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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 630/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI FA CE EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1789/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00414416 14 000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 094 2024 00414416 14 000 notificata in data 10.01.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, su ruolo iscritto dal
Resistente_1 in relazione ai contributi consortili pretesi per l'anno 2023. A sostegno delle sue ragioni, evidenzia il difetto di motivazione dell'atto e l'insussistenza del presupposto contributivo, per assenza di alcun beneficio, in relazione alla pretesa consortile. Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione e il Resistente_1
, ritualmente citato, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La normativa regionale che regolamenta i Consorzi di bonifica (la L.R. 13 marzo 2012, n. 4, successivamente modificata dalla L. R. n. 45/2012, dalla L.R. n. 1/2013 ed infine dalla L.R. n. 15/2015) affida al piano di classifica degli immobili, la individuazione dei benefici loro derivanti dalle opere consortili, stabilendo i parametri per la quantificazione di tali benefici, in relazione ai quali sono stabiliti gli indici necessari alla liquidazione dei contributi, dovuti dal titolare dell'immobile. A tale scopo, al piano di classifica è allegata una cartografia, grazie alla quale definire il cd. perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono un beneficio (in termini di incremento o conservazione del valore) dall'attività di bonifica. La norma, inoltre, qualifica il contributo consortile alla stregua di un onere reale, gravante sull'immobile, che ha natura tributaria. Tuttavia, il Legislatore regionale precisa come la motivazione dell'avviso di pagamento del contributo deve indicare, insieme all'immobile anche la spiegazione del tipo di beneficio ricevuto.
E' ormai consolidato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dalla Commissione ed a cui si rinvia, secondo cui il contributo consortile è dovuto solo in relazione alle attività svolte dall'ente che abbiano offerto un effettivo contributo al miglioramento o anche solo alle necessità primarie del fondo, in mancanza del cd. piano di classifica (sul punto cfr. cass. 2241/2015 e n. 11801/2013), ma - in ogni caso - anche ove questo sia stato predisposto, la semplice inclusione del bene nel cd. perimetro di contribuenza, non fa venire meno l'onere di spiegazione in ordine al tipo di beneficio arrecato al fondo in relazione al quale
è preteso il contributo (sul punto ex plurimis SS.UU. 117222/2010; Cass. Civ., sent. n. 1386/2011; Cass., sent. n. 8770/2009; Cass. Civ., sent. n. 19509/2004; Cass., sent. n. 7240/2003). L'ultima modifica della citata legge regionale aveva, invece imposto il pagamento del contributo a prescindere da un siffatto accertamento, quale forma di sostegno alle necessità primarie del Consorzio. Ma sul punto, è intervenuta la Corte
Costituzionale che con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma
1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Orbene, sulla controversa materia è, di recente, intervenuta Cass. n. 11431/2022 che ha fornito illuminanti insegnamenti. Annotano i Giudici di legittimità come: “…Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, mentre in assenza di "perimetro di contribuenza" o - si aggiunge - in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio
l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, come deve ritenersi nel caso in esame, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008)…omissis….A fronte del dato pacifico di causa costituito dall'inserimento dell'immobile del contribuente nel perimetro consortile (sia pure provvisorio), nonché della mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, del piano di classifica e di ripartizione approvato dall'autorità regionale, gravava sul contribuente medesimo l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante prova contraria (Cass. n. 23542/2019,
n. 18387/2019)…”
Tanto premesso, si legge nell'atto impugnato come il fondo sia inserito nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica del Consorzio di Bonifica. Tuttavia, una verifica delle delibere regionali e degli atti amministrativi richiamati a giustificazione della pretesa tributaria hanno consentito di accertare come si tratti di atti relativi ad altri territori regionali, diversi da quello in cui insistono i fondi di proprietà della contribuente.
Ne deriva, perciò, come sia mancato il requisito probatorio minimo imposto all'ente impositore che è quello di indicare il "perimetro di contribuenza" ed il "piano di classifica" inclusivi dell'immobile della parte ricorrente, in modo da concretizzare quella presunzione relativa di sussistenza del beneficio fondiario che giustifica la pretesa tributaria.
Pertanto, il vizio genetico dell'atto impugnato, in ordine alla dimostrazione del citato parametro, determina lo spostamento dell'onere probatorio circa la sussistenza del beneficio fondiario, posto a giustificazione sinallagmatica del tributo, in capo alla parte convenuta, determinando l'esito dell'impugnazione del carico tributario consortile portato dalla cartella esattoriale. Il ricorso va, quindi, accolto. Le spese, tuttavia, vanno poste a carico del solo Resistente_1
che è soccombente sostanziale del processo e vanno compensate nei confronti del Concessionario che si è limitato a portare ad esecuzione la pretesa del secondo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Resistente_1 a rifondere alla ricorrente le competenze di giudizio, liquidate in € 150,00 oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Compensa le spese con Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LI FA CE EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1789/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00414416 14 000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 094 2024 00414416 14 000 notificata in data 10.01.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, su ruolo iscritto dal
Resistente_1 in relazione ai contributi consortili pretesi per l'anno 2023. A sostegno delle sue ragioni, evidenzia il difetto di motivazione dell'atto e l'insussistenza del presupposto contributivo, per assenza di alcun beneficio, in relazione alla pretesa consortile. Agenzia delle Entrate Riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione e il Resistente_1
, ritualmente citato, restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La normativa regionale che regolamenta i Consorzi di bonifica (la L.R. 13 marzo 2012, n. 4, successivamente modificata dalla L. R. n. 45/2012, dalla L.R. n. 1/2013 ed infine dalla L.R. n. 15/2015) affida al piano di classifica degli immobili, la individuazione dei benefici loro derivanti dalle opere consortili, stabilendo i parametri per la quantificazione di tali benefici, in relazione ai quali sono stabiliti gli indici necessari alla liquidazione dei contributi, dovuti dal titolare dell'immobile. A tale scopo, al piano di classifica è allegata una cartografia, grazie alla quale definire il cd. perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono un beneficio (in termini di incremento o conservazione del valore) dall'attività di bonifica. La norma, inoltre, qualifica il contributo consortile alla stregua di un onere reale, gravante sull'immobile, che ha natura tributaria. Tuttavia, il Legislatore regionale precisa come la motivazione dell'avviso di pagamento del contributo deve indicare, insieme all'immobile anche la spiegazione del tipo di beneficio ricevuto.
E' ormai consolidato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dalla Commissione ed a cui si rinvia, secondo cui il contributo consortile è dovuto solo in relazione alle attività svolte dall'ente che abbiano offerto un effettivo contributo al miglioramento o anche solo alle necessità primarie del fondo, in mancanza del cd. piano di classifica (sul punto cfr. cass. 2241/2015 e n. 11801/2013), ma - in ogni caso - anche ove questo sia stato predisposto, la semplice inclusione del bene nel cd. perimetro di contribuenza, non fa venire meno l'onere di spiegazione in ordine al tipo di beneficio arrecato al fondo in relazione al quale
è preteso il contributo (sul punto ex plurimis SS.UU. 117222/2010; Cass. Civ., sent. n. 1386/2011; Cass., sent. n. 8770/2009; Cass. Civ., sent. n. 19509/2004; Cass., sent. n. 7240/2003). L'ultima modifica della citata legge regionale aveva, invece imposto il pagamento del contributo a prescindere da un siffatto accertamento, quale forma di sostegno alle necessità primarie del Consorzio. Ma sul punto, è intervenuta la Corte
Costituzionale che con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma
1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Orbene, sulla controversa materia è, di recente, intervenuta Cass. n. 11431/2022 che ha fornito illuminanti insegnamenti. Annotano i Giudici di legittimità come: “…Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, mentre in assenza di "perimetro di contribuenza" o - si aggiunge - in assenza del piano di classifica e, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel "piano di classifica", grava sul Consorzio
l'onere di provare sia la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio sia il conseguimento, da parte del fondo del contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite, qualora vi siano un "perimetro di contribuenza" e un "piano di classifica" inclusivi dell'immobile del contribuente, come deve ritenersi nel caso in esame, spetta al contribuente che impugni la cartella esattoriale, affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, che sono cosa ben diversa dalla mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008)…omissis….A fronte del dato pacifico di causa costituito dall'inserimento dell'immobile del contribuente nel perimetro consortile (sia pure provvisorio), nonché della mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, del piano di classifica e di ripartizione approvato dall'autorità regionale, gravava sul contribuente medesimo l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante prova contraria (Cass. n. 23542/2019,
n. 18387/2019)…”
Tanto premesso, si legge nell'atto impugnato come il fondo sia inserito nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica del Consorzio di Bonifica. Tuttavia, una verifica delle delibere regionali e degli atti amministrativi richiamati a giustificazione della pretesa tributaria hanno consentito di accertare come si tratti di atti relativi ad altri territori regionali, diversi da quello in cui insistono i fondi di proprietà della contribuente.
Ne deriva, perciò, come sia mancato il requisito probatorio minimo imposto all'ente impositore che è quello di indicare il "perimetro di contribuenza" ed il "piano di classifica" inclusivi dell'immobile della parte ricorrente, in modo da concretizzare quella presunzione relativa di sussistenza del beneficio fondiario che giustifica la pretesa tributaria.
Pertanto, il vizio genetico dell'atto impugnato, in ordine alla dimostrazione del citato parametro, determina lo spostamento dell'onere probatorio circa la sussistenza del beneficio fondiario, posto a giustificazione sinallagmatica del tributo, in capo alla parte convenuta, determinando l'esito dell'impugnazione del carico tributario consortile portato dalla cartella esattoriale. Il ricorso va, quindi, accolto. Le spese, tuttavia, vanno poste a carico del solo Resistente_1
che è soccombente sostanziale del processo e vanno compensate nei confronti del Concessionario che si è limitato a portare ad esecuzione la pretesa del secondo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Resistente_1 a rifondere alla ricorrente le competenze di giudizio, liquidate in € 150,00 oltre diritti ed esborsi come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Compensa le spese con Agenzia delle Entrate Riscossione.