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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigli ere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1923/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8630/2018 emessa dal Tribunale di Napoli, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 12170/2011, pendente
TRA
(c.f ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2
sul minore (c.f. ) e (c.f. Persona_1 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Cafiero (c.f. C.F._4
), in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._5
APPELLANTI
E
(P. IVA ), in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Erasmo Augeri (C.F.
), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._6
APPELLATA NONCHE'
(P.IVA ), già persona del legale CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Ida Rampino (C.F.
), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._7
risposta in appello;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: lesione personale conseguente a sinistro stradale
Conclusioni: per gli appellanti: “L'avv. Francesco Cafiero, procuratore costituito per gli appellanti , , e , si Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
riporta integralmente alle deduzioni, allegazioni ed eccezioni già formulate nell'atto di appello ritualmente proposto, nonché alle note a verbale già precedentemente versate in atti. Ribadisce l'evidenza dei vizi motivazionali della sentenza impugnata, sia in merito alla quantificazione del danno, sia in merito all'esclusione del diritto risarcitorio altresì nei confronti della signora , madre del signor Parte_3 [...]
, il cui ruolo è stato inspiegabilmente ignorato dal Giudice di prime cure. Parte_1
In particolare, preme sottolineare che l'appellata non Controparte_4
ha puntualmente assolto il proprio obbligo di provvedere alla liquidazione del danno nei termini di cui al Codice delle Assicurazioni, attendendo non già l'acquisizione delle prove in sede processuale (come pure sovente accade nella pratica forense, benché non avallata dal dettato normativo), ma addirittura l'esito finale del giudizio, dando luogo ad un palese caso di mala gestio che, contrariamente a quanto più volte ribadito dall'appellata, consente al Giudicante di varcare i limiti massimali previsti dalla legge. Ribadisce altresì che nel petitum dell'atto di citazione con cui è stato promosso il primo grado di giudizio venivano richiesti tutti gli accessori di legge, fra cui senz'altro va contemplata la mala gestio, così come ripetutamente affermato in giurisprudenza. Conclude pertanto per l'integrale accoglimento dell'appello proposto, con vittoria di spese e attribuzione in favore dello scrivente procuratore.
Di conseguenza, chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Per l'appellata L'avv. Erasmo Augeri, difensore della Controparte_1 [...]
- F.G.V.S., nel riportarsi alle eccezioni ed alle argomentazioni Controparte_5
di cui alla comparsa di costituzione, nonché a tutti i propri scritti difensivi, conclude ancora una volta in conformità delle conclusioni rassegnate nella precitata comparsa, chiedendo che la Corte respinga l'avverso atto di appello, nonchè
l'appello incidentale proposto da , perché inammissibili, improponibili ed CP_2
infondati in fatto ed in diritto.
Si riporta, altresì, alle conclusioni già rassegnate nelle precedenti udienze, in particolare a quelle del 17/06/2022 (già depositate in via telematica il 03/06/2022), a quelle del 18/06/2021 (già depositate in via telematica il 10/06/2021), ed a quelle del
13.12.2024 (già depositate in via telematica il 9.12.2024), unitamente alla documentazione (anch'essa già depositata) che attesta i pagamenti effettuati dalla a seguito della sentenza di primo grado, pagamenti che, Controparte_5
unitamente all'importo di € 236.070,00 liquidato in favore dell' , hanno del CP_2
tutto esaurito il massimale dell'epoca, pari ad € 775.000,00.
E pertanto, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, nonché dell'appello incidentale proposto da , chiede che la Corte tenga conto CP_2
dei pagamenti finora corrisposti, il tutto nei limiti del massimale di legge dell'epoca del sinistro, pari ad € 775.000 ormai esaurito, e senza ulteriori oneri, giacchè non dovuti e non richiesti ritualmente.
Impugna ogni avversa deduzione, richiesta e conclusione, nuovamente disconoscendo, nella forma e nei contenuti, la documentazione di controparte.
Chiede che la causa sia assegnata a sentenza con i termini di cui all'art.190 c.p.c..”. Per l'appellata/appellante incidentale “ Voglia l'Ecc.ma Corte adita, CP_2
contrariis reiectis 1)Respingere la domanda di risarcimento avanzata dalla sig.ra
, in quanto infondata in fatto e diritto ed in ogni caso non provata. Parte_3
2) In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma parziale della impugnata sentenza, dichiarato il diritto dell' , in riferimento agli esborsi a favore del CP_2 [...]
a rivalersi nei confronti del convenuti responsabile civile, le Parte_1 [...]
nella qualità di Ente Gestore per la Campania del Fondo Vittime della CP_6
strada in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Trieste alla p.zza
Duca degli Abruzzi 2 ,come in atti, in solido o come di giustizia, con detrazione e riconoscimento in favore dell del costo dell'infortunio la condanna dei CP_2
convenuti, per come di ragione, al pagamento, della somma di € 1699.302,03 o diversa di giustizia salvo variazione per aggiornamento del costo ex.art. 116 DPR
1124/65, in quanto rientrante nel danno civilistico e salvo maggior costo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 07.04.2011, conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la società di ente gestore del Fondo di Controparte_7
Garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma spettante a titolo di danno patrimoniale e non sofferto a seguito del sinistro stradale del 13.02.2008, sinistro il cui responsabile non
è stato identificato. In particolare, premetteva che “ a) il giorno 13.02.2008 alle ore
14.20 circa, il sig. si trovava a bordo del ciclomotore Yamaha tg Parte_1
CP75336 e percorreva la via Contrada Pisciarelli in Napoli, allorquando fu tamponato da una vettura tipo Golf di colore scuro, che subito dopo l'impatto si diede alla fuga senza consentire l'identificazione del numero di targa e dunque delle generalità del suo conducente;
b) a seguito del predetto impatto il ciclomotore a bordo del quale circolava il rovinava al suolo, unitamente a quest'ultimo; c) Pt_1
l'impatto fu tanto violento che nell'immediatezza si rese necessario l'intervento dell'ambulanza; pertanto, il fu trasportato presso il PS dell'ospedale S. Pt_1
AO di Napoli, ove fu temporaneamente ricoverato in prognosi riservata con diagnosi di politrauma. Sottoposto agli accertamenti del caso, accertata la gravità delle lesioni, venne trasferito in pari data presso l'ospedale S. Giovanni Bosco ove fu ricoverato con diagnosi di paraplegia flaccida post-traumatica. Il giorno successivo la famiglia provvide a richiedere l'ammissione dell'istante presso la clinica Toniolo di Bologna, ove fu prontamente accolto con diagnosi di frattura vertebrale mielica completa di T9. Frattura composta della scapola sinistra. Inoltre, a seguito della
RMN eseguita in sede si evidenziò “ presenza di frattura-lussazione da flesso distrazione di T9, caratterizzata da interessamento delle 3 colonne di ed Per_2
anterolistesi di T8 su T9 con attuale modica retropulsione del muro somatico posteriore di T9. Si osservano inoltre fratture del processo trasverso di sinistra di T7,
T8, della lamina sinistra T8, dell'apofisi spinosa di T8 e di T9 e parziale del peduncolo e del processo trasverso di sinistra du T10. Si rileva inoltre a livello T8-T9 un rigonfiamento del midollo spinale che per un'estensione di 24 mm, appare nettamente iperintenso nella sequenza STIR e modicamente in quella T2 pesata, in rapporto in parte ed edema midollare ed in parte ematomielia. Le indagini hanno consentito inoltre di rilevare la presenza di un'abbondante quantità di versamento pleurico bilaterale soprattutto a sinistra ed infine la frattura con distacco di un frammento della IX costola di sinistra, sulla linea scapolare”.; e) durante la degenza presso la suddetta clinica, l'istante venne sottoposto ad intervento chirurgico con il quale gli fu praticata la decompressione midollare mediante atrodesi ed applicazione di placca al titanio con avvitamento da T6 a T11; f) in data 21.02.08 l'istante venne ricoverato presso il “Montecatone Rehabilitation Institute” di Imola con diagnosi di paraplegia post-traumatica, dal quale fu poi dimesso in data 09.06.2008; g) attualmente il sig. , nonostante le citate terapie, risulta affetto da paraplegia Pt_1
degli arti inferiori, incontinenza urinaria, stipsi ostinata, grave stato depressivo e disturbi della funzionalità della spalla sinistra;
h) secondo il parere medico legale del dott. , specialista in medicina legale e delle assicurazioni, l'istante, Persona_3
a seguito dei fatti narrati, ha riportato un'invalidità biologica pari al 90% con necessità di assistenza continua per l'intero arco della vita. Sempre il suddetto specialista ha accertato una ITT per un periodo iniziale di tre mesi, una perdita della capacità lavorativa generica, e specifica;
i) in data 20.02.2009 la CP_2
territorialmente competente ha riconosciuto all'istante una menomazione pari al grado 90% costituendo pertanto a favore dello stesso una rendita pari al minimale di legge a decorrere dal 22.01.2009; l) l'istante è coniugato con la sig.ra
[...]
con la quale in data 05.07.2005 ha concepito il piccolo ed era Pt_2 Per_1
unico percettore di reddito all'intero del nucleo familiare;
m) all'epoca dei fatti l'istante svolgeva attività lavorativa presso la ditta CO.E.MI. S.R.L., percependo un reddito annuo pari ad € 13.899,00; n) l'evento sin qui descritto ha causato all'istante un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, di gran lunga superiore all'indennizzo predisposto dall;
O) pertanto, ai sensi della normativa vigente, CP_2
è suo interesse e diritto richiedere e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali al Fondo Generale delle Vittime della strada, gestito per la
Campania dalle seppur in via differenziale;
p) a mezzo del Controparte_1
sottoscritto procuratore, nel rispetto delle prescrizioni di legge, ha provveduto a richiedere quanto sopra alle nella qualità sopra evidenziata, Controparte_1
mediante raccomandata A.R. n. 08000001419053 ricevuta in data 02.10.2008; raccomandata a.r. n. 08000001657019 ricevuta in data 07.11.2008; raccomandata a.r. n. 100000005634628 ricevuta in data 22.02.2010; nonché nel rispetto del dettato normativo, a comunicare la medesima richiesta alla Consap sempre mediante racc.ta a.r. n. 0800001419050 ricevuta in data 03.10.08 e raccomandata n.
10000005634638 ricevuta in data 22.02.2010; q) tuttavia, decorso il termine di legge, l'ente sopra evidenziato non ha provveduto ad effettuare l'offerta risarcitoria né altresì a predisporre le attività cui è chiamata ex lege al fine di formulare la predetta offerta, contestando l'operatività del Fondo Generale Vittime della Strada per il caso di specie”.
Tanto rappresentato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “…dichiarare la responsabilità del proprietario e/o conducente della vettura rimasta ignota nella produzione dell'evento sinistroso descritto in narrativa e per l'effetto, ai sensi della normativa vigente, condannare la società Controparte_1
nella sua qualità di ente gestore per la Campania del F.G.V.S. tenuta al pagamento in favore del sig. della somma che allo stato si dichiara Parte_1
indeterminabile, dovuta a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti con l'applicazione degli interessi dovuti come per legge e della rivalutazione monetaria;
o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore, così come determinata in corso di causa, che il Giudicante adito vorrà liquidare facendo ricorso al suo equo apprezzamento…”.
Si costituivano le che contestavano la domanda, chiedevano di Controparte_1
estendere il contradditorio nei confronti dell' stante il diritto di rivalsa CP_2
stragiudizialmente avanzato dal predetto Ente, avendo quest'ultimo già riconosciuto all'attore l'indennità prevista per legge, nella qualità di lavoratore soggetto ad infortunio in itinere.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa dell' il quale, costituitosi, chiedeva CP_2
in via riconvenzionale il rimborso delle somme versate e da versarsi a titolo di rendita vitalizia per un importo totale di € 802.821,84.
Intervenivano in giudizio coniuge dell'attore, in proprio nonché n.q. Parte_2
di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore Per_1
e – padre dell'attore – – madre
[...] Persona_1 Parte_3
dell'attore – , e - fratelli Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
dell'attore – proponendo anch'essi domanda di risarcimento danni sempre in relazione ai danni .
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, venivano escussi testi ed espletata CTU medica. Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva riservata in decisione in data
14.06.2018.
Con sentenza n. 8630/2018 pubblicata il 09.10.2018 nel procedimento R.G. n.
12170/2011, il Tribunale così statuiva:
“1. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11 Pt_1
della somma di € 451.115,54 oltre interessi compensativi ad un tasso medio
[...]
del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
2. condanna la al pagamento in favore dell in Controparte_11 CP_2
persona del legale rappresentante della somma di € 236.070,072 oltre interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data della domanda (22/12/2011) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT
3. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11 [...]
della somma di € 36.589,32 oltre interessi compensativi ad un tasso medio Pt_2
del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
4. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11 [...]
nella qualità di legale rappresentante di della somma di Pt_2 Persona_1
€ 51.225,05 oltre interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT 5. condanna la al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_11
IC IC delle spese di lite per dichiaratone anticipo;
spese che si liquidano complessivamente in € 428,00 per spese vive ed € 21.387,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
6. condanna la
[...]
al pagamento in favore dell'avv. Simona IC per Controparte_11
dichiaratone anticipo delle spese di lite;
spese che liquida in € 13.430,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
7. rigetta le domande di , , , e Controparte_9 CP_10 CP_8 Per_1
; Parte_3
8. compensa le spese di lite tra i soggetti di cui al capo 7 e le altre parti del giudizio;
9. spese di CTU definitivamente a carico della .”. Controparte_11
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 09.10.2018, con citazione notificata in data 09.04.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c. Pt_1
, (in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul
[...] Parte_2
minore e interponevano appello - iscritto a ruolo Persona_1 Parte_3
il 18.04.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.ma Corte, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza resa dal
Tribunale di Napoli n. 8630/2018, così pronunciare: a) in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo di primo grado presso la cancelleria della VIII sez. civile del Tribunale di Napoli, accertare e dichiarare l'errore in cui è incorso il Tribunale di Napoli nell'escludere la mala gestio operata dalla nella Controparte_1
gestione del sinistro occorso al sig. in data 13.02.2008, in Parte_1
considerazione del fatto che la medesima compagnia è stata posta in mora in data
02.10.2008, e pertanto in condizioni di liquidare il danno così come poi accertato e dichiarato nella sentenza di primo grado;
b) per l'effetto, alla luce della giurisprudenza vigente in materia, condannare le , quale impresa Controparte_1
designata per la gestione del F.G.V.S., al risarcimento del danno derivante dalla suindicata mala gestio, obbligandola al pagamento del danno ulteriore oltre il massimale vigente all'epoca del sinistro, limitatamente agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria sul massimale medesimo;
c) accertare inoltre l'errore in cui è incorso il Tribunale di Napoli nell'escludere il diritto al risarcimento dei danni patiti dalla appellante signora , in ragione del rapporto parentale Parte_3
esistente con il soggetto danneggiato ) alla luce di tutte le circostanze Parte_1
di fatto già dedotte, allegate e provate in primo grado ed ignorate e/o escluse dal medesimo Tribunale;
d) rideterminare, in ragione di quanto richiesto ai capi precedenti, le rispettive quote risarcitorie spettanti a ciascun appellante, secondo la valutazione di questa Eccellentissima Corte;
e) ed infine, in ogni caso, condannare le in persona del legale rappresentate pro-tempore, alla integrale Controparte_1
rifusione delle spese del presente giudizio”.
Si costituivano che resistevano chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1
Si costitutiva, altresì, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva CP_2
appello incidentale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni … dichiarato il diritto dell' , in riferimento agli esborsi a favore del , a rivalersi CP_2 Parte_1
nei confronti dei convenuti responsabili civili le nella qualità Controparte_6
di ente gestore per la Campania del Fondo Vittime della strada…, in solido o come di giustizia, con detrazione e riconoscimento in favore dell' , del costo CP_2
dell'infortunio la condanna dei convenuti per come di ragione, al pagamento della somma di € 1.345.741,11 o diversa di giustizia, salvo variazione per aggiornamento del costo ex art. 116 DPR 1124/65, in quanto rientrante nel danno civilistico e salvo maggior costo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal giorno dell'evento fino al soddisfo…”.
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 20.09.2019, veniva rinviata al 18.06.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito delle note ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c. il
14.03.2025 la Corte riservava la causa per la decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive. § 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda con le seguenti motivazioni:
“ … nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, il danneggiato può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza. Solo laddove si verifichino questi presupposti, pertanto, il risarcimento del danno da fatto illecito, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, può essere liquidato a carico del Fondo vittime della strada, il quale ha diritto di rivalsa sul responsabile del sinistro, qualora esso sia identificato. Ebbene, dall'esame dell'istruttoria i presupposti richiamati devono ritenersi compiutamente provati ( cfr deposizione di e documentazione medica coerente per data e Tes_1
tipologia di danno in atti) .
Ciò posto, va premesso che nel caso in esame trova applicazione il regime del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38, che ha disposto la cd. "socializzazione" del danno biologico, il giudice può accogliere l'azione di rivalsa dell' - sia in caso di azione di CP_2
regresso, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, sia in caso di azione in surroga di cui all'art. 1916 c.c. - solo entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, previo accertamento dell'esistenza e dell'entità di tali danni, in base alle norme del codice civile, mentre non possono essere aggredite dal predetto ente le somme liquidate al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni morali e dei danni biologici (Cass. 10/01/2008, n.
255; Cass. 27/07/2001, n. 10289). Ciò premesso, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente a perdita o diminuzione della capacità lavorativa, il danneggiato - e quindi anche l' nell'ipotesi in cui agisca in surroga CP_2
ai sensi dell'art. 1916 c.c. - è tenuto a dimostrare di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass.12/02/2015, n. 2758; Cass. 27/04/2010, n. 10074). La dimostrazione del predetto pregiudizio, peraltro, può avvenire anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. 14/11/2013, n. 25634; Cass. 23/08/2011, n. 17514).
La possibilità del ricorso alle presunzioni semplici trova fondamento nella circostanza che, trattandosi di un pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica (Cass. 23/09/2014, n. 20003). Peraltro, allorché sia stata valutata, anche tramite presunzioni, la ragionevole probabilità della futura diminuzione del reddito percepito dal danneggiato, la liquidazione del danno, in assenza di prova certa del suo ammontare, può essere effettuata con determinazione equitativa (Cass.
23/09/2014, n. 20003). Il ricorso al criterio equitativo si giustifica particolarmente nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue (Cass. 14/11/2013, n.
25634; Cass. 23/08/2011, n. 17514).
Anche per tale profilo deve ritenersi che l'istruttoria espletata abbia fornito elementi adeguati a far ritenere sussistenti i presupposti per la attribuzione della rendita e della surroga ( cfr documentazione contabile da cui emerge il reddito da salario dell'infortunato nel 2007 e CTU dott. pg 12). Persona_4
In merito occorre precisare come trattandosi di menomazione superiore al 16% la rendita deve essere ripartita in due distinte quote la prima quota è determinata dal danno biologico, la seconda dalle conseguenze patrimoniali dello stesso. La rendita annua è stata quantificata in € 13.169,65 € ed è stata erogata dal 22/1/2009.
Tuttavia, essa è soggetta a rivalutazione ed all'ottobre 2016 era pari ad € 14.575,68 cui vanno aggiunti € 728,78 per il coniuge ed € 728,78 per il figlio minore oltre all'assegno personale continuativo annuo per € 6398,64; ciò per un totale di €
22431,88 ( per una rendita mensile pari ad € 1869,32 mentre la rendita da danno biologico su base mensile è pari ad € 1869,32. La rendita capitalizzata da danno biologico è pari ad € 322.594,17; quella da danno patrimoniale è pari ad €
461.792,00. Per un valore complessivo pari ad € 784.386,17.
Deve tuttavia precisarsi che per l'anno 2008 il massimale assicurativo era pari ad €
775.000,00 e che la prospettazione di una mala gestio della da parte CP_11
dell'attore (assente nell'atto di citazione e nella prima memoria) deve ritenersi sottratta al vaglio della scrivente.
A dirimere la questione distributiva soccorre la consulenza medica redatta in modo completo e convincente dalla dott.ssa Per_5
In particolare, il CTU attribuisce al 120 giorni a titolo di ITT, 60 giorni di Pt_1
ITP al 50%, nonché un biologico permanente con un tasso del 90%; ciò per un ammontare risarcitorio in base alle tabelle di Milano per un soggetto di 29 anni pari ad € 939.052,00 a titolo di danno biologico permanente, € 11760,00 a titolo di ITT ed
€ 2940,00 a titolo di ITP ( totale di € 953.752,00).
Da tale importo dovuto deve essere detratta la somma di € 322.594,17 (versata dall' in forma rateale a titolo di rendita da danno biologico); con un residuo di CP_2
631.157,83 quale danno differenziale;
Ciò a fronte del massimale di legge per l'anno di interesse pari ad € 775.000,00. per l'effetto il massimale deve essere così ripartito: all'attore devono essere attribuiti € 631.157,83 a titolo di danno differenziale.
In merito al danno “ morale” si osserva come deve farsi applicazione in questa sede di quanto statuito dalla Corte di Cassazione (SS.UU.) nr. 26972, 26973, 26974,
26975, cui questo giudice aderisce con convinzione e sulla cui scorta è a ritenersi che:
•palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale;
•al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrrereddito"), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato". L'equità consente il ricorso alle cd. tabelle per il ristoro del danno;
•è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice, però, deve evitare duplicazioni e, per la liquidazione, far riferimento ad una unica voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi descrittivi degli artt. 138, 138 codice delle assicurazioni;
•in particolare ha chiarito sotto tale profilo il supremo giudice di nomofilachia che viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del ed. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
A mente di quanto sopra va quindi evidenziato come le tragiche conseguenze dell'incidente ( con esiti di biologico del 90%), la giovanissima età della vittima e la interferenza dei fatti per cui è lite sulla capacità di lavoro generica e specifica determinano la necessità di effettuare una personalizzazione dell'ammontare risarcitorio.
Personalizzazione pari al 30% del valore riconosciuto quale attribuibile al;
Pt_1
ciò per un ammontare pari ad € 189.347,349 . Tale importo, pertanto, assorbe anche la somma residuata al riconoscimento del danno differenziale (€ 143.842,17) ed è riconoscibile soltanto entro i limiti della stessa.
Peraltro, deve osservarsi quanto segue. Il problema della individuazione dei soggetti legittimati ad ottenere il riconoscimento di poste risarcitorie è stato definitivamente risolto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, le quali hanno stabilito che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al l'maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi della l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. Massimale catastrofale) (sez. U, sentenza n. 15376 del
01/07/2009, rv. 608746).
È esatto il rilievo che le somme che ii danneggiato abbia ricevuto a titolo di provvisionale o di indennizzo versato dall' (legittimato alla surrogazione ex art. CP_2
1916, comma ultimo, c.c.) Vanno detratte dall'ammontare dovuto dal responsabile al predetto danneggiato poiché, mancando questa detrazione, questi verrebbe a conseguire un importo risarcitorio maggiore di quello a cui ha diritto cass. 13 novembre 1987 n. 8353), ma non può prescindersi, al riguardo, dal considerare che c. Cost. 18 luglio 1991 n. 356 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 32 cost. - l'art. 1916 c.c., nella parte in cui, in tema di assicurazione contro i danni, consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico e che c. Cost.
27 dicembre 1991 n. 485, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38 cost. - sia l'art. 10, commi 6 e 7, del t.u. Sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato (o i suoi aventi causa) hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabile per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall' sia l'art. 11, CP_2
commi 1 e 2 dello stesso t.u. Nella parte in cui consente all di avvalersi, CP_2 nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
Deve dunque ritenersi che concorrano alla ripartizione della somma residua anche i danneggiati indiretti quali il coniuge, il figlio ed ( eventualmente) i fratelli.
Nell'ipotesi di lesione del rapporto parentale ai congiunti della vittima che abbia riportato lesioni gravissime, spetta al giudice che si avvalga per la liquidazione del danno delle tabelle in uso presso il tribunale di Milano, procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze, fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Tuttavia, il riconoscimento della attribuzione di un danno indiretto da grave lesione del sarebbe passato inevitabilmente per l'assolvimento degli oneri probatori Pt_1
ad esso sottesi. L'osservatorio sulla giustizia civile di Milano, infatti, nella relazione illustrativa delle tabelle ha chiarito come il riconoscimento del danno indiretto è subordinato a specifiche allegazioni di parte connesse alla natura ed alla intensità del legame pregresso nonché alla qualità e quantità della alterazione della vita familiare.
Ebbene, all'uopo occorre distinguere la posizione dei singoli soggetti che hanno chiesto il risarcimento: per i genitori ed i fratelli nessun elemento probatorio ovvero allegatorio è stato validamente offerto. Per il coniuge, invece, la accertata interferenza del danno sulla sfera sessuale e l'inevitabile conseguenza su quella emotivo – relazionale ( anche tenuto conto della giovanissima età dei soggetti coinvolti) determina un diritto risarcitorio. Del pari per il figlio deve ritenersi, sempre in una ottica presuntiva ma ancorata al legame naturale strettissimo padre/figlio , che le limitazioni motorie del padre certamente hanno determinato una incidenza negativa sulla pienezza del rapporto genitoriale.
Rispetto a tali due ultimi soggetti , in termini equitativi possono essere riconosciuti €
50.000 per la madre ed € 70.000,00 per il figlio. L'incapienza del massimale determina tuttavia una riduzione proporzionale degli importi attribuibili ai singoli danneggiati. Per l'effetto, la compagnia dovrà versare €
687.185,615 in favore dell'attore; € 51.225,05 in favore del minore, € 36.589,32 in favore del coniuge. Dall'importo dovuto all'attore deve inoltre essere detratto l'ammontare attribuito dall' a titolo di rendita vitalizia da biologico ( pari ad CP_2
una somma attualizzata di € 322.594,17 da decurtarsi secondo la stessa percentuale per un importo a detrarsi di € 236.070,072). Per l'effetto, la somma da attribuirsi al
è pari ad € 451.115,543. La somma residua di €236.070,072 spetta all' Pt_1 CP_2
in surroga rispetto al versamento della rendita vitalizia da danno biologico.
A tali somme vanno aggiunti interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
In ordine alle spese si rileva come il decreto ministeriale n.55/2014 anche se sopravvenuto al giudizio da cui deriva il compenso, va applicato ex art. 28 (“le disposizioni del decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”), sulla base di un principio di diritto già chiarito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n.
17406) con riferimento all'applicabilità ai giudizi pendenti del D.M. n. 140/2012.
In particolare, le SSUU avevano chiarito che per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto ( quello del 2012 ma le argomentazioni sono integralmente mutuabili in relazione al DM attualmente vigente) e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
La Suprema Corte , inoltre, chiarisce come non potrebbe condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione. Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata;
e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacchè sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del 2001). L'attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di "compenso" non può non implicare l'adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest'ultimo, tanto più che alcuni degli elementi di cui il decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anzichè alla prestazione professionale nella sua interezza. Nè varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Stante la natura della controversia, gli stretti rapporti di parentela tra l'attore e gli interventori, le ragioni del rigetto connesse all'applicazione di indicazioni di osservatori sul diritto civile sopravvenuti rispetto all'esperimento delle domande e tenuto conto della disciplina di cui all'art. 92 applicabile ratione temporis si compensano le spese nei confronti di , , Controparte_9 CP_10 CP_8
e .”. Per_1 Parte_3
§ 4.
Gli appellanti e in proprio e n.q. contestano l'erronea Parte_1 Parte_4
valutazione dell'operato della Compagnia di Assicurazioni nella gestione del sinistro, evidenziando che, benché il sinistro, verificatosi in data 13.02.2008, sia stato denunciato alle con missiva recapitata in data Controparte_11
02.10.2008, quest'ultima non ha messo immediatamente a disposizione dei danneggiati l'importo del massimale, ma solo una parte di esso, a due anni di distanza dalla costituzione in mora ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22, adducendo motivazioni infondate;
deducono che per consolidata giurisprudenza l'assicuratore della r.c.a. è inadempiente alle proprie obbligazioni per colpevole ritardo nei confronti del danneggiato, c.d. “mala gestio” impropria, a seguito della costituzione in mora ex art. 22 della L. n. 990 del 1969 (ora ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), non seguita dal dovuto pagamento e risponde a titolo di rivalutazione ed interessi anche oltre il limite del massimale, senza necessità che il danneggiato formuli specifica domanda, essendo sufficiente la richiesta di integrale risarcimento dei danni;
che in citazione è espressamente richiesto il risarcimento “dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti con l'applicazione degli interessi dovuti come per legge e della rivalutazione monetaria”, sicché la domanda è stata formulata ab origine;
pertanto, esso ha il diritto – quale ulteriore risarcimento per il ritardo Pt_1
nella liquidazione - alla corresponsione degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria non già con riferimento alla somma ridotta e liquidata in sentenza (Euro 631.157,83), bensì con riferimento al massimale vigente all'epoca del sinistro (Euro 775.000,00); che gli interessi applicati sulla sorte capitale liquidata
(Euro 631.157,83) in ragione di quanto disposto in sentenza (ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma devalutata originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT) - assommano ad Euro 50.573,42; invece, gli interessi calcolati in ragione del tasso legale con riferimento al massimale di Euro 775.000,00 assommano invece ad Euro 117.689,59; ancora, al fine di stabilire il danno effettivo patito dal danneggiato in conseguenza della mala gestio dell'assicuratore, occorre operare altresì una comparazione tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di
Stato con scadenza non superiore ai dodici mesi ed il saggio legale degli interessi;
qualora il primo di tali saggi sia superiore al secondo, l'assicuratore sarà obbligato quindi a risarcire il maggior danno risultante dalla differenza di rendimento, quale ristoro per la perdita di valuta conseguente all'ingiustificato ed illegittimo ritardo;
la verifica aritmetica rende maggiormente palese ed intellegibile la differenza tra i due parametri testé indicati: gli interessi al tasso legale applicati al massimale di Euro 775.000,00 ammontano ad Euro 117.689,59, il maggior danno, in considerazione del miglior rendimento dei titoli di Stato (precisamente negli anni
2008, 2010 e 2011) rispetto al tasso di interessi legale, assomma ad Euro 13.434,45.
Gli appellanti e in proprio e n.q. concludono nel senso Parte_1 Parte_4
di aver diritto ad un ulteriore risarcimento del danno quantificato in Euro 131.124,04, somma che deve essere ripartita proporzionalmente, tra l'attore quale danneggiato principale, il minore nonché, . Parte_2 Persona_1 Parte_3
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Seppur la gravata sentenza statuisca sul punto < … la prospettazione di una mala gestio della da parte dell'attore (assente nell'atto di citazione e nella prima CP_11
memoria) deve ritenersi sottratta al vaglio della scrivente ...>>, in concreto ha riconosciuto interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale sulle somme attribuite ai danneggiati, in misura anche maggiore di quanto hanno diritto.
Precisato che la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno per
"mala gestio" cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore (cfr. Cass., 16/12/2024 , n. 32720) come nel caso di specie, va osservato che in ipotesi di ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del danneggiato (cosiddetta mala gestio impropria), secondo orientamento costante, la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti al danneggiato oltre il limite del massimale, decorrono dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall' art. 22 della l. n. 990 del 1969 ovvero dall'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, che si identifica con quello della costituzione in mora (cfr., fra le ultime, Cass. 20/11/2024 , n. 29927).
Il Tribunale, dopo aver statuito che l'incapienza del massimale determina una riduzione proporzionale degli importi attribuibili ai singoli danneggiati, ha condannato le al pagamento, sulle singole somme a quest'ultimi CP_11
riconosciuti, oltre il massimale, degli del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT>>.
Insomma, seppur in motivazione il Tribunale abbia ritenuto di non doversi pronunciare sulla mala gestio della compagnia assicuratrice, nelle statuizioni di condanna ha riconosciuto interessi e rivalutazione oltre il massimale ma con decorrenza non già ma dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall' art. 22 della l. n. 990 del 1969 ovvero dall'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 - ma in data antecedente, ovvero, dalla data del sinistro. Pertanto, all'odierna parte appellante è già stato riconosciuto dal Tribunale ciò che chiede con il motivo in esame, anzi, in misura maggiore rispetto a quanto ha diritto, ma sul punto le CP_11
non hanno proposto appello incidentale. Chiaramente gli interessi e la rivalutazione monetaria, oltre il massimale, spettanti a ciascun danneggiato vanno calcolati sul singolo importo attribuito e non già sull'intero massimale, come pretenderebbe parte appellante.
Ne consegue che il motivo è in parte inammissibile per difetto di interesse ex art. 100
c.p.c. non sussistendo sotto il profilo in esame soccombenza.
Riguardo alla richiesta di risarcimento del maggior danno risultante dalla differenza di rendimento tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore ai dodici mesi ed il saggio legale degli interessi, va evidenziato che occorre in tal caso domanda (cfr. Cass.14/02/2022 , n. 4668), che non è stata invece proposta in primo grado.
§ 5.
Con il proposto gravame si lamenta dell'esclusione della stessa dal Parte_3
novero dei soggetti danneggiati;
deduce che nell'atto d'intervento si fa esplicito riferimento al fatto che l'attore e il proprio nucleo familiare (cioè moglie e figlio) convivessero – alla data del sinistro – con il nucleo familiare originario, cioè con i propri genitori ( e e la circostanza è stata poi Persona_1 Parte_3
confermata dal testimone , il quale ha dichiarato “ , quanto è Testimone_2 Pt_1
successo l'incidente e nei mesi successivi, viveva con i genitori a Via Vicinale
Angogna n.81”, precisando che oltre ai suddetti genitori vivevano nella medesima casa “sua moglie e suo figlio, e c'erano anche altre due sorelle e un fratello”; inoltre, essa appellante si è accollata (economicamente e moralmente) tutto Parte_3
il carico della fase immediatamente successiva al sinistro, e cioè, il trasporto ed il ricovero presso la “Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo” in Bologna (BO) dove
[...]
è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico nel tentativo di Parte_1
riacquistare la mobilità articolare o comunque ridurre gli effetti lesivi del sinistro, la successiva riabilitazione, avvenuta presso il Montecatone Rehabilitation Institute
S.p.A. di Imola, la fase di reinserimento domiciliare e fino al successivo trasferimento in altra abitazione;
essa appellante ha vegliato incessantemente sullo stato di salute del proprio giovane figlio, facendosi carico di ogni necessità, non da ultimo le ingenti spese mediche sostenute nei suindicati nosocomi;
tali circostanze, dedotte ed allegate sin dal primo atto di intervento, sono state confermate da Pt_1
nella propria memoria di secondo termine ex art. 183, 6° comma, n.2 c.p.c. e,
[...]
non sono neppure contestate;
la convivenza con il figlio (circostanza Parte_1
provata per testi), dimostra l'intensità del rapporto;
peraltro, a dispetto degli sforzi profusi, le lesioni patite da sono risultate irreversibili, vanificando Parte_1
ogni speranza riposta negli interventi praticati;
all'esito della degenza clinica,
[...]
– oltre ad avere perso definitivamente l'uso degli arti inferiori – ha Parte_1
riportato postumi invalidanti non solo dal punto di vista fisico-motorio, ma anche relazionale;
se è vero che alcuni di questi postumi attengono esclusivamente all'intimità della coppia , è altrettanto vero che altri di questi (si pensi CP_12
alla paralisi dell'ileo) si riverberano non solo sul compagno di vita, ma anche sui conviventi più prossimi, ed è legittimo presumere che una madre che ha tentato in ogni modo di evitare il peggio sia caduta in uno sconforto profondo, anche e soprattutto nella consapevolezza che al figlio spetta una vita ancora lunga e intrisa di difficoltà; deduce poi, riguardo alle spese mediche confermate dal CTU che sebbene le fatture siano intestate a , le stesse sono state integralmente sostenute Parte_1
da essa appellante per un importo complessivo di Euro 27.257,65.
Il motivo è parzialmente fondato.
Secondo la Suprema Corte, in tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno
"iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria (cfr. Cass. 20/12/2023, n.35663 ).
Alla luce delle predette coordinate interpretative, ha errato la sentenza impugnata laddove ha negato la risarcibilità del danno non patrimoniale in favore della madre del danneggiato, siccome nessuno elemento probatorio ovvero Parte_3
allegativo è stato offerto. A prescindere dalla considerazione che anche la non convivenza, comunissima nella vita delle persone adulte che formano propri nuclei familiari autonomi, non incide direttamente sulla permanenza dei legami affettivi, posto che lo stretto legame parentale consente di presumere l'esistenza di un danno non patrimoniale apprezzabile in termini di sofferenza per il dolore altrui, salvo prova contraria sulla inesistenza di un reale rapporto affettivo, (cfr. Cassazione civile sez.
III, 17/05/2023, n.13540); nella specie, alla stregua delle prove offerte – prova testimoniale - l'odierna appellante conviveva con il figlio e il suo nucleo familiare all'epoca dell'incidente, mentre sfornita di supporto probatorio è la circostanza che la si sia occupata del proprio giovane figlio, dopo il sinistro, facendosi carico Parte_3
di ogni necessità. Tale carenza di prova e la circostanza che ad oggi non vi sia convivenza tra il danneggiato e la madre – convivenza cessata dopo il sinistro-, incide sulla componente dinamico relazionale dell'invocato danno, ovvero sull'alterazione delle abituazioni quotidiane, che non può ritenersi sussistente, ma non elimina la sofferenza morale pura, che può evincersi presuntivamente dal rapporto di parentela e dal rapporto di convivenza sussistente all'epoca del sinistro.
La Suprema Corte ha ritenuto che per determinare la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, occorre far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, posto che le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni delle Suprema Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso (cfr. la già citata Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
La tabella del Tribunale di Roma, per liquidare tale voce di danno ,tiene conto di diverse componenti quali la relazione affettiva (nella specie 20 punti), il numero dei familiari (nella specie 4), l'età del danneggiato (nella specie 8 punti)-, l'età del soggetto da risarcire (nella specie 5 punti) e la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato (ovvero 90%). Una volta individuato il punteggio da assegnare a ciascun familiare, l'importo va poi moltiplicato per il valore punto, che tiene conto sia dell'aspetto interiore del danno sofferto dal familiare, sia della componente dinamico-relazionale, per lo sconvolgimento delle abitudini di vita: il coefficiente per il danno morale –l'unico risarcito nel caso di specie -, secondo le tabelle del 2023, è individuato nella misura di 3.474,00 euro. Nella sostanza, la detta tabella consente di parametrare la liquidazione dal danno all'entità della lesione patita dalla vittima primaria perché maggiore sarà l'invalidità del soggetto leso e maggiore sarà la liquidazione del danno a favore del familiare. Ebbene, applicando i criteri previsti dalle Tabella di Roma ed. 2023, ovvero, un valore punto pari a € 3.474,00 euro e un punteggio di 33, l'importo riconoscibile è di € 30.953,34. Su tale importo spettano poi gli interessi al tasso legale, sebbene il massimale non sia sufficiente per attribuire ai danneggiati tutte le somme riconosciute tanto da esigerne la riduzione proporzionale, come già disposto dal Tribunale, per le considerazioni innanzi espresse sulla sussistenza di mala gestio impropria.
Ed invero, da un lato, è pacifico che il sinistro, verificatosi in data 13.02.2008, è stato denunciato alle con missiva recapitata in data Controparte_11
02.10.2008 ma la compagnia non ha messo immediatamente a disposizione dei danneggiati l'importo del massimale, ma solo una parte di esso, a due anni di distanza dalla costituzione in mora ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22; dall'altro, né la difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro, né l'intervento di assicuratori sociali, né la mancanza di prova di alcune delle voci di danno richieste dalla vittima costituiscono, di per sé, cause di esclusione della mora dell'assicuratore (cfr. Cass,
14/02/2022, n. 4668), sicché le difese espresse sul punto dalla compagnia assicuratrice sono infondate.
Tenuto conto delle somme attribuite dal Tribunale ai vari danneggiati dal sinistro, occorre procedere a una nuova riduzione proporzionale delle stesse, considerato l'importo riconosciuto a titolo risarcitorio alla A seguito di tale Parte_3
operazione, a spetta € 412.585,723 (mentre € 236.070,072 all' ), Parte_1 CP_2
a € 41.848,760, a n.q. di legale rappresentante di Parte_2 Parte_2 [...]
€ 58.588,265 e a € 25.907,178. Sulle somme dette Persona_1 Parte_3
restano fermi gli accessori come riconosciuti dal Tribunale, fatta eccezione per la
Ed invero, sull'importo di € 25.907,178 riconosciuto a titolo risarcitorio Parte_3
alla vanno corrisposti, per le ragioni su espresse, gli interessi legali, Parte_3
calcolati, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno con decorrenza dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall' art. 22 della l. n. 990 del 1969, ovvero, dal
2.12.2008.
Nella specie, l'importo di € 25.907,178, “devalutato” alla data del 2.12.2008, risulta pari a € 19.464,45 (indice a quo 134,5 -indice ad quem 121,7) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, risultano pari ad € 5.457,74, fino al 30.09.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -; pertanto alla spetta l'importo complessivo Parte_3
di € 31.364,92, comprensivo di interessi compensativi.
Dopo l'emissione della gravata sentenza le hanno corrisposto le Controparte_1
somme al pagamento delle quali è stato condannato, ma non ha proposto domanda di restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso rispetto a quelle su riconosciute.
Nulla, infine, spetta alla per il danno patrimoniale relativo alle spese Parte_3
mediche sostenute dal figlio dal momento che, come dalla stessa dedotto, le fatture risultano intestate a e alcuna prova è stata offerta in merito ai dedotti Parte_1
esborsi; di certo, la circostanza che non abbia richiesto il rimborso Parte_1
delle dette fatture non è ex se sufficiente per affermare che le somme risultanti da quest'ultime siano state corrisposte dalla Parte_3
§ 6.
Con il primo motivo del gravame incidentale l reitera l'eccezione di mala CP_2
gestio, di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, deducendo che nel caso l'assicurazione abbia avuto la possibilità di offrire tempestivamente l'intero massimale in favore degli aventi diritto e non l'abbia fatto, vanno riconosciuti, a titolo di mala gestio cd. impropria, gli interessi sul massimale di polizza dalla data di scadenza dello spatium deliberandi fino all'effettivo pagamento degli importi dovuti, quale obbligazione risarcitoria oltre il limite del massimale.
Il motivo è inammissibile per le medesime argomentazioni espresse con riguardo all'identico motivo di gravame avanzato da e in Parte_1 Parte_4
proprio e n.q., ovvero per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. avendo il
Tribunale riconosciuto interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale dalla data del sinistro anche in favore dell' CP_2
Con il secondo motivo l' lamenta l'omessa pronuncia in merito alla diretta CP_2
applicabilità della direttiva 2005/14/CE dell'11 maggio 2005 che ha statuito aumento del massimale di copertura fino ad € 5.000.000,00, non avendo lo Stato Italiano provveduto a conformarsi entro l'11.6.2007; a sostegno, l'Istituto richiama il seguente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 16 giugno 2022, n. 19425) -
“Secondo l'art. 128 cod. ass., nel suo testo originario, il massimale doveva essere stabilito dall'AP (oggi IVASS) in misura non nferiore al minimo previsto dal diritto comunitario;
la previsione per cui il massimale non poteva essere inferiore ai minimi previsti dal diritto comunitario non era rivolta al legislatore interno, ma era immediatamente precettiva;
pertanto, dall'entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006), e fino alla modifica dell'art. 128 cod. ass. introdotta dal d. lgs. n. 198/2007, per stabilire quale fosse il massimale minimo di legge occorreva fare riferimento diretto alla normativa comunitaria, non al d.P.R. del 19 aprile 1993. E la Dir. 2005/14, entrata in vigore l'11.6.2005, aveva previsto un massimale minimo di 2,5 milioni di euro, ed era divenuta efficace l'11.6.2007>>.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte, con una recente pronuncia (cfr. Cassazione civile 12/04/2024, n.
9936) ha espresso orientamento contrario a quello invocato dall' con le CP_2
seguenti condivisibili argomentazioni: <la direttiva 2005 14 ce, nell'accordare agli stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio cinque anni entro il quale elevare misura dei massimali minimi garanzia dell'assicurazione r.c.a., non ha subordinato tale al tempestivo recepimento della direttiva. ne consegue che d.lgs. 198 07, pur recependo tardivamente legittimamente differito l'adeguamento i termini da essa previsti (e cioè l'11.12.2009 per l'innalzamento del massimale a 2,5 milioni euro, e l'11.6.2012 5 euro). pertanto l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada resta limitata, per i sinistri avvenuti sino al 10.12.2009, al massimale previsto dal d.P.R. 19.4.1993>>. A sostegno, la Suprema Corte ha espresso le seguenti condivisibili argomentazioni: << … In primo luogo, infatti, non è sostenibile che l'art. 128, comma 3, testo originario, cod. ass., sia una norma precettiva, e non un indirizzo rivolto al legislatore delegato. Il testo originario dell'art. 128 cod. ass., infatti, al primo comma delegava il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'AP, a stabilire i massimali minimi di garanzia;
al secondo comma delegava il medesimo Ministro ad aggiornare la misura del massimale per adeguarla alla svalutazione monetaria;
al terzo comma stabiliva che
"è comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario". … i tre commi dell'art. 128 cod. ass. (nel testo originario) debbono leggersi congiuntamente e non separatamente: e nel leggerli congiuntamente si comprende che il terzo comma non è che un limite (ovvio) posto dalla fonte primaria alla discrezionalità del ministro delegato ad emanare la normativa secondaria... In secondo luogo non è condivisibile la tesi secondo cui il codice delle assicurazioni abrogò con effetto immediato il d.P.R. 19.4.1993. Il codice delle assicurazioni infatti non abrogò con effetto immediato il d.P.R. 19.4.1993, ma stabilì (art. 354, comma 4, cod. ass.) che tutte le norme da esso "continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie" e comunque non oltre il 1.1.2008…In terzo luogo, il D.Lgs. 198/07 ha espressamente disposto l'abrogazione del d.P.R. 19.4.1993. Pertanto, per sostenere la tesi che esso fu abrogato dal cod. ass., la Cass. 19425/22 (ovvero quella citata dall' ) è CP_2
costretta ad imbastire una teoria assai complessa, così riassumibile:
a) dopo l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni, mercé il disposto dell'art. 128 cod. ass., il massimale applicabile secondo il diritto nazionale era pari a quello
"comunitario", e quindi 2,5 milioni di euro a partire dal 2005;
b) di conseguenza deve ritenersi che il codice delle assicurazioni abrogò il previgente d.P.R. 19 aprile 1993, che aveva fissato il massimale a 775.000 euro;
c) quando però il legislatore, recependo la Direttiva 2005/14, emanò il D.Lgs.
198/07, "riportò in vita" l'abrogato d.P.R. 19.4.1993, che pertanto tornò a stabilire la misura del massimale in 775.000 euro fino a quando non divenne efficace il D.Lgs.
198/07, ovvero a partire dal 24.11.2007.
In pratica, secondo la suddetta sentenza, il d.P.R. 19.4.1993 fu dapprima abrogato dal codice delle assicurazioni (a partire dal 1.1.2006), e poi "riesumato" dal D.Lgs.
198/07 (a partire dal 24.11.2007 e fino all'11.12.2009. Questa ricostruzione del quadro normativo non può tuttavia essere condivisa, sia perché priva di una solida base testuale, sia perché contrastante con l'art. 354, comma 4, cod. ass.; sia perché attribuisce al D.Lgs. 198/07 l'effetto inutile di avere abrogato una norma (il d.P.R.
19.4.1993) che si assume già abrogata;
sia perché, infine, non sembra sostenibile che la medesima fonte (il D.Lgs. 198/07) nello stesso tempo ripristinò ed abrogò il d.P.R.
19.4.1993: lo ripristinò per i sinistri avvenuti tra il 24.11.2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 198/07) e l'11.12.2009 (data di applicazione dei nuovi massimali),
e lo abrogò per i sinistri avvenuti dopo...>>.
Il restante motivo con il quale l' chiede la condanna della compagnia, al CP_2
pagamento, della ulteriore somma di E 1.699.302,03 quale costo dell'infortunio, dallo stesso sostenuto, è assorbito dal rigetto del motivo di gravame su esaminato.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto dagli appellanti Pt_1
, in proprio e n.q., nonché quello incidentale proposto
[...] Parte_2
dall' vanno rigettati. Va, invece, accolto in parte l'appello proposto da CP_2
e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, le Parte_3 [...]
vanno condannate al pagamento in favore della predetta i Controparte_11
della somma complessiva di € 31.364,92. Parte_3
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali nel rapporto tra le e il cui onere va attribuito e ripartito Controparte_1 Parte_3
tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Ciò posto, osserva la Corte che le spese processuali vanno poste a carico delle ai sensi dell'art. 91 Controparte_1
c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000 nel quale risulta compreso il decisum e la relativa quantificazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quelli previsti in relazione alla fase trattazione/istruttoria.
Nel rapporto tra , in proprio e n.q., e , da un Parte_1 Parte_2 CP_2
lato, e le dall'altro, le spese del presente grado vanno poste a carico Controparte_1
dei primi ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile, nel quale rientra il disputatum, con applicazione dei compensi tabellari, ridotti del 50% per le limitate questioni esaminate.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti , in proprio e n.q., e , dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 CP_2
importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, in proprio e n.q. e con citazione notificata
[...] Parte_2 Parte_3
in data 09.04.2019, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e in proprio e n.q.; Parte_1 Parte_4
b) rigetta l'appello incidentale proposto dall' ; CP_2
c) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per Parte_3
l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza:
1. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11 Pt_1
della somma di € 412.585,723, oltre interessi compensativi ad un
[...]
tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
2. condanna la al pagamento in favore dell' Controparte_11 CP_2
in persona del legale rappresentante della somma di € 236.070,072 oltre interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data della domanda (22/12/2011) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
3. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11 [...]
della somma di € 41.848,760 oltre interessi compensativi ad un Pt_2
tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
4. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11 [...]
nella qualità di legale rappresentante di della Pt_2 Persona_1
somma di € 58.588,265 oltre interessi compensativi ad un tasso medio del
1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT:
5. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11
della somma di € 31.364,92; Parte_3
6. condanna le al pagamento, in favore di Controparte_11
, delle spese processuali, che liquida, in relazione al primo Parte_3
grado in € 6.713,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in relazione al secondo grado in € 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Cafiero;
7. condanna , in proprio e n.q. e l al Parte_1 Parte_2 CP_2
pagamento, in via solidale, in favore delle delle spese Controparte_1
processuali del grado di appello, che liquida in euro 6.079,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali e e dell'appellante Parte_1 Parte_4 incidentale , in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello CP_2
del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.ssa Marta CP_13
Cucco.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigli ere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1923/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8630/2018 emessa dal Tribunale di Napoli, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 12170/2011, pendente
TRA
(c.f ); (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2
sul minore (c.f. ) e (c.f. Persona_1 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Cafiero (c.f. C.F._4
), in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._5
APPELLANTI
E
(P. IVA ), in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Erasmo Augeri (C.F.
), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione C.F._6
APPELLATA NONCHE'
(P.IVA ), già persona del legale CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Ida Rampino (C.F.
), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._7
risposta in appello;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: lesione personale conseguente a sinistro stradale
Conclusioni: per gli appellanti: “L'avv. Francesco Cafiero, procuratore costituito per gli appellanti , , e , si Parte_1 Parte_2 Persona_1 Parte_3
riporta integralmente alle deduzioni, allegazioni ed eccezioni già formulate nell'atto di appello ritualmente proposto, nonché alle note a verbale già precedentemente versate in atti. Ribadisce l'evidenza dei vizi motivazionali della sentenza impugnata, sia in merito alla quantificazione del danno, sia in merito all'esclusione del diritto risarcitorio altresì nei confronti della signora , madre del signor Parte_3 [...]
, il cui ruolo è stato inspiegabilmente ignorato dal Giudice di prime cure. Parte_1
In particolare, preme sottolineare che l'appellata non Controparte_4
ha puntualmente assolto il proprio obbligo di provvedere alla liquidazione del danno nei termini di cui al Codice delle Assicurazioni, attendendo non già l'acquisizione delle prove in sede processuale (come pure sovente accade nella pratica forense, benché non avallata dal dettato normativo), ma addirittura l'esito finale del giudizio, dando luogo ad un palese caso di mala gestio che, contrariamente a quanto più volte ribadito dall'appellata, consente al Giudicante di varcare i limiti massimali previsti dalla legge. Ribadisce altresì che nel petitum dell'atto di citazione con cui è stato promosso il primo grado di giudizio venivano richiesti tutti gli accessori di legge, fra cui senz'altro va contemplata la mala gestio, così come ripetutamente affermato in giurisprudenza. Conclude pertanto per l'integrale accoglimento dell'appello proposto, con vittoria di spese e attribuzione in favore dello scrivente procuratore.
Di conseguenza, chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Per l'appellata L'avv. Erasmo Augeri, difensore della Controparte_1 [...]
- F.G.V.S., nel riportarsi alle eccezioni ed alle argomentazioni Controparte_5
di cui alla comparsa di costituzione, nonché a tutti i propri scritti difensivi, conclude ancora una volta in conformità delle conclusioni rassegnate nella precitata comparsa, chiedendo che la Corte respinga l'avverso atto di appello, nonchè
l'appello incidentale proposto da , perché inammissibili, improponibili ed CP_2
infondati in fatto ed in diritto.
Si riporta, altresì, alle conclusioni già rassegnate nelle precedenti udienze, in particolare a quelle del 17/06/2022 (già depositate in via telematica il 03/06/2022), a quelle del 18/06/2021 (già depositate in via telematica il 10/06/2021), ed a quelle del
13.12.2024 (già depositate in via telematica il 9.12.2024), unitamente alla documentazione (anch'essa già depositata) che attesta i pagamenti effettuati dalla a seguito della sentenza di primo grado, pagamenti che, Controparte_5
unitamente all'importo di € 236.070,00 liquidato in favore dell' , hanno del CP_2
tutto esaurito il massimale dell'epoca, pari ad € 775.000,00.
E pertanto, nella non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso atto di appello, nonché dell'appello incidentale proposto da , chiede che la Corte tenga conto CP_2
dei pagamenti finora corrisposti, il tutto nei limiti del massimale di legge dell'epoca del sinistro, pari ad € 775.000 ormai esaurito, e senza ulteriori oneri, giacchè non dovuti e non richiesti ritualmente.
Impugna ogni avversa deduzione, richiesta e conclusione, nuovamente disconoscendo, nella forma e nei contenuti, la documentazione di controparte.
Chiede che la causa sia assegnata a sentenza con i termini di cui all'art.190 c.p.c..”. Per l'appellata/appellante incidentale “ Voglia l'Ecc.ma Corte adita, CP_2
contrariis reiectis 1)Respingere la domanda di risarcimento avanzata dalla sig.ra
, in quanto infondata in fatto e diritto ed in ogni caso non provata. Parte_3
2) In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma parziale della impugnata sentenza, dichiarato il diritto dell' , in riferimento agli esborsi a favore del CP_2 [...]
a rivalersi nei confronti del convenuti responsabile civile, le Parte_1 [...]
nella qualità di Ente Gestore per la Campania del Fondo Vittime della CP_6
strada in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Trieste alla p.zza
Duca degli Abruzzi 2 ,come in atti, in solido o come di giustizia, con detrazione e riconoscimento in favore dell del costo dell'infortunio la condanna dei CP_2
convenuti, per come di ragione, al pagamento, della somma di € 1699.302,03 o diversa di giustizia salvo variazione per aggiornamento del costo ex.art. 116 DPR
1124/65, in quanto rientrante nel danno civilistico e salvo maggior costo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 07.04.2011, conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la società di ente gestore del Fondo di Controparte_7
Garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma spettante a titolo di danno patrimoniale e non sofferto a seguito del sinistro stradale del 13.02.2008, sinistro il cui responsabile non
è stato identificato. In particolare, premetteva che “ a) il giorno 13.02.2008 alle ore
14.20 circa, il sig. si trovava a bordo del ciclomotore Yamaha tg Parte_1
CP75336 e percorreva la via Contrada Pisciarelli in Napoli, allorquando fu tamponato da una vettura tipo Golf di colore scuro, che subito dopo l'impatto si diede alla fuga senza consentire l'identificazione del numero di targa e dunque delle generalità del suo conducente;
b) a seguito del predetto impatto il ciclomotore a bordo del quale circolava il rovinava al suolo, unitamente a quest'ultimo; c) Pt_1
l'impatto fu tanto violento che nell'immediatezza si rese necessario l'intervento dell'ambulanza; pertanto, il fu trasportato presso il PS dell'ospedale S. Pt_1
AO di Napoli, ove fu temporaneamente ricoverato in prognosi riservata con diagnosi di politrauma. Sottoposto agli accertamenti del caso, accertata la gravità delle lesioni, venne trasferito in pari data presso l'ospedale S. Giovanni Bosco ove fu ricoverato con diagnosi di paraplegia flaccida post-traumatica. Il giorno successivo la famiglia provvide a richiedere l'ammissione dell'istante presso la clinica Toniolo di Bologna, ove fu prontamente accolto con diagnosi di frattura vertebrale mielica completa di T9. Frattura composta della scapola sinistra. Inoltre, a seguito della
RMN eseguita in sede si evidenziò “ presenza di frattura-lussazione da flesso distrazione di T9, caratterizzata da interessamento delle 3 colonne di ed Per_2
anterolistesi di T8 su T9 con attuale modica retropulsione del muro somatico posteriore di T9. Si osservano inoltre fratture del processo trasverso di sinistra di T7,
T8, della lamina sinistra T8, dell'apofisi spinosa di T8 e di T9 e parziale del peduncolo e del processo trasverso di sinistra du T10. Si rileva inoltre a livello T8-T9 un rigonfiamento del midollo spinale che per un'estensione di 24 mm, appare nettamente iperintenso nella sequenza STIR e modicamente in quella T2 pesata, in rapporto in parte ed edema midollare ed in parte ematomielia. Le indagini hanno consentito inoltre di rilevare la presenza di un'abbondante quantità di versamento pleurico bilaterale soprattutto a sinistra ed infine la frattura con distacco di un frammento della IX costola di sinistra, sulla linea scapolare”.; e) durante la degenza presso la suddetta clinica, l'istante venne sottoposto ad intervento chirurgico con il quale gli fu praticata la decompressione midollare mediante atrodesi ed applicazione di placca al titanio con avvitamento da T6 a T11; f) in data 21.02.08 l'istante venne ricoverato presso il “Montecatone Rehabilitation Institute” di Imola con diagnosi di paraplegia post-traumatica, dal quale fu poi dimesso in data 09.06.2008; g) attualmente il sig. , nonostante le citate terapie, risulta affetto da paraplegia Pt_1
degli arti inferiori, incontinenza urinaria, stipsi ostinata, grave stato depressivo e disturbi della funzionalità della spalla sinistra;
h) secondo il parere medico legale del dott. , specialista in medicina legale e delle assicurazioni, l'istante, Persona_3
a seguito dei fatti narrati, ha riportato un'invalidità biologica pari al 90% con necessità di assistenza continua per l'intero arco della vita. Sempre il suddetto specialista ha accertato una ITT per un periodo iniziale di tre mesi, una perdita della capacità lavorativa generica, e specifica;
i) in data 20.02.2009 la CP_2
territorialmente competente ha riconosciuto all'istante una menomazione pari al grado 90% costituendo pertanto a favore dello stesso una rendita pari al minimale di legge a decorrere dal 22.01.2009; l) l'istante è coniugato con la sig.ra
[...]
con la quale in data 05.07.2005 ha concepito il piccolo ed era Pt_2 Per_1
unico percettore di reddito all'intero del nucleo familiare;
m) all'epoca dei fatti l'istante svolgeva attività lavorativa presso la ditta CO.E.MI. S.R.L., percependo un reddito annuo pari ad € 13.899,00; n) l'evento sin qui descritto ha causato all'istante un danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, di gran lunga superiore all'indennizzo predisposto dall;
O) pertanto, ai sensi della normativa vigente, CP_2
è suo interesse e diritto richiedere e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali al Fondo Generale delle Vittime della strada, gestito per la
Campania dalle seppur in via differenziale;
p) a mezzo del Controparte_1
sottoscritto procuratore, nel rispetto delle prescrizioni di legge, ha provveduto a richiedere quanto sopra alle nella qualità sopra evidenziata, Controparte_1
mediante raccomandata A.R. n. 08000001419053 ricevuta in data 02.10.2008; raccomandata a.r. n. 08000001657019 ricevuta in data 07.11.2008; raccomandata a.r. n. 100000005634628 ricevuta in data 22.02.2010; nonché nel rispetto del dettato normativo, a comunicare la medesima richiesta alla Consap sempre mediante racc.ta a.r. n. 0800001419050 ricevuta in data 03.10.08 e raccomandata n.
10000005634638 ricevuta in data 22.02.2010; q) tuttavia, decorso il termine di legge, l'ente sopra evidenziato non ha provveduto ad effettuare l'offerta risarcitoria né altresì a predisporre le attività cui è chiamata ex lege al fine di formulare la predetta offerta, contestando l'operatività del Fondo Generale Vittime della Strada per il caso di specie”.
Tanto rappresentato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “…dichiarare la responsabilità del proprietario e/o conducente della vettura rimasta ignota nella produzione dell'evento sinistroso descritto in narrativa e per l'effetto, ai sensi della normativa vigente, condannare la società Controparte_1
nella sua qualità di ente gestore per la Campania del F.G.V.S. tenuta al pagamento in favore del sig. della somma che allo stato si dichiara Parte_1
indeterminabile, dovuta a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti con l'applicazione degli interessi dovuti come per legge e della rivalutazione monetaria;
o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore, così come determinata in corso di causa, che il Giudicante adito vorrà liquidare facendo ricorso al suo equo apprezzamento…”.
Si costituivano le che contestavano la domanda, chiedevano di Controparte_1
estendere il contradditorio nei confronti dell' stante il diritto di rivalsa CP_2
stragiudizialmente avanzato dal predetto Ente, avendo quest'ultimo già riconosciuto all'attore l'indennità prevista per legge, nella qualità di lavoratore soggetto ad infortunio in itinere.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa dell' il quale, costituitosi, chiedeva CP_2
in via riconvenzionale il rimborso delle somme versate e da versarsi a titolo di rendita vitalizia per un importo totale di € 802.821,84.
Intervenivano in giudizio coniuge dell'attore, in proprio nonché n.q. Parte_2
di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore Per_1
e – padre dell'attore – – madre
[...] Persona_1 Parte_3
dell'attore – , e - fratelli Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
dell'attore – proponendo anch'essi domanda di risarcimento danni sempre in relazione ai danni .
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie, venivano escussi testi ed espletata CTU medica. Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva riservata in decisione in data
14.06.2018.
Con sentenza n. 8630/2018 pubblicata il 09.10.2018 nel procedimento R.G. n.
12170/2011, il Tribunale così statuiva:
“1. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11 Pt_1
della somma di € 451.115,54 oltre interessi compensativi ad un tasso medio
[...]
del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
2. condanna la al pagamento in favore dell in Controparte_11 CP_2
persona del legale rappresentante della somma di € 236.070,072 oltre interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data della domanda (22/12/2011) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT
3. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11 [...]
della somma di € 36.589,32 oltre interessi compensativi ad un tasso medio Pt_2
del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
4. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11 [...]
nella qualità di legale rappresentante di della somma di Pt_2 Persona_1
€ 51.225,05 oltre interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT 5. condanna la al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_11
IC IC delle spese di lite per dichiaratone anticipo;
spese che si liquidano complessivamente in € 428,00 per spese vive ed € 21.387,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
6. condanna la
[...]
al pagamento in favore dell'avv. Simona IC per Controparte_11
dichiaratone anticipo delle spese di lite;
spese che liquida in € 13.430,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
7. rigetta le domande di , , , e Controparte_9 CP_10 CP_8 Per_1
; Parte_3
8. compensa le spese di lite tra i soggetti di cui al capo 7 e le altre parti del giudizio;
9. spese di CTU definitivamente a carico della .”. Controparte_11
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 09.10.2018, con citazione notificata in data 09.04.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c. Pt_1
, (in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul
[...] Parte_2
minore e interponevano appello - iscritto a ruolo Persona_1 Parte_3
il 18.04.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.ma Corte, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza resa dal
Tribunale di Napoli n. 8630/2018, così pronunciare: a) in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo di primo grado presso la cancelleria della VIII sez. civile del Tribunale di Napoli, accertare e dichiarare l'errore in cui è incorso il Tribunale di Napoli nell'escludere la mala gestio operata dalla nella Controparte_1
gestione del sinistro occorso al sig. in data 13.02.2008, in Parte_1
considerazione del fatto che la medesima compagnia è stata posta in mora in data
02.10.2008, e pertanto in condizioni di liquidare il danno così come poi accertato e dichiarato nella sentenza di primo grado;
b) per l'effetto, alla luce della giurisprudenza vigente in materia, condannare le , quale impresa Controparte_1
designata per la gestione del F.G.V.S., al risarcimento del danno derivante dalla suindicata mala gestio, obbligandola al pagamento del danno ulteriore oltre il massimale vigente all'epoca del sinistro, limitatamente agli interessi compensativi ed alla rivalutazione monetaria sul massimale medesimo;
c) accertare inoltre l'errore in cui è incorso il Tribunale di Napoli nell'escludere il diritto al risarcimento dei danni patiti dalla appellante signora , in ragione del rapporto parentale Parte_3
esistente con il soggetto danneggiato ) alla luce di tutte le circostanze Parte_1
di fatto già dedotte, allegate e provate in primo grado ed ignorate e/o escluse dal medesimo Tribunale;
d) rideterminare, in ragione di quanto richiesto ai capi precedenti, le rispettive quote risarcitorie spettanti a ciascun appellante, secondo la valutazione di questa Eccellentissima Corte;
e) ed infine, in ogni caso, condannare le in persona del legale rappresentate pro-tempore, alla integrale Controparte_1
rifusione delle spese del presente giudizio”.
Si costituivano che resistevano chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1
Si costitutiva, altresì, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva CP_2
appello incidentale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni … dichiarato il diritto dell' , in riferimento agli esborsi a favore del , a rivalersi CP_2 Parte_1
nei confronti dei convenuti responsabili civili le nella qualità Controparte_6
di ente gestore per la Campania del Fondo Vittime della strada…, in solido o come di giustizia, con detrazione e riconoscimento in favore dell' , del costo CP_2
dell'infortunio la condanna dei convenuti per come di ragione, al pagamento della somma di € 1.345.741,11 o diversa di giustizia, salvo variazione per aggiornamento del costo ex art. 116 DPR 1124/65, in quanto rientrante nel danno civilistico e salvo maggior costo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal giorno dell'evento fino al soddisfo…”.
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 20.09.2019, veniva rinviata al 18.06.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito delle note ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c. il
14.03.2025 la Corte riservava la causa per la decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive. § 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda con le seguenti motivazioni:
“ … nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, il danneggiato può agire nei confronti dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza. Solo laddove si verifichino questi presupposti, pertanto, il risarcimento del danno da fatto illecito, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, può essere liquidato a carico del Fondo vittime della strada, il quale ha diritto di rivalsa sul responsabile del sinistro, qualora esso sia identificato. Ebbene, dall'esame dell'istruttoria i presupposti richiamati devono ritenersi compiutamente provati ( cfr deposizione di e documentazione medica coerente per data e Tes_1
tipologia di danno in atti) .
Ciò posto, va premesso che nel caso in esame trova applicazione il regime del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38, che ha disposto la cd. "socializzazione" del danno biologico, il giudice può accogliere l'azione di rivalsa dell' - sia in caso di azione di CP_2
regresso, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, sia in caso di azione in surroga di cui all'art. 1916 c.c. - solo entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, previo accertamento dell'esistenza e dell'entità di tali danni, in base alle norme del codice civile, mentre non possono essere aggredite dal predetto ente le somme liquidate al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni morali e dei danni biologici (Cass. 10/01/2008, n.
255; Cass. 27/07/2001, n. 10289). Ciò premesso, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente a perdita o diminuzione della capacità lavorativa, il danneggiato - e quindi anche l' nell'ipotesi in cui agisca in surroga CP_2
ai sensi dell'art. 1916 c.c. - è tenuto a dimostrare di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass.12/02/2015, n. 2758; Cass. 27/04/2010, n. 10074). La dimostrazione del predetto pregiudizio, peraltro, può avvenire anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. 14/11/2013, n. 25634; Cass. 23/08/2011, n. 17514).
La possibilità del ricorso alle presunzioni semplici trova fondamento nella circostanza che, trattandosi di un pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica (Cass. 23/09/2014, n. 20003). Peraltro, allorché sia stata valutata, anche tramite presunzioni, la ragionevole probabilità della futura diminuzione del reddito percepito dal danneggiato, la liquidazione del danno, in assenza di prova certa del suo ammontare, può essere effettuata con determinazione equitativa (Cass.
23/09/2014, n. 20003). Il ricorso al criterio equitativo si giustifica particolarmente nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue (Cass. 14/11/2013, n.
25634; Cass. 23/08/2011, n. 17514).
Anche per tale profilo deve ritenersi che l'istruttoria espletata abbia fornito elementi adeguati a far ritenere sussistenti i presupposti per la attribuzione della rendita e della surroga ( cfr documentazione contabile da cui emerge il reddito da salario dell'infortunato nel 2007 e CTU dott. pg 12). Persona_4
In merito occorre precisare come trattandosi di menomazione superiore al 16% la rendita deve essere ripartita in due distinte quote la prima quota è determinata dal danno biologico, la seconda dalle conseguenze patrimoniali dello stesso. La rendita annua è stata quantificata in € 13.169,65 € ed è stata erogata dal 22/1/2009.
Tuttavia, essa è soggetta a rivalutazione ed all'ottobre 2016 era pari ad € 14.575,68 cui vanno aggiunti € 728,78 per il coniuge ed € 728,78 per il figlio minore oltre all'assegno personale continuativo annuo per € 6398,64; ciò per un totale di €
22431,88 ( per una rendita mensile pari ad € 1869,32 mentre la rendita da danno biologico su base mensile è pari ad € 1869,32. La rendita capitalizzata da danno biologico è pari ad € 322.594,17; quella da danno patrimoniale è pari ad €
461.792,00. Per un valore complessivo pari ad € 784.386,17.
Deve tuttavia precisarsi che per l'anno 2008 il massimale assicurativo era pari ad €
775.000,00 e che la prospettazione di una mala gestio della da parte CP_11
dell'attore (assente nell'atto di citazione e nella prima memoria) deve ritenersi sottratta al vaglio della scrivente.
A dirimere la questione distributiva soccorre la consulenza medica redatta in modo completo e convincente dalla dott.ssa Per_5
In particolare, il CTU attribuisce al 120 giorni a titolo di ITT, 60 giorni di Pt_1
ITP al 50%, nonché un biologico permanente con un tasso del 90%; ciò per un ammontare risarcitorio in base alle tabelle di Milano per un soggetto di 29 anni pari ad € 939.052,00 a titolo di danno biologico permanente, € 11760,00 a titolo di ITT ed
€ 2940,00 a titolo di ITP ( totale di € 953.752,00).
Da tale importo dovuto deve essere detratta la somma di € 322.594,17 (versata dall' in forma rateale a titolo di rendita da danno biologico); con un residuo di CP_2
631.157,83 quale danno differenziale;
Ciò a fronte del massimale di legge per l'anno di interesse pari ad € 775.000,00. per l'effetto il massimale deve essere così ripartito: all'attore devono essere attribuiti € 631.157,83 a titolo di danno differenziale.
In merito al danno “ morale” si osserva come deve farsi applicazione in questa sede di quanto statuito dalla Corte di Cassazione (SS.UU.) nr. 26972, 26973, 26974,
26975, cui questo giudice aderisce con convinzione e sulla cui scorta è a ritenersi che:
•palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale;
•al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrrereddito"), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato". L'equità consente il ricorso alle cd. tabelle per il ristoro del danno;
•è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice, però, deve evitare duplicazioni e, per la liquidazione, far riferimento ad una unica voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi descrittivi degli artt. 138, 138 codice delle assicurazioni;
•in particolare ha chiarito sotto tale profilo il supremo giudice di nomofilachia che viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del ed. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
A mente di quanto sopra va quindi evidenziato come le tragiche conseguenze dell'incidente ( con esiti di biologico del 90%), la giovanissima età della vittima e la interferenza dei fatti per cui è lite sulla capacità di lavoro generica e specifica determinano la necessità di effettuare una personalizzazione dell'ammontare risarcitorio.
Personalizzazione pari al 30% del valore riconosciuto quale attribuibile al;
Pt_1
ciò per un ammontare pari ad € 189.347,349 . Tale importo, pertanto, assorbe anche la somma residuata al riconoscimento del danno differenziale (€ 143.842,17) ed è riconoscibile soltanto entro i limiti della stessa.
Peraltro, deve osservarsi quanto segue. Il problema della individuazione dei soggetti legittimati ad ottenere il riconoscimento di poste risarcitorie è stato definitivamente risolto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, le quali hanno stabilito che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al l'maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi della l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. Massimale catastrofale) (sez. U, sentenza n. 15376 del
01/07/2009, rv. 608746).
È esatto il rilievo che le somme che ii danneggiato abbia ricevuto a titolo di provvisionale o di indennizzo versato dall' (legittimato alla surrogazione ex art. CP_2
1916, comma ultimo, c.c.) Vanno detratte dall'ammontare dovuto dal responsabile al predetto danneggiato poiché, mancando questa detrazione, questi verrebbe a conseguire un importo risarcitorio maggiore di quello a cui ha diritto cass. 13 novembre 1987 n. 8353), ma non può prescindersi, al riguardo, dal considerare che c. Cost. 18 luglio 1991 n. 356 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 32 cost. - l'art. 1916 c.c., nella parte in cui, in tema di assicurazione contro i danni, consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico e che c. Cost.
27 dicembre 1991 n. 485, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38 cost. - sia l'art. 10, commi 6 e 7, del t.u. Sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato (o i suoi aventi causa) hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabile per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall' sia l'art. 11, CP_2
commi 1 e 2 dello stesso t.u. Nella parte in cui consente all di avvalersi, CP_2 nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
Deve dunque ritenersi che concorrano alla ripartizione della somma residua anche i danneggiati indiretti quali il coniuge, il figlio ed ( eventualmente) i fratelli.
Nell'ipotesi di lesione del rapporto parentale ai congiunti della vittima che abbia riportato lesioni gravissime, spetta al giudice che si avvalga per la liquidazione del danno delle tabelle in uso presso il tribunale di Milano, procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze, fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Tuttavia, il riconoscimento della attribuzione di un danno indiretto da grave lesione del sarebbe passato inevitabilmente per l'assolvimento degli oneri probatori Pt_1
ad esso sottesi. L'osservatorio sulla giustizia civile di Milano, infatti, nella relazione illustrativa delle tabelle ha chiarito come il riconoscimento del danno indiretto è subordinato a specifiche allegazioni di parte connesse alla natura ed alla intensità del legame pregresso nonché alla qualità e quantità della alterazione della vita familiare.
Ebbene, all'uopo occorre distinguere la posizione dei singoli soggetti che hanno chiesto il risarcimento: per i genitori ed i fratelli nessun elemento probatorio ovvero allegatorio è stato validamente offerto. Per il coniuge, invece, la accertata interferenza del danno sulla sfera sessuale e l'inevitabile conseguenza su quella emotivo – relazionale ( anche tenuto conto della giovanissima età dei soggetti coinvolti) determina un diritto risarcitorio. Del pari per il figlio deve ritenersi, sempre in una ottica presuntiva ma ancorata al legame naturale strettissimo padre/figlio , che le limitazioni motorie del padre certamente hanno determinato una incidenza negativa sulla pienezza del rapporto genitoriale.
Rispetto a tali due ultimi soggetti , in termini equitativi possono essere riconosciuti €
50.000 per la madre ed € 70.000,00 per il figlio. L'incapienza del massimale determina tuttavia una riduzione proporzionale degli importi attribuibili ai singoli danneggiati. Per l'effetto, la compagnia dovrà versare €
687.185,615 in favore dell'attore; € 51.225,05 in favore del minore, € 36.589,32 in favore del coniuge. Dall'importo dovuto all'attore deve inoltre essere detratto l'ammontare attribuito dall' a titolo di rendita vitalizia da biologico ( pari ad CP_2
una somma attualizzata di € 322.594,17 da decurtarsi secondo la stessa percentuale per un importo a detrarsi di € 236.070,072). Per l'effetto, la somma da attribuirsi al
è pari ad € 451.115,543. La somma residua di €236.070,072 spetta all' Pt_1 CP_2
in surroga rispetto al versamento della rendita vitalizia da danno biologico.
A tali somme vanno aggiunti interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
In ordine alle spese si rileva come il decreto ministeriale n.55/2014 anche se sopravvenuto al giudizio da cui deriva il compenso, va applicato ex art. 28 (“le disposizioni del decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”), sulla base di un principio di diritto già chiarito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n.
17406) con riferimento all'applicabilità ai giudizi pendenti del D.M. n. 140/2012.
In particolare, le SSUU avevano chiarito che per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto ( quello del 2012 ma le argomentazioni sono integralmente mutuabili in relazione al DM attualmente vigente) e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
La Suprema Corte , inoltre, chiarisce come non potrebbe condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione. Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata;
e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacchè sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del 2001). L'attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di "compenso" non può non implicare l'adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest'ultimo, tanto più che alcuni degli elementi di cui il decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anzichè alla prestazione professionale nella sua interezza. Nè varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Stante la natura della controversia, gli stretti rapporti di parentela tra l'attore e gli interventori, le ragioni del rigetto connesse all'applicazione di indicazioni di osservatori sul diritto civile sopravvenuti rispetto all'esperimento delle domande e tenuto conto della disciplina di cui all'art. 92 applicabile ratione temporis si compensano le spese nei confronti di , , Controparte_9 CP_10 CP_8
e .”. Per_1 Parte_3
§ 4.
Gli appellanti e in proprio e n.q. contestano l'erronea Parte_1 Parte_4
valutazione dell'operato della Compagnia di Assicurazioni nella gestione del sinistro, evidenziando che, benché il sinistro, verificatosi in data 13.02.2008, sia stato denunciato alle con missiva recapitata in data Controparte_11
02.10.2008, quest'ultima non ha messo immediatamente a disposizione dei danneggiati l'importo del massimale, ma solo una parte di esso, a due anni di distanza dalla costituzione in mora ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22, adducendo motivazioni infondate;
deducono che per consolidata giurisprudenza l'assicuratore della r.c.a. è inadempiente alle proprie obbligazioni per colpevole ritardo nei confronti del danneggiato, c.d. “mala gestio” impropria, a seguito della costituzione in mora ex art. 22 della L. n. 990 del 1969 (ora ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), non seguita dal dovuto pagamento e risponde a titolo di rivalutazione ed interessi anche oltre il limite del massimale, senza necessità che il danneggiato formuli specifica domanda, essendo sufficiente la richiesta di integrale risarcimento dei danni;
che in citazione è espressamente richiesto il risarcimento “dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti con l'applicazione degli interessi dovuti come per legge e della rivalutazione monetaria”, sicché la domanda è stata formulata ab origine;
pertanto, esso ha il diritto – quale ulteriore risarcimento per il ritardo Pt_1
nella liquidazione - alla corresponsione degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria non già con riferimento alla somma ridotta e liquidata in sentenza (Euro 631.157,83), bensì con riferimento al massimale vigente all'epoca del sinistro (Euro 775.000,00); che gli interessi applicati sulla sorte capitale liquidata
(Euro 631.157,83) in ragione di quanto disposto in sentenza (ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma devalutata originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT) - assommano ad Euro 50.573,42; invece, gli interessi calcolati in ragione del tasso legale con riferimento al massimale di Euro 775.000,00 assommano invece ad Euro 117.689,59; ancora, al fine di stabilire il danno effettivo patito dal danneggiato in conseguenza della mala gestio dell'assicuratore, occorre operare altresì una comparazione tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di
Stato con scadenza non superiore ai dodici mesi ed il saggio legale degli interessi;
qualora il primo di tali saggi sia superiore al secondo, l'assicuratore sarà obbligato quindi a risarcire il maggior danno risultante dalla differenza di rendimento, quale ristoro per la perdita di valuta conseguente all'ingiustificato ed illegittimo ritardo;
la verifica aritmetica rende maggiormente palese ed intellegibile la differenza tra i due parametri testé indicati: gli interessi al tasso legale applicati al massimale di Euro 775.000,00 ammontano ad Euro 117.689,59, il maggior danno, in considerazione del miglior rendimento dei titoli di Stato (precisamente negli anni
2008, 2010 e 2011) rispetto al tasso di interessi legale, assomma ad Euro 13.434,45.
Gli appellanti e in proprio e n.q. concludono nel senso Parte_1 Parte_4
di aver diritto ad un ulteriore risarcimento del danno quantificato in Euro 131.124,04, somma che deve essere ripartita proporzionalmente, tra l'attore quale danneggiato principale, il minore nonché, . Parte_2 Persona_1 Parte_3
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Seppur la gravata sentenza statuisca sul punto < … la prospettazione di una mala gestio della da parte dell'attore (assente nell'atto di citazione e nella prima CP_11
memoria) deve ritenersi sottratta al vaglio della scrivente ...>>, in concreto ha riconosciuto interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale sulle somme attribuite ai danneggiati, in misura anche maggiore di quanto hanno diritto.
Precisato che la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno per
"mala gestio" cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore (cfr. Cass., 16/12/2024 , n. 32720) come nel caso di specie, va osservato che in ipotesi di ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del danneggiato (cosiddetta mala gestio impropria), secondo orientamento costante, la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti al danneggiato oltre il limite del massimale, decorrono dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall' art. 22 della l. n. 990 del 1969 ovvero dall'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, che si identifica con quello della costituzione in mora (cfr., fra le ultime, Cass. 20/11/2024 , n. 29927).
Il Tribunale, dopo aver statuito che l'incapienza del massimale determina una riduzione proporzionale degli importi attribuibili ai singoli danneggiati, ha condannato le al pagamento, sulle singole somme a quest'ultimi CP_11
riconosciuti, oltre il massimale, degli del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT>>.
Insomma, seppur in motivazione il Tribunale abbia ritenuto di non doversi pronunciare sulla mala gestio della compagnia assicuratrice, nelle statuizioni di condanna ha riconosciuto interessi e rivalutazione oltre il massimale ma con decorrenza non già ma dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall' art. 22 della l. n. 990 del 1969 ovvero dall'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 - ma in data antecedente, ovvero, dalla data del sinistro. Pertanto, all'odierna parte appellante è già stato riconosciuto dal Tribunale ciò che chiede con il motivo in esame, anzi, in misura maggiore rispetto a quanto ha diritto, ma sul punto le CP_11
non hanno proposto appello incidentale. Chiaramente gli interessi e la rivalutazione monetaria, oltre il massimale, spettanti a ciascun danneggiato vanno calcolati sul singolo importo attribuito e non già sull'intero massimale, come pretenderebbe parte appellante.
Ne consegue che il motivo è in parte inammissibile per difetto di interesse ex art. 100
c.p.c. non sussistendo sotto il profilo in esame soccombenza.
Riguardo alla richiesta di risarcimento del maggior danno risultante dalla differenza di rendimento tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore ai dodici mesi ed il saggio legale degli interessi, va evidenziato che occorre in tal caso domanda (cfr. Cass.14/02/2022 , n. 4668), che non è stata invece proposta in primo grado.
§ 5.
Con il proposto gravame si lamenta dell'esclusione della stessa dal Parte_3
novero dei soggetti danneggiati;
deduce che nell'atto d'intervento si fa esplicito riferimento al fatto che l'attore e il proprio nucleo familiare (cioè moglie e figlio) convivessero – alla data del sinistro – con il nucleo familiare originario, cioè con i propri genitori ( e e la circostanza è stata poi Persona_1 Parte_3
confermata dal testimone , il quale ha dichiarato “ , quanto è Testimone_2 Pt_1
successo l'incidente e nei mesi successivi, viveva con i genitori a Via Vicinale
Angogna n.81”, precisando che oltre ai suddetti genitori vivevano nella medesima casa “sua moglie e suo figlio, e c'erano anche altre due sorelle e un fratello”; inoltre, essa appellante si è accollata (economicamente e moralmente) tutto Parte_3
il carico della fase immediatamente successiva al sinistro, e cioè, il trasporto ed il ricovero presso la “Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo” in Bologna (BO) dove
[...]
è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico nel tentativo di Parte_1
riacquistare la mobilità articolare o comunque ridurre gli effetti lesivi del sinistro, la successiva riabilitazione, avvenuta presso il Montecatone Rehabilitation Institute
S.p.A. di Imola, la fase di reinserimento domiciliare e fino al successivo trasferimento in altra abitazione;
essa appellante ha vegliato incessantemente sullo stato di salute del proprio giovane figlio, facendosi carico di ogni necessità, non da ultimo le ingenti spese mediche sostenute nei suindicati nosocomi;
tali circostanze, dedotte ed allegate sin dal primo atto di intervento, sono state confermate da Pt_1
nella propria memoria di secondo termine ex art. 183, 6° comma, n.2 c.p.c. e,
[...]
non sono neppure contestate;
la convivenza con il figlio (circostanza Parte_1
provata per testi), dimostra l'intensità del rapporto;
peraltro, a dispetto degli sforzi profusi, le lesioni patite da sono risultate irreversibili, vanificando Parte_1
ogni speranza riposta negli interventi praticati;
all'esito della degenza clinica,
[...]
– oltre ad avere perso definitivamente l'uso degli arti inferiori – ha Parte_1
riportato postumi invalidanti non solo dal punto di vista fisico-motorio, ma anche relazionale;
se è vero che alcuni di questi postumi attengono esclusivamente all'intimità della coppia , è altrettanto vero che altri di questi (si pensi CP_12
alla paralisi dell'ileo) si riverberano non solo sul compagno di vita, ma anche sui conviventi più prossimi, ed è legittimo presumere che una madre che ha tentato in ogni modo di evitare il peggio sia caduta in uno sconforto profondo, anche e soprattutto nella consapevolezza che al figlio spetta una vita ancora lunga e intrisa di difficoltà; deduce poi, riguardo alle spese mediche confermate dal CTU che sebbene le fatture siano intestate a , le stesse sono state integralmente sostenute Parte_1
da essa appellante per un importo complessivo di Euro 27.257,65.
Il motivo è parzialmente fondato.
Secondo la Suprema Corte, in tema di danni conseguenti a sinistro stradale, il danno
"iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria (cfr. Cass. 20/12/2023, n.35663 ).
Alla luce delle predette coordinate interpretative, ha errato la sentenza impugnata laddove ha negato la risarcibilità del danno non patrimoniale in favore della madre del danneggiato, siccome nessuno elemento probatorio ovvero Parte_3
allegativo è stato offerto. A prescindere dalla considerazione che anche la non convivenza, comunissima nella vita delle persone adulte che formano propri nuclei familiari autonomi, non incide direttamente sulla permanenza dei legami affettivi, posto che lo stretto legame parentale consente di presumere l'esistenza di un danno non patrimoniale apprezzabile in termini di sofferenza per il dolore altrui, salvo prova contraria sulla inesistenza di un reale rapporto affettivo, (cfr. Cassazione civile sez.
III, 17/05/2023, n.13540); nella specie, alla stregua delle prove offerte – prova testimoniale - l'odierna appellante conviveva con il figlio e il suo nucleo familiare all'epoca dell'incidente, mentre sfornita di supporto probatorio è la circostanza che la si sia occupata del proprio giovane figlio, dopo il sinistro, facendosi carico Parte_3
di ogni necessità. Tale carenza di prova e la circostanza che ad oggi non vi sia convivenza tra il danneggiato e la madre – convivenza cessata dopo il sinistro-, incide sulla componente dinamico relazionale dell'invocato danno, ovvero sull'alterazione delle abituazioni quotidiane, che non può ritenersi sussistente, ma non elimina la sofferenza morale pura, che può evincersi presuntivamente dal rapporto di parentela e dal rapporto di convivenza sussistente all'epoca del sinistro.
La Suprema Corte ha ritenuto che per determinare la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, occorre far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, posto che le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni delle Suprema Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso (cfr. la già citata Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
La tabella del Tribunale di Roma, per liquidare tale voce di danno ,tiene conto di diverse componenti quali la relazione affettiva (nella specie 20 punti), il numero dei familiari (nella specie 4), l'età del danneggiato (nella specie 8 punti)-, l'età del soggetto da risarcire (nella specie 5 punti) e la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato (ovvero 90%). Una volta individuato il punteggio da assegnare a ciascun familiare, l'importo va poi moltiplicato per il valore punto, che tiene conto sia dell'aspetto interiore del danno sofferto dal familiare, sia della componente dinamico-relazionale, per lo sconvolgimento delle abitudini di vita: il coefficiente per il danno morale –l'unico risarcito nel caso di specie -, secondo le tabelle del 2023, è individuato nella misura di 3.474,00 euro. Nella sostanza, la detta tabella consente di parametrare la liquidazione dal danno all'entità della lesione patita dalla vittima primaria perché maggiore sarà l'invalidità del soggetto leso e maggiore sarà la liquidazione del danno a favore del familiare. Ebbene, applicando i criteri previsti dalle Tabella di Roma ed. 2023, ovvero, un valore punto pari a € 3.474,00 euro e un punteggio di 33, l'importo riconoscibile è di € 30.953,34. Su tale importo spettano poi gli interessi al tasso legale, sebbene il massimale non sia sufficiente per attribuire ai danneggiati tutte le somme riconosciute tanto da esigerne la riduzione proporzionale, come già disposto dal Tribunale, per le considerazioni innanzi espresse sulla sussistenza di mala gestio impropria.
Ed invero, da un lato, è pacifico che il sinistro, verificatosi in data 13.02.2008, è stato denunciato alle con missiva recapitata in data Controparte_11
02.10.2008 ma la compagnia non ha messo immediatamente a disposizione dei danneggiati l'importo del massimale, ma solo una parte di esso, a due anni di distanza dalla costituzione in mora ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22; dall'altro, né la difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro, né l'intervento di assicuratori sociali, né la mancanza di prova di alcune delle voci di danno richieste dalla vittima costituiscono, di per sé, cause di esclusione della mora dell'assicuratore (cfr. Cass,
14/02/2022, n. 4668), sicché le difese espresse sul punto dalla compagnia assicuratrice sono infondate.
Tenuto conto delle somme attribuite dal Tribunale ai vari danneggiati dal sinistro, occorre procedere a una nuova riduzione proporzionale delle stesse, considerato l'importo riconosciuto a titolo risarcitorio alla A seguito di tale Parte_3
operazione, a spetta € 412.585,723 (mentre € 236.070,072 all' ), Parte_1 CP_2
a € 41.848,760, a n.q. di legale rappresentante di Parte_2 Parte_2 [...]
€ 58.588,265 e a € 25.907,178. Sulle somme dette Persona_1 Parte_3
restano fermi gli accessori come riconosciuti dal Tribunale, fatta eccezione per la
Ed invero, sull'importo di € 25.907,178 riconosciuto a titolo risarcitorio Parte_3
alla vanno corrisposti, per le ragioni su espresse, gli interessi legali, Parte_3
calcolati, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno con decorrenza dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall' art. 22 della l. n. 990 del 1969, ovvero, dal
2.12.2008.
Nella specie, l'importo di € 25.907,178, “devalutato” alla data del 2.12.2008, risulta pari a € 19.464,45 (indice a quo 134,5 -indice ad quem 121,7) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, risultano pari ad € 5.457,74, fino al 30.09.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -; pertanto alla spetta l'importo complessivo Parte_3
di € 31.364,92, comprensivo di interessi compensativi.
Dopo l'emissione della gravata sentenza le hanno corrisposto le Controparte_1
somme al pagamento delle quali è stato condannato, ma non ha proposto domanda di restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso rispetto a quelle su riconosciute.
Nulla, infine, spetta alla per il danno patrimoniale relativo alle spese Parte_3
mediche sostenute dal figlio dal momento che, come dalla stessa dedotto, le fatture risultano intestate a e alcuna prova è stata offerta in merito ai dedotti Parte_1
esborsi; di certo, la circostanza che non abbia richiesto il rimborso Parte_1
delle dette fatture non è ex se sufficiente per affermare che le somme risultanti da quest'ultime siano state corrisposte dalla Parte_3
§ 6.
Con il primo motivo del gravame incidentale l reitera l'eccezione di mala CP_2
gestio, di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, deducendo che nel caso l'assicurazione abbia avuto la possibilità di offrire tempestivamente l'intero massimale in favore degli aventi diritto e non l'abbia fatto, vanno riconosciuti, a titolo di mala gestio cd. impropria, gli interessi sul massimale di polizza dalla data di scadenza dello spatium deliberandi fino all'effettivo pagamento degli importi dovuti, quale obbligazione risarcitoria oltre il limite del massimale.
Il motivo è inammissibile per le medesime argomentazioni espresse con riguardo all'identico motivo di gravame avanzato da e in Parte_1 Parte_4
proprio e n.q., ovvero per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. avendo il
Tribunale riconosciuto interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale dalla data del sinistro anche in favore dell' CP_2
Con il secondo motivo l' lamenta l'omessa pronuncia in merito alla diretta CP_2
applicabilità della direttiva 2005/14/CE dell'11 maggio 2005 che ha statuito aumento del massimale di copertura fino ad € 5.000.000,00, non avendo lo Stato Italiano provveduto a conformarsi entro l'11.6.2007; a sostegno, l'Istituto richiama il seguente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 16 giugno 2022, n. 19425) -
“Secondo l'art. 128 cod. ass., nel suo testo originario, il massimale doveva essere stabilito dall'AP (oggi IVASS) in misura non nferiore al minimo previsto dal diritto comunitario;
la previsione per cui il massimale non poteva essere inferiore ai minimi previsti dal diritto comunitario non era rivolta al legislatore interno, ma era immediatamente precettiva;
pertanto, dall'entrata in vigore del codice delle assicurazioni (1° gennaio 2006), e fino alla modifica dell'art. 128 cod. ass. introdotta dal d. lgs. n. 198/2007, per stabilire quale fosse il massimale minimo di legge occorreva fare riferimento diretto alla normativa comunitaria, non al d.P.R. del 19 aprile 1993. E la Dir. 2005/14, entrata in vigore l'11.6.2005, aveva previsto un massimale minimo di 2,5 milioni di euro, ed era divenuta efficace l'11.6.2007>>.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte, con una recente pronuncia (cfr. Cassazione civile 12/04/2024, n.
9936) ha espresso orientamento contrario a quello invocato dall' con le CP_2
seguenti condivisibili argomentazioni: <la direttiva 2005 14 ce, nell'accordare agli stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio cinque anni entro il quale elevare misura dei massimali minimi garanzia dell'assicurazione r.c.a., non ha subordinato tale al tempestivo recepimento della direttiva. ne consegue che d.lgs. 198 07, pur recependo tardivamente legittimamente differito l'adeguamento i termini da essa previsti (e cioè l'11.12.2009 per l'innalzamento del massimale a 2,5 milioni euro, e l'11.6.2012 5 euro). pertanto l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada resta limitata, per i sinistri avvenuti sino al 10.12.2009, al massimale previsto dal d.P.R. 19.4.1993>>. A sostegno, la Suprema Corte ha espresso le seguenti condivisibili argomentazioni: << … In primo luogo, infatti, non è sostenibile che l'art. 128, comma 3, testo originario, cod. ass., sia una norma precettiva, e non un indirizzo rivolto al legislatore delegato. Il testo originario dell'art. 128 cod. ass., infatti, al primo comma delegava il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'AP, a stabilire i massimali minimi di garanzia;
al secondo comma delegava il medesimo Ministro ad aggiornare la misura del massimale per adeguarla alla svalutazione monetaria;
al terzo comma stabiliva che
"è comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario". … i tre commi dell'art. 128 cod. ass. (nel testo originario) debbono leggersi congiuntamente e non separatamente: e nel leggerli congiuntamente si comprende che il terzo comma non è che un limite (ovvio) posto dalla fonte primaria alla discrezionalità del ministro delegato ad emanare la normativa secondaria... In secondo luogo non è condivisibile la tesi secondo cui il codice delle assicurazioni abrogò con effetto immediato il d.P.R. 19.4.1993. Il codice delle assicurazioni infatti non abrogò con effetto immediato il d.P.R. 19.4.1993, ma stabilì (art. 354, comma 4, cod. ass.) che tutte le norme da esso "continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie" e comunque non oltre il 1.1.2008…In terzo luogo, il D.Lgs. 198/07 ha espressamente disposto l'abrogazione del d.P.R. 19.4.1993. Pertanto, per sostenere la tesi che esso fu abrogato dal cod. ass., la Cass. 19425/22 (ovvero quella citata dall' ) è CP_2
costretta ad imbastire una teoria assai complessa, così riassumibile:
a) dopo l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni, mercé il disposto dell'art. 128 cod. ass., il massimale applicabile secondo il diritto nazionale era pari a quello
"comunitario", e quindi 2,5 milioni di euro a partire dal 2005;
b) di conseguenza deve ritenersi che il codice delle assicurazioni abrogò il previgente d.P.R. 19 aprile 1993, che aveva fissato il massimale a 775.000 euro;
c) quando però il legislatore, recependo la Direttiva 2005/14, emanò il D.Lgs.
198/07, "riportò in vita" l'abrogato d.P.R. 19.4.1993, che pertanto tornò a stabilire la misura del massimale in 775.000 euro fino a quando non divenne efficace il D.Lgs.
198/07, ovvero a partire dal 24.11.2007.
In pratica, secondo la suddetta sentenza, il d.P.R. 19.4.1993 fu dapprima abrogato dal codice delle assicurazioni (a partire dal 1.1.2006), e poi "riesumato" dal D.Lgs.
198/07 (a partire dal 24.11.2007 e fino all'11.12.2009. Questa ricostruzione del quadro normativo non può tuttavia essere condivisa, sia perché priva di una solida base testuale, sia perché contrastante con l'art. 354, comma 4, cod. ass.; sia perché attribuisce al D.Lgs. 198/07 l'effetto inutile di avere abrogato una norma (il d.P.R.
19.4.1993) che si assume già abrogata;
sia perché, infine, non sembra sostenibile che la medesima fonte (il D.Lgs. 198/07) nello stesso tempo ripristinò ed abrogò il d.P.R.
19.4.1993: lo ripristinò per i sinistri avvenuti tra il 24.11.2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 198/07) e l'11.12.2009 (data di applicazione dei nuovi massimali),
e lo abrogò per i sinistri avvenuti dopo...>>.
Il restante motivo con il quale l' chiede la condanna della compagnia, al CP_2
pagamento, della ulteriore somma di E 1.699.302,03 quale costo dell'infortunio, dallo stesso sostenuto, è assorbito dal rigetto del motivo di gravame su esaminato.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto dagli appellanti Pt_1
, in proprio e n.q., nonché quello incidentale proposto
[...] Parte_2
dall' vanno rigettati. Va, invece, accolto in parte l'appello proposto da CP_2
e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, le Parte_3 [...]
vanno condannate al pagamento in favore della predetta i Controparte_11
della somma complessiva di € 31.364,92. Parte_3
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali nel rapporto tra le e il cui onere va attribuito e ripartito Controparte_1 Parte_3
tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Ciò posto, osserva la Corte che le spese processuali vanno poste a carico delle ai sensi dell'art. 91 Controparte_1
c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000 nel quale risulta compreso il decisum e la relativa quantificazione viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quelli previsti in relazione alla fase trattazione/istruttoria.
Nel rapporto tra , in proprio e n.q., e , da un Parte_1 Parte_2 CP_2
lato, e le dall'altro, le spese del presente grado vanno poste a carico Controparte_1
dei primi ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile, nel quale rientra il disputatum, con applicazione dei compensi tabellari, ridotti del 50% per le limitate questioni esaminate.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti , in proprio e n.q., e , dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 CP_2
importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, in proprio e n.q. e con citazione notificata
[...] Parte_2 Parte_3
in data 09.04.2019, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e in proprio e n.q.; Parte_1 Parte_4
b) rigetta l'appello incidentale proposto dall' ; CP_2
c) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per Parte_3
l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza:
1. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11 Pt_1
della somma di € 412.585,723, oltre interessi compensativi ad un
[...]
tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
2. condanna la al pagamento in favore dell' Controparte_11 CP_2
in persona del legale rappresentante della somma di € 236.070,072 oltre interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data della domanda (22/12/2011) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
3. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11 [...]
della somma di € 41.848,760 oltre interessi compensativi ad un Pt_2
tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
4. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11 [...]
nella qualità di legale rappresentante di della Pt_2 Persona_1
somma di € 58.588,265 oltre interessi compensativi ad un tasso medio del
1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (13/2/2008) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT:
5. condanna la al pagamento in favore di Controparte_11
della somma di € 31.364,92; Parte_3
6. condanna le al pagamento, in favore di Controparte_11
, delle spese processuali, che liquida, in relazione al primo Parte_3
grado in € 6.713,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, in relazione al secondo grado in € 8.469,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Cafiero;
7. condanna , in proprio e n.q. e l al Parte_1 Parte_2 CP_2
pagamento, in via solidale, in favore delle delle spese Controparte_1
processuali del grado di appello, che liquida in euro 6.079,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali e e dell'appellante Parte_1 Parte_4 incidentale , in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello CP_2
del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.ssa Marta CP_13
Cucco.