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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/11/2025, n. 5769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5769 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa RA ND Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa TT EN Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2885/2025 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 16/09/1996 (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. GRECO ALESSANDRA, presso il cui C.F._1
studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Raicorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 26/11/1996 (C.F.: Controparte_1
. C.F._2
Resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 22/10/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.03.2025, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale relativamente Per_ alle figlie (07.06.2017) e (3.01.2019), nate dalla relazione con Per_2 CP_1
.
[...] Deduceva, in particolare, che sin da quando si è allontanato dalla casa Parte_2
familiare, non ha più intrattenuto alcun rapporto con le bambine né provveduto al loro mantenimento, e chiedeva di conseguenza l'affidamento esclusivo delle minori, oltre che la previsione di un contributo al loro mantenimento.
All'udienza del 22.10.2025 la ricorrente compariva personalmente, insistendo nei contenuti del ricorso ed in particolare nella richiesta di affido esclusivo delle minori;
quindi, il G.D. rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il PM nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_1
regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di affidare in via Per_ esclusiva le figlie e alla madre, presso cui sono collocate. Per_2
Ed infatti, risulta agli atti che abbia tenuto nei confronti delle figlie minori, di CP_1
8 e 6 anni, un comportamento del tutto omissivo e inadempiente ai doveri di genitore, per come dichiarato dalla all'udienza del 22.01.2025, la quale ha riferito quanto Pt_1 segue: << .. il è scomparso dal giugno 2021, non si è più fatto vivo, non ha CP_1
telefonato, non ha mai chiesto di vedere la bambine, io sono sempre nella stessa casa in cui abitavo con , e ho sempre lo stesso numero;
non ho mai avuto firme per la CP_1
scuola o altre attività perchè ho spiegato alla scuola che lui non si è mai fatto vivo;
che io sappia abita con la madre, non so se lavora, quando eravamo insieme non lavorava, a volte saltuariamente andava in un autolavaggio, comunque vivevamo con il reddito di cittadinanza;
neanche la nonna paterna ha mai chiesto di vedere le bambine, si mostrava disinteressata anche quando stavamo insieme.>>.
Peraltro, nonostante la parte ricorrente in ricorso ha evidenziato a chiare lettere il disinteresse del per le figlie (sia quanto ai loro bisogni affettivi sia quanto ai CP_1
loro bisogni economici), il padre non ha curato di costituirsi.
In diritto si osserva che sebbene il legislatore mostri di privilegiare, con l'art. 337 ter c.c.,
l'affidamento condiviso -regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi- è pur vero che l'art. 337 quater c.c. prevede che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori, qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole;
“contrario interesse” che ricorre nel caso di specie, alla luce del provato mancato adempimento da parte del padre degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. In questo senso, del resto, è la giurisprudenza: “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno, di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ. 17.12.2009, n. 26587). Per_ Pertanto, il conclamato disinteresse del per le figlie e non solo CP_1 Per_2 in termini di mantenimento, ma anche di assistenza morale e di educazione, si pone a sostegno della decisione di affido esclusivo delle figlie minori alla madre con collocamento presso la stessa.
Non essendovi alcun contatto dal 2021 tra padre e figlie, si dispone che eventuali futuri incontri avvengano solo se graditi alle minori e concordati tra le parti.
Quanto all'obbligo di contribuzione al mantenimento, in considerazione dei redditi della madre (disoccupata e con percettrice di sussidi sociali) e nulla sapendo della condizione economica del padre, il Collegio ritiene congrua la somma di € 500,00 per entrambe le figlie (250 per ciascuna) a carico del padre, da corrispondere alla madre ogni 5 del mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come dimostrate dal genitore collocatario.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2885/2025
R.G., così statuisce:
- Affida in via esclusiva le minori e alla madre Persona_3 [...]
, con collocamento presso la stessa, e facoltà di adottare decisioni Parte_1
anche per le questioni di maggiore interesse.
- Regola il diritto di visita del padre come in parte motiva. - Onera di versare alla ricorrente, per il mantenimento delle due Controparte_1
figlie, un assegno mensile di € 500,00 (250,00 per ciascuna) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
- Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, il 21.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
TT EN RA ND
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa RA ND Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa TT EN Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2885/2025 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 16/09/1996 (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. GRECO ALESSANDRA, presso il cui C.F._1
studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Raicorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 26/11/1996 (C.F.: Controparte_1
. C.F._2
Resistente/contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 22/10/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.03.2025, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale relativamente Per_ alle figlie (07.06.2017) e (3.01.2019), nate dalla relazione con Per_2 CP_1
.
[...] Deduceva, in particolare, che sin da quando si è allontanato dalla casa Parte_2
familiare, non ha più intrattenuto alcun rapporto con le bambine né provveduto al loro mantenimento, e chiedeva di conseguenza l'affidamento esclusivo delle minori, oltre che la previsione di un contributo al loro mantenimento.
All'udienza del 22.10.2025 la ricorrente compariva personalmente, insistendo nei contenuti del ricorso ed in particolare nella richiesta di affido esclusivo delle minori;
quindi, il G.D. rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il PM nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, seppur Controparte_1
regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Ciò posto, ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di affidare in via Per_ esclusiva le figlie e alla madre, presso cui sono collocate. Per_2
Ed infatti, risulta agli atti che abbia tenuto nei confronti delle figlie minori, di CP_1
8 e 6 anni, un comportamento del tutto omissivo e inadempiente ai doveri di genitore, per come dichiarato dalla all'udienza del 22.01.2025, la quale ha riferito quanto Pt_1 segue: << .. il è scomparso dal giugno 2021, non si è più fatto vivo, non ha CP_1
telefonato, non ha mai chiesto di vedere la bambine, io sono sempre nella stessa casa in cui abitavo con , e ho sempre lo stesso numero;
non ho mai avuto firme per la CP_1
scuola o altre attività perchè ho spiegato alla scuola che lui non si è mai fatto vivo;
che io sappia abita con la madre, non so se lavora, quando eravamo insieme non lavorava, a volte saltuariamente andava in un autolavaggio, comunque vivevamo con il reddito di cittadinanza;
neanche la nonna paterna ha mai chiesto di vedere le bambine, si mostrava disinteressata anche quando stavamo insieme.>>.
Peraltro, nonostante la parte ricorrente in ricorso ha evidenziato a chiare lettere il disinteresse del per le figlie (sia quanto ai loro bisogni affettivi sia quanto ai CP_1
loro bisogni economici), il padre non ha curato di costituirsi.
In diritto si osserva che sebbene il legislatore mostri di privilegiare, con l'art. 337 ter c.c.,
l'affidamento condiviso -regime che assicura che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi- è pur vero che l'art. 337 quater c.c. prevede che il giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori, qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole;
“contrario interesse” che ricorre nel caso di specie, alla luce del provato mancato adempimento da parte del padre degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. In questo senso, del resto, è la giurisprudenza: “l'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno, di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ. 17.12.2009, n. 26587). Per_ Pertanto, il conclamato disinteresse del per le figlie e non solo CP_1 Per_2 in termini di mantenimento, ma anche di assistenza morale e di educazione, si pone a sostegno della decisione di affido esclusivo delle figlie minori alla madre con collocamento presso la stessa.
Non essendovi alcun contatto dal 2021 tra padre e figlie, si dispone che eventuali futuri incontri avvengano solo se graditi alle minori e concordati tra le parti.
Quanto all'obbligo di contribuzione al mantenimento, in considerazione dei redditi della madre (disoccupata e con percettrice di sussidi sociali) e nulla sapendo della condizione economica del padre, il Collegio ritiene congrua la somma di € 500,00 per entrambe le figlie (250 per ciascuna) a carico del padre, da corrispondere alla madre ogni 5 del mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come dimostrate dal genitore collocatario.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2885/2025
R.G., così statuisce:
- Affida in via esclusiva le minori e alla madre Persona_3 [...]
, con collocamento presso la stessa, e facoltà di adottare decisioni Parte_1
anche per le questioni di maggiore interesse.
- Regola il diritto di visita del padre come in parte motiva. - Onera di versare alla ricorrente, per il mantenimento delle due Controparte_1
figlie, un assegno mensile di € 500,00 (250,00 per ciascuna) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
- Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, il 21.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
TT EN RA ND