Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1418/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ); (C.F. C.F._1 Parte_2
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti BONO C.F._2
FRANCESCO e GALATI GIULIA
Appellanti nei confronti di ià C.F ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
SALVO LOMBARDINO GIOVAN BATTISTA
Appellata
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. SALVO LOMBARDINO GIOVAN BATTISTA
Interveniente
Oggetto: contratti bancari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2824/2019 del 06/6/2019, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto la domanda di accertamento negativo del credito proposta da
(e con terzo Parte_3 Parte_1
chiamato) nei confronti di e rideterminato il saldo del conto Controparte_2
corrente acceso dalla prima alla data del 31.12.2013 in € - 33.181,63, accogliendo la domanda riconvenzionale della Banca ha condannato in solido la correntista e i due fideiussori al pagamento della suddetta somma.
Avverso tale decisione, la società correntista e i fideiussori hanno proposto gravame con atto di citazione del 7.7.2019, adducendo l'erroneità della statuizione per diverse ragioni.
Costituendosi, (già ha contestato le Controparte_1 Controparte_2
censure prospettate dagli appellanti, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nel giudizio, è altresì intervenuta Controparte_5
quale cessionaria del credito, associandosi alle difese spiegate dall'appellata.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellanti: “concludono come in atto d'appello e chiedono che la causa venga posta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.”; appellata: “insiste in tutte le difese svolte e nelle domande formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata e chiede che la causa venga posta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c., concludendo come nella suindicata comparsa di costituzione e risposta.”; intervenuta: “insiste in tutte le difese svolte e nelle domande formulate nella propria comparsa di costituzione depositata e chiede che la causa venga posta in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c., concludendo come nella suindicata comparsa di costituzione.”.
Indi, con ordinanza del 4/10/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiate le diverse allegazioni, il gravame va in massima parte disatteso, per le seguenti sintetiche considerazioni.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata, in comparsa di costituzione e risposta, da Controparte_1
la quale chiede l'estromissione dal giudizio stante l'intervenuta cessione del credito in favore di Difatti, giova rammentare che con la cessione del credito in corso CP_3
di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, a cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. Civ., sez. I, 22/10/2009, n. 22424).
Orbene, nel caso che ci impegna, gli appellanti non hanno manifestato il loro consenso;
peraltro, non trattandosi di cessione di contratto, Controparte_1
non ha trasferito alla cessionaria l'intera posizione contrattuale ma solo il lato attivo delle obbligazioni e l'eventuale accoglimento in giudizio delle doglianze di parte appellante inciderebbe sulla fase genetica del contratto.
Accedendo al merito, la vicenda processuale trae origine dai rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti e, specificamente, dal conto corrente n. 10231443 intestato a assistito da apertura di credito, e Parte_1
garantito dalle fideiussioni prestate da e . Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Col primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittime le fideiussioni prestate in favore della società correntista. Deducono che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle fideiussioni contenenti clausole conformi a quelle di cui al modello ABI, dichiarato illegittimo dalla Banca d'TA.
Sul punto, deve rilevarsi che le fideiussioni sono stata stipulate in data 3.12.2008, ossia in un periodo differente da quello oggetto dell'accertamento condotto dall'autorità di vigilanza (che abbraccia l'arco temporale 2003-2005), e di conseguenza non resta che considerare l'eccezione carente di dimostrazione. Invero, tale accertamento “non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass.
Civ., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383).
A ciò si aggiunga che parte appellata non ha provveduto ad allegare il provvedimento della Banca d'TA n. 55/2005 a corredo della ivi sollevata eccezione di nullità. Come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, “al citato provvedimento della Banca d'TA n. 55 del 2005, […], reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello […] non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass.
n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso” (Cass. n. 16289/2024).
Ancora va osservato che, in casi analoghi, la Suprema Corte ha escluso l'accoglimento dell'eccezione di nullità della fideiussione, in quanto, dal mancato deposito in giudizio dello schema ABI deriva “l'impossibilità…di procedere ad alcuna verifica, tanto dei termini (o dei limiti) entro i quali la fideiussione in questione abbia effettivamente recepito le clausole di quello schema dell'A.B.I., quanto (e soprattutto) della misura entro cui possa ritenersi desumibile una volontà delle parti intesa a mantenere comunque in vigore la fideiussione nonostante
l'espunzione di eventuali clausole nulle” (Cass. n. 24198 del 08.08.2023). Orbene, stante la mancata produzione della documentazione a sostegno, l'eccezione di nullità deve essere disattesa.
Non appare, peraltro, superfluo sottolineare che, anche laddove l'eccezione fosse supportata da idonea documentazione tale da consentirne vaglio e positivo nel senso auspicato dagli appellanti, la conseguente sanzione sarebbe stata la caducazione parziale del regolamento contrattuale, e solo in presenza di specifiche ragioni, non anche il travolgimento integrale del titolo negoziale auspicato dagli appellanti. La
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, avuto modo di chiarire che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419 c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione” (Cass. civ., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994), dimostrazione nel caso di specie rimasta solo sullo sfondo delle allegazioni.
Col secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha dichiarato legittima l'applicazione della capitalizzazione trimestrale, stante la pari periodicità, dovendo invece trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 120 TUB. In punto di diritto, giova premettere che la norma di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB, novellato nel 2014 e poi nel 2016, stabilisce un divieto assoluto di anatocismo, che discenderebbe dall'inequivoca previsione secondo cui “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori” accompagnata dalla specificazione secondo la quale “gli interessi ulteriori, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. A ciò si aggiunga che la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha statuito
“in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Cass. n. 21344/2024).
Ebbene, correttamente il Giudice ha fatto proprie le conclusioni del CTU, il quale ha applicato la capitalizzazione composta dal 3/12/2008 fino al 31/12/2013, stante la presenza di clausola di reciprocità: questo, infatti, il periodo rilevante per il caso di specie, sul quale si sono incentrate le rispettive allegazioni. Anche il motivo sul
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 punto si presenta quindi infondato.
Quanto alla doglianza sull'applicazione delle valute differenti per le operazioni a credito e a debito, prospettata col terzo motivo di gravame, con cui gli appellanti sostengono che la previsione contrattuale sul punto risulta del tutto generica, deve rilevarsi che la stessa risulta priva di pregio. Difatti, dal contratto di conto corrente, allegato all'atto di citazione in primo grado, si evince che sono state regolarmente pattuite le differenti valute per singola tipologia di operazione (cfr. pag. 1 del contratto), come correttamente già statuito dal Tribunale. Peraltro, l'appellante non ha mai indicato quali siano stati gli addebiti per valute adottati in spregio alle convenzioni contrattuali specificamente pattuite, rimanendo la censura priva di qualsiasi precisa indicazione.
Altresì infondato è il quarto motivo di gravame, col quale gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha escluso lo sforamento della soglia usuraria, non avendo considerato ai fini della verifica tutte le commissioni e le spese in concreto applicate. Ebbene, deve in primo luogo rilevarsi che anche questa contestazione si rileva generica, non precisando a quali voci di costo si faccia riferimento.
Va poi ricordato che la legge 108/1996 ha indicato le modalità di rilevazione del tasso soglia, per cui la Banca d'TA, nella sua qualità di organo di vigilanza, deve fornire le istruzioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi. Le Istruzioni della Banca
d'TA quindi: provvedono alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi;
individuano le commissioni, remunerazioni e le spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. La discrezionalità di cui è chiamata a fare uso la Banca
d'TA nell'assolvere questo compito è pure alla base delle diverse questioni di cui si
è occupata la giurisprudenza negli ultimi anni, evidenziando che il dato da utilizzare
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 ai fini dell'individuazione del carattere usurario degli interessi (applicabile a tutte le operazioni bancarie/finanziarie: mutui, aperture di credito, anticipi su crediti, sconto di portafoglio commerciale, factoring) è quello del tasso-soglia vigente al momento della pattuizione;
non rileva che invece quel tasso di interesse sia divenuto, dopo la conclusione dell'accordo, superiore al tasso-soglia per effetto di variazione (in diminuzione) di quest'ultimo.
La verifica sul rispetto dei tassi-soglia ex L.108/96 va quindi fatta, per la prevalente giurisprudenza, proprio tenendo conto delle indicazioni fornite da Banca
d'TA nelle rilevazioni trimestrali dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) (cfr.
Tribunale di Milano del 22.1.2015 n. 875; Tribunale di Palermo del 17.2.2016). La
Banca d'TA emana le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura», che costituiscono la base della raccolta dei dati di riferimento per la «rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura»: è ad esse quindi che deve aversi riguardo per la verifica richiesta dal caso concreto. Non rileva invece il cd. TAEG, evocato nella sentenza appellata, tasso (armonizzato a livello eurounitario) che indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, secondo la definizione dell'art. 121 1°comma lett. m del TUB;
e il terzo comma demanda alla Banca d'TA il compito di stabilire «in conformità alle deliberazioni del CICR, le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.».
In sintesi, il TAEG è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale (comprensivo di poste che non vanno al finanziatore ad esempio), informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore; deve pertanto considerarsi estraneo alla verifica sull'usura. Per quest'ultima, rilevante è il T.E.G.
(Tasso Effettivo Globale) cioè il tasso su base annua, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'TA, ai fini della determinazione delle soglie
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 d'usura.
Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il T.E.G.M., Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal . Tale valore, in origine aumentato della metà e Parte_4
dal 14 maggio 2011 (d.l. n. 70/2011, prima richiamato, che modifica l'art. 2 IV comma legge 108/96) aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (e la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali), viene a costituire la soglia d'usura (T.S.U.), oltre la quale si applicano le sanzioni previste dalla legge 108/96. Detti criteri, in definitiva, siccome emanati dal soggetto chiamato a dare attuazione a diverse norme della legge 108/96 (come, ad esempio, impartire le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi), assumono particolare valore, e non possono essere disattesi se non in presenza di argomentati rilievi, che mancano nel caso di specie. La soglia, quindi, non risulta superata, come emerso in sede di consulenza contabile - soffermandosi l'esperto a esaminare anche le questioni in punto di rilevanza della commissione di massimo scoperto nel calcolo dell'usura, di cui si dirà adesso -.
Difatti, correttamente è stata dichiarata la nullità della commissione di massimo scoperto in quanto non determinato il criterio di calcolo, non essendo prevista in contratto la periodicità e la base su cui calcolarla;
pertanto, il CTU ha proceduto alla determinazione del saldo previa epurazione di quanto addebitato a tale titolo. Per tale, decisiva, ragione non è possibile sostenere che la commissione di massimo scoperto debba essere considerata ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del rapporto, trattandosi di costo escluso;
e una volta confermata l'esclusione di qualsivoglia ipotesi di usurarietà, il motivo, come detto, deve essere disatteso.
Infine, con il quinto motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha accolto la domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi. Invero, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che il danno da illegittima segnalazione al CRIF,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 sotto forma di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, eziologicamente riconducibile alla condotta della Banca, non è configurabile come danno in re ipsa e deve essere provato in termini diretti. In particolar modo, una generica dichiarazione di compromissione dell'accesso al credito, in assenza della prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, non può essere meritevole di tutela risarcitoria (ex multiis Cass. 5 marzo 2015, n. 4443 e Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931).
Pertanto, seppur è ammessa la prova presuntiva, si deve tuttavia rilevare che, nel caso in esame, la società non ha fornito alcun elemento al fine di provare le eventuali perdite economiche subite. Da ciò consegue senz'altro che la mancata produzione di elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del danno, da parte di colui che ne richiede ristoro, non consente un puntuale apprezzamento dello stesso e dunque una sua idonea liquidazione.
In merito al danno non patrimoniale, da ultimo, la Corte di Cassazione chiarisce che il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. Ord. n. 7594/2018).
Anche sotto questo profilo nulla viene dedotto e dimostrato in ordine all'effettiva lesione della reputazione commerciale della società e ad eventuali concrete conseguenze dannose dell'indebita segnalazione sulla reputazione nei rapporti con il ceto bancario. Sarebbe stato onere del danneggiato attore allegare fatti idonei a dimostrare la percezione da parte di terzi dell'illegittima segnalazione e le conseguenze negative in termini di credibilità e di reputazione, di percezione distorta della figura nel circuito bancario in punto di esposizione debitoria e solvibilità, di deterioramento delle relazioni commerciali, di effettivo discredito al buon nome dell'impresa.
In difetto di tali necessarie allegazioni il giudice di primo grado ha, quindi, correttamente escluso la sussistenza di un danno, considerando anche che l'esposizione debitoria della correntista, vantata dalla banca, è stata confermata di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 fatto per l'intero ammontare.
Il sesto motivo merita invece accoglimento, gli appellanti contestano la statuizione sulle spese di lite: adducono che, seppur in parte, le domande prospettate hanno trovato parziale accoglimento, e che la banca senza motivo non aveva dato seguito alla istanza di mediazione.
Vale ricordare che di recente il Supremo Collegio a Sezioni Unite (Cassazione
Sezioni unite civili sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022) ha evidenziato che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.”.
Nel caso di specie, a fronte di più questione prospettate dalle parti, ha tenuto conto dell'esito della domanda proposta dalla banca e non della, pur limitata, riduzione del relativo credito in ragione dell'accoglimento parziale delle ragioni degli attori. Tale statuizione, allora, non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, in cui, si ripete seppure per minima parte, le ragioni degli attori hanno avuto accoglimento. Ne consegue che la statuizione in punto di spese, anche di consulenza, deve essere riformata, compensandosi per un quinto, stante appunto il limitato effetto sul quantum, ponendosi a carico degli appellanti in solido (attori e terzo chiamato in prime cure) quelle liquidate con la statuizione di prime cure, e nella stessa proporzione ponendosi a carico di costoro le spese di CTU.
Per quelle della presente fase, stante il limitato accoglimento dell'appello, vanno poste a carico della banca appellata per un quarto, compensandosi per il resto;
la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e , con atto di citazione del 7/7/2019
[...] Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 2824/2019 resa il 6/6/2019 dal Tribunale di Palermo, e in parziale riforma di detta sentenza: condanna e Parte_1 Parte_1 [...]
al pagamento, in favore di , di 4/5 delle spese Parte_2 Controparte_1
di lite, compensando il restante quinto, che liquida nell'intero in complessivi €
5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CP come per legge;
pone le spese di CTU a carico delle parti nella stessa proporzione;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
e , di 1/4 delle spese di lite Parte_1 Parte_1 Parte_2
del presente giudizio, compensando la restante parte, che liquida nell'intero in complessivi € 3.520,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CP come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 20 febbraio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12