TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
<<<>>>
Il giudice monocratico del Tribunale di RE AN, dott. RE ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 5376/18 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
nell'interesse dei sigg. nato a [...], il [...], Parte_1
CF: , e nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. entrambi residenti in [...]
16, rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83
comma III c.p.c., dall'Avv. Vincenzo Di Criscienzo (C.F.: ), C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio in RE del Greco alla Via Brancaccio n.52
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_1
Montella; come da procura in atti
convenuta
e
con sede legale in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale Controparte_2
sociale euro 10.000,00 (diecimila/00), interamente versato, avente il n. quale P.IVA_1
Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno, numero REA TV-421175 e per essa nella sua qualità di mandataria
[...]
(“ ”) con sede in 20159 Milano Via Valtellina n. 15/17, Controparte_3 CP_4 capitale sociale € 100.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n.
, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi al P.IVA_2
REA n. MI-1608374 in forza di procura speciale in autentica del Dott. Persona_1
Notaio in Pordenone del 07.01.2020, rep. n. 303826, racc. n.35462, registrato a Pordenone
il 15.01.2020 al n. 626 serie 1T, in persona del procuratore speciale dott.ssa
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], giusta CP_5 C.F._4
procura del Dott. nella sua qualità di Consigliere della Controparte_6 [...]
del 05.08.2019 Repertorio n. 141139 – Raccolta n. 35696 a rogito Notaio Controparte_3
dott. registrata in pari data al n. 22856 serie 1T, rappresentata e Persona_2
difesa, in forza di procura speciale alle lite dall'avv. Giuseppe Abenavoli (C.F.
) con studio in Napoli (NA) alla Piazza Piedigrotta 9, ove C.F._5
elettivamente domicilia;
con richiesta di ricevere comunicazioni e/o notificazioni, ai sensi e per gli effetti di legge, ai seguenti recapiti: PEC
e fax 081/2451311. Email_1
Interventrice ex art 111 cpc;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma
17 della legge 18 giugno 2009 n. 69 Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi, con ricorso del 16.5.18 la con Controparte_7
sede in RE del Greco, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-
tempore, sostenendo di essere creditrice nei confronti dei coniugi ing. Parte_1
e in solido tra loro, della somma di €.301.086,63, nonché
[...] Parte_2
dell'Ing. dell'ulteriore somma di €.2.416,65, ha chiesto che venisse ingiunto Parte_1 agli odierni opponenti il pagamento di detti importi, oltre agli interessi convenzionali pattuiti dall'1.1.18 sino al saldo e alle spese e competenze tutte del procedimento monitorio.
A tanto ha provveduto il Tribunale di RE AN, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice designato, dr. RE ST, con decreto ingiuntivo n.1080/18 del 4.7.18 e successivo provvedimento correttivo del 9.7.18 n. cronol. 3724/18,
entrambi notificati in data 13/7/18.
Pertanto con atto di citazione notificato in data 11.09.2018, l'ing. Parte_1
e la sig.ra hanno proposto opposizione al d.i. n. 1080/18
[...] Parte_2
del 4.7.2018 e al successivo provvedimento correttivo del 9.7.2018, entrambi notificati il
13.07.2018, con cui il Tribunale di RE AN ingiungeva ad entrambi i sigg.ri e di pagare in solido tra loro l'importo di € 301.086,63 quale Parte_1 Parte_2
saldo del c.c. 1138435 alla data del 31.03.2018, nonché all'ing. l'ulteriore Parte_1
somma di € 2.416,65 quale saldo del c.c. 30101 alla data del 31.03.2018, oltre al pagamento degli interessi pattuiti dall'1.1.2018 al soddisfo e alle spese e competenze del procedimento monitori.
Pertanto i due opponenti impugnavano nel presente procedimento i summenzionati atti asserendo i seguenti vizi la violazione, da parte del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria per notaio del 19.10.2015, Persona_3
rep. 2079 – racc. 1432, degli artt. 33 e 34 del D. lgs. n.206/05, in quanto conterrebbe un significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto;
la violazione dell'obbligo di coltivare tempestivamente le azioni necessarie per riscuotere il credito ceduto una volta divenuto esigibile la violazione della L. 108/96 nonché degli artt. 1284,
1339 e 1346 c.c. in riferimento all'art. 1418 c.c., nonché alla lamentata trasgressione della normativa antitrust della L. 287/90 e dell'art. 9 della L. 192/98, e alla nullità del tasso di interesse convenuto ed alla conseguente indeterminatezza dell'obbligazione restitutoria;
la decadenza della fideiussione prestata;
proponendo domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'Istituto di Credito al pagamento in loro favore della somma di € 200.000,00 a titolo di risarcimento di pretesi danni che avrebbero subito per la divulgazione della notizia dell'avvio di azioni nei loro confronti.
L'istante divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti Controparte_2
pecuniari di (con sede in RE del Greco al C.so Controparte_1
Vittorio Emanuele 92/100 - Palazzo Vallelonga, iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI
5142.5 appartenente al Gruppo Bancario " , Partita Iva: Controparte_1
), sostiene che ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge P.IVA_3
130/1999, dalla data di pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta
Ufficiale avvenuta in data 14.12.2019, nei confronti dei debitori ceduti si sono prodotti gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore dei cedenti compresi nella cessione. Asseriva poi che tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello vantato da Controparte_1
nei confronti degli attori in virtù di Decreto Ingiuntivo n. 1080/2018
[...]
emesso non provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di RE AN in data
04.07.18, con il quale è stato ingiunto ai sigg.ri e Parte_3 Parte_2
il pagamento della somma di euro 301.086,63 oltre interessi e spese (quale somma
[...]
dovuta per saldo debitore del finanziamento in c/c con garanzia ipotecaria per notaio
[...]
del 19.10.2015, garantito da ipoteca volontaria iscritta all'Ufficio RR.II. Napoli 2 Per_3
in data 23.10.2015 ai nn. 39255/5049). Rilevando altresì che i sigg.ri Parte_3
e promuovevano innanzi all'intestato Tribunale giudizio
[...] Parte_2
di opposizione a detto decreto ingiuntivo contestando sostanzialmente la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente e delle cessioni di credito per violazione degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, la presunta pattuizione ed applicazione di tassi oltre soglia e l'inosservanza del divieto anatocistico nonché hanno, altresì, chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per “diminuzione della
considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con
le quali essa abbia ad interagire”. Si costituiva la Controparte_1
impugnando e contestando puntualmente l'avversa domanda in quanto destituita da qualsivoglia fondamento logico-giuridico. Intanto la con atto Controparte_2 autenticato in data 07/01/2020 dal Notaio , rep. 303.826 racc. 35.462 Persona_1
registrato all'Agenzia delle Entrate di Pordenone il 15/01/2020, n. 626, Serie 1T conferiva procura speciale a per svolgere tutte le attività di CP_3 Controparte_3
amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti, ivi compreso quello sub iudice.
Alla luce della precisata cessione, il soggetto titolare del credito per cui si procede e quindi la legittimata ad agire nel presente giudizio è la che agisce Controparte_2
tramite la sua procuratrice speciale Controparte_3
Tanto premesso, la società e per essa la sua mandataria Controparte_2 [...]
si costituiva nel giudizio promosso dai Sigg. Controparte_3 Parte_3
e nei confronti di quest'ultima dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_2
RE AN (ovvero la società e per essa la sua mandataria Controparte_2
la quale, senza richiedere l'estromissione di Controparte_3 [...]
, aderiva a tutto quanto dalla stessa dedotto;
eccependo altresì il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva limitatamente alle questioni che riguardano espressamente la condotta della cedente e rinvenibili al periodo ante-cessione, e deducendo dunque che le eccezioni riguardanti i fatti antecedenti alla cessione intercorsa non sono opponibili al cessionario essendo verificatasi una mutatio nella titolarità dal lato passivo del rapporto controverso.
Innanzitutto si ritiene opportuno soffermarsi sull'istituto della cessione del credito ed i conseguenti strumenti processuali che ne derivano.
La cessione del credito è l'istituto giuridico che consente al creditore (cedente) di trasferire il suo diritto ad un altro soggetto (cessionario), verso il quale è tenuto il debitore (ceduto), determinando così una successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio. Particolare rilievo assume il regime delle eccezioni opponibili a seguito di una cessione del credito. Si tratta di un regime che mostra subito la propria problematicità dal momento che non trova una specifica disciplina nel codice civile
(fatto salvo, in tema di eccezione di compensazione, quanto previsto dall'art. 1248 c.c.).
La scelta del legislatore, di non introdurre una disciplina specifica in tema di eccezioni opponibili a seguito dell'intervenuta cessione del credito, considerando i principi generali dell'istituto. La ratio della cessione del credito è quella di realizzare una successione a titolo particolare in un rapporto già in essere pertanto, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente, sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione. Conseguentemente, non può in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della posizione originaria del debitore ceduto a seguito della cessione, a cui non ha partecipato attivamente (bastando ai fini perfezionativi il consenso del cedente e cessionario).
Sebbene dall'intelaiatura ordinamentale parrebbe che il ceduto possa far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto proporre contro il cedente,
l'ordinamento tiene in considerazione anche la posizione del cessionario, che potrebbe subire le nefandezze di eventuali taciuti accordi previamente intervenuti tra cedente e ceduto. Per cui, è pacificamente riconosciuto che il debitore ceduto può sicuramente opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda, rientrando, tra queste, quelle aventi ad oggetto la validità del rapporto da cui è
sorto il credito ceduto. Dunque nel caso di specie non possono trovare accoglimento le argomentazioni dell'odierna interventrice sull'inopponibilità in costanza di cessione del credito di qualsivoglia eccezione nei confronti del cessionario.
Tuttavia, trovandoci nel caso di specie in una cartolarizzazione del credito, occorrerà
indagare se questo particolare strumento finanziario accede a tutele diverse per il debitore ceduto all'interno della cessione in blocco. A questo proposito risulta esemplificativa la recente ordinanza del 2 maggio 2022 n. 13735 Corte di Cassazione.
Con questa pronuncia la Corte infatti precisa in tema di cartolarizzazione "la L. n. 130
del 1999, ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di
cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto attraverso societa' appositamente
costituite (cd. societa' veicolo o "special pourpose vehicle"). Esse, in particolare, provvedono
all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente
(cd. "originator") e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista
conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (articolo 3, comma 2)
i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della societa' veicolo e rispetto a
quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto
espressamente previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge e' a destinazione vincolata,
in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione.” continuando sul punto
“Pertanto, permettere al debitore ceduto di opporre in compensazione, al cessionario,
controcrediti vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto contrattuale con
esso) o di proporre domande riconvenzionali, significherebbe “intaccare” proprio quel
“patrimonio separato a destinazione vincolata”.
Sul punto si riporta anche quanto considerato dalla pronuncia n. 3112/2023 del 15
dicembre 2023 del Tribunale di Taranto: “in tali casi, la società cessionaria (id est: .), subentra
nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti di finanziamento contemplati nella cessione,
non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i
crediti' oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad
impugnare il contratto di finanziamento, per presunte anomalie genetiche, è unicamente la
società erogatrice del finanziamento, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche
dopo la cessione del credito. Solo con la cessione del contratto (e non del solo credito), infatti, si
verifica una successione inter vivos a titolo particolare di un soggetto nella stessa posizione
contrattuale di altro soggetto”. Nel caso di specie essendo la cedente è ritualmente CP_1
costituita in giudizio, vanno ritenute ammissibili le eccezioni proposte dai signori e . Pertanto bisognerà entrare nel merito delle eccezioni Parte_1 Parte_2
avanzate.
I due infatti avanzavano eccezione di nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente e delle cessioni di credito per violazione degli artt. 33 e 34 del Codice del
Consumo, per la presunta pattuizione ed applicazione di tassi oltre soglia e l'inosservanza del divieto anatocistico al contratto de quo.
A questo proposito si condividono le considerazioni emerse nella CTU in atti redatta dalla Dott.ssa . La stessa infatti sottolinea come non sia in realtà Persona_4
ravvisabile alcuna violazione degli artt.33 e 34 D.Lgs. n.206/05, ovvero alcun tipo di squilibrio contrattuale sottolineato dagli odierni attori. Pertanto sottolinea la CTU che all'esame della consulente, il conto corrente 30101 acceso col contratto del 7.8.2000, non risulta affetto usurarietà. Ed altresì si arriva agli stessi esiti per il conto corrente n.
1138435, aperto con il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del
19.10.2015, con cui veniva concessa un'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria sotto forma di anticipo su fatture dell'importo massimo di € 280.000,00, da intrattenersi sul c.c. 1138435, per la durata di 24 mesi.
Per quanto concerne l'anatocismo nella CTU si rileva che “Per il c.c. 30101: 1) Il rapporto
non è affetto da usura originaria;
2) La capitalizzazione trimestrale può ritenersi correttamente
pattuita solo fino al 30.06.2004, in quanto, successivamente, e per tutta la durata del rapporto, il
tasso debitore è indeterminato perché viene applicato in percentuale diversa ai saldi debitori entro
fido rispetto a quelli fuori fido, senza l'indicazione né del limite fido né del tasso effettivo annuo
applicato, in violazione dall'art. 6 della Delibera CICR del 2000. Nemmeno con le nuove
pattuizione del 7.5.2009 viene precisato il limite fido indispensabile per l'applicazione del tasso
debitore entro fido e fuori fido;
inoltre il tasso annuo nominale creditore, pattuito allo 0,100%,
coincide con quello effettivo e, quindi, non dà ragione della capitalizzazione infrannuale
dell'interesse creditore come richiesto dall'art. 3 della delibera CICR del 2000, e non soddisfa la
condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista la
capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua,
tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”
Per quanto concerne il c.c. 1138435: “1) Il rapporto non è affetto da usura originaria. 2) Il
conto è stato acceso il 19.10.2015, in piena vigenza del novellato art. 120, comma 2, TUB come
modificato dalla Legge di stabilità 2014, che a partire da gennaio 2014 ha reso illegittima
l'applicazione degli interessi anatocistici;
l'illegittimità confermata anche dall'ultima variazione
della norma dell'aprile 2016 per effetto del d.l. n. 18/2016. In conseguenza di ciò, per il c.c.
1138435 la capitalizzazione trimestrale è stata esclusa per tutta la durata del rapporto e sostituita
con quella semplice. 3) Dall'esame degli estratti conto del c.c. 1138435 è emerso che i tassi debitori
entro e fuori fido sono stati correttamente applicati, mentre il corrispettivo di messa a disposizione
fondi dell'1% sull'importo affidato seppure pattuito non è stato mai addebitato in conto. 4) In seguito alle verifiche disposte dai quesiti assegnati dal giudice si è reso necessario il ricalcolo del
c.c. 1138435 per data valuta;
ai tassi debitori e creditori da estratto conto;
in capitalizzazione
semplice per l'intera durata del rapporto, in quanto, il conto è stato acceso il 19.10.2015, in piena
vigenza del novellato art. 120, comma 2, TUB come modificato dalla Legge di stabilità 2014, che
a partire da gennaio 2014 ha reso illegittima l'applicazione degli interessi anatocistici;
l'illegittimità confermata anche dall'ultima variazione della norma dell'aprile 2016 per effetto del
d.l. n. 18/2016”.
Pertanto alla luce delle conclusioni il CTU ha rielaborato 4 diverse ipotesi di ricalcolo e deve ritenersi la ipotesi n1 quella più conforme alla normativa sia per l'applicazione del tasso Bot sia per la capitalizzazione trimestrale fino al giugno 2004 e semplice poi Il ctu chiarisce pertanto..” Ricalcolo c.c. 30101 per data valuta, ai tassi BOT debitori e creditori da
estratto conto, con espunzione delle c.m.s, c.m.d.f. e c.i.v., con capitalizzazione trimestrale fino al
30/6/04 e semplice poi. Ricalcolo c.c. 1138435 per data contabile, ai tassi da estratto conto, con
capitalizzazione semplice” stabilendo nella cifra di euro 72.305,40 come da tabella indicata nella relazione peritale ipotesi n1
La domanda di risarcimento danni deve essere rigettata per mancanza di prova sul punto.
Dagli atti non risulta la decadenza del fideiussore ritrovando gli atti interruttivi di legge.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti,
essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione,
dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass.
Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346).
Spese come da dispositivo che si determinano in base al parziale accoglimento
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa,
Accoglie parzialmente la domanda di opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n
1080/2018
Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale ed accerta il credito nei confronti dell'istituto di credito in euro oltre interessi al tasso corrente bot dalla data di deposito della ctu al soddisfo e, per l'effetto condanna gli opponenti al pagamento in favore delle opposte della somma euro 72.305,40 oltre interessi al tasso corrente bot dalla data di deposito della ctu al soddisfo
Condanna le opposte al pagamento in favore del procuratore di parte opponente per dichiarato anticipo della somma di euro 260,00 per spese ed euro 2600,00 per competenze oltre iva c.p.ae spese generali 15%
Il go
RE ST
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
<<<>>>
Il giudice monocratico del Tribunale di RE AN, dott. RE ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 5376/18 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
nell'interesse dei sigg. nato a [...], il [...], Parte_1
CF: , e nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. entrambi residenti in [...]
16, rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83
comma III c.p.c., dall'Avv. Vincenzo Di Criscienzo (C.F.: ), C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio in RE del Greco alla Via Brancaccio n.52
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_1
Montella; come da procura in atti
convenuta
e
con sede legale in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale Controparte_2
sociale euro 10.000,00 (diecimila/00), interamente versato, avente il n. quale P.IVA_1
Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno, numero REA TV-421175 e per essa nella sua qualità di mandataria
[...]
(“ ”) con sede in 20159 Milano Via Valtellina n. 15/17, Controparte_3 CP_4 capitale sociale € 100.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n.
, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi al P.IVA_2
REA n. MI-1608374 in forza di procura speciale in autentica del Dott. Persona_1
Notaio in Pordenone del 07.01.2020, rep. n. 303826, racc. n.35462, registrato a Pordenone
il 15.01.2020 al n. 626 serie 1T, in persona del procuratore speciale dott.ssa
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], giusta CP_5 C.F._4
procura del Dott. nella sua qualità di Consigliere della Controparte_6 [...]
del 05.08.2019 Repertorio n. 141139 – Raccolta n. 35696 a rogito Notaio Controparte_3
dott. registrata in pari data al n. 22856 serie 1T, rappresentata e Persona_2
difesa, in forza di procura speciale alle lite dall'avv. Giuseppe Abenavoli (C.F.
) con studio in Napoli (NA) alla Piazza Piedigrotta 9, ove C.F._5
elettivamente domicilia;
con richiesta di ricevere comunicazioni e/o notificazioni, ai sensi e per gli effetti di legge, ai seguenti recapiti: PEC
e fax 081/2451311. Email_1
Interventrice ex art 111 cpc;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma
17 della legge 18 giugno 2009 n. 69 Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi, con ricorso del 16.5.18 la con Controparte_7
sede in RE del Greco, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-
tempore, sostenendo di essere creditrice nei confronti dei coniugi ing. Parte_1
e in solido tra loro, della somma di €.301.086,63, nonché
[...] Parte_2
dell'Ing. dell'ulteriore somma di €.2.416,65, ha chiesto che venisse ingiunto Parte_1 agli odierni opponenti il pagamento di detti importi, oltre agli interessi convenzionali pattuiti dall'1.1.18 sino al saldo e alle spese e competenze tutte del procedimento monitorio.
A tanto ha provveduto il Tribunale di RE AN, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice designato, dr. RE ST, con decreto ingiuntivo n.1080/18 del 4.7.18 e successivo provvedimento correttivo del 9.7.18 n. cronol. 3724/18,
entrambi notificati in data 13/7/18.
Pertanto con atto di citazione notificato in data 11.09.2018, l'ing. Parte_1
e la sig.ra hanno proposto opposizione al d.i. n. 1080/18
[...] Parte_2
del 4.7.2018 e al successivo provvedimento correttivo del 9.7.2018, entrambi notificati il
13.07.2018, con cui il Tribunale di RE AN ingiungeva ad entrambi i sigg.ri e di pagare in solido tra loro l'importo di € 301.086,63 quale Parte_1 Parte_2
saldo del c.c. 1138435 alla data del 31.03.2018, nonché all'ing. l'ulteriore Parte_1
somma di € 2.416,65 quale saldo del c.c. 30101 alla data del 31.03.2018, oltre al pagamento degli interessi pattuiti dall'1.1.2018 al soddisfo e alle spese e competenze del procedimento monitori.
Pertanto i due opponenti impugnavano nel presente procedimento i summenzionati atti asserendo i seguenti vizi la violazione, da parte del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria per notaio del 19.10.2015, Persona_3
rep. 2079 – racc. 1432, degli artt. 33 e 34 del D. lgs. n.206/05, in quanto conterrebbe un significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto;
la violazione dell'obbligo di coltivare tempestivamente le azioni necessarie per riscuotere il credito ceduto una volta divenuto esigibile la violazione della L. 108/96 nonché degli artt. 1284,
1339 e 1346 c.c. in riferimento all'art. 1418 c.c., nonché alla lamentata trasgressione della normativa antitrust della L. 287/90 e dell'art. 9 della L. 192/98, e alla nullità del tasso di interesse convenuto ed alla conseguente indeterminatezza dell'obbligazione restitutoria;
la decadenza della fideiussione prestata;
proponendo domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'Istituto di Credito al pagamento in loro favore della somma di € 200.000,00 a titolo di risarcimento di pretesi danni che avrebbero subito per la divulgazione della notizia dell'avvio di azioni nei loro confronti.
L'istante divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti Controparte_2
pecuniari di (con sede in RE del Greco al C.so Controparte_1
Vittorio Emanuele 92/100 - Palazzo Vallelonga, iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI
5142.5 appartenente al Gruppo Bancario " , Partita Iva: Controparte_1
), sostiene che ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge P.IVA_3
130/1999, dalla data di pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta
Ufficiale avvenuta in data 14.12.2019, nei confronti dei debitori ceduti si sono prodotti gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore dei cedenti compresi nella cessione. Asseriva poi che tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello vantato da Controparte_1
nei confronti degli attori in virtù di Decreto Ingiuntivo n. 1080/2018
[...]
emesso non provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di RE AN in data
04.07.18, con il quale è stato ingiunto ai sigg.ri e Parte_3 Parte_2
il pagamento della somma di euro 301.086,63 oltre interessi e spese (quale somma
[...]
dovuta per saldo debitore del finanziamento in c/c con garanzia ipotecaria per notaio
[...]
del 19.10.2015, garantito da ipoteca volontaria iscritta all'Ufficio RR.II. Napoli 2 Per_3
in data 23.10.2015 ai nn. 39255/5049). Rilevando altresì che i sigg.ri Parte_3
e promuovevano innanzi all'intestato Tribunale giudizio
[...] Parte_2
di opposizione a detto decreto ingiuntivo contestando sostanzialmente la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente e delle cessioni di credito per violazione degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, la presunta pattuizione ed applicazione di tassi oltre soglia e l'inosservanza del divieto anatocistico nonché hanno, altresì, chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per “diminuzione della
considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con
le quali essa abbia ad interagire”. Si costituiva la Controparte_1
impugnando e contestando puntualmente l'avversa domanda in quanto destituita da qualsivoglia fondamento logico-giuridico. Intanto la con atto Controparte_2 autenticato in data 07/01/2020 dal Notaio , rep. 303.826 racc. 35.462 Persona_1
registrato all'Agenzia delle Entrate di Pordenone il 15/01/2020, n. 626, Serie 1T conferiva procura speciale a per svolgere tutte le attività di CP_3 Controparte_3
amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti, ivi compreso quello sub iudice.
Alla luce della precisata cessione, il soggetto titolare del credito per cui si procede e quindi la legittimata ad agire nel presente giudizio è la che agisce Controparte_2
tramite la sua procuratrice speciale Controparte_3
Tanto premesso, la società e per essa la sua mandataria Controparte_2 [...]
si costituiva nel giudizio promosso dai Sigg. Controparte_3 Parte_3
e nei confronti di quest'ultima dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_2
RE AN (ovvero la società e per essa la sua mandataria Controparte_2
la quale, senza richiedere l'estromissione di Controparte_3 [...]
, aderiva a tutto quanto dalla stessa dedotto;
eccependo altresì il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva limitatamente alle questioni che riguardano espressamente la condotta della cedente e rinvenibili al periodo ante-cessione, e deducendo dunque che le eccezioni riguardanti i fatti antecedenti alla cessione intercorsa non sono opponibili al cessionario essendo verificatasi una mutatio nella titolarità dal lato passivo del rapporto controverso.
Innanzitutto si ritiene opportuno soffermarsi sull'istituto della cessione del credito ed i conseguenti strumenti processuali che ne derivano.
La cessione del credito è l'istituto giuridico che consente al creditore (cedente) di trasferire il suo diritto ad un altro soggetto (cessionario), verso il quale è tenuto il debitore (ceduto), determinando così una successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio. Particolare rilievo assume il regime delle eccezioni opponibili a seguito di una cessione del credito. Si tratta di un regime che mostra subito la propria problematicità dal momento che non trova una specifica disciplina nel codice civile
(fatto salvo, in tema di eccezione di compensazione, quanto previsto dall'art. 1248 c.c.).
La scelta del legislatore, di non introdurre una disciplina specifica in tema di eccezioni opponibili a seguito dell'intervenuta cessione del credito, considerando i principi generali dell'istituto. La ratio della cessione del credito è quella di realizzare una successione a titolo particolare in un rapporto già in essere pertanto, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente, sostituendosi ad esso ed assumendo la sua stessa posizione. Conseguentemente, non può in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della posizione originaria del debitore ceduto a seguito della cessione, a cui non ha partecipato attivamente (bastando ai fini perfezionativi il consenso del cedente e cessionario).
Sebbene dall'intelaiatura ordinamentale parrebbe che il ceduto possa far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto proporre contro il cedente,
l'ordinamento tiene in considerazione anche la posizione del cessionario, che potrebbe subire le nefandezze di eventuali taciuti accordi previamente intervenuti tra cedente e ceduto. Per cui, è pacificamente riconosciuto che il debitore ceduto può sicuramente opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda, rientrando, tra queste, quelle aventi ad oggetto la validità del rapporto da cui è
sorto il credito ceduto. Dunque nel caso di specie non possono trovare accoglimento le argomentazioni dell'odierna interventrice sull'inopponibilità in costanza di cessione del credito di qualsivoglia eccezione nei confronti del cessionario.
Tuttavia, trovandoci nel caso di specie in una cartolarizzazione del credito, occorrerà
indagare se questo particolare strumento finanziario accede a tutele diverse per il debitore ceduto all'interno della cessione in blocco. A questo proposito risulta esemplificativa la recente ordinanza del 2 maggio 2022 n. 13735 Corte di Cassazione.
Con questa pronuncia la Corte infatti precisa in tema di cartolarizzazione "la L. n. 130
del 1999, ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di
cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto attraverso societa' appositamente
costituite (cd. societa' veicolo o "special pourpose vehicle"). Esse, in particolare, provvedono
all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente
(cd. "originator") e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista
conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (articolo 3, comma 2)
i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della societa' veicolo e rispetto a
quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto
espressamente previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge e' a destinazione vincolata,
in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione.” continuando sul punto
“Pertanto, permettere al debitore ceduto di opporre in compensazione, al cessionario,
controcrediti vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto contrattuale con
esso) o di proporre domande riconvenzionali, significherebbe “intaccare” proprio quel
“patrimonio separato a destinazione vincolata”.
Sul punto si riporta anche quanto considerato dalla pronuncia n. 3112/2023 del 15
dicembre 2023 del Tribunale di Taranto: “in tali casi, la società cessionaria (id est: .), subentra
nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti di finanziamento contemplati nella cessione,
non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i
crediti' oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad
impugnare il contratto di finanziamento, per presunte anomalie genetiche, è unicamente la
società erogatrice del finanziamento, quale controparte negoziale del rapporto originario, anche
dopo la cessione del credito. Solo con la cessione del contratto (e non del solo credito), infatti, si
verifica una successione inter vivos a titolo particolare di un soggetto nella stessa posizione
contrattuale di altro soggetto”. Nel caso di specie essendo la cedente è ritualmente CP_1
costituita in giudizio, vanno ritenute ammissibili le eccezioni proposte dai signori e . Pertanto bisognerà entrare nel merito delle eccezioni Parte_1 Parte_2
avanzate.
I due infatti avanzavano eccezione di nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente e delle cessioni di credito per violazione degli artt. 33 e 34 del Codice del
Consumo, per la presunta pattuizione ed applicazione di tassi oltre soglia e l'inosservanza del divieto anatocistico al contratto de quo.
A questo proposito si condividono le considerazioni emerse nella CTU in atti redatta dalla Dott.ssa . La stessa infatti sottolinea come non sia in realtà Persona_4
ravvisabile alcuna violazione degli artt.33 e 34 D.Lgs. n.206/05, ovvero alcun tipo di squilibrio contrattuale sottolineato dagli odierni attori. Pertanto sottolinea la CTU che all'esame della consulente, il conto corrente 30101 acceso col contratto del 7.8.2000, non risulta affetto usurarietà. Ed altresì si arriva agli stessi esiti per il conto corrente n.
1138435, aperto con il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria del
19.10.2015, con cui veniva concessa un'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria sotto forma di anticipo su fatture dell'importo massimo di € 280.000,00, da intrattenersi sul c.c. 1138435, per la durata di 24 mesi.
Per quanto concerne l'anatocismo nella CTU si rileva che “Per il c.c. 30101: 1) Il rapporto
non è affetto da usura originaria;
2) La capitalizzazione trimestrale può ritenersi correttamente
pattuita solo fino al 30.06.2004, in quanto, successivamente, e per tutta la durata del rapporto, il
tasso debitore è indeterminato perché viene applicato in percentuale diversa ai saldi debitori entro
fido rispetto a quelli fuori fido, senza l'indicazione né del limite fido né del tasso effettivo annuo
applicato, in violazione dall'art. 6 della Delibera CICR del 2000. Nemmeno con le nuove
pattuizione del 7.5.2009 viene precisato il limite fido indispensabile per l'applicazione del tasso
debitore entro fido e fuori fido;
inoltre il tasso annuo nominale creditore, pattuito allo 0,100%,
coincide con quello effettivo e, quindi, non dà ragione della capitalizzazione infrannuale
dell'interesse creditore come richiesto dall'art. 3 della delibera CICR del 2000, e non soddisfa la
condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista la
capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua,
tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.”
Per quanto concerne il c.c. 1138435: “1) Il rapporto non è affetto da usura originaria. 2) Il
conto è stato acceso il 19.10.2015, in piena vigenza del novellato art. 120, comma 2, TUB come
modificato dalla Legge di stabilità 2014, che a partire da gennaio 2014 ha reso illegittima
l'applicazione degli interessi anatocistici;
l'illegittimità confermata anche dall'ultima variazione
della norma dell'aprile 2016 per effetto del d.l. n. 18/2016. In conseguenza di ciò, per il c.c.
1138435 la capitalizzazione trimestrale è stata esclusa per tutta la durata del rapporto e sostituita
con quella semplice. 3) Dall'esame degli estratti conto del c.c. 1138435 è emerso che i tassi debitori
entro e fuori fido sono stati correttamente applicati, mentre il corrispettivo di messa a disposizione
fondi dell'1% sull'importo affidato seppure pattuito non è stato mai addebitato in conto. 4) In seguito alle verifiche disposte dai quesiti assegnati dal giudice si è reso necessario il ricalcolo del
c.c. 1138435 per data valuta;
ai tassi debitori e creditori da estratto conto;
in capitalizzazione
semplice per l'intera durata del rapporto, in quanto, il conto è stato acceso il 19.10.2015, in piena
vigenza del novellato art. 120, comma 2, TUB come modificato dalla Legge di stabilità 2014, che
a partire da gennaio 2014 ha reso illegittima l'applicazione degli interessi anatocistici;
l'illegittimità confermata anche dall'ultima variazione della norma dell'aprile 2016 per effetto del
d.l. n. 18/2016”.
Pertanto alla luce delle conclusioni il CTU ha rielaborato 4 diverse ipotesi di ricalcolo e deve ritenersi la ipotesi n1 quella più conforme alla normativa sia per l'applicazione del tasso Bot sia per la capitalizzazione trimestrale fino al giugno 2004 e semplice poi Il ctu chiarisce pertanto..” Ricalcolo c.c. 30101 per data valuta, ai tassi BOT debitori e creditori da
estratto conto, con espunzione delle c.m.s, c.m.d.f. e c.i.v., con capitalizzazione trimestrale fino al
30/6/04 e semplice poi. Ricalcolo c.c. 1138435 per data contabile, ai tassi da estratto conto, con
capitalizzazione semplice” stabilendo nella cifra di euro 72.305,40 come da tabella indicata nella relazione peritale ipotesi n1
La domanda di risarcimento danni deve essere rigettata per mancanza di prova sul punto.
Dagli atti non risulta la decadenza del fideiussore ritrovando gli atti interruttivi di legge.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti,
essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione,
dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass.
Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346).
Spese come da dispositivo che si determinano in base al parziale accoglimento
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa,
Accoglie parzialmente la domanda di opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n
1080/2018
Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale ed accerta il credito nei confronti dell'istituto di credito in euro oltre interessi al tasso corrente bot dalla data di deposito della ctu al soddisfo e, per l'effetto condanna gli opponenti al pagamento in favore delle opposte della somma euro 72.305,40 oltre interessi al tasso corrente bot dalla data di deposito della ctu al soddisfo
Condanna le opposte al pagamento in favore del procuratore di parte opponente per dichiarato anticipo della somma di euro 260,00 per spese ed euro 2600,00 per competenze oltre iva c.p.ae spese generali 15%
Il go
RE ST