Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00158/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come dal PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via del Sole, 8;
contro
Prefettura di Perugia e Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del decreto della Prefettura di Perugia – Ufficio territoriale del Governo, Area I – Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in pari data;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi comprese, per quanto possa occorrere: la nota della Questura di Perugia, Divisione polizia amministrativa e sicurezza, Ufficio porto d’armi e contenzioso prot. n. -OMISSIS-; la nota della Prefettura di Perugia prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la nota della Questura di Perugia prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Perugia e della Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa IA NE Di RO e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato principalmente, insieme agli altri atti indicati in epigrafe, il decreto della Prefettura di Perugia in data -OMISSIS-, recante il rigetto dell’istanza da lui presentata al fine di ottenere il rinnovo del porto di pistola per difesa personale, essendo stato ritenuto “ (…) non comprovato il requisito del dimostrato bisogno del richiedente di andare armato, di cui all’art. 42, comma 1 del T.U.L.P.S. (…) ”.
2. Avverso il predetto provvedimento la parte ha articolato un unico motivo di gravame, deducendo la violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 10, 11, 42 e 43 del Testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il vizio di eccesso di potere, nelle figure sintomatiche del difetto dei presupposti, del difetto di istruttoria e di motivazione, dell’irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa, dell’ingiustizia manifesta.
Il ricorrente ha sostenuto di aver debitamente comprovato nella propria istanza e poi ribadito in sede di osservazioni endoprocedimentali la necessità di disporre del porto d’armi per difesa personale. Più in dettaglio, la parte ha evidenziato di aver fatto riferimento sia al proprio reddito, sia all’esistenza di minacce correlate alla propria attività professionale di avvocato e alla circostanza di abitare in una casa isolata. L’Amministrazione avrebbe, tuttavia, omesso qualsivoglia istruttoria in ordine al reale grado di esposizione del richiedente a rischi per la propria incolumità personale, non avendo tenuto conto del dato, da ritenere probabilmente notorio, che nel corso della sua carriera il ricorrente si è occupato di procedimenti penali di rilievo nazionale, caratterizzati da un’enorme risonanza mediatica, per cui non sarebbe comprensibile l’equiparazione della sua situazione a quella di un qualunque cittadino.
In particolare, risulterebbero del tutto immotivate le note con le quali la Questura ha rappresentato alla Prefettura di non ravvisare la necessità per l’interessato di andare armato.
Non sarebbe condivisibile neppure la considerazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo la quale l’assenza di episodi recenti di minacce o attentati alla sicurezza dimostrerebbe la mancanza di un effettivo bisogno di portare le armi, perché una tale affermazione equivarrebbe a sostenere che non sia ipotizzabile un rischio per l’incolumità personale fino a quando questo non si sia concretizzato in un evento lesivo. D’altro canto, la circostanza che nell’ultimo periodo il ricorrente non abbia presentato denunce non dimostrerebbe il venir meno delle condizioni di rischio cui è esposto, tenuto conto dell’assunzione anche di recente del mandato difensivo in alcuni processi di particolare delicatezza e che hanno avuto risalto sui social network .
Come evidenziato nell’istanza e poi ribadito nelle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di motivi ostativi al suo accoglimento, il ricorrente è titolare di porto di pistola per difesa personale sin dal 1977 e da allora ne ha sempre ottenuto il rinnovo, senza che nel frattempo siano mutate le ragioni che giustificano il rilascio del titolo. A fronte di tale dato, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di esplicitare le motivazioni per le quali, a parità di condizioni rispetto al passato, sarebbero oggi venuti meno i presupposti per disporre della predetta licenza.
3. L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per la Prefettura di Perugia e per la Questura di Perugia, ha depositato una memoria, con la quale ha controdedotto alle censure articolate nel ricorso, domandandone il rigetto.
4. Anche il ricorrente ha depositato una memoria in vista dell’udienza, al fine di argomentare ulteriormente le proprie tesi, e ha inoltre replicato alle difese avversarie.
5. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Dispone l’articolo 42 del TULPS che “ Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale ”.
La previsione si inscrive in un sistema ordinamentale nell’ambito del quale, come rimarcato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 440 del 1993 e n. 109 del 2019, non è rinvenibile un diritto di portare le armi, ma, al contrario, il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’articolo 699 cod. pen. e dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e tale deroga si giustifica soltanto in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
In questo quadro deve essere valutato il requisito del “ dimostrato bisogno ” di portare le armi. Poiché, infatti, il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove un limite a una situazione giuridica soggettiva, ma configura un provvedimento in deroga al generale divieto per il cittadino di portare armi, deve pervenirsi a ritenere che il bisogno di un’arma per difesa personale debba essere suffragato da sufficienti riscontri circa una specifica e concreta esposizione al pericolo, da attualizzare al momento dell’ultima richiesta (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 14 gennaio 2025, n. 18, confermata da Cons. Stato, Sez. III, 17 dicembre 2025, n. 10006; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 maggio 2024, n. 1951). A tal fine non risulta quindi sufficiente la buona condotta del richiedente o l’assenza in capo allo stesso di condanne o condotte che ne inficino l’affidabilità, ma occorre il riscontro attuale di un’eccezionale esigenza di difesa personale (Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2021, n. 441).
In questa prospettiva, il bisogno dell’arma deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto semplicemente dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del medesimo, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro (Cons. Stato, Sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565). Il requisito normativo del “ dimostrato bisogno ”, proprio alla luce della locuzione utilizzata dal legislatore, non si presta, infatti, “ (…) ad astratte generalizzazioni di carattere probatorio ancorate all’attività svolta dal richiedente il titolo di polizia, dissociate, tra l’altro, dalla specificità dei contesti geografici in cui il medesimo si trova ad operare e della situazione della criminalità che concretamente li caratterizza, in mancanza di concrete allegazioni da cui desumere che il pericolo potenzialmente connesso a determinate attività sia concretamente suscettibile di realizzarsi ” (Cons. Stato n. 10006 del 2025, cit.).
Sotto altro profilo, la dimostrazione del bisogno ricade sul richiedente, atteso che “ (…) chi chiede il rinnovo deve provare l’esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia (…) ” (Cons. Stato, n. 10006 del 2025, cit.) e, inoltre, la circostanza che il porto d’armi sia stato autorizzato in passato non determina un’inversione dell’onere probatorio (Cons. Stato, n. 10006 del 2025, cit.; Id., Sez. III, 13 maggio 2024, n. 4272; Id., Sez. III, 24 ottobre 2023, n. 9209). Si è, infatti, puntualizzato, al riguardo, che “[i] l rilascio del titolo di porto d’armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all’atto del periodico rinnovo, non solo sull’uso (o non abuso) del titolo e sul permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all’autorizzazione, ma che abilita altresì l’Autorità competente a condurre, nonostante i precedenti rinnovi, anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica ” (Cons. Stato, n. 10006 del 2025, cit.; Id., Sez. III, 6 giugno 2024, n. 5072). Non è, perciò, ipotizzabile che i successivi rinnovi del titolo si pongano in “ (...) un continuum funzionale e temporale rispetto all’originario rilascio (...) ”, atteso che una tale impostazione si porrebbe in contrasto “ (...) sia con il termine di durata annuale dell’autorizzazione, che postula dunque il venir meno del titolo alla scadenza, sia con la ratio che ispira la necessità che, allo scadere dell’anno, l’autorità procedente compia una rinnovata e rigorosa verifica circa l’attuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del porto di pistola per difesa personale ” (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3189).
In questa prospettiva, “ (…) l’esigenza di attualizzazione della valutazione dei presupposti per il possesso della licenza di porto d’armi, sottesa al meccanismo del suo periodico ed annuale rinnovo e riconosciuta anche dalla giurisprudenza (…), impone di fare riferimento a fatti temporalmente prossimi all’istanza di rinnovo, proprio in considerazione del fatto che il trascorrere del tempo può determinare il mutamento, anche in chiave regressiva, dei fenomeni criminali, di cui una spia rivelatrice è rappresentata dalle risultanze delle banche dati delle Forze di Polizia, attenuando o addirittura estinguendo la necessità per l’interessato di circolare armato ” (Cons. Stato n. 10006 del 2025, cit.).
8. Nel caso oggetto della presente controversia, il ricorrente ha motivato la domanda di rinnovo del titolo dichiarando la “ sussistenza dei requisiti per l’ottenimento del porto d’armi ad uso difesa personale sia in relazione al reddito (…) sia all’esistenza di minacce date in relazione all’attività professionale e del fatto di vivere in una casa isolata con il pericolo di essere aggredito al rientro ”. Nell’istanza si aggiungeva poi: “ Per quanto riguarda l’attualità si rappresenta che negli ultimi mesi non si sono ripetuti, per fortuna, i fatti denunciati (purtroppo avvenuti in passato anche recente quali denunce per molestie e intrusione illegittima nella sfera privata, in particolare telematica (mail e WhatsApp etc); ciò naturalmente non rappresenta una cessazione totale del pericolo all’incolumità personale, tenuto conto che l’attività professionale e la vita privata è rimasta tale – come peraltro sempre accertato in questi 48 anni di ininterrotto possesso della licenza di porto d’armi – anche a seguito dei processi di rilevanza mediatica che il sottoscritto tratta in qualità di professionista ”.
A seguito della comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il ricorrente ha insistito nelle predette allegazioni, rimarcando quanto segue: “ Con l’ultima richiesta di rinnovo è stato (…) segnalato dal sottoscritto di non aver ricevuto nell’ultimo periodo minacce o intimidazioni; ciò non significa, naturalmente, che i presupposti siano venuti meno, anche perché l’attività professionale e mediatica del sottoscritto non si è assolutamente interrotta, ma anzi è proseguita e rafforzata ancora di più ”.
9. Si tratta, con ogni evidenza, di affermazioni del tutto generiche e prive di riferimenti a circostanze specifiche e attuali. Correttamente, pertanto, gli elementi forniti dal richiedente sono stati ritenuti dall’Amministrazione non idonei a comprovare particolari pericoli per la sua incolumità personale. Le condizioni rappresentate sono, infatti, potenzialmente comuni a una pluralità di consociati e risultano dunque insufficienti, di per sé sole, a dare evidenza di una sovraesposizione al rischio di divenire vittima di fatti delittuosi.
Più in dettaglio, la mera circostanza di risiedere in una casa isolata non costituisce indice di una situazione di pericolo tale da far emergere uno specifico bisogno di portare le armi (cfr., ex multis , TAR Umbria, 5 giugno 2025, n. 541) e analogamente è a dirsi per il possesso di elevati redditi, trattandosi pure in questo caso di una condizione di per sé non significativa dell’esposizione a particolari rischi per l’incolumità personale.
Anche l’attività di avvocato penalista non può essere considerata intrinsecamente pericolosa, né eventuali rischi sono automaticamente desumibili dal fatto di aver prestato o di prestare il proprio patrocinio in casi di cronaca di particolare risonanza mediatica. Non è infatti ragionevole assumere che la mera notorietà di un professionista costituisca, in sé considerata, un fattore di pericolo per la sua incolumità personale, in difetto di specifiche circostanze di fatto idonee a comprovare un tale rischio.
A questo riguardo, il ricorrente si è limitato a rappresentare genericamente la “ esistenza di minacce date in relazione all’attività professionale ”, aggiungendo di aver presentato in passato “ denunce per molestie e intrusione illegittima nella sfera privata, in particolare telematica (mail e WhatsApp etc) ”. Si tratta di elementi che correttamente non sono stati ritenuti significativi dall’Autorità di pubblica sicurezza, atteso che mere molestie e intrusioni nella sfera privata, non realizzate neppure attingendo direttamente la persona, ma soltanto attraverso canali telematici, non dimostrano una sovraesposizione al pericolo, tanto più alla luce della circostanza che i suddetti episodi “ negli ultimi mesi non si sono ripetuti ”, secondo quanto dichiarato dallo stesso richiedente.
Infine, in applicazione dei principi sopra richiamati, è priva di rilievo la circostanza che, in passato, la licenza di porto d’armi sia stata costantemente rinnovata per molti anni nei confronti del ricorrente, dovendo la relativa valutazione essere integralmente ripetuta a ogni scadenza e ben potendo l’Amministrazione pervenire a conclusioni diverse rispetto alle precedenti occasioni, senza che occorra una specifica motivazione al riguardo (TAR Umbria, n. 541 del 2025, cit.).
10. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
11. Tenuto conto della natura della controversia e di tutte le circostanze del caso, il Collegio ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER RI, Presidente
IA NE Di RO, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NE Di RO | ER RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.