CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Relatore
UG DR, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 761/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Siracusa - Via Turchia 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000012000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 29876202500000012000 - fascicolo n.
2025/434, notificato il 26.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 314.616,591, dei quali € 225.704,12 legati a crediti di natura tributaria, a seguito delle seguenti 25 cartelle di pagamento e 3 avvisi di accertamento:
1) n. 29820120009676851, notificata il 04/06/2012 per Ires e Iva 2008;
2) n. 29820130015358225, notificata il 27/01/2014 per diritti camerali 2010;
3) n. 29820160022009181, notificata il 29/11/2016 per diritti camerali 2014;
4) n. 29820170002560541, notificata il 05/04/2017 per Irpef 2013;
5) n. 29820170009853862, notificata il 20/12/2017 per Irap 2014;
6) n. 29820180000691628, notificata il 22/02/2018 per Irap, Ires e Iva 2013-2014;
7) n. 29820180009190515, notificata il 11/01/2019 per Irap 2015;
8) n. 29820190000199721, notificata il 01/03/2019 per Iva 2015;
9) n. 29820190002125730, notificata il 06/05/2019 per Irap 2016;
10) n. 29820190006585076, notificata il 08/12/2019 per Irap 2016;
11) n. 29820190007936109, notificata il 16/01/2020 per Iva 2016;
12) n. 29820200013180274, notificata il 02/02/2022 per tasse auto 2017;
13) n. 29820200013180375, notificata il 02/12/2022 per Irpef 2016; 14) n. 29820210011270020, notificata il 05/12/2022 per Tari;
15) n. 29820210013389814, notificata il 20/02/2023 per IMU 2014;
16) n. 29820210013389915, notificata il 20/02/2023 per Irap 2017;
17) n. 29820210029953114, notificata il 25/07/2023 per tassa auto 2016;
18) n. 29820210039821525, notificata il 28/06/2022 per tassa auto 2016;
19) n. 29820220002088168, notificata il 12/02/2023 per tasse auto 2017;
20) n. 29820220015607035, notificata il 28/06/2022 per tasse auto 2019;
21) n. 29820220017866935, notificata il 20/11/2022 per Irpef 2017;
22) n. 29820220020147859, notificata il 20/02/2023 per Irpef 2017;
23) n. 29820220021336037, notificata il 12/01/2023 per Irpef 2017;
24) n. 29820230009531181, notificata il 12/05/2023 per tassa auto 2020;
25) n. 29820240026352440, notificata il 29/04/2024 per tassa auto 2021;
26) n. TY7033N01560/2017, notificato il 21/12/2017 per Ires, Irap e Iva 2012;
27) n. 000000000372, notificato il 27/06/2022 per IMU 2016;
28) n. 106, notificato il 19/01/2023 per Tari 2017.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate - AdE e il Comune di Siracusa.
A seguito di chiamata in causa da parte dell'AdE, si è costituita anche l'AdER.
Il 26.01.2026 la ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento dell'AdER, in quanto non previamente notificato.
E il 27.01.2026 l'AdER ha depositato repliche.
Si è costituita anche la Regione Sicilia, ma solo il 13.02.2026, e quindi tardivamente, per cui di tale costituzione il Collegio non può tenere conto.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, a causa della mancata intimazione dell'AdER.
È vero che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la Corte di
Cassazione ha affermato che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)”.
Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di “riordino del servizio nazionale della riscossione”, all'art. 39, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
E infatti in questi casi si trattava però sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre in questo caso a non essere stato intimato è proprio quest'ultimo, in un caso in cui l'atto viene impugnato solo per vizi propri.
E pur tenendo conto che quello tributario è sempre un giudizio di merito, in cui cioè il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va mai dimenticato che rimane comunque un giudizio impugnatorio.
Cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di 2° grado della Sicilia – Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio – sezione
14 n. 4246 del 03.10.2022; III Sezione di questa Corte, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale,
l'organo pubblico autore dell'atto impugnato “deve essere necessariamente evocato in giudizio” cfr. Cons.
St., sez. V, 31/03/2012 n. 1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti,
o di atti interruttivi della prescrizione.
È per questo che in giurisprudenza si è affermato [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011 n. 24927 (che richiama
Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], che “nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario”.
E d'altra parte, nel caso in esame la ricorrente fa valere vizi propri del provvedimento impugnato.
Il quadro interpretativo delineato rende irrilevante la costituzione spontanea dell'AdER, che peraltro, come eccepito dalla stessa ricorrente, va dichiarata inammissibile, perché, dovendo tale costituzione essere qualificata mero atto di intervento, andava previamente notificata alle parti costituite, ex art. 14, comma 5,
d.lgs. n. 546/92.
Nella memoria di replica, l'AdER ha voluto precisare che “si è costituita in giudizio a seguito di denuntiatio litis da parte di ADE che ha istato nelle controdeduzioni e poi operato la chiamata in causa del Concessionario”, per cui “l'AdER non aveva alcun obbligo…di notificare alcunché al ricorrente”.
La tesi è del tutto priva di fondamento, perché, a prescindere dal motivo dal quale scaturisce la costituzione in giudizio di soggetto diverso da quello intimato dal ricorrente, cioè sia che tale soggetto terzo si costituisca perché viene a conoscenza, in qualsiasi modo, del giudizio, e sia perché ne viene a conoscenza perché chiamato in causa dall'ente intimato, la sua costituzione concretizza comunque un vero e proprio intervento, come tale soggetto a notifica.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.169,60 in favore dell'AdE e del
Comune di Siracusa.
Nulla spese con l'AdER e la Regione Sicilia.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Dauno Trebastoni dr. VA RZ
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Relatore
UG DR, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 761/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Siracusa - Via Turchia 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000012000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 29876202500000012000 - fascicolo n.
2025/434, notificato il 26.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha chiesto il pagamento di € 314.616,591, dei quali € 225.704,12 legati a crediti di natura tributaria, a seguito delle seguenti 25 cartelle di pagamento e 3 avvisi di accertamento:
1) n. 29820120009676851, notificata il 04/06/2012 per Ires e Iva 2008;
2) n. 29820130015358225, notificata il 27/01/2014 per diritti camerali 2010;
3) n. 29820160022009181, notificata il 29/11/2016 per diritti camerali 2014;
4) n. 29820170002560541, notificata il 05/04/2017 per Irpef 2013;
5) n. 29820170009853862, notificata il 20/12/2017 per Irap 2014;
6) n. 29820180000691628, notificata il 22/02/2018 per Irap, Ires e Iva 2013-2014;
7) n. 29820180009190515, notificata il 11/01/2019 per Irap 2015;
8) n. 29820190000199721, notificata il 01/03/2019 per Iva 2015;
9) n. 29820190002125730, notificata il 06/05/2019 per Irap 2016;
10) n. 29820190006585076, notificata il 08/12/2019 per Irap 2016;
11) n. 29820190007936109, notificata il 16/01/2020 per Iva 2016;
12) n. 29820200013180274, notificata il 02/02/2022 per tasse auto 2017;
13) n. 29820200013180375, notificata il 02/12/2022 per Irpef 2016; 14) n. 29820210011270020, notificata il 05/12/2022 per Tari;
15) n. 29820210013389814, notificata il 20/02/2023 per IMU 2014;
16) n. 29820210013389915, notificata il 20/02/2023 per Irap 2017;
17) n. 29820210029953114, notificata il 25/07/2023 per tassa auto 2016;
18) n. 29820210039821525, notificata il 28/06/2022 per tassa auto 2016;
19) n. 29820220002088168, notificata il 12/02/2023 per tasse auto 2017;
20) n. 29820220015607035, notificata il 28/06/2022 per tasse auto 2019;
21) n. 29820220017866935, notificata il 20/11/2022 per Irpef 2017;
22) n. 29820220020147859, notificata il 20/02/2023 per Irpef 2017;
23) n. 29820220021336037, notificata il 12/01/2023 per Irpef 2017;
24) n. 29820230009531181, notificata il 12/05/2023 per tassa auto 2020;
25) n. 29820240026352440, notificata il 29/04/2024 per tassa auto 2021;
26) n. TY7033N01560/2017, notificato il 21/12/2017 per Ires, Irap e Iva 2012;
27) n. 000000000372, notificato il 27/06/2022 per IMU 2016;
28) n. 106, notificato il 19/01/2023 per Tari 2017.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate - AdE e il Comune di Siracusa.
A seguito di chiamata in causa da parte dell'AdE, si è costituita anche l'AdER.
Il 26.01.2026 la ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento dell'AdER, in quanto non previamente notificato.
E il 27.01.2026 l'AdER ha depositato repliche.
Si è costituita anche la Regione Sicilia, ma solo il 13.02.2026, e quindi tardivamente, per cui di tale costituzione il Collegio non può tenere conto.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, a causa della mancata intimazione dell'AdER.
È vero che in diverse pronunce, soprattutto dopo Cass. Civ., sez. un., 25/07/2007 n. 16412, la Corte di
Cassazione ha affermato che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente per la riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, D.Lgs. n. 112/99, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite (Cass. ord.1532/12; ord. 21220/12; 9762/14; ord.10528/17 ed altre)”.
Infatti, il D.Lgs. 13/04/1999 n. 112, di “riordino del servizio nazionale della riscossione”, all'art. 39, relativo proprio alla “chiamata in causa dell'ente creditore”, dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
E infatti in questi casi si trattava però sempre di casi in cui il ricorrente aveva intimato solo il concessionario della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti;
mentre in questo caso a non essere stato intimato è proprio quest'ultimo, in un caso in cui l'atto viene impugnato solo per vizi propri.
E pur tenendo conto che quello tributario è sempre un giudizio di merito, in cui cioè il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va mai dimenticato che rimane comunque un giudizio impugnatorio.
Cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di 2° grado della Sicilia – Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio – sezione
14 n. 4246 del 03.10.2022; III Sezione di questa Corte, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale,
l'organo pubblico autore dell'atto impugnato “deve essere necessariamente evocato in giudizio” cfr. Cons.
St., sez. V, 31/03/2012 n. 1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti,
o di atti interruttivi della prescrizione.
È per questo che in giurisprudenza si è affermato [cfr. Cass. civ., sez. trib., 25/11/2011 n. 24927 (che richiama
Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)], che “nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546/92, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario”.
E d'altra parte, nel caso in esame la ricorrente fa valere vizi propri del provvedimento impugnato.
Il quadro interpretativo delineato rende irrilevante la costituzione spontanea dell'AdER, che peraltro, come eccepito dalla stessa ricorrente, va dichiarata inammissibile, perché, dovendo tale costituzione essere qualificata mero atto di intervento, andava previamente notificata alle parti costituite, ex art. 14, comma 5,
d.lgs. n. 546/92.
Nella memoria di replica, l'AdER ha voluto precisare che “si è costituita in giudizio a seguito di denuntiatio litis da parte di ADE che ha istato nelle controdeduzioni e poi operato la chiamata in causa del Concessionario”, per cui “l'AdER non aveva alcun obbligo…di notificare alcunché al ricorrente”.
La tesi è del tutto priva di fondamento, perché, a prescindere dal motivo dal quale scaturisce la costituzione in giudizio di soggetto diverso da quello intimato dal ricorrente, cioè sia che tale soggetto terzo si costituisca perché viene a conoscenza, in qualsiasi modo, del giudizio, e sia perché ne viene a conoscenza perché chiamato in causa dall'ente intimato, la sua costituzione concretizza comunque un vero e proprio intervento, come tale soggetto a notifica.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.169,60 in favore dell'AdE e del
Comune di Siracusa.
Nulla spese con l'AdER e la Regione Sicilia.
Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Dauno Trebastoni dr. VA RZ