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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 734 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avvocato PALERMO LUIGI
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. TURTURICI Parte_2
ANTONINO
- Appellato - All'udienza del 15/05/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 121/2023 del 7.04.2023 il Tribunale di Sciacca ha accolto la domanda proposta con ricorso depositato il 13.10.2021 da (già Parte_2
presso l' , dalla quale era stato poi assunto a tempo Controparte_2 indeterminato con la qualifica di Assistente Amministrativo in virtù di deliberazione del Direttore Generale n. 1098 del 9.07.2020), ed ha per l'effetto dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, per il periodo dal 1°.10.2016 al 5.11.2017, le indennità previste dall'art. 86 commi 3, 4, 12 e 13 del CCNL comparto sanità 2016/18, essendo stato assegnato al servizio centralino e portineria del P.O. “Giovanni XXIII” di Sciacca per 36 ore settimanali (in luogo delle 24 di regola riservate ai
“contrattisti”) ed inserito nella turnazione h24 (comprensiva di turni notturni e festivi); ha dunque condannato l' alla Parte_1 corresponsione di tali importi in favore del ricorrente, oltre alle spese di lite.
1 Disattesa la preliminare eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, eccepita dall' resistente, il Tribunale ha ritenuto che nonostante la matrice assistenziale del rapporto instaurato dal ricorrente con l' di , Parte_1 lo stesso aveva in concreto assunto, per le sue specifiche modalità di attuazione, i caratteri propri del rapporto di lavoro subordinato;
nella specie, ciò era accaduto per la pacifica adibizione del ai servizi di centralino, portineria, accoglienza Pt_2 con un profilo orario di 36 ore settimanali nell'ambito della turnazione del personale h24 con turni notturni e nei giorni festivi, così discostandosi la sua prestazione lavorativa, per ore e contenuto, da quella che era stata originariamente prevista nell'ambito del rapporto assistenziale;
la subordinazione, inoltre, era parsa rivelata dall'esercizio del potere direttivo dell'Azienda, ricavabile dagli ordini di servizio diramati anche nei suoi confronti, dal sistematico inserimento dello stesso nell'organizzazione aziendale e dalla sovrapponibilità delle sue mansioni a quelle dei dipendenti di ruolo dell'azienda. Ne conseguiva il diritto, ex art. 2126 c.c., alla percezione dei compensi per l'attività svolta in via di fatto a favore della Pubblica Amministrazione, che il Tribunale ragguagliava alle indennità previste dall'art. 86 del CCNL di comparto per lo svolgimento di prestazioni secondo turni (notturni, diurni, festivi). Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso Controparte_2 depositato il 19.07.2023, chiedendone la riforma. ha resistito al gravame. Parte_2
All'udienza del 15/05/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale, senza pronunciarsi in ordine alla chiesta disapplicazione del provvedimento dell'Assessorato Regionale alla Sanità n. 82326 del 30.10.2013, con cui si faceva espresso divieto alle AA.SS.PP. regionali di corrispondere al personale
“contrattista” emolumenti per prestazioni accessorie, riservati al personale di ruolo, ne abbia nondimeno sostanzialmente eluso il disposto. L'appello non merita accoglimento. Deve anzitutto osservarsi che la disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario non esige formule sacramentali né necessita di una pronuncia espressa, giacchè la relativa statuizione può essere contenuta nella sentenza che, sul presupposto implicito della violazione, ad opera di esso, di diritti soggettivi, consideri l'atto amministrativo tamquam non esset (v. Cass. n. 24178/2004).
2 Nel caso di specie, avendo il Tribunale affermato la sussistenza di un diritto soggettivo pieno del ricorrente alla percezione degli emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva in relazione alle particolari modalità esplicative della prestazione lavorativa dedotte in ricorso, ha certamente disapplicato le contrarie disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale alla Sanità con nota n. 82326 del 30.10.2013 che, secondo la prospettazione dell' avrebbero impedito Pt_1 siffatto riconoscimento.
Tale disapplicazione, poi, appare corretta in relazione ai principi giurisprudenziali richiamati dal primo giudice che devono nella fattispecie trovare applicazione.
Non è, infatti, affatto contestato che il sia stato abidito alle mansioni Pt_2 indicate in ricorso e con le modalità ivi specificate;
nessuna contestazione, inoltre, l' ha sollevato in appello circa il carattere subordinato che la prestazione lavorativa del ha in concreto assunto nel periodo di cui in domanda. Pt_2
A tale situazione si attaglia il principio per cui “in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 cod. civ. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione», non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni”. (v. Cass. n. 25672/17, cui sono seguite le nn. 25673, 25674 e 25675 del 2017: v. anche Cass. n. 17101/2017, ivi citata).
L'applicazione dell'art. 2126 c.c. esige che ogni prestazione resa in via di fatto trovi una sua remunerazione, venendo a tal riguardo in considerazione non solo la prestazione resa in eccedenza rispetto all'orario pattuito (nel caso di specie l'estensione oraria a 36 ore settimanali), ma anche la maggior gravosità della prestazione (in quanto inserita in turni e, in special modo, la sua esplicazione in turni notturni o festivi); se, dunque, va condiviso il principio secondo cui al personale LSU non si applica in via diretta il contratto collettivo di comparto, tuttavia le disposizioni in esso contenute possono certamente offrire parametri utili a determinare la misura di un'equa remunerazione delle predette prestazioni lavorative svolte in via di fatto.
3 Di qui la necessaria disapplicazione di ogni atto amministrativo di contenuto contrario al suddetto principio, cui non osta la circostanza che le indennità di cui all'art. 86 c.c.n.l. (qui riconosciute al siano “finanziate con il fondo di cui all'art. Pt_2
80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi)”, dovendo, piuttosto, l'utilizzo dei lavoratori secondo le predette modalità comportare la previsione di specifici e mirati incrementi delle risorse a ciò destinate. Pertanto l'appello va respinto. La sentenza di primo grado va confermata anche con riguardo al carattere generico della statuizione di condanna, coerente con la domanda proposta con il ricorso di primo grado e non impugnata in via incidentale dal Pt_2
Va, infine, disattesa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellato, non ravvisandosi alcun elemento da cui si possa desumere che l' abbia agito con dolo o colpa grave, anzi da escludersi in considerazione Pt_1 della sussistenza delle disposizioni assessoriali richiamate in ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 121/2023 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Sciacca il 7.04.2023. Condanna l'appellante a rifondere a le spese processuali di questo Parte_2 grado che liquida per compensi in € 962,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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