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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16307 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XVII SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio del 20.11.2025, ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 26894 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA P.IV , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe BE (C.F. ), Maria C.F._1
CA BE (C.F. con studio in C.F._2
Firenze, via Marenzio n. 24, e dall'Avv. Lorenzo Maria Malara (C.F. ) con studio in Roma, C.F._3
Circonvallazione Clodia n. 80, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
(cod. fisc.e P. IV , in C.F._4 CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giuseppe Binetti (C.F.
con studio in Roma, via Boezio n. 16, C.F._5 come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
1 La ha proposto formale opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 3482/2022 con cui era stato ingiunto il pagamento in favore di di € 137.520,65, oltre interessi e Controparte_2 spese, a titolo di passività e penali asseritamente dovute in esecuzione di contratti stipulati inter partes in data 24.01.2017, aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di promozione e diffusione dell'offerta di giochi pubblici a distanza e di ricarica di conti gioco. La ha eccepito la non debenza delle somme Parte_1 richieste, evidenziando l'inadempimento di Controparte_2 nell'interruzione arbitraria dei servizi previsti dal contratto e, in ogni caso, ha chiesto la riduzione delle penali in quanto manifestamente eccessive. Ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare per i motivi di cui a premessa: - nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto poiché niente è dovuto, essendosi risolto il rapporto per colpa della che ha impedito Controparte_2 all'attività la prosecuzione della stessa;
in ipotesi, dovute solo le somme relative all'effettivo debito con azzeramento delle penali o diminuzione delle stese secondo equità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_2 della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del provvedimento monitorio e con vittoria delle spese di lite. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 3482/2022 del 03.03.2022 emesso dal Tribunale di Roma, R.G. n. 2685/2022, notificato il giorno 09.03.2022; In via principale, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3482/2022 del 03.03.2022 emesso dal Tribunale di Roma, R.G. n. 2685/2022, notificato il giorno 09.03.2022; In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, comunque accertare la debenza di parte opponente per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare CP_3
[...] , P.IV , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore sig. (cod. fisc. ), al CP_4 C.F._6 pagamento, a favore dell'opposta - della Controparte_2 somma di € 17.520,65 a titolo di passività indicate nelle apposite sezioni del software messo a disposizione dalla Società per l'esercizio delle attività oggetto di contratti, nonché - della somma di € 120.000,00 a titolo di penali per la violazione degli articoli dei contratti indicati, ovvero della diversa somma, minore o maggiore, che sarà riconosciuta di giustizia tenuto conto degli interessi reciproci illustrati in narrativa;
- oltre gli interessi per il ritardato pagamento dalla scadenza fino al soddisfo, interessi di mora come previsti nei contratti;
Con vittoria di spese, onorari e competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 20.11.2025, svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dando lettura e deposito del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda. Occorre verificare se nel caso di specie la parte opposta, creditrice sostanziale, abbia adeguatamente allegato e provato l'esistenza e l'entità del credito oggetto del ricorso monitorio. Come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo
3 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie è pacifico tra le parti ed è provato in via documentale che: a) la è una società autorizzata alla raccolta Controparte_2 scommesse su rete fisica in virtù della concessione n. 72002, come si desume dal Disciplinare per la raccolta di scommesse ai sensi dell'art. 1 co. 643, lett. c), L. n. 190/2014 sottoscritto con l'
[...]
ed è altresì titolare della Concessione Parte_2
Gioco a Distanza n. 15242 rilasciata dall' Parte_2
(cfr. doc. nn.
1-2 allegato al fascicolo del monitorio);
[...]
b) in virtù di tale concessione la ricorrente in monitorio dispone di n. 1002 punti di raccolta di scommesse sportive dislocate sul territorio nazionale;
c) la società affidava alla società Controparte_2 Parte_1 CP_ l'esercizio presso
[...] Controparte_6 il punto di raccolta sito in Morro D'Oro (TE), Piazza Berlinguer n. 6 (cfr. doc. nn. 4-5-6 allegato al fascicolo del monitorio) mediante contratti stipulati in data 24.01.2017. Risulta altresì dagli atti di causa che con diffida inviata a mezzo pec in data 19.07.2019 la società opposta risolveva il contratto relativo al punto di raccolta, contestando il grave inadempimento imputabile alla opponente, la quale avrebbe interrotto in modo arbitrario l'esercizio delle attività previste dai contratti citati, senza fornire il preavviso previsto ed omettendo di restituire gli importi anticipati dalla per lo svolgimento delle attività Controparte_2 di raccolta dei giochi pubblici (cfr. doc. n. 7 allegato al fascicolo del monitorio).
La creditrice sostanziale ha allegato in modo specifico e circostanziato il grave inadempimento dell'opponente, producendo in giudizio documentazione a sostegno di tale assunto. In primo luogo, sin dal procedimento monitorio la odierna opposta ha documentato che in data 10.07.2019 ed in data 03.07.2019 la società opponente interrompeva le operazioni di raccolta della cd.
”, in violazione dell'art.
7.6 a) del contratto Controparte_6 inerente all' , ed interrompeva le operazioni della Controparte_6
4 cd. “Attività Online”, in violazione dell'art.
3.1 del contratto inerente le Attività Online. Secondo le richiamate disposizioni il gestore è obbligato a svolgere le attività e non sospenderle o interromperle per l'intera durata del rapporto (cfr. doc. nn.
8-10 allegati al fascicolo del monitorio). In ragione di tali violazioni contrattuali la società opposta ha applicato nei confronti della opponente una penale pari a € 40.000,00, in applicazione di quanto disposto dall'art. 13.9 del contratto relativo all'Attività Terrestre, nonché una penale pari a € 20.000,00 in applicazione di quanto disposto dall'art. 13.9 del contratto relativo all'Attività Online.
In secondo luogo, in applicazione dell'art.
7.6 bb) del Contratto inerente all' Terrestre, nonché ai sensi dell'art.
3.1 dd) del CP_6
Contratto inerente all' Online, la società opponente si era CP_6 obbligata a ripianare eventuali scoperti entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del titolare, odierno opposto, in considerazione delle passività registrate negli estratti conto versati in atti (cfr. doc. n.
9-11 allegati al fascicolo del monitorio). A fronte di detta violazione contrattuale la società opposta applicava a carico della odierna opponente rispettivamente una penale pari a € 10.000,00 ai sensi dell'art. 13.12 del Contratto relativo all'Attività Terrestre e una penale pari a € 50.000,00 ai sensi dell'art. 13.11 del Contratto relativo all'Attività Online.
In terzo luogo, la creditrice ha puntualmente allegato che la società interrompeva arbitrariamente l'esercizio delle Parte_1 attività previste dai contratti, omettendo di rispettare il periodo di preavviso di due mesi convenzionalmente previsto e maturando passività rispettivamente pari ad € 15.790,27 per quanto riguarda l' e pari ad € 1.730,38 per l'Attività Online (cfr. Controparte_6 doc. nn.
9-11 allegati al fascicolo del monitorio).
In ragione dei plurimi inadempimenti della società Parte_1
come sopra descritti, la odierna opposta in data 19.07.2019
[...] inviava formale diffida a mezzo pec con cui comunicava la risoluzione dei rapporti contrattuali ed in data 26.10.2021 inviava
5 specifica intimazione di pagamento (cfr. doc. nn.
7-12 allegati nel fascicolo del monitorio).
Dalle precedenti considerazioni deriva che il credito vantato da parte opposta sia stato adeguatamente provato, poiché sono prodotti i titoli contrattuali su cui la domanda di pagamento si fonda, con una dettagliata e specifica allegazione degli inadempimenti imputabili alla debitrice ingiunta, che hanno trovato adeguato riscontro documentale. La creditrice sostanziale ha pertanto rispettato gli oneri di allegazione e di prova sulla stessa gravanti.
Spettava pertanto a parte opponente introdurre in giudizio fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa creditoria. Ritiene tuttavia il Tribunale che i motivi di opposizione non siano stati adeguatamente provati. Invero, la parte opponente nulla ha dedotto in modo specifico in relazione ai plurimi inadempimenti contestati a suo carico dalla parte creditrice sostanziale e posti a fondamento della applicazione delle penali previste dal contratto, limitandosi ad eccepire in modo sintetico e generico la responsabilità della società opposta che avrebbe arbitrariamente impedito alla stessa opponente di svolgere l'attività prevista nel contratto. Detta circostanza, tuttavia, oltre ad essere genericamente allegata, non ha trovato alcun riscontro probatorio. Sotto questo profilo pertanto l'opposizione non può essere accolta.
È necessario altresì evidenziare che parte opponente ha formulato domanda di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. Aderisce il Tribunale alla interpretazione secondo cui, ai fini della valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ex art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto (cfr. da
6 ultimo, Cass. civ., Sez. L - , Ordinanza n. 14706 del 27/05/2024; Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 19492 del 10/07/2023). È stato altresì chiarito che il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (ex plurimis, Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019; Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11439 del 15/06/2020; Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 3297 del 05/02/2024). Nella fattispecie in esame parte opponente non ha allegato in modo pertinente e conferente alcun elemento di fatto su cui fondare la valutazione del carattere eccessivo della penale contrattualmente prevista né in riferimento alla natura dell'attività svolta né in riferimento al volume di affari registrato nel periodo di esecuzione del contratto. Anche la domanda ex art. 1384 c.c. pertanto non può essere accolta.
In conclusione l'opposizione ex art. 645 c.p.c. deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 3482/2022 deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
7 - rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3482/2022, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge. Roma, 20 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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