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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/12/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.4239/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa TA Tavolieri, all'esito dell'udienza del 12/11/2025 svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero 4239, promossa con domanda depositata in data 18/12/2024
da
(C.F. ), elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv.ti ZINZI PAOLO e BONGARZONE ANTONIO ROSARIO, dai quali è rappr.to e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1 del Dirigente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Via CP_1 Olimpia n. 14, rappresentato e difeso da proprio Funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti
resistente Oggetto del giudizio: CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha chiesto di accertare e dichiarare Controparte_1 il proprio diritto a usufruire della “CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore della predetta carta CP_1 elettronica per un importo di €.1.000,00.
Parte ricorrente ha quindi esposto di essere docente precario e che, al momento della domanda, sussisteva ancora un rapporto di lavoro alle dipendenze del
[...]
. Ha quindi precisato di essere stato destinatario di incarichi di supplenza Controparte_1 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, ingiustamente non ha usufruito dell'erogazione della somma di euro 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “CA elettronica del docente”).
Il ha dunque sostenuto di avere diritto a tale emolumento e ha richiamato a Pt_1 supporto gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, il principio di buon andamento della p.a. posto dall'art. 97 Cost. e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, clausola 4, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, nonché in giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 18.5.2022. Ha quindi proposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della CA elettronica cit. (art. 1 commi da 121 a 124 L. 107/2015), da assegnare anche ai docenti precari che, come la parte ricorrente, hanno prestato Cont servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) e/o con durata annuale (fino al 31 agosto).
Il si è costituito in giudizio, eccependo in via Controparte_1 preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Ha contestato, infatti, la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento affermando che, da un lato, la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile e, dall'altro lato, le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risultano dovute ad una specifica scelta legislativa che ha ritenuto idoneo all'autoaggiornamento e all'autoformazione il solo
Pag. 2 di 8 personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo, non escludendo in alcun modo l'attività di autoaggiornamento ed autoformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche e rivolta a tutto il personale docente.
Il convenuto ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'importo eventualmente spettante così come formulata, in quanto l'importo annuo di €.500,00 può essere fruito soltanto mediante la generazione di buoni spendibili esclusivamente per le attività formative e per gli acquisti previsti dal citato art. 1 comma 121 l. n. 107/2015.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha precisato di essere ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato dal 16/09/2025 al 30/06/2026, come da documentazione prodotta in data 22/09/2025.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza all'esito dell'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda diretta a far valere un diritto soggettivo di natura economica avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione.
Nel merito, la controversia ha per oggetto il diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di €.500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno).
Al riguardo, l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La CA, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
Pag. 3 di 8 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla CA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha, inoltre, demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e
[...] le modalità di assegnazione e utilizzo della CA di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla CA medesima”.
L'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della CA Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in attuazione del cit. comma 122, ha previsto che la somma di euro 500 annui può essere erogata solo ai
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. 23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della CA in oggetto ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Il medesimo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della CA prevedendo, in particolare, all'art. 2 che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella CA dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Pertanto, i docenti assunti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo, anche qualora impiegati - come parte ricorrente - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e/o con supplenze annuali (sino al 31 agosto), sono esclusi dalla fruizione della “CA elettronica del docente”.
Tale diverso trattamento deve ritenersi ingiusto perché risulta in contrasto con l'art. 283 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e gli artt. 63 e 64 del CCNL SCUOLA del 29.11.2007 che prevedono che l'aggiornamento sia un diritto–dovere fondamentale di tutto il personale docente e nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e dispongono l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Pag. 4 di 8 In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022, che ha ritenuto privo di ragioni oggettive il diverso trattamento dei docenti assunti a tempo indeterminato rispetto ai docenti precari, anche in considerazione degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Per l'effetto ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 proprio nella parte in cui aveva individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che “In mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al D.Lgs 165 del 2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1 commi 121 e segg. della Legge 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del CCNL di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007” , per l'effetto le previsioni del CCNL di categoria, in tema di formazione dei docenti, vanno intese non in chiave di “incompatibilità”, ma di “complementarità” rispetto al disposto dell'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge n. 107 del 2015.
In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della CA dei docenti con le disposizioni contrattuali sopra indicate, consente di ritenere CA del docente senz'altro compresa tra gli strumenti che garantiscono la formazione di tutti i docenti, anche quelli non di ruolo. Peraltro, una differenziazione tra docenti di ruolo e a tempo determinato determina una chiara violazione dell'art. 97 della Costituzione e, quindi, una lesione del principio di buon andamento della P.A., poiché si pone in contrasto con l'esigenza del sistema scolastico di consentire a tutto il personale docente (di ruolo e non) di conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 1842 del 2022 cit. ove è statuito che l'interpretazione dell'art. 1 commi da 121 a 124 della L. 107/2015 “deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria: regole che pongono a carico della Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, 'strumenti risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio'. E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa – e anzi debba – essere compresa la CA del docente, di tal ché si può affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 L. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo. Sussiste infatti una indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Una diversa conclusione, peraltro, si porrebbe in contrasto anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo.
Pag. 5 di 8 Al riguardo, anche la Corte di Giustizia UE – Sezione VI - con ordinanza del 18 maggio 2022 ha chiarito che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo determinato, il CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pronunciando su rinvio pregiudiziale, ha accolto la ricostruzione descritta affermando i seguenti principi di diritto:
1) La CA Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della CA Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della CA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della CA Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della CA Docente, stante la natura contrattuale
Pag. 6 di 8 della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In ragione di tali considerazioni, si ritiene che debba essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ancora interni al sistema delle docenze scolastiche, il diritto di usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Nella specie, è incontestato e documentalmente provato che parte ricorrente ha concluso con il contratti a tempo determinato fino al termine Controparte_1 delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Il docente, inoltre, è ancora precario ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno 2025/2026.
Con riferimento alla condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche - per quanto rileva, secondo la citata pronuncia della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla CA OC (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, come riferito ai docenti
“iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni.
Pertanto, va riconosciuta la tutela in forma specifica se nessuna delle parti deduce specificatamente l'uscita dal sistema scolastico, ipotesi peraltro residuale per chi abbia supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto per i motivi sopra indicati. Pertanto, va dichiarato il diritto del ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui Pt_1 per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore CP_1 della CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di €.1.000,00
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del
, in base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022, Controparte_1 tenendo conto della complessità bassa della questione trattata, risolta in modo univoco dalla giurisprudenza (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.1.100; compenso fase di studio della controversia, valore medio: €.210,00; compenso fase
Pag. 7 di 8 introduttiva del giudizio, valore medio: €.126,00; compenso fase decisionale, valore medio: €.179,00; compenso complessivo: €.515,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., in data 18/12/2024, nella causa iscritta al n. 4239/2024, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della “CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto condanna il convenuto alla attivazione, in suo favore, della Controparte_1 predetta carta elettronica per un importo di euro 1.000,00, oltre interessi legali come per legge;
2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.515,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.21,50 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa TA Tavolieri
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa TA Tavolieri, all'esito dell'udienza del 12/11/2025 svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero 4239, promossa con domanda depositata in data 18/12/2024
da
(C.F. ), elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv.ti ZINZI PAOLO e BONGARZONE ANTONIO ROSARIO, dai quali è rappr.to e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1 del Dirigente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Via CP_1 Olimpia n. 14, rappresentato e difeso da proprio Funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti
resistente Oggetto del giudizio: CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha chiesto di accertare e dichiarare Controparte_1 il proprio diritto a usufruire della “CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore della predetta carta CP_1 elettronica per un importo di €.1.000,00.
Parte ricorrente ha quindi esposto di essere docente precario e che, al momento della domanda, sussisteva ancora un rapporto di lavoro alle dipendenze del
[...]
. Ha quindi precisato di essere stato destinatario di incarichi di supplenza Controparte_1 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, ingiustamente non ha usufruito dell'erogazione della somma di euro 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “CA elettronica del docente”).
Il ha dunque sostenuto di avere diritto a tale emolumento e ha richiamato a Pt_1 supporto gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, il principio di buon andamento della p.a. posto dall'art. 97 Cost. e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, clausola 4, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, nonché in giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 18.5.2022. Ha quindi proposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della CA elettronica cit. (art. 1 commi da 121 a 124 L. 107/2015), da assegnare anche ai docenti precari che, come la parte ricorrente, hanno prestato Cont servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) e/o con durata annuale (fino al 31 agosto).
Il si è costituito in giudizio, eccependo in via Controparte_1 preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Ha contestato, infatti, la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento affermando che, da un lato, la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile e, dall'altro lato, le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risultano dovute ad una specifica scelta legislativa che ha ritenuto idoneo all'autoaggiornamento e all'autoformazione il solo
Pag. 2 di 8 personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo, non escludendo in alcun modo l'attività di autoaggiornamento ed autoformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche e rivolta a tutto il personale docente.
Il convenuto ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'importo eventualmente spettante così come formulata, in quanto l'importo annuo di €.500,00 può essere fruito soltanto mediante la generazione di buoni spendibili esclusivamente per le attività formative e per gli acquisti previsti dal citato art. 1 comma 121 l. n. 107/2015.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha precisato di essere ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato dal 16/09/2025 al 30/06/2026, come da documentazione prodotta in data 22/09/2025.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza all'esito dell'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda diretta a far valere un diritto soggettivo di natura economica avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione.
Nel merito, la controversia ha per oggetto il diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di €.500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno).
Al riguardo, l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La CA, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
Pag. 3 di 8 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla CA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha, inoltre, demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e
[...] le modalità di assegnazione e utilizzo della CA di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla CA medesima”.
L'art. 2, D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della CA Elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in attuazione del cit. comma 122, ha previsto che la somma di euro 500 annui può essere erogata solo ai
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. 23.9.2015, ha confermato l'assegnazione della CA in oggetto ai docenti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero e delle scuole militari.
Il medesimo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha disciplinato le modalità di utilizzo della CA prevedendo, in particolare, all'art. 2 che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella CA dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Pertanto, i docenti assunti a tempo determinato, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo, anche qualora impiegati - come parte ricorrente - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e/o con supplenze annuali (sino al 31 agosto), sono esclusi dalla fruizione della “CA elettronica del docente”.
Tale diverso trattamento deve ritenersi ingiusto perché risulta in contrasto con l'art. 283 del D.Lgs. n. 297 del 1994 e gli artt. 63 e 64 del CCNL SCUOLA del 29.11.2007 che prevedono che l'aggiornamento sia un diritto–dovere fondamentale di tutto il personale docente e nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e dispongono l'obbligo per l'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Pag. 4 di 8 In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022, che ha ritenuto privo di ragioni oggettive il diverso trattamento dei docenti assunti a tempo indeterminato rispetto ai docenti precari, anche in considerazione degli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007 che, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Per l'effetto ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 proprio nella parte in cui aveva individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che “In mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al D.Lgs 165 del 2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1 commi 121 e segg. della Legge 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del CCNL di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007” , per l'effetto le previsioni del CCNL di categoria, in tema di formazione dei docenti, vanno intese non in chiave di “incompatibilità”, ma di “complementarità” rispetto al disposto dell'art. 1 commi da 121 a 124 della Legge n. 107 del 2015.
In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della CA dei docenti con le disposizioni contrattuali sopra indicate, consente di ritenere CA del docente senz'altro compresa tra gli strumenti che garantiscono la formazione di tutti i docenti, anche quelli non di ruolo. Peraltro, una differenziazione tra docenti di ruolo e a tempo determinato determina una chiara violazione dell'art. 97 della Costituzione e, quindi, una lesione del principio di buon andamento della P.A., poiché si pone in contrasto con l'esigenza del sistema scolastico di consentire a tutto il personale docente (di ruolo e non) di conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 1842 del 2022 cit. ove è statuito che l'interpretazione dell'art. 1 commi da 121 a 124 della L. 107/2015 “deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria: regole che pongono a carico della Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, 'strumenti risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio'. E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa – e anzi debba – essere compresa la CA del docente, di tal ché si può affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 L. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo. Sussiste infatti una indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Una diversa conclusione, peraltro, si porrebbe in contrasto anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo.
Pag. 5 di 8 Al riguardo, anche la Corte di Giustizia UE – Sezione VI - con ordinanza del 18 maggio 2022 ha chiarito che la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo determinato, il CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pronunciando su rinvio pregiudiziale, ha accolto la ricostruzione descritta affermando i seguenti principi di diritto:
1) La CA Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della CA Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della CA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della CA Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della CA Docente, stante la natura contrattuale
Pag. 6 di 8 della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In ragione di tali considerazioni, si ritiene che debba essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ancora interni al sistema delle docenze scolastiche, il diritto di usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Nella specie, è incontestato e documentalmente provato che parte ricorrente ha concluso con il contratti a tempo determinato fino al termine Controparte_1 delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Il docente, inoltre, è ancora precario ed è titolare di contratto fino al termine delle attività didattiche nell'anno 2025/2026.
Con riferimento alla condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche - per quanto rileva, secondo la citata pronuncia della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla CA OC (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - deve presumersi che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, come riferito ai docenti
“iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, non essendo contestata tale circostanza dalla parte resistente o dedotta dalla parte ricorrente l'assenza di tali condizioni.
Pertanto, va riconosciuta la tutela in forma specifica se nessuna delle parti deduce specificatamente l'uscita dal sistema scolastico, ipotesi peraltro residuale per chi abbia supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto per i motivi sopra indicati. Pertanto, va dichiarato il diritto del ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui Pt_1 per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del convenuto alla attivazione in suo favore CP_1 della CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di €.1.000,00
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del
, in base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022, Controparte_1 tenendo conto della complessità bassa della questione trattata, risolta in modo univoco dalla giurisprudenza (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.1.100; compenso fase di studio della controversia, valore medio: €.210,00; compenso fase
Pag. 7 di 8 introduttiva del giudizio, valore medio: €.126,00; compenso fase decisionale, valore medio: €.179,00; compenso complessivo: €.515,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., in data 18/12/2024, nella causa iscritta al n. 4239/2024, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della “CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto condanna il convenuto alla attivazione, in suo favore, della Controparte_1 predetta carta elettronica per un importo di euro 1.000,00, oltre interessi legali come per legge;
2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.515,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.21,50 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa TA Tavolieri
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