TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 7184/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. TE VA, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ONNIS MAURIZIO attore e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MELONI AMEDEO convenuta
(C.F. , rappresentato e CP_2 C.F._3
difeso dall'avv. Maurizio Onnis interveniente
(C.F. ), rappresentata Controparte_3 CodiceFiscale_4
e difesa dall'Avv. Massimiliano Marcialis e dall'Avv. Carla Valentino interveniente CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, domanda ed eccezione respinta, previo ogni accertamento
e declaratoria, dichiarare tenuta e condannare alla Controparte_4
restituzione della somma di euro 10.555,55 in favore di Parte_1
oltre interessi a far tempo dal 10.7.2020 o di quella diversa che dovesse essere ritenuta accertata in giudizio. Con vittoria delle competenze di lite”; per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, IN VIA
PRINCIPALE: - rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese di lite, e competenze professionali del procedimento.”; per l'interveniente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni CP_2
avversa istanza, domanda ed eccezione respinta, previo ogni accertamento
e declaratoria, dichiarare tenuta e condannare alla Controparte_4
restituzione della somma di euro 10.555,55 in favore di CP_2
oltre interessi a far tempo dal 10.7.2020 o di quella diversa che dovesse essere ritenuta accertata in giudizio. Con vittoria delle competenze di lite”; per l'interveniente “In via principale:
1. Accertare e Controparte_3
dichiarare che la somma di € 95.000,00, residua sul conto corrente n.
100/9072 cointestato ai coniugi a seguito del giroconto di Parte_2
pari importo disposto in favore della Sig.ra in data 29.01.2018, era di CP_4
esclusiva proprietà del de cuius Sig. .
2. Accertare e Persona_1
dichiarare che, per l'effetto, la Sig.ra ha indebitamente Controparte_1
trattenuto, in sede di divisione del saldo del predetto conto, la somma di €
47.500,00, corrispondente al 50% della somma di esclusiva proprietà del de cuius.
3. Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra
[...]
alla restituzione in favore della Sig.ra CP_1 Controparte_3
pag. 2/8 della somma di € 10.555,55, oltre interessi legali dalla data del 10.07.2020 sino al saldo effettivo.
4. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. Occorrendo, in via istruttoria: Voglia l'Ill.mo
Giudice ordinare l'esibizione nei confronti del Banco di Sardegna dell'assegno circolare non trasferibile n. 3400848155-03 di € 190.000,00 emesso da Intesa San Paolo l'11.01.2018 e versato in data 16.01.2018 nel conto corrente n. 9072 intestato a e Persona_1 Controparte_1
presso Banco di Sardegna di Cagliari. Poiché il Banco di Sardegna non ha consegnato l'assegno richiesto si formula istanza ex art. 210 c.p.c. Come da documento depositato in allegato, il documento è stato tempestivamente richiesto. Sulla presente istanza, già contenuta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., il Giudice designato non ha adottato provvedimento alcuno.
Si chiede infine la fissazione di udienza ex art. 281 sexies cpc assegnando un termine per note conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. esponeva di essere Parte_1
figlio e legittimo erede di nato a [...] il giorno Persona_1
4.3.1935 (c.f. , deceduto in Cagliari in data C.F._5
29.3.2020, unitamente agli altri due figli nato a [...] CP_2
l'11.4.1971 e nata a [...] il [...]; che il Controparte_3
padre era cointestatario con la moglie Controparte_1
( ), nata a [...] il giorno 22.2.1948, di un C.F._2
rapporto di conto corrente presso il Banco di Sardegna, distinto al n.
100/9072; che detto conto, alla data del decesso del , Persona_1
portava un saldo creditore di euro 248.942,76; che lo stesso veniva pertanto diviso, in ragione della metà in favore della quale cointestataria (per CP_4
pag. 3/8 euro 124.471,38) per presunta titolarità di ½ della somma ivi depositata;
che dunque, dedotte le spese ancora da regolare a carico della massa, convenute dagli eredi in ragione di euro 8.704,29, la quota del 50% caduta in successione veniva attribuita di ragione secondo legge. Da successive verifiche era emerso che i coniugi avevano venduto, in data 12.1.2018, un immobile in località Costa Rey, di cui erano comproprietari in ragione del
50% ciascuno, per il corrispettivo di euro 195.000,00, accreditato sul conto corrente cointestato tra i due venditori in data 16.1.2018; che era stato poi disposto, il 29.1.2018, un giroconto per euro 95.000,00 sul conto personale della signora , in tal modo soddisfacendo integralmente le ragioni della CP_4
comproprietaria dell'immobile; che dunque la residua somma di euro
95.000,00, rimasta sul conto corrente cointestato, doveva intendersi di esclusiva proprietà del de cuius Di conseguenza, la Persona_1
aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 47.500,00 che CP_4
sarebbe spettata, iure successionis, agli eredi del defunto Per_1
Su tali premesse, l'attore invocava la condanna di
[...] CP_4
al pagamento in suo favore della somma di euro 10.555,55
[...]
corrispondente alla quota spettantegli sull'importo trattenuto dalla stessa.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda, nonché chiedendo la trasformazione del rito ed eccependo che in vista della vendita dell'immobile i coniugi avevano dovuto affrontare diverse spese preliminari, o comunque connesse alla vendita, per un totale di € 11.489,25 il cui importo doveva quindi essere detratto dall'aumento di valore del conto comune, derivante dal netto ricavo della vendita predetta.
Si costituivano anche gli altri figli del defunto genitore, e CP_2
aderendo alla domanda dell'attore ed invocando essi Controparte_3
pag. 4/8 pure la condanna della convenuta al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di € 10.555,55.
A seguito della trasformazione del rito, da sommario in ordinario, venivano depositate le memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29 gennaio 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025.
Nel termine all'uopo assegnato dal giudice, le parti depositavano note scritte, precisando le rispettive conclusioni.
Preliminarmente va rigettata la domanda di di Controparte_3
fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termine per il deposito di memoria conclusionale, poiché l'udienza del 30.10.2025, anticipata come suindicato, è già stata fissata per detto incombente.
Sempre in via preliminare, va rilevato che e CP_2 CP_3
che si sono costituiti in giudizio dopo la sua instaurazione a cura del solo assumono la veste di interventori adesivi volontari Parte_1
rispetto alla posizione del fratello. Ciò posto, la domanda spiegata dall'originario ricorrente, e dai suddetti due intervenienti, nei confronti della convenuta è infondata. CP_4
L'estratto di conto corrente depositato da evidenzia un Parte_1
saldo attivo del conto corrente cointestato tra i suoi genitori, alla data del
31.12.2017, pari ad € 187.463,48; il successivo accredito, il 16.1.2018, della somma di € 190.000; l'esecuzione, in data 29.1.2018, di un giroconto in favore della di € 95.000. Non vi è prova del fatto che detto prelievo CP_4
pag. 5/8 sia causalmente da ricondurre all'accredito del 16.1.2018, poiché in presenza di un conto corrente cointestato vige la presunzione, iuris tantum, dell'appartenenza comune delle somme su di esso depositate (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021, Rv. 662563). Poiché il rapporto non è stato aperto nell'immediatezza della vendita alla quale si riferisce, secondo la tesi di parte attrice, l'accredito di € 190.000, bensì in epoca precedente, e presentava, prima di tale operazione, un cospicuo saldo, è ben possibile che il giroconto disposto in favore della si riferisca alla CP_4
regolamentazione, tra i coniugi, di rapporti economici antecedenti alla vendita di cui anzidetto. Né può sostenersi che il giroconto, per il suo importo, costituisca una operazione anomala, considerato il rilevante saldo attivo del rapporto bancario prima dell'accredito del 16.1.2018 ed il suo saldo finale al 31.3.2018, pari ad € 261.438,55. Sotto questo profilo, visto l'importo dei saldi, al 31.12.2017 ed al 31.3.2018, del rapporto bancario in esame, non può neppure configurarsi, a vantaggio dell'attore, una presunzione semplice di riferibilità del giroconto contestato al netto ricavo della vendita del cespite immobiliare in Muravera. Sotto tale profilo, va anche considerato che la ha dedotto che a fronte della detta CP_4
alienazione i due comproprietari avevano sostenuto spese per oltre €
11.000; di conseguenza, neppure è possibile ancorare la presunzione ipotizzata dal al mero dato aritmetico della corrispondenza, della CP_3
somma prelevata (€ 95.000) alla metà esatta della somma accreditata (€
190.000), poiché il netto ricavo della compravendita deve individuarsi, in ogni caso, in un importo inferiore, pari alla differenza tra il prezzo ricavato e le spese sostenute in vista dell'alienazione (€ 11.489,25).
pag. 6/8 In definitiva, in assenza di prova, diretta o presuntiva, della riferibilità del giroconto del 29.1.2018 alla divisione del ricavato della vendita del bene cointestato tra i due coniugi, la domanda dell'attore va rigettata.
Considerata l'adesione dei due intervenienti alla posizione dell'originario attore, le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico solidale di tutti e tre i detti soggetti. Esse sono determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ai minimi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore compreso tra € 26.200,01 ad € 52.000 e sono liquidate in complessivi € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, €
602,00 per quella istruttoria, € 903,00 per quella di trattazione ed €
1.453,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e Parte_1 CP_2 CP_3
nei confronti di la rigetta.
[...] Controparte_1
ND , e Parte_1 CP_2 CP_3
al pagamento, in solido tra loro, in favore della parte
[...]
convenuta, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
3.809,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
30/10/2025.
Il giudice
TE VA
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 7184/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. TE VA, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ONNIS MAURIZIO attore e
(C.F. ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. MELONI AMEDEO convenuta
(C.F. , rappresentato e CP_2 C.F._3
difeso dall'avv. Maurizio Onnis interveniente
(C.F. ), rappresentata Controparte_3 CodiceFiscale_4
e difesa dall'Avv. Massimiliano Marcialis e dall'Avv. Carla Valentino interveniente CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, domanda ed eccezione respinta, previo ogni accertamento
e declaratoria, dichiarare tenuta e condannare alla Controparte_4
restituzione della somma di euro 10.555,55 in favore di Parte_1
oltre interessi a far tempo dal 10.7.2020 o di quella diversa che dovesse essere ritenuta accertata in giudizio. Con vittoria delle competenze di lite”; per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, IN VIA
PRINCIPALE: - rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese di lite, e competenze professionali del procedimento.”; per l'interveniente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni CP_2
avversa istanza, domanda ed eccezione respinta, previo ogni accertamento
e declaratoria, dichiarare tenuta e condannare alla Controparte_4
restituzione della somma di euro 10.555,55 in favore di CP_2
oltre interessi a far tempo dal 10.7.2020 o di quella diversa che dovesse essere ritenuta accertata in giudizio. Con vittoria delle competenze di lite”; per l'interveniente “In via principale:
1. Accertare e Controparte_3
dichiarare che la somma di € 95.000,00, residua sul conto corrente n.
100/9072 cointestato ai coniugi a seguito del giroconto di Parte_2
pari importo disposto in favore della Sig.ra in data 29.01.2018, era di CP_4
esclusiva proprietà del de cuius Sig. .
2. Accertare e Persona_1
dichiarare che, per l'effetto, la Sig.ra ha indebitamente Controparte_1
trattenuto, in sede di divisione del saldo del predetto conto, la somma di €
47.500,00, corrispondente al 50% della somma di esclusiva proprietà del de cuius.
3. Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Sig.ra
[...]
alla restituzione in favore della Sig.ra CP_1 Controparte_3
pag. 2/8 della somma di € 10.555,55, oltre interessi legali dalla data del 10.07.2020 sino al saldo effettivo.
4. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. Occorrendo, in via istruttoria: Voglia l'Ill.mo
Giudice ordinare l'esibizione nei confronti del Banco di Sardegna dell'assegno circolare non trasferibile n. 3400848155-03 di € 190.000,00 emesso da Intesa San Paolo l'11.01.2018 e versato in data 16.01.2018 nel conto corrente n. 9072 intestato a e Persona_1 Controparte_1
presso Banco di Sardegna di Cagliari. Poiché il Banco di Sardegna non ha consegnato l'assegno richiesto si formula istanza ex art. 210 c.p.c. Come da documento depositato in allegato, il documento è stato tempestivamente richiesto. Sulla presente istanza, già contenuta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., il Giudice designato non ha adottato provvedimento alcuno.
Si chiede infine la fissazione di udienza ex art. 281 sexies cpc assegnando un termine per note conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. esponeva di essere Parte_1
figlio e legittimo erede di nato a [...] il giorno Persona_1
4.3.1935 (c.f. , deceduto in Cagliari in data C.F._5
29.3.2020, unitamente agli altri due figli nato a [...] CP_2
l'11.4.1971 e nata a [...] il [...]; che il Controparte_3
padre era cointestatario con la moglie Controparte_1
( ), nata a [...] il giorno 22.2.1948, di un C.F._2
rapporto di conto corrente presso il Banco di Sardegna, distinto al n.
100/9072; che detto conto, alla data del decesso del , Persona_1
portava un saldo creditore di euro 248.942,76; che lo stesso veniva pertanto diviso, in ragione della metà in favore della quale cointestataria (per CP_4
pag. 3/8 euro 124.471,38) per presunta titolarità di ½ della somma ivi depositata;
che dunque, dedotte le spese ancora da regolare a carico della massa, convenute dagli eredi in ragione di euro 8.704,29, la quota del 50% caduta in successione veniva attribuita di ragione secondo legge. Da successive verifiche era emerso che i coniugi avevano venduto, in data 12.1.2018, un immobile in località Costa Rey, di cui erano comproprietari in ragione del
50% ciascuno, per il corrispettivo di euro 195.000,00, accreditato sul conto corrente cointestato tra i due venditori in data 16.1.2018; che era stato poi disposto, il 29.1.2018, un giroconto per euro 95.000,00 sul conto personale della signora , in tal modo soddisfacendo integralmente le ragioni della CP_4
comproprietaria dell'immobile; che dunque la residua somma di euro
95.000,00, rimasta sul conto corrente cointestato, doveva intendersi di esclusiva proprietà del de cuius Di conseguenza, la Persona_1
aveva indebitamente trattenuto la somma di euro 47.500,00 che CP_4
sarebbe spettata, iure successionis, agli eredi del defunto Per_1
Su tali premesse, l'attore invocava la condanna di
[...] CP_4
al pagamento in suo favore della somma di euro 10.555,55
[...]
corrispondente alla quota spettantegli sull'importo trattenuto dalla stessa.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda, nonché chiedendo la trasformazione del rito ed eccependo che in vista della vendita dell'immobile i coniugi avevano dovuto affrontare diverse spese preliminari, o comunque connesse alla vendita, per un totale di € 11.489,25 il cui importo doveva quindi essere detratto dall'aumento di valore del conto comune, derivante dal netto ricavo della vendita predetta.
Si costituivano anche gli altri figli del defunto genitore, e CP_2
aderendo alla domanda dell'attore ed invocando essi Controparte_3
pag. 4/8 pure la condanna della convenuta al pagamento in favore di ciascuno di essi della somma di € 10.555,55.
A seguito della trasformazione del rito, da sommario in ordinario, venivano depositate le memorie previste dall'art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29 gennaio 2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025.
Nel termine all'uopo assegnato dal giudice, le parti depositavano note scritte, precisando le rispettive conclusioni.
Preliminarmente va rigettata la domanda di di Controparte_3
fissazione di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termine per il deposito di memoria conclusionale, poiché l'udienza del 30.10.2025, anticipata come suindicato, è già stata fissata per detto incombente.
Sempre in via preliminare, va rilevato che e CP_2 CP_3
che si sono costituiti in giudizio dopo la sua instaurazione a cura del solo assumono la veste di interventori adesivi volontari Parte_1
rispetto alla posizione del fratello. Ciò posto, la domanda spiegata dall'originario ricorrente, e dai suddetti due intervenienti, nei confronti della convenuta è infondata. CP_4
L'estratto di conto corrente depositato da evidenzia un Parte_1
saldo attivo del conto corrente cointestato tra i suoi genitori, alla data del
31.12.2017, pari ad € 187.463,48; il successivo accredito, il 16.1.2018, della somma di € 190.000; l'esecuzione, in data 29.1.2018, di un giroconto in favore della di € 95.000. Non vi è prova del fatto che detto prelievo CP_4
pag. 5/8 sia causalmente da ricondurre all'accredito del 16.1.2018, poiché in presenza di un conto corrente cointestato vige la presunzione, iuris tantum, dell'appartenenza comune delle somme su di esso depositate (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021, Rv. 662563). Poiché il rapporto non è stato aperto nell'immediatezza della vendita alla quale si riferisce, secondo la tesi di parte attrice, l'accredito di € 190.000, bensì in epoca precedente, e presentava, prima di tale operazione, un cospicuo saldo, è ben possibile che il giroconto disposto in favore della si riferisca alla CP_4
regolamentazione, tra i coniugi, di rapporti economici antecedenti alla vendita di cui anzidetto. Né può sostenersi che il giroconto, per il suo importo, costituisca una operazione anomala, considerato il rilevante saldo attivo del rapporto bancario prima dell'accredito del 16.1.2018 ed il suo saldo finale al 31.3.2018, pari ad € 261.438,55. Sotto questo profilo, visto l'importo dei saldi, al 31.12.2017 ed al 31.3.2018, del rapporto bancario in esame, non può neppure configurarsi, a vantaggio dell'attore, una presunzione semplice di riferibilità del giroconto contestato al netto ricavo della vendita del cespite immobiliare in Muravera. Sotto tale profilo, va anche considerato che la ha dedotto che a fronte della detta CP_4
alienazione i due comproprietari avevano sostenuto spese per oltre €
11.000; di conseguenza, neppure è possibile ancorare la presunzione ipotizzata dal al mero dato aritmetico della corrispondenza, della CP_3
somma prelevata (€ 95.000) alla metà esatta della somma accreditata (€
190.000), poiché il netto ricavo della compravendita deve individuarsi, in ogni caso, in un importo inferiore, pari alla differenza tra il prezzo ricavato e le spese sostenute in vista dell'alienazione (€ 11.489,25).
pag. 6/8 In definitiva, in assenza di prova, diretta o presuntiva, della riferibilità del giroconto del 29.1.2018 alla divisione del ricavato della vendita del bene cointestato tra i due coniugi, la domanda dell'attore va rigettata.
Considerata l'adesione dei due intervenienti alla posizione dell'originario attore, le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza, vanno poste a carico solidale di tutti e tre i detti soggetti. Esse sono determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i., ai minimi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore compreso tra € 26.200,01 ad € 52.000 e sono liquidate in complessivi € 3.809,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio, €
602,00 per quella istruttoria, € 903,00 per quella di trattazione ed €
1.453,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e Parte_1 CP_2 CP_3
nei confronti di la rigetta.
[...] Controparte_1
ND , e Parte_1 CP_2 CP_3
al pagamento, in solido tra loro, in favore della parte
[...]
convenuta, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
3.809,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
30/10/2025.
Il giudice
TE VA
pag. 7/8 pag. 8/8