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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Roberta Guardasole, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 17490/2022 r.g., e vertente tra
C.F.-P. IVA n. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Bologna, via Cairoli n. 8/F, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Angela Labanca (C.F.
), dall'avv. Samuele Labanca (C.F. ) e C.F._1 C.F._2 dall'avv. Sergio Pepe (C.F. ) giusta procura alle liti ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dei primi sito in Bologna, Piazza dei Martiri n. 3.
Attore
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Nadia Romeo ) giusta procura alle liti ed elettivamente C.F._5 domiciliata lo studio della stessa sito in Napoli alla via Martin Luther King n. 9/B.
-Convenuta
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio al fine di ottenere la condanna della stessa “al pagamento, a Controparte_1 favore della Detto Factor S.p.A. in liquidazione, dell'importo di € 28.205,66=, corrispondente all'importo ceduto e insoluto, non versato alla cessionaria, ovvero a quanto risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre interessi di mora come da contratto sulle somme insolute, in ogni caso limitandone il tasso all'8% annuo dalla scadenza di ciascuna rata”. Tali conclusioni venivano rassegnate all'esito della seguente ricostruzione in fatto.
La parte attrice deduceva di essere creditrice per la predetta cifra nei confronti della SI.ra in virtù di un contratto di finanziamento stipulato in data 15.04.2008, Controparte_1
1 identificato con il n. 20.80.1.210, con cui la mutuava all'odierna Parte_2 parte convenuta la somma di € 20.000,00 da restituire in 84 rate mensili da € 420,98 a decorrere dal 15.05.2008 fino al 15.04.2015, per complessivi € 35.362,32.
In data 23.05.2008 la cedeva alla i crediti Parte_2 Parte_1 relativi al finanziamento de quo in questione.
Tuttavia non essendo stata inizialmente comunicata la cessione del credito alla debitrice ceduta, proseguiva l'incasso delle rate mensili da parte della cedente Parte_2 che mensilmente, ricevuto il pagamento, provvedeva al versamento delle somme alla
[...]
Parte_1
A decorrere dalla rata con scadenza in data 15.10.2009 la SI.ra avrebbe cessato di CP_1 corrispondere i pagamenti.
Rivelatisi vani i solleciti di pagamento effettuati dalla cedente la Parte_2 cessionaria notificava l'intercorsa cessione del credito alla debitrice in Parte_1 data 21.09.2010 mediante raccomandata A.R., domandando espressamente di effettuare a partire da quella data tutti i versamenti alla cessionaria.
Tuttavia, la SI.ra avrebbe continuato a rendersi morosa nel pagamento delle rate CP_1 successive, nonostante i ripetuti solleciti e le diffide effettuate dalla cessionaria.
Pertanto, la parte attrice concludeva come in premessa deducendo la legittimità e la fondatezza della propria pretesa creditoria, nonché argomentando che essendo stata comunicata la cessione alla debitrice in data 21.09.2010 eventuali pagamenti corrisposti alla cedente successivamente a quella data non sarebbero opponibili Parte_2 alla cessionaria.
Resisteva in giudizio la quale riconosceva l'esistenza del contratto di Controparte_1 finanziamento avente nr. 20.80.1.210, stipulato in data 15.04.2008 con la Parte_2
nonché l'esistenza del credito azionato in questa sede dalla cessionaria
[...] Parte_1
ed il dedotto inadempimento, tuttavia eccepiva che il medesimo credito era stato già
[...] azionato in via esecutiva dalla cedente Parte_2
Pertanto, domandava di accertare l'intervenuta cessione del credito avvenuta in data
23.05.2008 e di conseguenza di dichiarare che la cessionaria unica Parte_1 titolare dei crediti derivanti dal finanziamento per cui è causa.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c., all'udienza del 25.10.2024, presente il solo difensore della attrice, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
2 Com'è noto, il creditore che agisca in via giudiziale per ottenere il pagamento ha l'onere di provare esclusivamente la fonte, negoziale o legale, del diritto azionato e di allegare l'inadempimento del debitore, il quale dovrà offrire la prova liberatoria dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 13533/2001).
Ciò premesso l'attrice ha assolto al proprio onere probatorio avendo depositato agli atti sia la copia del contratto di finanziamento nr. 20.80.1.210 stipulata dalla convenuta con la cedente (circostanza tra l'altro pacifica e non contestata ex art 115 c.p.c.) da cui deriva l'obbligazione della SI.ra di restituzione delle somme, sia la proposta di cessione CP_1 dei crediti, tra cui era ricompreso anche quello per cui è causa, avanzata dalla
[...] all'odierna attrice in data 14.05.2008, sia infine Parte_2 Parte_1
l'accettazione di quest'ultima trasmessa in data 23.05.2008.
Inoltre il cessionario ha prodotto agli atti del giudizio l'elenco dei crediti ceduti allegato alla proposta di cessione, dal quale si evince che all'interno del lotto n. 8 (oggetto di cessione) e precisamente nell'elenco allegato al contratto era ricompreso anche il credito per cui è causa con il nominativo della creditrice . Controparte_1
Risulta altresì allegata la disposizione di bonifico in favore della Parte_2 del prezzo della cessione pro solvendo.
Si aggiunga a quanto detto, quale indice presuntivo della inclusione del credito derivante dal contratto nr. 20.80.1.210, nell'ambito dei crediti oggetto di cessione in favore della Pt_1
altresì la disponibilità materiale da parte della cessionaria del titolo, ossia del
[...] contratto di mutuo n. 20.80.1.210, mentre non può darsi in senso contrario un valore paralizzante della pretesa creditoria azionata all'allegazione non provata del convenuto che riferiva dell'esistenza di due procedure esecutive azionate dalla cedente nei confronti della SI.ra . Infatti, non essendo stata data prova di tale circostanza anche a voler CP_1 ritenere esistente la pendenza di una procedura esecutiva intrapresa dalla cessionaria nei confronti della convenuta non vi sono elementi per affermare che il credito azionato in via esecutiva sia lo stesso per cui agisce la in questa sede. Parte_1
In ragione di quanto detto deve ritenersi provata documentalmente sia la fonte della obbligazione della convenuta che la cessione e dunque la titolarità del credito de quo in capo alla cessionaria Parte_1
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in mancanza della notificazione prevista dall' art. 1264 c.c. o dall'art. 58 co. 2 e 4
TUB ; quest'ultima è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento
3 eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.
Quanto alla prova dell'inadempimento a fronte della allegazione della attrice la convenuta ha espressamente riconosciuto di avere interrotto il pagamento dei ratei maturati in data successiva al 15.09.2009, onde a prescindere da quando la cessione del credito è divenuta opponibile alla stessa ( ovvero solo a far data dalla comunicazione risalente al 21.10.2013 unica comunicazione di cui vi è prova della ricezione ) non si pone alcun problema di indagine in ordine alla efficacia liberatoria di pagamenti eseguiti nelle mani del cedente prima della comunicazione della cessione atteso che costituisce circostanza non contestata che tali pagamenti non abbiano più avuto luogo a far data dal 15.09.2009.
Da quanto sin qui detto va accolta la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 28.205,66 (n. 67 rate insolute dal 15.10.2009 al 15.04.2015 da € 420,98 cad.) per capitale ed interessi corrispettivi dovuti e non corrisposti dalla rata n.
18 di cui al piano di ammortamento sino alla naturale scadenza del rapporto, a cui si aggiungono gli interessi moratori da calcolarsi a decorrere dalla scadenza di ciascuna rata non pagata nella misura del 8% annuo – inferiore a quello pattuito – come domandato dall'attore.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori minimi in considerazione della scarsa complessità della stessa, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie la domanda;
- Condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 28.205,66 oltre interessi moratori nella misura del 8% annuo da calcolarsi a decorrere dalla scadenza di ciascuna rata non pagata oltre interessi al tasso legale sull'intera somma a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite per il presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 oltre iva, cpa e spese generali nonché al pagamento della somma di € 550,00 per spese.
Così deciso, Napoli 20.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Roberta Guardasole)
4
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Roberta Guardasole, ha deliberato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 17490/2022 r.g., e vertente tra
C.F.-P. IVA n. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Bologna, via Cairoli n. 8/F, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Angela Labanca (C.F.
), dall'avv. Samuele Labanca (C.F. ) e C.F._1 C.F._2 dall'avv. Sergio Pepe (C.F. ) giusta procura alle liti ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dei primi sito in Bologna, Piazza dei Martiri n. 3.
Attore
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Nadia Romeo ) giusta procura alle liti ed elettivamente C.F._5 domiciliata lo studio della stessa sito in Napoli alla via Martin Luther King n. 9/B.
-Convenuta
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio al fine di ottenere la condanna della stessa “al pagamento, a Controparte_1 favore della Detto Factor S.p.A. in liquidazione, dell'importo di € 28.205,66=, corrispondente all'importo ceduto e insoluto, non versato alla cessionaria, ovvero a quanto risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre interessi di mora come da contratto sulle somme insolute, in ogni caso limitandone il tasso all'8% annuo dalla scadenza di ciascuna rata”. Tali conclusioni venivano rassegnate all'esito della seguente ricostruzione in fatto.
La parte attrice deduceva di essere creditrice per la predetta cifra nei confronti della SI.ra in virtù di un contratto di finanziamento stipulato in data 15.04.2008, Controparte_1
1 identificato con il n. 20.80.1.210, con cui la mutuava all'odierna Parte_2 parte convenuta la somma di € 20.000,00 da restituire in 84 rate mensili da € 420,98 a decorrere dal 15.05.2008 fino al 15.04.2015, per complessivi € 35.362,32.
In data 23.05.2008 la cedeva alla i crediti Parte_2 Parte_1 relativi al finanziamento de quo in questione.
Tuttavia non essendo stata inizialmente comunicata la cessione del credito alla debitrice ceduta, proseguiva l'incasso delle rate mensili da parte della cedente Parte_2 che mensilmente, ricevuto il pagamento, provvedeva al versamento delle somme alla
[...]
Parte_1
A decorrere dalla rata con scadenza in data 15.10.2009 la SI.ra avrebbe cessato di CP_1 corrispondere i pagamenti.
Rivelatisi vani i solleciti di pagamento effettuati dalla cedente la Parte_2 cessionaria notificava l'intercorsa cessione del credito alla debitrice in Parte_1 data 21.09.2010 mediante raccomandata A.R., domandando espressamente di effettuare a partire da quella data tutti i versamenti alla cessionaria.
Tuttavia, la SI.ra avrebbe continuato a rendersi morosa nel pagamento delle rate CP_1 successive, nonostante i ripetuti solleciti e le diffide effettuate dalla cessionaria.
Pertanto, la parte attrice concludeva come in premessa deducendo la legittimità e la fondatezza della propria pretesa creditoria, nonché argomentando che essendo stata comunicata la cessione alla debitrice in data 21.09.2010 eventuali pagamenti corrisposti alla cedente successivamente a quella data non sarebbero opponibili Parte_2 alla cessionaria.
Resisteva in giudizio la quale riconosceva l'esistenza del contratto di Controparte_1 finanziamento avente nr. 20.80.1.210, stipulato in data 15.04.2008 con la Parte_2
nonché l'esistenza del credito azionato in questa sede dalla cessionaria
[...] Parte_1
ed il dedotto inadempimento, tuttavia eccepiva che il medesimo credito era stato già
[...] azionato in via esecutiva dalla cedente Parte_2
Pertanto, domandava di accertare l'intervenuta cessione del credito avvenuta in data
23.05.2008 e di conseguenza di dichiarare che la cessionaria unica Parte_1 titolare dei crediti derivanti dal finanziamento per cui è causa.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c., all'udienza del 25.10.2024, presente il solo difensore della attrice, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
2 Com'è noto, il creditore che agisca in via giudiziale per ottenere il pagamento ha l'onere di provare esclusivamente la fonte, negoziale o legale, del diritto azionato e di allegare l'inadempimento del debitore, il quale dovrà offrire la prova liberatoria dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 13533/2001).
Ciò premesso l'attrice ha assolto al proprio onere probatorio avendo depositato agli atti sia la copia del contratto di finanziamento nr. 20.80.1.210 stipulata dalla convenuta con la cedente (circostanza tra l'altro pacifica e non contestata ex art 115 c.p.c.) da cui deriva l'obbligazione della SI.ra di restituzione delle somme, sia la proposta di cessione CP_1 dei crediti, tra cui era ricompreso anche quello per cui è causa, avanzata dalla
[...] all'odierna attrice in data 14.05.2008, sia infine Parte_2 Parte_1
l'accettazione di quest'ultima trasmessa in data 23.05.2008.
Inoltre il cessionario ha prodotto agli atti del giudizio l'elenco dei crediti ceduti allegato alla proposta di cessione, dal quale si evince che all'interno del lotto n. 8 (oggetto di cessione) e precisamente nell'elenco allegato al contratto era ricompreso anche il credito per cui è causa con il nominativo della creditrice . Controparte_1
Risulta altresì allegata la disposizione di bonifico in favore della Parte_2 del prezzo della cessione pro solvendo.
Si aggiunga a quanto detto, quale indice presuntivo della inclusione del credito derivante dal contratto nr. 20.80.1.210, nell'ambito dei crediti oggetto di cessione in favore della Pt_1
altresì la disponibilità materiale da parte della cessionaria del titolo, ossia del
[...] contratto di mutuo n. 20.80.1.210, mentre non può darsi in senso contrario un valore paralizzante della pretesa creditoria azionata all'allegazione non provata del convenuto che riferiva dell'esistenza di due procedure esecutive azionate dalla cedente nei confronti della SI.ra . Infatti, non essendo stata data prova di tale circostanza anche a voler CP_1 ritenere esistente la pendenza di una procedura esecutiva intrapresa dalla cessionaria nei confronti della convenuta non vi sono elementi per affermare che il credito azionato in via esecutiva sia lo stesso per cui agisce la in questa sede. Parte_1
In ragione di quanto detto deve ritenersi provata documentalmente sia la fonte della obbligazione della convenuta che la cessione e dunque la titolarità del credito de quo in capo alla cessionaria Parte_1
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in mancanza della notificazione prevista dall' art. 1264 c.c. o dall'art. 58 co. 2 e 4
TUB ; quest'ultima è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento
3 eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.
Quanto alla prova dell'inadempimento a fronte della allegazione della attrice la convenuta ha espressamente riconosciuto di avere interrotto il pagamento dei ratei maturati in data successiva al 15.09.2009, onde a prescindere da quando la cessione del credito è divenuta opponibile alla stessa ( ovvero solo a far data dalla comunicazione risalente al 21.10.2013 unica comunicazione di cui vi è prova della ricezione ) non si pone alcun problema di indagine in ordine alla efficacia liberatoria di pagamenti eseguiti nelle mani del cedente prima della comunicazione della cessione atteso che costituisce circostanza non contestata che tali pagamenti non abbiano più avuto luogo a far data dal 15.09.2009.
Da quanto sin qui detto va accolta la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 28.205,66 (n. 67 rate insolute dal 15.10.2009 al 15.04.2015 da € 420,98 cad.) per capitale ed interessi corrispettivi dovuti e non corrisposti dalla rata n.
18 di cui al piano di ammortamento sino alla naturale scadenza del rapporto, a cui si aggiungono gli interessi moratori da calcolarsi a decorrere dalla scadenza di ciascuna rata non pagata nella misura del 8% annuo – inferiore a quello pattuito – come domandato dall'attore.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa, con applicazione dei valori minimi in considerazione della scarsa complessità della stessa, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie la domanda;
- Condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 28.205,66 oltre interessi moratori nella misura del 8% annuo da calcolarsi a decorrere dalla scadenza di ciascuna rata non pagata oltre interessi al tasso legale sull'intera somma a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite per il presente giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 oltre iva, cpa e spese generali nonché al pagamento della somma di € 550,00 per spese.
Così deciso, Napoli 20.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Roberta Guardasole)
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