sig. quindi, veniva sottoposto a RM dell'encefalo e del rachide Pt_1 cervicale, che rilevava: «… sottili falde fluide riferibili a raccolte ematiche subaracnoidei in sede occipitale. Area di alterato segnale … in sede corticale fronto– insulare a destra riferibile a esito contusivo emorragico nella sede descritta. Piccole aree iperintense in T2 espressione di esiti di sofferenza post-traumatica di tipo assonale a livello della sostanza bianca sottocorticale e frontale bilateralmente più evidente a destra … presenza di un tessuto patologico localizzato nel contesto del canale vertebrale verosimilmente in sede subdurale anteriore al midollo che si estende da C1 a D2 possibile espressione di ematoma subdurale post-traumatico. La raccolta determina una compressione soprattutto a livello della giunzione bulbo midollare … probabile distrazione del legamento interspinoso tra C1 e C2 …»; a quella data, quindi, la lesione indicata come iatrogena dal ricorrente per effetto del contegno omissivo del neurochirurgo del Policlinico era già venuta in essere e il successivo CP_4
23.2.2011 una visita anestesiologica rilevava persistenza di deficit motorio all'arto superiore destro e ipostenia della mano destra per – quello stesso giorno – l'Ospedale di RO richiedeva al
Policlinico di Roma una consulenza neurochirurgica urgente ed l'eventuale trasferimento;
qui la consulenza neurochirurgica rilevava: «… deficit arto superiore destro sia motorio che sensitivo coinvolgente il territorio del nervo radiale mediano come da lesione post-traumatica a livello del tronco comune e dei nervi a livello del plesso cervicale …»; dato confermato dalla RM cervicale di quel
23.2.2011 che mostrava: «… vasta raccolta ematica epidurale che comprime il versante anteriore della corda midollare dislocandola posteriormente, estesa longitudinalmente per 16 cm dal livello della giunzione atlo-assiale sino al livello D2-D3. La raccolta presenta spessore massimo di 9 mm circa a livello di C7, di 6 mm a livello C2-C3 e di 3 mm a livello della giunzione atlo-assiale …»; il paziente veniva, così, ricoverato presso la UOC di neurochirurgia dello stesso nosocomio e il 24.2.2011 era sottoposto a intervento chirurgico di decompressione del canale cervicale attraverso somatectomia di
C6 per via anteriore con posizionamento di cage e placca anteriore e si evacuava la componente fluida dell'ematoma con la rimozione di una componente solida all'interno della quale si repertavano a destra delle radici nervose che apparivano sezionate (verosimilmente C6 e C7); a dimostrazione del danno verificatosi in ragione della lesione del plesso brachiale destro con la presenza di strappamento radicolare C6 - C7; ciò posto i CTU muovono le contestazioni all'operato del neurochirurgo incaricato dell'esecuzione del videat del 16.2.2011 muovendo dal seguente percorso argomentativo: a) all'ingresso presso l'Ospedale di RO si evidenziava una sindrome algica a carico del tratto cervicale e una “limitazione funzionale spalla e braccio dx”, giustificati da una frattura di scapola e da una presunta infrazione della vertebra C3. TDx”. «Tale situazione sintomatologica, non ben definita, sarebbe potuta essere conseguenza sia di una sintomatologia dolorosa da una frattura di scapola sia per l'iniziale stiramento del plesso brachiale dovuto al trauma». La TAC cervicale del 12.2.2011 escludeva, tuttavia, la presenza della frattura C3 e l'eventuale presenza di emorragia e stravasi ematici a livello cervicale midollare;
b) annotano i CTU che «tuttavia le modalità del trauma, l'impiego di importante terapia analgesica – antinfiammatoria (Perfalgan x 4, Urbason) farebbero propendere per un iniziale danno neurologico a carico del plesso (iniziale stiramento); che il danno neurologico fosse lieve e non completo sarebbe dimostrato dall'assenza di una monoplegia flaccida con deficit sensitivi che sarebbe emersa facilmente ictu oculi ai vari sanitari. In questa fase, quindi, il possibile interessamento del plesso brachiale risulterebbe iniziale e di lieve grado. Non risulta in cartella clinica il deficit sensitivo né l'ipotonia marcata tipica dello strappamento. Il trauma alla colonna cervicale, in assenza di frattura e in assenza di emorragia, non sembrerebbe essere il responsabile dell'impotenza funzionale riscontrata al PS»; c) nel corso della degenza intercorrente tra il 12.2 e il 15.2.2011 «non vengono riportati in cartella Clinica nuovi elementi atti a comprendere e ad interpretare il decorso del deficit del movimento dell'arto superiore destro. In data 15/02 il Neurologo non segnala particolari problemi all'arto superiore destro»; una prima sintesi: l'edema che ha determinato la compressione e la lesione elle radici nervose del plesso brachiale non era stato e non era rilevabile sino al 15.2.2011 per la mancanza assoluta di evidenze sia cliniche che strumentali e gli stessi CTU lo ipotizzano come in fase «iniziale e di lieve grado»; si giungeva, così, al 16.2.2011 allorquando – presso l'Ospedale di
RO – il paziente veniva segnalato in visita: «… lucido, orientato…» ma con «disestesie arto superiore dx, con paresi dello stesso…» per cui veniva richiesta una consulenza ortopedica e neurologica. La consulenza ortopedica eseguita accertava: «…frattura composta scapola Dx in p. con trauma cranico. Parestesia arto superiore Dx con impotenza funzionale…arto superiore Dx, si consiglia videat NCH ed EMG…»; quello stesso giorno il videat neurochirurgico presso il Controparte_4 segnalava: «… da oggi comparsa di deficit all'A.S. Dx, vigile, collaborante muove spontaneamente arti inferiori, arto superiore sinistro si consigliano risonanza ed elettromiografia per escludere problematiche di carattere neurochirurgico» (questa l'esatta dizione del documento in originale); ad avviso dei CTU «siamo chiaramente di fronte ad una modificazione in pejus dello status neurologico: in data 16/02 si evidenzia chiaramente il deficit neurologico a carico dell'Arto Superiore Dx. Il chirurgo in visita descrive “la paresi e le disestesie” richiedendo videat ortopedico e neurologico. L'ortopedico conferma l'impotenza funzionale con disturbi della sensibilità, per cui il paziente viene di nuovo inviato a Consulenza presso il ove viene confermato tale deficit ad insorgenza acuta e Controparte_4
richiesta RMN ed EMG» con il paziente che – anziché essere sottoposto agli esami in parola rientra presso la struttura di RO;
da questo scenario occorre, quindi, prendere le mosse per valutare la rilevanza causale, sia materiale che giuridica, della condotta posta in essere presso il CP_4
alla data del 16.2.2011 si registra la prima manifestazione acuta della patologia in corso e
[...]
rimasta per alcuni giorni del tutto latente;
si deve condividere la conclusione che si tratti di una complicanza possibile in presenza degli eventi traumatici che l'elaborato peritale censisce accuratamente (dalla caduta alla ferita da arma da fuoco); paresi, disestesie, deficit segnalano l'implementarsi di un impotenza funzionale con disturbi della sensibilità sicuramente sospetta che il neurochirurgo in ogni caso coglie e segnala alla struttura di provenienza del paziente raccomandando l'esecuzione di «risonanza ed elettromiografia per escludere problematiche di carattere neurochirurgico»; in questo scenario il decidente dispone di alcuni elementi per ricomporre le proprie valutazioni: la cartella clinica del paziente (che lo segue e nella quale è riportata la citata consulenza neurochirurgica) non reca evidenze obiettive di alcun genere che potessero orientare il neurochirurgo in direzione dell'urgenza del controllo che gli viene ora rimproverata dai CTU: «da oggi comparsa di deficit all'A.S. Dx» annota il sanitario in cartella e il dato è confermato in re ipsa dalla richiesta di trasferimento per controllo del paziente proveniente dall'Ospedale di RO (dott. ) Persona_1
e dal convergente videat ortopedico;
ritengono i CTU che il sanitario in parola avrebbe dovuto far eseguire intra moenia l'esame in parola anziché restituire il sig. alla struttura di provenienza Pt_1
che, per giunta, non aveva la disponibilità della risonanza magnetica e ha dovuto far ricorso a un laboratorio esterno convenzionato ( ); più precisamente si legge nell'elaborato peritale: «... in CP_9
presenza di un danno emergente verificato dal neurochirurgo del in data 16/02 Controparte_4
(“…oggi comparsa di deficit all'Arto Superiore Dx…”), risultava indicata in maniera categorica l'esecuzione di una RMN cervicale urgente. La mancata esecuzione di un controllo RMN urgente da parte del Neurochirurgo del è stata aggravata dal fatto che la effettuazione di Controparte_4 tale esame fu demandata all' , struttura ove non è presente tale tecnologia;
Controparte_7 pertanto l'esame è stato effettuato presso struttura convenzionata esterna. A tal proposito risulta evidente che il comportamento del Neurochirurgo del Policlinico sia da censurare per CP_4
negligenza e imprudenza» (pag.27); il postulato, invero, sovrappone profili di causalità materiale e di causalità giuridica che si sarebbe dovuto tenere distinti;
la tesi prefigura che tra il 16.2.2011 e il
22.2.2011 si sia realizzato un evidente peggioramento delle condizioni del paziente tale da rendere irreversibili le lesioni riscontrate con la RM della e, quindi, nel successivo intervento di CP_9 asportazione dell'ematoma per effetto della patologia emorragica subdurale che aveva prodotto una compressione soprattutto a livello della giunzione bulbo midollare;
la circostanza può darsi per pacifica e neppure sottoposta a contestazione da parte resistente;
facendo applicazione dei criteri che regolano la causalità materiale si dovrebbe dire, secondo la CTU, in applicazione del gradiente probabilistico
Pa che l'omissione nell'esecuzione tempestiva della abbia consentito alla sequela eziologica di giungere a compimento e produrre il danno lamentato che assume connotati iatrogeni indiretti, ma egualmente rilevanti (annota da ultimo Cassazione sez. III, n. 28986/2019: «…la preesistenza della patologia costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, ed il concorso del fatto dell'uomo con la concausa naturale rende quest'ultima giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. come ripetutamente affermato da questa Corte: Sez. 3 -, Ordinanza n.
30922 del 22/12/2017, Rv. 647123 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, Rv. 633497 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012, Rv. 622956 - 01; oltre che la già ricordata Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618882 - 01)»; invero l'elaborato consegna in termini di apprezzabile certezza o convincente probabilità un siffatto risultato poiché sembra chiaro che l'individuazione dell'ematoma in formazione alla data del 16.2.2011 avrebbe evitato conseguenze dannose irreversibili o, come vicariamente ammette anche controparte, avrebbe consegnato al sig. una chance di guarigione Pt_1
o di minor danno rispetto a quanto verificatosi;
l'eziopatogenesi della lesione orienta nel ritenere l'omissione in parola rilevante sotto il profilo della causalità materiale tenuto conto della progressiva pressione esercitata dalla massa ematica nel plesso brachiale;
le ragioni di questo peggioramento delle condizioni del ricorrente non è stato individuato dai CTU: «Quanto sia avvenuto di preciso e cosa possa aver determinato in seguito un aggravamento del quadro paretico non è possibile appurarlo con certezza. Si può ipotizzare che l'ulteriore danno del plesso brachiale possa essere stato una conseguenza di trazioni improprie dovute agli spostamenti del paziente o a manovre improprie di movimentazioni cervicali» e, oltre, l'«ematoma subdurale potrebbe essere stato un lento sanguinamento venoso, vuoi come conseguenza ritardata del trauma, vuoi come conseguenza di spostamenti, trazioni o movimenti mal condotti dal paziente stesso o effettuati sul paziente»; i quali, tuttavia, enfatizzano la circostanza che, alla data del 16.2.2011, questo aggravamento fosse di entità tale da imporre l'immediata Pa esecuzione della e sulla scorta dei segni obiettivi sopra enunciati;
è latente, in questo ragionamento, Pa la convinzione che il controllo avrebbe evidenziato il decorso negativo sopra indicato e reso immediato l'intervento eseguito solo 7 giorni dopo e il tutto sulla scorta del seguente assioma: che le evidenze obiettive del 16.2.2011 fossero epifenomeni della formazione dell'ematoma, colte dal neurochirurgo (come detto), ma non adeguatamente apprezzate nella loro gravità e urgenza;
a questo punto, tuttavia, la questione deve essere esaminata sotto il profilo della concausalità materiale (art.41
c .p.) e della causalità giuridica (art. 1223 c.c.) ai fini della delimitazione dei danni imputabili eziologicamente al responsabile – causalità quest'ultima, in relazione alla quale, come noto deve farsi applicazione del criterio controfattuale (Cassazione n. 28986 citata): vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'azione omessa fosse stata posta in essere – e della condotta esigibile secondo i canoni della diligenza e prudenza;
annotano i CTU che «Dal 16/02 al 22/02 non si riscontrano in cartella clinica nuovi elementi. Dopo 6 giorni dalla richiesta del Neurochirurgo di effettuare il controllo
RM, tale esame fu eseguito – su richiesta dell'Ospedale S.S. Gonfalone di RO - presso struttura privata convenzionata unicamente in data 22/02/2011 con il seguente rilievo: “… presenza di un tessuto patologico localizzato nel contesto del canale vertebrale verosimilmente in sede subdurale anteriore al midollo che si estende da C1 a D2 possibile espressione di ematoma subdurale post- traumatico. La raccolta determina una compressione soprattutto a livello della giunzione bulbo midollare … probabile distrazione del legamento interspinoso tra C1 e C2…»; quindi, in data 23.2.2011 Parte la ebbe a evidenziare il danno in tutta la sua estensione «un importante sviluppo dell'ematoma che dislocava il midollo posteriormente specie a livello C7. L'esame neurologico evidenziava un grave deficit all'arto superiore Dx»; ora l'imputazione esclusiva al sanitario del del Controparte_4 ritardo nella diagnosi e nell'esecuzione dell'intervento (art. 1223 c.c.) appare un esito decisorio non soddisfacente e ragionevole, in quanto elide totalmente il ritardo con cui presso l'Ospedale di
RO venne richiesta ed eseguita la RM;
è vero che il videat neurologico del 16.2.2011 non segnalò espressamente l'esame in parola come urgente rimettendo il paziente a una struttura priva di una propria strumentazione, ma è altrettanto certo che l' non dispose il Controparte_7
trasferimento del paziente e che il consulto individuava gli esami come necessari «per escludere problematiche di carattere neurochirurgico» e l'Ospedale di RO parimenti non diede corso con la dovuta urgenza alla RM in parola;
delle due l'una: o le evidenze neurologiche del paziente – che ne suggerirono il temporaneo trasferimento il 16.2.2011 – erano tali da dover allarmare i sanitari di entrambe le strutture ovvero non lo erano;
dato per scontata la prima ipotesi, tanto che il dott.
optò per la visita presso il Policlinico, non si vede come il referto neurochirurgico potesse Persona_1 tranquillizzare i sanitari dell'Ospedale di RO al punto da non comprendere che il decorso di queste patologie ha connotati obiettivamente e notoriamente esiziali e che la mera mancata ospedalizzazione del sig. presso il Policlinico (già rifiutata il 12.2.2011 v. referto n.78) Pt_1 rispondeva alla logica di una responsabilizzazione della struttura territoriale e non all'inopinato rallentamento delle attività diagnostiche;
tant'è che, come detto, il consenso informato alla RM con
MDC era stato tempestivamente acquisito dal sig. quello stesso 16.2.2011; in presenza di un Pt_1
concorso di cause materialmente e giuridicamente concorrenti in modo indipendente verso la produzione dell'evento dannoso lamentato dal sig. stima il decidente equo ripartire in ragione Pt_1 del 50% le responsabilità risarcitorie ex art.1223 c.c. tra il e l' Controparte_4 CP_7
, tenuto conto del pari grado di colpevolezza delle condotte poste in essere e del contributo
[...]
eziologico che entrambe hanno recato alla menomazione;
per una più minuta e/o diversa ripartizione dell'onere risarcitorio sarebbe stato necessario disporre di un elemento non desumibile dal compendio probatorio: ossia che l'omissione del 16.2.2011 avrebbe istantaneamente provocato il danno rilevato tutto e per intero, ma questo è stato escluso dai CTU in termini assolutamente convincenti, essendosi piuttosto rimarcata l'evoluzione ingravescente della formazione edematosa;
la concausa di lesioni, come precisato dalla Corte di legittimità, attiene al ciclo della causalità materiale ed è regolata dall'art. 41 c.p. e dall'art. 1227 c.c., comma 1; venendo in questione il concorso della causa naturale (nel nostro caso l'incidente fortuito del sig. e della causa umana l'autore del comportamento imputabile Pt_1
sarebbe da ritenersi responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità; nel caso in cui (come nella successiva relazione tra strutture sanitarie) vi sia un concorso di più fattori umani una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti si deve instaurare tra questa pluralità di comportamenti umani colpevoli con un frazionamento delle causalità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio (cfr. Cassazione sez. III n.
15991 del 21/07/2011; Sez. III n. 8995 del 06/05/2015); ne consegue che la domanda risarcitoria dovrà essere accolta nella misura sopra evidenziata del 50% in relazione alle poste evidenziate in CTU e, quanto alla percentuale di invalidità permanente, nelle integrazioni richieste, tenendo conto «il deficit permanente da cui il EM risulta in atto affetto si è venuto a concretare solo in epoca posteriore a quella relativa alla dimissione dal Policlinico Umberto I (2/3/2011)» (pag. 4 chiarimenti) e che costui ha riportato un aggravamento delle proprie condizioni tra quella data a quella della CTU da imputare a cause diverse, verosimilmente legate a un'inadeguata osservanza delle prescrizioni riabilitative («Dai dati documentali è altresì emerso che in epoca successiva alla dimissione dal Policlinico Umberto I° il quadro clinico-sintomatologico si è ulteriormente aggravato per motivi che non risulta possibile individuare, non inerenti ai quesiti richiesti e comunque non secondari alla malpractice individuata dai sottoscritti nell'ambito delle strutture sanitarie convenute. Il soggetto è pertanto pervenuto ad una successiva condizione di plegia totale dell'arto. Peraltro si ribadisce che l'aggravamento di natura strettamente iatrogena deve essere valutato solo sino al momento della dimissione dal Policlinico
Umberto I° (2/3/2011), in quanto la situazione clinica successiva non concerne i quesiti posti ai sottoscritti CCTTU e comunque non può essere attribuita al trattamento sanitario cui il EM fu sottoposto presso il Policlinico Umberto I»; annotano i CTU al riguardo con riguardo alla determinazione del maggior danno dato dalla differenza tra i danni riconducibili al sinistro stradale e l'aggravamento dovuto alla malpractice per cui è causa: «il soggetto nel corso dei fatti traumatici di cui trattasi aveva riportato una sindrome radicolare superiore (C5-C6) da stiramento delle radici nervose, con conseguente paresi (la paresi è un disturbo che consiste in una diminuzione parziale della motilità di un distretto muscolare;
si distingue dalla plegia o paralisi propriamente detta, in cui vi è la perdita completa dell'attività motoria) dell'arto superiore destro (arto dominante), ribadendo che tale manifestazione clinica era secondaria al grave evento traumatico subito;
che la successiva compressione delle radici nervose che aveva portato allo strappamento delle stesse (C5-C6 e anche C7), così come evidenziato in camera operatoria, poteva essere correlata ad un ritardo di esecuzione sia diagnostica che terapeutica del caso che era chiaramente in evoluzione;
che pertanto sussisteva una condizione di plus menomativo e che la sindrome radicolare superiore di natura post-traumatica in arto dominante doveva essere valutata, avuto riguardo della ancorché scarsa obiettività riportata sulla iniziale cartella clinica dell'Ospedale di RO, nella misura del 20%, mentre la plegia dell'arto superiore destro (arto dominante) era valutabile per tabulas nella misura del 65%. I sottoscritti pertanto attestavano la sussistenza di una maggiorazione della menomazione psicofisica del soggetto valutabile nella misura del 45% (differenza tra il 65% e il 20% di natura meramente traumatico)» (pag.2) facendo seguire a questa conclusione un richiamo alle ampie ed esaurienti giustificazioni precedentemente rese in sede di elaborato principale in ragione del fatto che la situazione clinica successiva alla dimissione dalle due strutture sanitarie convenute non evidenziava una totale plegia dell'arto superiore destro (che sarebbe stata pertanto valutabile nella misura del 65%), bensì risultava essere presente ancora una forza 3 (F3) del muscolo tricipite;
«la pronazione dell'avambraccio aveva una forza 4 (F4) e la estensione comune delle dita era forza 2 (F2); era assente il bicipite (F0), la supinazione (F0) e il deltoide (F0). I sottoscritti hanno sottolineato che la forza muscolare nei vari distretti muscolari
(rilevata dai Sanitari dell'Ospedale San Giovanni Battista ove era stato trasferito dal Policlinico per la riabilitazione a far data dal 2/3/2011) è stata valutata secondo la scala MRC CP_4
(sviluppata dal Medical Research Council) con valori da 5 a 0, ove per F2 sono possibili i movimenti solo in assenza di gravità; per F3 i movimenti sono possibili solo contro gravità; con F4 il movimento
è possibile solo contro resistenza minima. La obiettività attestata dall'Ospedale San Giovanni Battista rappresenta una “fotografia” della situazione clinica presente al momento della dimissione dal e permette pertanto ai sottoscritti di valutare in maniera esaustiva quale fosse il Controparte_4
reale deficit funzionale che di fatto i sottoscritti dovevano verificare. Pertanto i sottoscritti hanno ampiamente specificato a tale riguardo a pag. 35 dell'elaborato peritale definitivo che al momento della dimissione dal era presente una paresi (non una plegia) dell'arto superiore Controparte_4
destro, per cui tale situazione clinica non era valutabile nella misura del 65%, bensì, per tabulas
(secondo le linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico,
, redatta sotto l'egida della SIMLA) nella misura del 45%. I sottoscritti hanno reputato CP_10
di valutare il danno iniziale di natura essenzialmente post-traumatica nella misura del 15%, soprattutto avuto riguardo del fatto che si trattava di una condizione di sofferenza del plesso brachiale parziale e iniziale che, qualora non ci fosse stato l'aggravamento successivo legato alla malpractice, poteva teoricamente pervenire a un miglioramento del quadro clinico (miglioramento comunque solo ipotizzabile e certamente non quantificabile). I sottoscritti pertanto sono pervenuti, sulla base dell'ulteriore disamina di tutta la documentazione sanitaria in atti, ad esprimere una diversa e motivata valutazione percentualistica sia della preesistenza menomativa sia dei postumi residuati rispetto a quella espressa dai sottoscritti nella bozza di ATP (leggasi a tal proposito quanto dai sottoscritti riportato alle pagg. 34 e 35 dell'elaborato peritale definitivo). E' stata pertanto riconosciuta una maggiorazione della menomazione psicofisica del soggetto, vale a dire un maggior danno (di natura iatrogena) rispetto a quanto subito dal soggetto nell'evento traumatico per cui è causa, nella misura del
30% che deriva dalla differenza tra il 45% (menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto presente al momento della dimissione dal sottratto della preesistenza del danno di natura Controparte_4
meramente traumatica valutato dai sottoscritti nella misura del 15%. Si ritiene pertanto di ribadire che la variazione di valutazione rilevabile sull'elaborato peritale definitivo rispetto a quella precedentemente espressa sulla bozza di CTU inviata alle parti risulta perfettamente giustificata e comunque tale variazione valutativa era stata già chiarita in modo esaustivo dai sottoscritti nelle pagg.
34 e 35 dell'elaborato peritale definitivo»; ciò posto, in primo luogo, è del tutto evidente l'infondatezza della controdeduzioni del CTP del ricorrente del 15.11.2018 secondo cui i CTU avrebbero dovuto valutare il danno permanente quale quello corrispondente allo stato attuale (in contraddizione con l'avvenuto consolidamento delle lesione da IP), nel mentre, come ampiamente chiarito, «tale situazione non corrisponde agli esiti dei trattamenti sanitari cui il EM venne sottoposto presso il CP_4
il deficit permanente da cui il EM risulta in atto affetto si è venuto a concretare solo in
[...]
epoca posteriore a quella relativa alla dimissione dal Policlinico Umberto I (2/3/2011). E' perfettamente giusto e giustificato il fatto che i sottoscritti abbiano contestualizzato il danno riferendosi allo stato del EM al momento della dimissione dal di Roma, in quanto ciò Controparte_4
rappresenta una corretta risposta al quesito posto dal Giudice. Inoltre non si può concordare con quanto dichiarato dal CTP di parte attrice circa la valutazione per tabulas del danno presente sulla persona del Sig. EM al momento della dimissione dal in quanto, così come già Controparte_4 ampiamente discusso, sulla base dell'obiettività (non descritta dai sottoscritti CCTTU così come dichiarato dal CTP di parte attrice bensì emergente dall'esame obiettivo redatto al momento del successivo ricovero presso l'Ospedale S. Giovanni Battista per riabilitazione) tale obiettività permette di esprimere una valutazione tabellare non superiore al 45%. Si ritiene pertanto di confermare la percentuale di danno di natura meramente iatrogena che i sottoscritti CCTTU hanno posto in relazione alla malpractice dei Sanitari del Si conclude pertanto affermando che gli errori Controparte_4
e/o omissioni riscontrate nel trattamento sanitario da parte del hanno avuto Controparte_4 un'incidenza causale solo parziale rispetto al quadro clinico presente attualmente a carico dell'arto superiore destro»; tali giustificazioni sono ampiamente condivisibili e muovono dal rilievo che la percentuale di IP deve essere valutata al momento della sua stabilizzazione definitiva senza che possano aver rilievi fatti successivi rimasti ignoti e non identificabili;
in secondo luogo mette conto fare applicazione, nel caso di specie, dei criteri innovativi in materia di determinazione del maggior danno provenienti dalla Corte di legittimità la quale ha chiarito di recente che il giudice non deve limitarsi a una mera operazione aritmetica che proceda al calcolo per differenza tra condizione iniziale e stato di invalidità finale del paziente, ma deve piuttosto tenere in considerazione la natura delle lesioni sopravvenute e laddove si tratti di lesioni "concorrenti" – ossia di menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi - vanno di norma tenute in considerazione: «a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).
E resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove l'applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto» (Cassazione sez. III n.28986/2019); ora deve escludersi che ricorra l'ipotesi di cui al capo b) sopra enunciato per cui possa darsi come pari al 100% la condizione di validità del sig. EM ante condotta colpevole dei sanitari, mentre appare equo considerare l'incidenza della seconda/terza azione dannosa sul medesimo distretto corporeo-funzionale attinto dal sinistro con un incremento del 10% del risarcimento del danno dinamico-relazione spettante al ricorrente;
in applicazione, quindi, delle Tabelle di liquidazione del danno approvate per l'anno 2019 dal Tribunale di Roma (e rese pubbliche mediante inserimento nel sito istituzionale di questo Ufficio giudiziario) si deve pervenire – in relazione all'età del sig. al tempo del fatto (classe 1980) – alla Pt_1
seguente liquidazione: 45% - 15 % = euro 248.953,78 – euro 35.131,60 = euro 213822,18 + aumento del 10% alla stregua dei criteri di liquidazione del maggior danno di cui alla sentenza n. 28986/2019 = euro 235.204,40; a tale importo occorre aggiungere la liquidazione del periodo di ITA e di ITP derivante dalla malpractice sanitaria di cui si discute e corrispondete a giorni 30 e 60 per un importo complessivo di euro 110.60 * 30 + 55,30 * 60 = euro 6.636,00; nulla compete a titolo di personalizzazione ulteriore del danno dinamico – relazionale non essendo stata dedotta alcuna delle circostanze eccezionali e straordinarie che, ad avviso della giurisprudenza della Corte di cassazione (sez. III, 27 marzo 2018, n.
7513, m. 648303-01)., giustificano un tale incremento della posta risarcitoria;
si consegue, così,
l'importo di euro 241.840,40 e, trattandosi di cifra rivalutata secondo il criterio tabellare alla data odierna, occorrerà procedere per la determinazione del danno da ritardato pagamento all'applicazione del protocollo di devalutazione essendosi in presenza di un debito di valore: calcolo della semisomma tra l'importo liquidato alla data della presente ordinanza (19.12.2019) e quello devalutato alla data del fatto illecito (16.2.2011); si consegue così l'importo di euro 232.987,12 (euro € 224.133,83 +
241.840,40 : 2); sulla somma di euro 232.987,12 decorrono, quindi, gli interessi nella misura accordata per i depositi vincolati a termine al 30.6.2019 (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368) dalla data del fatto (9.11.2016) a quella dell'odierna pronuncia (19.12.2019) secondo il seguente criterio di calcolo: tasso medio annuo 1,55; giorni 3228; tasso medio giornaliero 0,004246575; la somma finale
è così pari a euro 264.924,90; a tale importo occorre aggiungere quanto spettante al sig. in Pt_1
ragione del danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica;
costui, infatti, risulta aver svolto la professione di falegname e dal 2.7.2007 con tale mansione, prestava la propria opera manuale, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Azienda artigianale di falegnameria di Salvucci Aldo con sede in RO (allegato 7 ricorso); in ordine a tale profilo di danno, derivante dalla concorrente menomazione delle attitudini lavorative del ricorrente in ragione del sinistro stradale e della malpractice sanitaria i CTU hanno fornito i seguenti chiarimenti anche in risposta alle note critiche del CTP di parte attrice riguardanti la ripercussione sulla capacità lavorativa specifica del soggetto in relazione al maggior danno subito: «si ritiene che la menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto conseguente unicamente all'evento traumatico de quo (il sinistro stradale n.d.e.) avrebbe verosimilmente comportato una riduzione permanente della capacità lavorativa valutabile nella misura del 50% avuto riguardo delle caratteristiche dell'attività espletata dal soggetto
(falegname operaio). A motivo dell'aggravamento del deficit motorio all'arto superiore destro (arto dominante), si ritiene, con la massima obiettività possibile, che la paresi instauratasi in relazione alla malpractice individuata dai sottoscritti abbia di fatto comportato una totale perdita della capacità lavorativa specifica con riferimento all'attività svolta dall'attore all'epoca dei fatti: si tratta infatti di un tipo di attività che richiede una piena disponibilità e valenza bimanuale, che già con la paresi dell'arto superiore destro era del tutto perduta»; facendo applicazione dei consueti criteri di calcolo per valutare l'incidenza delle lesioni subite sulla capacità specifica lavorativa è evidente che occorrerà – come proposto dal ricorrente – riferirsi al parametro del 100%, decurtando tuttavia la misura del
50% per effetto dell'applicazione congiunta dei criteri di causalità materiale e causalità giuridica sopra menzionati e della pregressa perdita del 50% della stessa capacità in conseguenza del sinistro stradale;
considerando il reddito netto annuo di € 13.507,00, desumibile dal modello CUD 2011, (allegato 8) e il coefficiente di capitalizzazione, per età e genere, pari a 29,1693 si ottiene 13.507,00 * 100 * 29,1693
/100 = euro 393.989,73; su tale somma non è dovuto l'incremento da ritardato pagamento in ragione del fatto che l'importo è, in parte, corrisposto effettivamente in data successiva alla menomazione della capacità lavorativa specifica ma, in parte, rappresenta anche il corrispettivo anticipato di un danno futuro;
decurtato tale importo del 50% in ragione della pregressa perdita in tale percentuale della capacità lavorativa specifica si consegue l'importo di euro 196.994,86; ulteriore voce di danno è rappresentata dalla refusione delle spese della fase di ATP liquidate, a titolo di compenso dei consulenti tecnici d'ufficio, in euro 5.017,16; la somma complessiva da riconoscere è, quindi, pari a euro
466.936,92 che decurtata del 50% in ragione del ritenuto concorso di responsabilità determina in euro
233.468,46; le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo i parametri di cui all'art.4 DM 55/2014 e tenuto conto della mancanza della fase istruttoria nel procedimento sommario possono essere allocati nel quadrante medio di valore sia per la fase di ATP (euro 4.645,00) che di merito (euro 8.030,00); quanto al contributo unificato esso non risulta corrisposto nella presente fase, mentre il versamento figura per la fase ex art. 696-bis c.p.c. (euro 259,00 + 27,00 + 27,00)”.
In primis va dichiara l'inammissibilità dell'intervento spiegato da atteso in Controparte_3
primis che, secondo la previsione dell'art. 344 c.p.c. (in relazione all'art. 404 c.p.c.), non può identificarsi in un condebitore solidale la qualifica di terzo titolare di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto di contesa fra le parti originarie, suscettibile di pregiudizio per effetto della decisione pronunciata fra dette parti (Cass. sentenza n. 31313 del 04/12/2018 (Rv. 651601 - 02); arg. da Cass. Sez. 1, 02/12/2003, n.
18382; Cass. Sez. 1, 05/04/1984, n. 2198). , inoltre, ha inteso sostenere l'impugnazione di una CP_3
delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse, sicchè giova a tal fine richiamare l'orientamento della Corte di Legittimità secondo cui
“L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse”. (Cass. Ordinanza n. 32887 del 08/11/2022).
Oltretutto, deve ritenersi come il , nel chiedere l'accoglimento dell'appello incidentale CP_3 proposto dal , abbia di fatto spiegato appello adesivo a quello incidentale spiegato dal CP_4
, per ciò solo inammissibile non essendo stato egli parte nel primo grado. CP_4
Con il primo articolato motivo di appello il rileva che il giudice, alla luce della espletata Pt_1
ctu avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità esclusiva in capo al ospedale Controparte_4
qualificato come DEA di 2^ livello e dotato, a differenza di quello di RO, delle necessarie e specifiche competenze specialistiche per il trattamento del paziente allorquando questi giungeva il 16 febbraio 2011 con una diagnosi di insufficienza funzionale dell'arto destro.
Deduce poi il he l'errore del Giudicante risiede nella circostanza di aver presentato ricorso Pt_1 ex art. 702 bis c.p.c. esclusivamente nei confronti dell' e Controparte_4 che nella comparsa di costituzione dell'attuale appellata sebbene fosse stata richiesta almeno una gradazione di colpe tra le due strutture sanitarie non se ne chiedeva però la chiamata in garanzia.
Tale circostanza avrebbe dovuto, in ogni caso, comportare una condanna per l'intera somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno a carico dell'unica convenuta resistente, con la facoltà per quest'ultima di poter agire in rivalsa nei confronti del terzo responsabile.
Il motivo è fondato.
E' provato che l'attore abbia agito in primo grado soltanto nei confronti del Controparte_4
e non anche nei confronti dell' ; è altresì inconfutabile che questo non è stato Controparte_7
mai chiamato in causa dal . CP_4
Orbene, merita evidenziare e la questione si pone come dirimente per l'accoglimento del motivo prospettato che, al di là della concreta incidenza causale del comportamento dei sanitari del nosocomio di RO, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti dell'attore ed in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota della convenuta azienda Controparte_4
Ciò perchè costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di Legittimità,
l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
Il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna;
ipotesi questa non sussistente nel caso che ci occupa.
Secondo l'art. 2055 c.c., il presupposto perché operi la solidarietà è che il fatto dannoso (cioè l'evento di danno) sia imputabile a più persone. Occorre, cioè, che più soggetti abbiano posto in essere condotte illecite -commissive od omissive- causalmente riconducibili a un evento finale unitario, restando irrilevante che tali condotte siano legate da un disegno unico, da contestualità di tempo e di luogo o da omogeneità delle norme violate: conta solo che il loro risultato finale sia unitario e non dia luogo, quindi,
a una pluralità di eventi dannosi distinti.
La solidarietà, si noti, può derivare anche dal concorso tra un illecito aquiliano e un illecito contrattuale: la giurisprudenza, infatti, è ormai ferma nel ritenere che 'art. 2055 c.c., anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr in tal senso tra le più significative Cass. civ., sez.
II, ord. 6 dicembre 2017, n. 29218); come, a ben vedere, accade anche in ambito di responsabilità medica, ove la struttura ospedaliera risponde a titolo di responsabilità contrattuale in solido con i medici curanti, che invece, rispondono per fatto illecito.
Ebbene, quando il fatto, come sopra inteso, sia imputabile a più persone, l'art. 2055 c.c., anziché seguire una logica di “causalità parziale” (secondo cui ciascun corresponsabile dovrebbe rispondere in proporzione all'incidenza della propria condotta nella causazione del danno), prevede che tali persone rispondano in solido secondo i canoni sanciti dagli artt. 1292 e ss. c.c. dei quali, precisa la Suprema
Corte «l'art. 2055 costituisce una specificazione in tema di fatti illeciti». Nessuna importanza, quindi, può attribuirsi alla maggiore o minore incidenza dell'apporto causale del singolo corresponsabile, che potrebbe anche esser minimo, purché non del tutto irrilevante (da tener presente, però, che l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. non genera un litisconsorzio necessario tra i corresponsabili: cfr. Cass. civ., sez. II, 27 settembre 2017, n. 22672).
I suddetti principi sono stati ben evidenziati nella sentenza della Cassazione civile, sez. III del
29/01/2018, n.2066 che ribadisce innanzitutto come in caso di imputabilità del danno a più persone l'eventuale graduazione delle colpe abbia solo funzione di ripartizione interna in prospettiva dell'azione di regresso, senza incidere in alcun modo sul vincolo di solidarietà e come la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporti la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutti i corresponsabili (a meno che egli abbia agito solo per la parte del debito gravante sull'unico convenuto, nel qual caso, allora sì, la solidarietà si intende rinunciata: v.
Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11179).
Va ulteriormente detto che la Cassazione si è focalizzata sul tema centrale della pronuncia sopra richiamata, osservando come l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità esclusiva del danneggiante e quella fondata sulla responsabilità in solido (2055 c.c.) abbiano, in fondo, la stessa causa petendi, ravvisabile nell'illiceità del fatto allegato e nell'imputabilità dello stesso alla parte evocata in giudizio.
L'eventuale prospettazione che il fatto -inteso come evento di danno- sia imputabile anche ad altri soggetti (e, quindi, costituisca in misura maggiore o minore anche il risultato delle loro condotte illecite) non incide né sulla causa petendi (visto che la posizione debitoria del convenuto è comunque ancorata alla sua veste di autore dell'illecito, ancorché questo sia causalmente riferibile anche al comportamento di altre persone), né sul petitum (visto che la qualità di unico obbligato o di coobligato in solido non incide sulla debenza dell'intera prestazione).
Poiché, dunque, «si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo» (ex multis, v. Cass. civ., sez. V, 20 luglio 2012, n. 12621), appare condivisibile la conclusione del Supremo Collegio secondo cui ricondurre la domanda risarcitoria alla responsabilità solidale del convenuto anziché alla già dedotta responsabilità esclusiva non costituisca neppure un'inammissibile mutatio libelli (ma, a ben vedere, neppure una semplice emendatio), quanto piuttosto ma semplice argomentazione difensiva, sempre ammissibile.
Così chiarito che, nel caso di specie, nessuna rilevanza poteva attribuirsi al fatto che la condotta colposa dell'ospedale di Moterotondo avesse inciso solo per il 50% nella causazione dell'evento dannoso e al fatto che il non avesse citato in giudizio gli altri corresponsabili consegue che, in accoglimento Pt_1
del motivo prospettato, alcuna limitazione di responsabilità nei confronti degli appellanti potrà essere riconosciuta al Controparte_4
Con il secondo motivo di gravame il rileva che il fissare l'invalidità permanente esclusivamente Pt_1 nell'ambito del danno anatomico immediato da lesione, cioè in quello accertato alla data di dimissione dal avvenuta il 2 marzo 2011 rappresenterebbe un gravissimo errore del Controparte_4
Giudicante che in questo caso sarebbe stato fuorviato dalle risultanze dell'elaborato peritale.
Il motivo non merita di essere accolto.
I ctu nella relazione finale di atp resa all'esito della risposta alla richiesta di chiarimenti di parte attrice hanno, come del resto già avevano ampiamente specificato a tale riguardo nell'elaborato peritale definitivo, che al momento della dimissione del EM dal era presente “una Controparte_4
paresi (non già una plegia e, quindi, solo una parziale riduzione della motilità e non una paralisi totale) dell'arto superiore destro, per cui tale situazione clinica non era valutabile nella misura del 65%, bensì, secondo le linee guida seguite per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico redatta sotto l'egida della SIMLA, nella diversa e minore misura del 45%.
Ed invero, i ctu hanno chiarito che, ad un ulteriore approfondimento diagnostico e clinico, ci si era resi conto che la situazione clinica successiva alla dimissione del EM (e pertanto la situazione su cui vertevano le problematiche medicolegali inerenti i quesiti formulati dal giudice) non evidenziava una totale plegia dell'arto superiore destro (che sarebbe stata pertanto valutabile nella misura del 65%), bensì risultava essere presente ancora una forza 3 (F3) del muscolo bicipite;
la pronazione dell'avambraccio aveva invece una forza 4 (F4) e la estensione comune delle dita era di forza 2 (F2); infine era assente il bicipite (FO), la supinazione (FO) e il deltoide (FO).”
I periti hanno sottolineato che “la forza muscolare nei vari distretti muscolari (rilevata dai Sanitari dell'Ospedale San Giovanni Battista ove era stato trasferito il EM dal Policlinico I per la CP_4
riabilitazione a far data dal 2/3/2011) veniva valutata secondo la scala MRC (sviluppata dal Medicai
Research Council) con valori da 5 a 0, ove per F2 sono possibili i movimenti solo in assenza di gravità; per F3 i movimenti sono possibili solo contro gravità; con F4 il movimento è possibile solo contro resistenza minima. La obiettività attestata dall'Ospedale San Giovanni Battista rappresenta dunque la
"fotografia" della situazione clinica presente al momento della dimissione dal Policlinico Umberto 1° ed ha permesso pertanto ai sottoscritti di valutare in maniera esaustiva quale fosse il reale deficit funzionale che di fatto i sottoscritti dovevano verificare.”
Ancora merita evidenziare che i ctu hanno sottolineato in modo analitico che “dai dati documentali è altresì emerso che in epoca successiva alla dimissione dal Policlinico Umberto 1° il quadro clinico- sintomatologico si era ulteriormente aggravato per motivi che non risulta possibile individuare, non inerenti ai quesiti richiesti e comunque non secondari alla malpractice individuata dai sottoscritti nell'ambito delle strutture sanitarie convenute” così chiarendo che il soggetto era pervenuto ad una successiva condizione di plegia totale dell'arto per fatti certamente non inerenti alla condotta del nosocomio neppure in via secondaria essendo pertanto detta condizione del tutto avulsa dalle possibili condizioni di aggravamento scientificamente predicabili.
Ed i periti, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, hanno pure risposto alle osservazioni redatte il 15/11/2018 dal dott. , CTP di parte attrice, ribadendo che il danno Per_2
permanente non poteva essere quello corrispondente allo stato attuale del EM poichè tale situazione non corrispondeva agli esiti dei trattamenti sanitari cui il EM venne sottoposto presso il CP_4
[...]
In sostanza, i ctu hanno condivisibilmente chiarito che gli errori e le omissioni riscontrate nel trattamento sanitario da parte del hanno avuto un'incidenza causale solo parziale Controparte_4 rispetto al quadro clinico presente attualmente a carico dell'arto superiore destro. Ed hanno poi concluso che da quanto era emerso dall'esame obiettivo redatto al momento del successivo ricovero presso l'Ospedale S. Giovanni Battista per riabilitazione, era possibile esprimere una valutazione tabellare di danno permanente non superiore al 45%, come poi effettivamente quantificata dal giudicante.
La valutazione di stabilizzazione è stata dunque effettuata dai periti e fatta propria del Tribunale su base esclusivamente medica e non già come intende parte appellante sulla scorta di un aprioristico pregiudizio d'identità tra il danno iniziale ed il danno stabilizzato.
Quel che cioè i periti e con loro il Tribunale hanno affermato è che la situazione clinica del EM all'uscita del Policlinico non fosse suscettibile di ulteriore aggravamento se non in dipendenza di fattori estranei alla asserita malpractice sanitaria.
Per completezza, va evidenziato come in ordine alla capacità di lavoro specifica il gravame si ponga come del tutto inidoneo a svolgere un motivo di specifica doglianza sul punto.
La questione, in vero e diversamente da quanto prospettato dall'appellante, non è infatti quella di comprendere se vi sia o meno una proporzionalità tra grandezze, quella dell'invalidità permanente incidente sulla capacità lavorativa generica iniziale, la percentuale conseguente di incapacità lavorativa specifica ed il successivo aggravamento, ma più semplicemente di comprendere se è vero che ad un 15% di invalidità permanente corrisponda realmente un 50% di menomazione della capacità lavorativa, posto che, se ciò è vero, non essendo stato fatto oggetto di censura, qualsiasi sia la percentuale di successivo aggravamento la stessa non potrà che incidere su tale capacità lavorativa nella residua misura del 50%.
Tanto più che, tenuto conto della spiccata manualità del mestiere svolto dal EM (falegname) è perfettamente comprensibile che una percentuale di invalidità permanente anche bassa possa avere avuto un'incidenza assai più significativa sulla capacità lavorativa specifica del soggetto leso.
Conclusivamente anche il secondo motivo di appello deve essere respinto.
Quanto all'appello incidentale proposto dal vanno svolte le seguenti considerazioni. CP_4
Il fatto che il giudice abbia detto che non era risultato provato che l'omissione del 16.2.2011 a carico del
(non avere disposto il ricovero del paziente presso il proprio nosocomio e l'immediata CP_4
effettuazione di una RMN) avrebbe istantaneamente provocato il danno rilevato per intero e ciò al fine di una diversa ripartizione dell'onere risarcitorio non può escludere per ciò solo ed anzi avvalora la tesi contraria che, proprio tale omissione colposa sia stata causa dell'evento, sia pure nel contesto del concorso di più fattori umani in cui entrambi gli interventi, come nella specie, si sono eziologicamente innestati nell'unica progressione dannosa, non costituendo nessuno dei detti comportamenti fattore esclusivo dell'evento.
Neppure risulta rilevante ai fini della prova del nesso di derivazione causale la sussistenza di omissioni pur colpose del nosocomio di RO nella determinazione dell'evento dovendo tutte e due le strutture rispondere per l'intero in assenza come nella specie di una causa di per sé esclusiva perché inseritasi come fattore eccezionale idoneo a porre in essere una serie causale autonoma.
In tale ottica anche le successive omissioni colpose del nosocomio di RO non elidono la responsabilità del perché è provato (ctu in atti) che se quest'ultima struttura avesse tenuto il CP_4 comportamento colpevolmente omesso con alto grado di probabilità logica l'evento non si sarebbe verificato. Conclusivamente, l'appello principale va parzialmente accolto mentre va integralmente rigettato quello incidentale.
Non dovendosi rivalutare la posta risarcitoria ma essendosi accertato soltanto che l'appellata è tenuta al pagamento dell'intero in luogo del 50% del quantum indicato, in riforma della sentenza di primo grado il va condannato al pagamento in favore dell'appellante dell'intera somma come Controparte_4 accertata dal primo giudice e pari ad € 466.936,92 a cui andranno applicati, al fine della sua attualizzazione, rivalutazione ed interessi alla data della presente decisione, come determinati dal giudicante e non oggetto di censura.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto del decisum in appello (scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata. Nei confronti del CP_3
attesa la natura della decisione assunta nei suoi confronti e della sostanziale estraneità al presente giudizio, le spese debbono essere compensate.
Infine, poiché l'impugnazione incidentale è respinta e l'appello adesivo inammissibile sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da Controparte_4 da avverso l'ordinanza ex art. 702 bic c.p.c. n. 25738/19 del Tribunale di Roma depositata il 19.12.2019, così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello proposto da e in parziale riforma dell'ordinanza Parte_1
impugnata che per il resto conferma, condanna Controparte_4
I al pagamento in favore di della somma complessiva di € 466.936,92 a cui andranno
[...] Parte_1
applicati, al fine della sua attualizzazione, dalla data della decisione impugnata e fino alla presente decisione rivalutazione ed interessi secondo le statuizioni ed i criteri di calcolo indicati nell'ordinanza impugnata;
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_4
[...]
- dichiara inammissibile l'appello incidentale spiegato da;
Controparte_3
-condanna a Controparte_4 rifondere in favore di le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 12.154,00 Parte_1
per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- compensa le spese nei rapporti con . Controparte_3
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia di che di Controparte_4
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Controparte_3 per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-