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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20454/2022 , introdotta da
(ROMA (RM), 13/12/1966), con il Parte_1
patrocinio delle avvocate Ilaria Verini Supplizi,e Anna Paola Scarpelli;
ricorrente nei confronti di
(ROMA (RM), 05/09/1963), con il patrocinio degli CP_1
avvocati Valeria Palombo e Vittorio Davide Flumeri;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni della separazione personale dei coniugi e pronunciata con Parte_1 CP_1 2 sentenza non definitiva in data 5.6.2023.
Dal matrimonio sono nate due figlie;
la maggiore, , è maggiorenne ed Per_1
autonoma, e vive fuori dal nucleo familiare;
la minore è oggi Per_2
sedicenne, vive con il padre ed ha un difficile rapporto con la figura materna;
sin dall'avvio del procedimento il ricorrente ha segnalato che la moglie, affetta da un disturbo da accumulazione seriale, aveva reso l'ambiente domestico difficilmente praticabile e ingenerato nelle figlie un sentimento di imbarazzo e vergogna. La resistente a sua volta ha contestato tale ricostruzione, che ha trovato però conferma nell'ascolto della figlia minore la ragazza – Per_2
sentita nel luglio 2022, quando aveva ancora appena superato gli esami di terza media, ha confermato di avere vissuto con disagio l'abitudine della madre di raccogliere e conservare oggetti di ogni genere (“anche le scatolette vuote del mangiare dei gatti”), e di non avere avuto neppure accesso alla propria camera durante la convivenza con la madre, perché ingombra dei materiali da lei accumulati;
ha poi precisato di essere molto più serena da quando lei ed il padre avevano lasciato la casa familiare per stabilirsi nella dimora del nonno paterno.
I provvedimenti presidenziali hanno previsto l'affidamento condiviso della minore, la sua collocazione presso il padre e la frequentazione libera con la madre, nel rispetto degli impegni e della volontà di a carico della Per_2
resistente è stato posto un contributo di € 300,00 per il mantenimento ordinario della figlia, e le spese straordinarie sono state poste a carico di ambo le parti in pari quota.
I servizi sociali chiamati a svolgere una indagine sul nucleo familiare volto in particolare a verificare la possibilità di un recupero della relazione madre figlia hanno preso atto della distanza creatasi tra la resistente e la minore
(analogamente a quanto già avvenuto per la prima figlia), hanno registrato una 3 profonda conflittualità della coppia genitoriale, ed una alleanza tra le figlie ed il padre;
quest'ultimo non è parso in grado di favorire l'accesso della figlia all'altro genitore. E' stata svolta quindi una consulenza tecnica volta ad una maggiore comprensione delle dinamiche familiari ed alla individuazione di eventuali percorsi riparativi;
la consulenza ha dato conferma delle criticità
familiari, evidenziando la forte chiusura di entrambe le figlie verso la madre, e la difficoltà di entrambi i genitori nell'abbracciare la complessità della situazione, posto che ciascuno di essi appare piuttosto incline ad una lettura che vede concentrarsi sull'altro in via esclusiva la responsabilità di quanto accaduto;
la consulente invece – che pure riconosce nel padre la capacità di far fronte sul piano dell'accudimento materiale alle necessità della minore –
evidenzia come entrambi appaiano carenti sotto il profilo genitoriale;
la madre nel comprendere i bisogni profondi della figlia e nel sottovalutare il peso dei propri comportamenti in ambito domestico, il padre nel coltivare sterilmente il conflitto e non agevolare la ripresa della relazione;
il suggerimento della consulenza è quindi di mantenere fermo l'affido condiviso della minore (salvo eventualmente rivedere tale misura laddove vengano segnalati comportamenti sterilmente ostativi e non conformi all'interesse della minore), che resterà
comunque collocata presso il padre, e prevedere una frequentazione libera,
considerato che al momento non vi è alcuna ragionevole prospettiva di stabilizzare un regime di incontri tra la madre e la figlia, in ragione dell'età
ormai raggiunta e della ferma determinazione che ha mostrato anche nel corso della consulenza.
Ai genitori si richiede di aderire alle indicazioni fornite dalla CTU, portando a compimento il percorso di terapia familiare suggerito;
il Servizio Sociale viene invece incaricato di mantenere fermo un monitoraggio sul nucleo familiare, per verificare l'adesione al percorso suggerito e 4
l'andamento dell'affidamento condiviso, segnalando prontamente al PMM
ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore;
Il ricorrente chiede che la separazione sia addebitata alla moglie per via della violazione da parte sua del dovere di fedeltà; in proposito si osserva in primo luogo che la stessa narrativa del ricorso introduttivo riconduce la decisione di interrompere la convivenza – a tutela della figlia minore- alla compulsione della moglie ad accumulare ogni sorta di oggetto all'interno delle mura domestiche,
lasciando intendere che la separazione sarebbe intervenuta indipendentemente dall'asserita infedeltà; in secondo luogo si deve sottolineare che il tema viene affrontato in termini assolutamente generici, ed altrettanto generico appare l'unico capitolo di prova dedotto a sostegno dell'allegazione (capitolo di prova nel quale si intendeva chiedere alla figlia maggiore – che ha interrotto Per_1
da oltre 10 anni i rapporti con la madre – di confermare che la madre tre il
2017 e il 2021 avesse “intrattenuto una relazione extraconiugale”, senza circostanziare in alcun modo la vicenda); anche la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dalla resistente appare fondata su allegazioni generiche e non circostanziate, così come non circostanziati e privi di sufficienti riferimenti spazio temporali appaiono i capitoli di prova dedotti sul punto;
si fa riferimento a comportamenti irrispettosi, all'invio di messaggi offensivi, a condotte aggressive, senza alcun riferimento ad episodi specifici;
vi è di tale ultimo aspetto un unico riscontro documentale, riferito però ad un episodio successivo all'avvio del procedimento ed alla celebrazione dell'udienza presidenziale, allorquando, nel corso di una lite, il marito avrebbe colpito la moglie con un calcio ad una gamba. Per quanto esecrabile, tale avvenimento non può avere spiegato– per ragioni temporali – alcuna incidenza causale sulla fine del matrimonio. Non risulta neppure fondata l'accusa che la donna muove 5 al marito di essersi allontanato indebitamente dal domicilio comune,
unitamente alla figlia la stessa narrativa della memoria di Per_2
costituzione ricostruisce la trama di un rapporto da tempo in crisi, una coppia già da tempo separata di fatto, e riferisce di un vano tentativo di riappacificazione tra il luglio e il novembre 2021, seguito dalla definitiva decisione del marito di allontanarsi dalla casa familiare. Non si è trattato quindi di una mossa improvvida, repentina ed inaspettata, ma della presa d'atto che la relazione tra i coniugi non era più recuperabile.
In conclusione, non vi sono elementi sufficienti per addebitare la separazione ad alcuno dei coniugi.
Nulla deve prevedersi in ordine alla casa familiare, che per dichiarazione concorde di entrambi i coniugi è stata di recente compromessa in vendita.
Resta da determinare il contributo al mantenimento della figlia oggi Per_2
sedicenne, che – come si è già chiarito – al momento vive presso il padre ed ha interrotto la frequentazione con la madre.
Nel corso del procedimento la resistente ha documentato la perdita del proprio impiego presso una ditta di pulizie e di conseguenza del reddito di circa 1300
euro mensili in precedenza percepito;
si presume che percepirà il 50% del controvalore della casa familiare di cui è comproprietaria, prezzo di cui si ignora però la misura;
per contro ella dovrà provvedere dopo la vendita alle proprie necessità abitative, giacché dopo l'allontanamento del marito e della figlia era rimasta a vivere nella casa familiare. Il ricorrente è un operatore socio sanitario,
il suo reddito si attesta intorno ai 15.000 euro netti annui;
egli ha ereditato tuttavia pro quota il patrimonio del padre, recentemente defunto (la cui consistenza è apprezzabile dalle visure prodotte dalla resistente nell'ambito del subprocedimento instaurato da per vedersi assegnare la casa coniugale, Pt_1 6 dichiarato inammissibile dal precedente titolare del fascicolo); egli non sostiene spese abitative e si presume abbia la prospettiva di ricavare utilità dagli immobili ereditati.
In tale contesto di evidente squilibrio sotto il profilo della stabilità lavorativa,
della condizione abitativa e della disponibilità di risorse patrimoniali, pur tenuto conto che il carico integrale dell'accudimento della minore grava oggi sul padre, il collegio ritiene che il contributo materno vada contenuto nella misura da ultimo stabilita di € 180,00 mensili.
Le spese straordinarie – fermi per il passato i provvedimenti vigenti –
sono poste per il 60% a carico del padre e per il resto a carico della madre, e saranno regolate sulla base del protocollo di intesa vigente presso questo ufficio giudiziario secondo il quale sono compresi nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici,
antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le seguenti, divise per categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
7 spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In presenza di margini di soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate e quelle di CTU- liquidate con separato decreto- sono poste a carico di ambo le parti in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20454/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede
- Affida la figlia minore delle parti ad entrambi i genitori, Per_2
con collocamento presso il padre e frequentazione libera con la madre;
- Pone a carico della resistente un assegno perequativo di € 180 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Pone le spese straordinarie a carico di ambo le parti in pari quota, disponendone la regolazione sulla base del protocollo di intesa in uso 8 presso questo ufficio giudiziario;
- Invita le parti ad attenersi alle indicazioni ed ai percorsi loro suggeriti dalla CTU;
- Dispone che il Servizio Sociale mantenga attivo il monitoraggio sul nucleo familiare vigilando sull'andamento dell'affido condiviso e segnalando prontamente al PMM ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore;
- Rigetta le reciproche domande di addebito;
- Compensa le spese di lite tra le parti e pone le spese di CTU a carico di ambo le parti in pari quota.
Roma, 27/12/2024
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20454/2022 , introdotta da
(ROMA (RM), 13/12/1966), con il Parte_1
patrocinio delle avvocate Ilaria Verini Supplizi,e Anna Paola Scarpelli;
ricorrente nei confronti di
(ROMA (RM), 05/09/1963), con il patrocinio degli CP_1
avvocati Valeria Palombo e Vittorio Davide Flumeri;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni della separazione personale dei coniugi e pronunciata con Parte_1 CP_1 2 sentenza non definitiva in data 5.6.2023.
Dal matrimonio sono nate due figlie;
la maggiore, , è maggiorenne ed Per_1
autonoma, e vive fuori dal nucleo familiare;
la minore è oggi Per_2
sedicenne, vive con il padre ed ha un difficile rapporto con la figura materna;
sin dall'avvio del procedimento il ricorrente ha segnalato che la moglie, affetta da un disturbo da accumulazione seriale, aveva reso l'ambiente domestico difficilmente praticabile e ingenerato nelle figlie un sentimento di imbarazzo e vergogna. La resistente a sua volta ha contestato tale ricostruzione, che ha trovato però conferma nell'ascolto della figlia minore la ragazza – Per_2
sentita nel luglio 2022, quando aveva ancora appena superato gli esami di terza media, ha confermato di avere vissuto con disagio l'abitudine della madre di raccogliere e conservare oggetti di ogni genere (“anche le scatolette vuote del mangiare dei gatti”), e di non avere avuto neppure accesso alla propria camera durante la convivenza con la madre, perché ingombra dei materiali da lei accumulati;
ha poi precisato di essere molto più serena da quando lei ed il padre avevano lasciato la casa familiare per stabilirsi nella dimora del nonno paterno.
I provvedimenti presidenziali hanno previsto l'affidamento condiviso della minore, la sua collocazione presso il padre e la frequentazione libera con la madre, nel rispetto degli impegni e della volontà di a carico della Per_2
resistente è stato posto un contributo di € 300,00 per il mantenimento ordinario della figlia, e le spese straordinarie sono state poste a carico di ambo le parti in pari quota.
I servizi sociali chiamati a svolgere una indagine sul nucleo familiare volto in particolare a verificare la possibilità di un recupero della relazione madre figlia hanno preso atto della distanza creatasi tra la resistente e la minore
(analogamente a quanto già avvenuto per la prima figlia), hanno registrato una 3 profonda conflittualità della coppia genitoriale, ed una alleanza tra le figlie ed il padre;
quest'ultimo non è parso in grado di favorire l'accesso della figlia all'altro genitore. E' stata svolta quindi una consulenza tecnica volta ad una maggiore comprensione delle dinamiche familiari ed alla individuazione di eventuali percorsi riparativi;
la consulenza ha dato conferma delle criticità
familiari, evidenziando la forte chiusura di entrambe le figlie verso la madre, e la difficoltà di entrambi i genitori nell'abbracciare la complessità della situazione, posto che ciascuno di essi appare piuttosto incline ad una lettura che vede concentrarsi sull'altro in via esclusiva la responsabilità di quanto accaduto;
la consulente invece – che pure riconosce nel padre la capacità di far fronte sul piano dell'accudimento materiale alle necessità della minore –
evidenzia come entrambi appaiano carenti sotto il profilo genitoriale;
la madre nel comprendere i bisogni profondi della figlia e nel sottovalutare il peso dei propri comportamenti in ambito domestico, il padre nel coltivare sterilmente il conflitto e non agevolare la ripresa della relazione;
il suggerimento della consulenza è quindi di mantenere fermo l'affido condiviso della minore (salvo eventualmente rivedere tale misura laddove vengano segnalati comportamenti sterilmente ostativi e non conformi all'interesse della minore), che resterà
comunque collocata presso il padre, e prevedere una frequentazione libera,
considerato che al momento non vi è alcuna ragionevole prospettiva di stabilizzare un regime di incontri tra la madre e la figlia, in ragione dell'età
ormai raggiunta e della ferma determinazione che ha mostrato anche nel corso della consulenza.
Ai genitori si richiede di aderire alle indicazioni fornite dalla CTU, portando a compimento il percorso di terapia familiare suggerito;
il Servizio Sociale viene invece incaricato di mantenere fermo un monitoraggio sul nucleo familiare, per verificare l'adesione al percorso suggerito e 4
l'andamento dell'affidamento condiviso, segnalando prontamente al PMM
ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore;
Il ricorrente chiede che la separazione sia addebitata alla moglie per via della violazione da parte sua del dovere di fedeltà; in proposito si osserva in primo luogo che la stessa narrativa del ricorso introduttivo riconduce la decisione di interrompere la convivenza – a tutela della figlia minore- alla compulsione della moglie ad accumulare ogni sorta di oggetto all'interno delle mura domestiche,
lasciando intendere che la separazione sarebbe intervenuta indipendentemente dall'asserita infedeltà; in secondo luogo si deve sottolineare che il tema viene affrontato in termini assolutamente generici, ed altrettanto generico appare l'unico capitolo di prova dedotto a sostegno dell'allegazione (capitolo di prova nel quale si intendeva chiedere alla figlia maggiore – che ha interrotto Per_1
da oltre 10 anni i rapporti con la madre – di confermare che la madre tre il
2017 e il 2021 avesse “intrattenuto una relazione extraconiugale”, senza circostanziare in alcun modo la vicenda); anche la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dalla resistente appare fondata su allegazioni generiche e non circostanziate, così come non circostanziati e privi di sufficienti riferimenti spazio temporali appaiono i capitoli di prova dedotti sul punto;
si fa riferimento a comportamenti irrispettosi, all'invio di messaggi offensivi, a condotte aggressive, senza alcun riferimento ad episodi specifici;
vi è di tale ultimo aspetto un unico riscontro documentale, riferito però ad un episodio successivo all'avvio del procedimento ed alla celebrazione dell'udienza presidenziale, allorquando, nel corso di una lite, il marito avrebbe colpito la moglie con un calcio ad una gamba. Per quanto esecrabile, tale avvenimento non può avere spiegato– per ragioni temporali – alcuna incidenza causale sulla fine del matrimonio. Non risulta neppure fondata l'accusa che la donna muove 5 al marito di essersi allontanato indebitamente dal domicilio comune,
unitamente alla figlia la stessa narrativa della memoria di Per_2
costituzione ricostruisce la trama di un rapporto da tempo in crisi, una coppia già da tempo separata di fatto, e riferisce di un vano tentativo di riappacificazione tra il luglio e il novembre 2021, seguito dalla definitiva decisione del marito di allontanarsi dalla casa familiare. Non si è trattato quindi di una mossa improvvida, repentina ed inaspettata, ma della presa d'atto che la relazione tra i coniugi non era più recuperabile.
In conclusione, non vi sono elementi sufficienti per addebitare la separazione ad alcuno dei coniugi.
Nulla deve prevedersi in ordine alla casa familiare, che per dichiarazione concorde di entrambi i coniugi è stata di recente compromessa in vendita.
Resta da determinare il contributo al mantenimento della figlia oggi Per_2
sedicenne, che – come si è già chiarito – al momento vive presso il padre ed ha interrotto la frequentazione con la madre.
Nel corso del procedimento la resistente ha documentato la perdita del proprio impiego presso una ditta di pulizie e di conseguenza del reddito di circa 1300
euro mensili in precedenza percepito;
si presume che percepirà il 50% del controvalore della casa familiare di cui è comproprietaria, prezzo di cui si ignora però la misura;
per contro ella dovrà provvedere dopo la vendita alle proprie necessità abitative, giacché dopo l'allontanamento del marito e della figlia era rimasta a vivere nella casa familiare. Il ricorrente è un operatore socio sanitario,
il suo reddito si attesta intorno ai 15.000 euro netti annui;
egli ha ereditato tuttavia pro quota il patrimonio del padre, recentemente defunto (la cui consistenza è apprezzabile dalle visure prodotte dalla resistente nell'ambito del subprocedimento instaurato da per vedersi assegnare la casa coniugale, Pt_1 6 dichiarato inammissibile dal precedente titolare del fascicolo); egli non sostiene spese abitative e si presume abbia la prospettiva di ricavare utilità dagli immobili ereditati.
In tale contesto di evidente squilibrio sotto il profilo della stabilità lavorativa,
della condizione abitativa e della disponibilità di risorse patrimoniali, pur tenuto conto che il carico integrale dell'accudimento della minore grava oggi sul padre, il collegio ritiene che il contributo materno vada contenuto nella misura da ultimo stabilita di € 180,00 mensili.
Le spese straordinarie – fermi per il passato i provvedimenti vigenti –
sono poste per il 60% a carico del padre e per il resto a carico della madre, e saranno regolate sulla base del protocollo di intesa vigente presso questo ufficio giudiziario secondo il quale sono compresi nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici,
antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le seguenti, divise per categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
7 spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In presenza di margini di soccombenza reciproca, le spese di lite sono compensate e quelle di CTU- liquidate con separato decreto- sono poste a carico di ambo le parti in pari quota.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20454/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede
- Affida la figlia minore delle parti ad entrambi i genitori, Per_2
con collocamento presso il padre e frequentazione libera con la madre;
- Pone a carico della resistente un assegno perequativo di € 180 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Pone le spese straordinarie a carico di ambo le parti in pari quota, disponendone la regolazione sulla base del protocollo di intesa in uso 8 presso questo ufficio giudiziario;
- Invita le parti ad attenersi alle indicazioni ed ai percorsi loro suggeriti dalla CTU;
- Dispone che il Servizio Sociale mantenga attivo il monitoraggio sul nucleo familiare vigilando sull'andamento dell'affido condiviso e segnalando prontamente al PMM ogni eventuale situazione di pregiudizio per la minore;
- Rigetta le reciproche domande di addebito;
- Compensa le spese di lite tra le parti e pone le spese di CTU a carico di ambo le parti in pari quota.
Roma, 27/12/2024
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi