Rigetto
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3717 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03717/2026REG.PROV.COLL.
N. 04771/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4771 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, piazza della Libertà, n. 11;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6876/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2026 il Cons. Giovanni ZI. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Il signor -OMISSIS-, Assistente Capo Coordinatore presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, propone appello avverso la sentenza del Tar per la Campania, n. 6876/2024 che ha rigettato l’originario ricorso proposto dallo stesso signor -OMISSIS- e volto ad ottenere l’annullamento:
- del rapporto informativo per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria ex art. 44 e ss. d.lgs. 30.10.1992, n. 443 anno 2020 datato 6.4.2021, a termini del quale il ricorrente ha conseguito l'attribuzione del punteggio pari a 29/30; nonché
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- il ricorrente ha esposto di essere stato notiziato, in data 6.4.2021 del contenuto del rapporto informativo redatto nei suoi confronti dall’Amministrazione di appartenenza in uno alla valutazione conseguita;
- il ricorrente ha quindi esposto di aver riportato, in relazione all’anno 2020, un punteggio inferiore rispetto ai precedenti anni di servizio, da 30/30 a 29/30: erano stati, infatti, abbassati i coefficienti relativi alla voce “qualità morali e di carattere” rispetto al quale gli veniva attribuito il sotto-punteggio di 2 in luogo del 3, conseguito negli anni precedenti;
- nella nota esplicativa del rapporto informativo del 6 aprile 2021, poi, si leggeva quanto segue: « dopo attento confronto, rilevata una flessione negli altri elementi di giudizio, in particolare nelle qualità morali e di carattere, confidando che le indicazioni più volte fornite al dipendente possano tornare utili a sollecitare un proficuo rendimento del servizio, si ritiene di diminuire la valutazione di 1 punto (qualità morali e di carattere) per l’attribuzione del voto di 29/30 »;
- per le restanti voci « conoscenze professionali; capacità realizzative; capacità di giudizio, capacità di intervento, capacità di coordinamento operativo, capacità di utilizzazione del personale, capacità di direzione, rendimento complessivo, attitudine a svolgere funzioni superiori, qualità morali e di carattere, qualità culturali ed espressive » il coefficiente attribuito era, invece, rimasto costante al massimo di 3.
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione dell’art. 3 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 per incongrua motivazione; violazione delle circolari del dipartimento 4 di polizia penitenziaria in materia ed in particolare della circolare prot. n. Circolare prot. N. GDAP 409714 2004 la quale impone, al compilatore un vero e proprio obbligo di motivazione delle variazioni in peius dei singoli elementi valutativi.
Violazione e falsa applicazione Circolare DAP 373980 del 30.11.2018 che impone di evitare contrasti tra i profili valutativi del rapporto informativo. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza della motivazione, Travisamento dei fatti, sviamento dell’azione amministrativa.
Violazione di legge per violazione dell’art.3 della legge n. 241/ 90.
Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza dell’azione amministrativa, per travisamento dei fatti, per sviamento.
Eccesso di potere per violazione di circolari amministrative interne all’Amministrazione.
Si sosteneva che l’Amministrazione Penitenziaria aveva ridotto il punteggio assegnato al ricorrente rispetto agli anni precedenti, con riferimento alle qualità morali, valutando però, contraddittoriamente, in altra parte del rapporto, il servizio prestato nell’anno 2020, con il punteggio massimo. L’Amministrazione aveva operato in aperta violazione delle Circolari amministrative che si sono susseguite nel corso degli anni nella materia de qua e che impongono un obbligo di motivazione delle variazioni in peius dei singoli elementi valutativi riferiti ai dipendenti.
II. Violazione dell’art. 3 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 per omessa motivazione.
Si sosteneva che il rapporto informativo impugnato andava annullato perché privo della motivazione discorsiva a giustificazione del giudizio finale sintetico ivi espresso.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero della Giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con sentenza n. 6876/2024 il Tar per la Campania ha rigettato il ricorso.
6. Avverso la citata sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS- per i motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si è costituito il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza del 7 maggio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
TT
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Sull'erronea valutazione della motivazione del rapporto informativo e violazione dell'art. 44 d.lgs. 443/1992 e delle circolari ministeriali ».
Parte appellante sostiene che:
- il Tar ha erroneamente ritenuto la presenza effettiva di motivazione del rapporto informativo del 2020, nonostante l'assenza di una giustificazione e specifica per la diminuzione del punteggio;
- l'art. 44, comma 2, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, stabilisce chiaramente che "Il giudizio complessivo deve essere motivato";
- tale disposizione impone un onere motivazionale che va oltre il mero punteggio numerico o una generica indicazione di "flessione";
- non sono sufficienti il mero punteggio numerico dei singoli elementi di valutazione né mere note indicative, essendo espressamente chiesto un quid pluris , vale a dire la motivazione del giudizio complessivo finale;
- l'esigenza di una motivazione puntuale e adeguata è ancor più stringente quando l'organo valutatore decide di modificare in peius una precedente determinazione;
- le Circolari ministeriali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, come la Circolare prot. GDAP-0414970-2013 (e quelle precedenti del 2004 e 2007), impongono al compilatore un vero e proprio obbligo di motivazione delle variazioni in peius dei singoli elementi;
- tali circolari esplicitano che "il giudizio complessivo deve essere sorretto da una motivazione che, anche alla luce del dettato dell’art. 3 della legge 241/90, renda note le circostanze di fatto e l’iter logico che hanno indotto l’organo competente a formulare un certo giudizio. L’esigenza di una puntuale e adeguata motivazione sussiste soprattutto quando l’organo valutatore ritenga di dovere modificare in peius la propria precedente determinazione. È sempre illegittimo il ricorso a formule generiche o di stile”;
- nel caso di specie, l’indicazione presente nel punto e) del rapporto ("flessione negli altri elementi di giudizio, in particolare nelle qualità morali e di carattere") è generica e priva di riferimenti a fatti o circostanze concrete che possano giustificare un tale decremento, soprattutto in assenza di note di demerito o sanzioni disciplinari;
- l'attribuzione di un punteggio inferiore rispetto a precedenti valutazioni deve essere adeguatamente motivata, in particolare quando si verifica una diminuzione significativa del punteggio;
- l'assenza di motivazione costituisce una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell'Amministrazione;
- la mancata motivazione di un atto amministrativo, in particolare quando si tratta di una valutazione che comporta una diminuzione del punteggio attribuito a un soggetto, costituisce una violazione del principio di trasparenza e di correttezza amministrativa;
- è necessario che l'Amministrazione fornisca una giustificazione adeguata e discorsiva per ogni variazione negativa rispetto a precedenti valutazioni;
- la mancanza di una motivazione adeguata e specifica per un punteggio inferiore può configurare una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, rendendo inammissibile la valutazione negativa se non supportata da fatti concreti e significativi;
- il Tar, nel respingere il ricorso, ha omesso di considerare la contraddittorietà intrinseca del rapporto informativo, che, da un lato, abbassava il punteggio per le "qualità morali e di carattere" e, dall'altro, attribuiva il massimo punteggio al "rendimento complessivo" del ricorrente;
- questa illogicità non è stata adeguatamente scrutinata, contravvenendo al principio secondo cui ogni variazione negativa nel giudizio deve essere supportata da motivazioni concrete e documentate.
2. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Sull'eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento dell'azione amministrativa ».
Parte appellante sostiene che:
- la decisione del Tar di ritenere sufficiente la motivazione del rapporto informativo si pone in contrasto con i principi di illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa;
- l'Amministrazione ha operato una diminuzione del punteggio basandosi su una generica "flessione" delle qualità morali e di carattere, senza fornire alcun elemento di fatto o circostanza concreta a supporto di tale giudizio;
- tale carenza è ancora più evidente se si considera che il ricorrente non ha mai subito sanzioni disciplinari o note di demerito;
- la sentenza del Tar, pur riconoscendo che il rapporto informativo era privo di una motivazione discorsiva nel riquadro specifico, ha ritenuto che la nota sulla "flessione" fosse sufficiente a giustificare il decremento;
- questa interpretazione è illogica e contraddittoria, poiché una "flessione" non supportata da fatti specifici e documentati non può costituire una motivazione adeguata a una variazione in peius , soprattutto quando le altre voci di valutazione e il rendimento complessivo sono stati giudicati eccellenti;
- a riprova dell'anomalia del rapporto informativo del 2020, si evidenzia che i rapporti informativi relativi agli anni successivi sono stati tutti caratterizzati dal massimo punteggio attribuibile (32/32) e, soprattutto, sono stati corredati da specifica e puntuale motivazione resa dal Direttore dell’Istituto;
- questa circostanza dimostra che l'Amministrazione è in grado di fornire una motivazione adeguata quando lo ritiene opportuno, rendendo ancora più palese la carenza motivazionale del rapporto impugnato e l'illogicità della decisione del Tar che l'ha convalidato;
- la Cassazione ha più volte ribadito che la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione apparente, che non consente di comprendere le ragioni della decisione, integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza impugnata;
- è essenziale che il giudice esponga in modo chiaro e comprensibile le ragioni del proprio convincimento, in particolare quando si tratta di decisioni che comportano una diminuzione di diritti o punteggi, affinché sia garantito il diritto di difesa e il controllo sulla correttezza del ragionamento giuridico;
- la sentenza del Tar, nel convalidare un atto amministrativo privo di motivazione, ha a sua volta adottato una motivazione insufficiente, rendendo la propria decisione censurabile in questa sede di appello.
3. I due motivi di appello, che in ragione della loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, con riferimento al caso della polizia penitenziaria e, più in generale, delle forze di polizia e delle forze armate ha enunciato alcuni principi che conviene seppur brevemente richiamare:
- in tema di valutazioni periodiche del militare, ciascuna scheda o rapporto informativo si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare riguardo ad un dato periodo di riferimento e le valutazioni periodiche ad essa sottese sono autonome ed indipendenti le une dalle altre, in quanto devono limitarsi a riscontrare il modo con il quale il dipendente ha svolto, in un determinato arco temporale, le sue funzioni. Tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo in quanto il carattere, le attitudini e i risultati del lavoro compiuto dall'interessato, lungo il corso degli anni, non sono necessariamente uniformi. Le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente il ricorrente abbia conseguito giudizi finali migliori (Cons. Stato, Sez. II, 27/01/2023, n. 965);
- nell'ambito delle Forze Armate, i giudizi analitici e quello complessivo formulati di anno in anno sono autonomi, in considerazione della potestà discrezionale attribuita all'Amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell'Amministrazione stessa, alle autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare; ciascuna scheda o rapporto informativo si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare riguardo ad un dato periodo di riferimento e le valutazioni periodiche ad essa sottese sono autonome ed indipendenti le une dalle altre, in quanto devono limitarsi a riscontrare il modo con il quale il dipendente ha svolto, in un determinato arco temporale, le sue funzioni; tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo in quanto il carattere, le attitudini e i risultati del lavoro compiuto dall'interessato, lungo il corso degli anni, non sono necessariamente uniformi; le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente il ricorrente abbia conseguito giudizi finali migliori (Consiglio di Stato sez. II, 9/06/2023, n. 5692).
I giudizi formulati dai superiori gerarchici nei confronti dei militari sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in una analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto del singolo scrutinando; i giudizi analitici e quello complessivo contenuto nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica.
Nel caso di specie, correttamente il primo giudice ha ritenuto che:
- il rapporto gravato anche se privo della motivazione argomentativa nel riquadro dedicato al giudizio finale complessivo, dà comunque esaurientemente atto delle ragioni che hanno comportato l'attribuzione, all’istante, di un coefficiente lievemente inferiore rispetto agli anni precedenti con riferimento alla voce “qualità morali e di carattere”:
- tali ragioni sono rinvenibili nel riferimento, contenuto nel documento, alla riscontrata “flessione negli altri elementi di giudizio, in particolare nelle qualità morali e di carattere”, ben evidenziata nel corpo dell’atto;
- il giudizio complessivo espresso non ha, nella specie, subito alcun decremento rispetto all’anno precedente, in quanto ancora rientrante nella categoria massima di “ottimo” (punti superiori a 27);
- il solo e minimo abbassamento numerico del punteggio risulta, quindi, sempre collocato nell’ambito della medesima fascia di giudizio complessivo e risulta sorretto da motivazione congrua in relazione alla ridottissima diminuzione (-1 punto) operata;
- la congruità della motivazione può essere valutata nel complesso del documento che, considerato nella sua globalità, mostra dare sufficientemente conto delle ragioni della valutazione operata dalla Amministrazione, che non appare altrimenti censurabile in sede giurisdizionale;
- i rapporti informativi devono raccogliere giudizi sintetici e sono indipendenti tra loro per cui è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente il ricorrente abbia conseguito giudizi finali migliori.
4. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Giovanni ZI, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Giovanni ZI | ER De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.