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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2024, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Marina Pugliese Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa di separazione promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]20 ed elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Via Padre Santo n. 5/11 B, presso lo studio dell'Avv. Luigi Nasta, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...]9, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Roma n.
10/8, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Muscolo ed Antonella Castagnola, che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per entrambe le parti: come da verbale di udienza del 21/03/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/01/2023, la Sig.ra ha chiesto la separazione Parte_1
personale dal marito Sig. , con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in Portofino (GE) l'11/10/2003 e dalla cui unione era nata la figlia minore in data 13/12/2007, rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità Per_1
della convivenza matrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/04/2023, si è costituito in giudizio il Sig.
il quale, pur contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti e le deduzioni in punto CP_1
economico, ha aderito alla domanda di separazione dalla moglie.
All'esito della fase presidenziale, con ordinanza non reclamata del 14/12/2023, il Presidente di Sezione, in persona del Dott. Domenico Pellegrini, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, rimettendo le parti dinanzi al G.I., ove alla prima udienza del 21/03/2024, il convenuto ha chiesto che venisse pronunciata sentenza parziale in punto status, sicché le parti hanno precisato le conclusioni sul punto come in atti con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con riserva di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
* * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale, chiesta da entrambe le parti, deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: i coniugi, seppur con prospettazioni diverse, hanno evidenziato l'insorgere di una crisi irreversibile che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, come confermato dalle dichiarazioni delle parti rese in sede di udienza presidenziale.
Sussiste, quindi, quella situazione d'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Rilevato che la causa dovrà per il resto proseguire innanzi al G.I. per la soluzione delle questioni ancora pendenti e la decisione sulle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
MANDA l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Portofino (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile ivi celebrato in data 11/10/2003;
DISPONE
la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 22/03/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Marina Pugliese Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa di separazione promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]20 ed elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Via Padre Santo n. 5/11 B, presso lo studio dell'Avv. Luigi Nasta, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...]9, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Roma n.
10/8, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Muscolo ed Antonella Castagnola, che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti
- Convenuto -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per entrambe le parti: come da verbale di udienza del 21/03/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/01/2023, la Sig.ra ha chiesto la separazione Parte_1
personale dal marito Sig. , con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in Portofino (GE) l'11/10/2003 e dalla cui unione era nata la figlia minore in data 13/12/2007, rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità Per_1
della convivenza matrimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/04/2023, si è costituito in giudizio il Sig.
il quale, pur contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti e le deduzioni in punto CP_1
economico, ha aderito alla domanda di separazione dalla moglie.
All'esito della fase presidenziale, con ordinanza non reclamata del 14/12/2023, il Presidente di Sezione, in persona del Dott. Domenico Pellegrini, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, rimettendo le parti dinanzi al G.I., ove alla prima udienza del 21/03/2024, il convenuto ha chiesto che venisse pronunciata sentenza parziale in punto status, sicché le parti hanno precisato le conclusioni sul punto come in atti con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con riserva di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
* * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale, chiesta da entrambe le parti, deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: i coniugi, seppur con prospettazioni diverse, hanno evidenziato l'insorgere di una crisi irreversibile che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, come confermato dalle dichiarazioni delle parti rese in sede di udienza presidenziale.
Sussiste, quindi, quella situazione d'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Rilevato che la causa dovrà per il resto proseguire innanzi al G.I. per la soluzione delle questioni ancora pendenti e la decisione sulle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
MANDA l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Portofino (GE) ad annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile ivi celebrato in data 11/10/2003;
DISPONE
la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 22/03/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini