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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/03/2026, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07854/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 02338 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07854/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7854 del 2025, proposto dalla prof.ssa AR
EL Di MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
AM e AL CE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima)
n. 372/2025, pubblicata in data 23 luglio 2025. N. 07854/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il Cons. RU RU;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Nessuno è comparso per il Ministero appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR Abruzzo per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 419/2023 del Tribunale di Teramo, con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito è stato condannato alla corresponsione, in suo favore, del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, tramite carta elettronica della docente, dell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00), quale contributo per la formazione, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'Amministrazione a dare esecuzione alla suddetta sentenza, stabilendo, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, la nomina del Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero medesimo. Quanto alla statuizione sulle spese, il primo giudice, in considerazione del carattere seriale e della modesta complessità della controversia, ha stabilito la liquidazione in euro 300,00.
2. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha N. 07854/2025 REG.RIC.
riconosciuto solo euro 300,00 a titolo di spese legali. L'appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'amministrazione appellata a versare alla ricorrente originaria, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di euro 1.189,00 oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore dei procuratori che hanno anticipato le spese e si sono dichiarati antistatari.
3. Il Ministero appellato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
4. Deve anzitutto farsi riferimento per la motivazione, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., ai precedenti resi dalla Sezione su casi simili a quello in esame (ex multis, sentenze nn. 4431, 3897, 6923, 6924, 6935, 7251, 8806 del 2025; n.1306 del
2026). Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (cfr. Cass. civ., Sez.
II, n. 34842 del 2023).
Quanto all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di Stato,
Sezione consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia
10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a «superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale», sicché il decreto intendeva «limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare». N. 07854/2025 REG.RIC.
La Sezione consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel decreto ministeriale n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il decreto ministeriale n. 147 del 2022 per lo scaglione di riferimento, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i numerosi, analoghi, precedenti.
5. In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando – in considerazione del valore della controversia e della natura seriale e non complessa della stessa - l'importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6. Le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in considerazione del valore della causa e della modesta complessità e serialità del contenzioso, seguono la soccombenza.
P.Q.M. N. 07854/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 7854 del 2025), come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da distrarre in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, ove versato.
Condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello che liquida nella complessiva somma di euro 300,00 (trecento/00) oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, ove versato, da distrarre in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Di AR, Presidente F/F
Sergio Zeuli, Consigliere
MA Morgantini, Consigliere
MA Valentini, Consigliere
RU RU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RU RU NI Di AR N. 07854/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 02338 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07854/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7854 del 2025, proposto dalla prof.ssa AR
EL Di MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
AM e AL CE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima)
n. 372/2025, pubblicata in data 23 luglio 2025. N. 07854/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il Cons. RU RU;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Nessuno è comparso per il Ministero appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR Abruzzo per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 419/2023 del Tribunale di Teramo, con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito è stato condannato alla corresponsione, in suo favore, del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, tramite carta elettronica della docente, dell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00), quale contributo per la formazione, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'Amministrazione a dare esecuzione alla suddetta sentenza, stabilendo, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, la nomina del Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero medesimo. Quanto alla statuizione sulle spese, il primo giudice, in considerazione del carattere seriale e della modesta complessità della controversia, ha stabilito la liquidazione in euro 300,00.
2. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha N. 07854/2025 REG.RIC.
riconosciuto solo euro 300,00 a titolo di spese legali. L'appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'amministrazione appellata a versare alla ricorrente originaria, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di euro 1.189,00 oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore dei procuratori che hanno anticipato le spese e si sono dichiarati antistatari.
3. Il Ministero appellato si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
4. Deve anzitutto farsi riferimento per la motivazione, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., ai precedenti resi dalla Sezione su casi simili a quello in esame (ex multis, sentenze nn. 4431, 3897, 6923, 6924, 6935, 7251, 8806 del 2025; n.1306 del
2026). Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (cfr. Cass. civ., Sez.
II, n. 34842 del 2023).
Quanto all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di Stato,
Sezione consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia
10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a «superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale», sicché il decreto intendeva «limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare». N. 07854/2025 REG.RIC.
La Sezione consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel decreto ministeriale n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il decreto ministeriale n. 147 del 2022 per lo scaglione di riferimento, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i numerosi, analoghi, precedenti.
5. In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando – in considerazione del valore della controversia e della natura seriale e non complessa della stessa - l'importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6. Le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in considerazione del valore della causa e della modesta complessità e serialità del contenzioso, seguono la soccombenza.
P.Q.M. N. 07854/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 7854 del 2025), come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da distrarre in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, ove versato.
Condanna il Ministero appellato al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello che liquida nella complessiva somma di euro 300,00 (trecento/00) oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, ove versato, da distrarre in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Di AR, Presidente F/F
Sergio Zeuli, Consigliere
MA Morgantini, Consigliere
MA Valentini, Consigliere
RU RU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RU RU NI Di AR N. 07854/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO