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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/11/2024, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. 947/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 947/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Olmo Francesca
RICORRENTE
contro
:
, nata a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
1. dato atto che si è resa impossibile la prosecuzione della vita coniugale dichiarare la separazione personale dei coniugi e addebitandola a quest'ultima; Parte_1 CP_1
2. assegnare al Sig. la casa coniugale di Formigliana (VC), Via Roma 55, con tutto Parte_1
quanto ivi contenuto.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile in data 26.02.2020 presso il Comune Parte_1 CP_1 di Massazza (BI); dall'unione della coppia non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 16.7.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione dalla Parte_1
moglie con addebito alla stessa.
La parte convenuta, non costituito né comparso deve essere dichiarato contumace.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE e SULLE DOMANDE ACCESSORIE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione della parte oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile. La convenuta dallo scorso mese di marzo ha lasciato la casa coniugale ed ha fatto perdere le sue tracce.
Non può essere invece accolta la domanda di addebitabilità della separazione alla parte convenuta, stante la completa assenza di allegazione e di compendio istruttorio a sostegno della domanda medesima.
Nemmeno può procedersi ad assegnazione della casa familiare in assenza di prole minorenne.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di lite, la tipologia della pronuncia e l'irreperibilità del convenuto inducono a dichiararne l'irripetibilità.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 947/2024, rigettate le ulteriori domande, così statuisce:
1. Dichiara la contumacia della convenuta;
2. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio civile in data 26.02.2020 Pt_1 CP_1
presso il Comune di Massazza (BI);
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il 05.11.2024.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 947/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Olmo Francesca
RICORRENTE
contro
:
, nata a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni di seguito ritrascritte:
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
1. dato atto che si è resa impossibile la prosecuzione della vita coniugale dichiarare la separazione personale dei coniugi e addebitandola a quest'ultima; Parte_1 CP_1
2. assegnare al Sig. la casa coniugale di Formigliana (VC), Via Roma 55, con tutto Parte_1
quanto ivi contenuto.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio civile in data 26.02.2020 presso il Comune Parte_1 CP_1 di Massazza (BI); dall'unione della coppia non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 16.7.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione dalla Parte_1
moglie con addebito alla stessa.
La parte convenuta, non costituito né comparso deve essere dichiarato contumace.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE e SULLE DOMANDE ACCESSORIE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione della parte oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile. La convenuta dallo scorso mese di marzo ha lasciato la casa coniugale ed ha fatto perdere le sue tracce.
Non può essere invece accolta la domanda di addebitabilità della separazione alla parte convenuta, stante la completa assenza di allegazione e di compendio istruttorio a sostegno della domanda medesima.
Nemmeno può procedersi ad assegnazione della casa familiare in assenza di prole minorenne.
SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di lite, la tipologia della pronuncia e l'irreperibilità del convenuto inducono a dichiararne l'irripetibilità.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 947/2024, rigettate le ulteriori domande, così statuisce:
1. Dichiara la contumacia della convenuta;
2. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio civile in data 26.02.2020 Pt_1 CP_1
presso il Comune di Massazza (BI);
3. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Vercelli il 05.11.2024.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel./est. dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3