Decreto cautelare 4 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza breve 27 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 27/05/2023, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2023
N. 00326/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale invito a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica, avente protocollo n. 0053947 del 14 novembre 2022 e notificato all'interessato in data 19 dicembre 2022;
- della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 datata 10 settembre 2022 volta all'emissione del provvedimento sopra citato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 aprile 2023:
-del provvedimento di diniego del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del Questore della Provincia di Ancona, con contestuale invito a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica avente protocollo n. 0053947 del 14/11/2022 e notificato all'interessato in data 19 dicembre 2022;
-della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 10 bis L. 241/90 del 10/9/2022 volta all'emissione del provvedimento soprastante, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;
-del provvedimento di riesame negativo del Questore della Provincia di Ancona, avente protocollo n. 0010428 del 20/02/2023 e depositato nella segreteria dell'intestato Tar in data 9/03/2023;
-di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Al ricorrente, cittadino marocchino da tempo residente nel territorio nazionale, è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in base alla sua ritenuta pericolosità sociale, basata su una sentenza di condanna in data 1 febbraio 2022 in ordine alla violazione dell’art. 572 commi 1 e 2 del codice penale.
Il provvedimento, adottato in data 14 novembre 202,2 è stato impugnato con il ricorso introduttivo
Con ordinanza n. 19 del 2023 il Tribunale disponeva il riesame del provvedimento impugnato, in considerazione dell’omesso svolgimento del contraddittorio procedimentale-
In data 9 marzo 2023 è stato depositato il provvedimento di conferma datato 20 febbraio 202, adottato a seguito del riesame.
Il ricorrente ha quindi presentato ricorso per motivi aggiunti contro il nuovo provvedimento. Deduce, con unico e articolato motivo di ricorso il vizio di violazione degli articoli 4 comma 3 e 5 comma 5 del d.lgs n. 286 del 1998 in relazione alla valutazione del precedente penale quale sintomo di pericolosità sociale, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità del provvedimento di riesame negativo prot. 0010428 del 20 febbraio 2023.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2022 il ricorso, sussistendone i presupposti, è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm..
1 L’iniziale diniego, datato 14 novembre 2022, è stato integrato dal nuovo provvedimento datato 20 febbraio 2023, impugnato con ricorso per motivi aggiunti. Quest’ultimo viene quindi trattato per primo.
1.1 Il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
1.2 Come è noto, le condanne di un cittadino extracomunitario per reati in materia di stupefacenti sono "automaticamente ostative" al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce, “a monte”, ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica. In presenza di tali condanne, non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all'amministrazione, che è obbligata a dare immediata applicazione al disposto normativo. L'automatismo delle cause ostative viene, tuttavia, meno, e occorre una valutazione discrezionale dell'autorità di P.S nel caso dello straniero che abbia “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29” (art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 come modificato dal d.lgs. 8 maggio 2007, n. 5 e ulteriormente inciso dalla sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 2013, n. 202).
1.3 Il ricorrente riporta un elenco di familiari residenti in Italia. Non documenta però la presenza di familiari conviventi. Inoltre nessuno dei legami documentati dal ricorrente rientra nella nozione di legame familiare valorizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 202 del 2013, che corrisponde a quella prevista dall'art. 29 del d.lgs n. 286 del 1998 per il ricongiungimento (coniugi, figli minori, figli maggiorenni a carico, genitori a carico) e include, essenzialmente, solo le relazioni affettive fra coniugi ovvero fra genitori e figli minori, più qualche altra ipotesi particolare (figli maggiorenni a carico, genitori a carico), e non anche quelle fra parenti di altro grado,.
1.4 Per quanto sopra non opera, nel caso in esame, la sola eccezione all'operatività dell'automatismo espulsivo derivante dalla condanna per le ipotesi di reati contemplate tassativamente dal citato art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, costituita da eventuali legami familiari con soggetti residenti in Italia, nel qual caso si impone una valutazione comparativa discrezionale dell'interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari, e solo in questo caso viene valutata la durata della presenza in Italia dell'interessato, così come la sua situazione lavorativa (Cons. St., III 15 settembre 2022 n.8018).
1.5 Per quanto sopra le censure devono essere respinte, in quanto il grave reato per cui è stato condannato il ricorrente (per il quale ovviamente non rileva la circostanza della dichiarata perdurante convivenza con la vittima) è ostativo alla sua permanenza nel territorio nazionale. Non rileva nella fattispecie la recentissima sentenza n. 88 del 2023 della Corte Costituzionale, la quale riguarda reati di minore gravità compresi nell’art. 381 c.p.p. e non nell’art. 380, a differenza di quello per cui è stato condannato il ricorrente.
2 Il ricorso per motivi aggiunti deve quindi essere respinto. Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza interesse, in quanto parte ricorrente non trarrebbe alcun giovamento dall’annullamento del provvedimento del 14 novembre 2022 (del resto, il riesame di quest’ultimo è stato disposto da questo Tribunale per consentire il contraddittorio procedimentale poi sfociato nel provvedimento oggetto dei motivi aggiunti).
2.1 Le spese possono essere compensate, in considerazione del riesame disposto dal Tribunale relativamente al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.