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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/08/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2625/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA TO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2625/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO MORELLINI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in V. G. MARINELLI, N. 85, 47521 CESENA, presso il difensore avv. MARCO MORELLINI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CHIARA BRUNELLI, elettivamente domiciliato in V. E. DE AMICIS, N. 15/C, 47042 CESENATICO, presso il difensore avv. CHIARA BRUNELLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._2 BRUNELLI, elettivamente domiciliato in V. E. DE AMICIS, N. 15/C, 47042 CESENATICO, presso il difensore avv. CHIARA BRUNELLI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 2 aprile 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 24.07.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_2 depositato in data 2.04.2025, ovvero: “Dichiarare che con le scritture private allegate agli atti, la e la SI.ra , hanno promesso di vendere al Dott. (o a CP_1 Controparte_1 Parte_1 persona da nominare), il seguente immobile: Catasto dei Fabbricati del Comune di Cesenatico, Foglio 24 particella 2230, sub. 1, categoria “in corso di costruzione” così come descritto nella nota di trascrizione che si allega alla presente. - Dichiarare che la SI.ra e la Controparte_1 CP_1 non hanno adempiuto alle obbligazioni contenute nelle scritture sottoscritte. - Conseguentemente emettere sentenza contro la che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., che produca gli effetti del CP_1 contratto definitivo non concluso e trasferisca al dott. ( ) nato a [...] C.F._1 Cesena, il 19.08.72 e residente a [...], la proprietà dell'immobile ut pagina 1 di 19 supra indicato con specificazione ai fini fiscali che l'importo è di euro €. 205.000 per l'abitazione ed €. 25.000 per “costo di costruzione del garage” (oltre iva). - Condannare la SI.ra e Controparte_1 la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore del Dott. CP_1 dei danni per ritardata consegna dell'immobile, da quantificarsi in misura non inferiore Parte_1 ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni mese di ritardo, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, a decorrere della notifica del ricorso introduttivo e fino alla consegna, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi on capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c. - Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Forlì di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. - Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare CP_1 le seguenti somme e/o a compensarle parzialmente con il prezzo del trasferendo immobile: previo l'accertamento del credito in capo al Dott. della somma di €. 290.000 così come indicato al Pt_1 terzo capoverso della scrittura del 26.08.21, compensare parzialmente tale somma con il prezzo che il dott. deve corrispondere per il pagamento dell'immobile: €. 205.000 per l'abitazione ed €. Pt_1 25.000 per costo di costruzione del garage;
tot. €. 230.000 (oltre iva). Tale importo andrà poi gravato dell'iva al 4% per €.
9.200 e quindi la somma residua alla quale deve essere condannata la convenuta, successivamente al trasferimento della proprietà dell'immobile, ammonta ad €. 69.200 (290.000 – 205.000 – 25.000 + 9.200). - €. 65.000 oltre ad iva 10% e quindi per un totale di €. 71.500 per il completamento dei lavori ancora da eseguire che alla data della scrittura (26.08.2021) non erano stati ancora commissionati, sull'immobile di cui è causa. - Ai sensi del c. 3 dell'art. 12 bis del Dlgs 28/2010, con il provvedimento che definisce il giudizio, si chiede al Giudice di condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione (come di fatto avvenuto e già illustrato negli atti difensivi), al pagamento in favore della ricorrente di una somma equitativamente determinata. - Condannare i convenuti in solido al rimborso delle spese e compensi del presente procedimento oltre al rimborso delle spese pro quota già corrisposte al CTU e le spese del CTP come da fattura che si allega alla presente”;
- parte convenuta, e ha concluso Controparte_1 Controparte_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 1.04.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, - respingere la domanda di parte ricorrente, ritenendo inapplicabile al caso di specie l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, accertare che le scritture private allegate al ricorso di controparte sono nulle ex lege poiché contrarie a norme imperative di legge ex art. 1418 c.c., in quanto attuative di un patto successorio o costituenti promessa di donazione e, in ogni caso, dissimulanti una donazione priva di forma solenne;
- in ogni caso, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, conseguentemente, accertare che nulla è dovuto a da parte della e della SI.ra ; - Parte_1 CP_1 Controparte_1 conseguentemente e in ogni caso, condannare parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia, per aver agito in giudizio in aperta mala fede;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga di accogliere la richiesta ex art. 2932 c.c. formulata da parte ricorrente, disporre a carico di l'obbligo di versare alla Parte_1 società il prezzo pattuito per l'immobile (€. 210.000,00 oltre iva) oltre ai costi per Controparte_1 l'ultimazione, posti a carico dell'acquirente (€. 156.555,50 oltre iva) e alla metà del mutuo residuo, come indicato nella scrittura fatta valere (€. 30.522,20), per un totale complessivo di €. 397.077,70 oltre iva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 19 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.09.2022, (in seguito anche Parte_1 solo socio accomandante e/o creditore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, CP_1
in proprio e in qualità di legale rappresentante di
[...] Controparte_2
(di seguito, la prima, anche solo socio accomandatario e/o dichiarante e, la seconda,
[...] anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo promittente venditore e/o dichiarante) al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 2.04.2025. Preliminarmente, ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: Parte_1 a) in data 5.10.2005 la stessa parte attrice costituiva, insieme ai propri familiari ed alla propria madre odierna parte convenuta, la società di persone La Divina, in ragione della comune Controparte_1 volontà di costruire due immobili;
b) mentre il primo immobile costruito veniva venduto ad un terzo acquirente per il prezzo di euro 230.000,00, oltre IVA, il secondo immobile veniva realizzato fino allo stato grezzo avanzato e, in ragione della proposta di nell'ottobre 2017 lo stesso Parte_1 formalizzava con la controparte impegno ad acquistare il bene con diritto in capo sempre CP_1 allo stesso di recuperare successivamente dai soci e/o dalla società il prezzo pagato, Parte_1 mediante diverse modalità; c) nell'aprile 2021 e sulla base degli accordi in essere con i componenti della propria famiglia, acquistava per euro 20.000,00 circa il mobilio al fine di arredare Parte_1 l'immobile de quo; d) in data 23.05.2021, alla presenza di tutti i soci di CP_1 Persona_1 redigeva a penna scrittura privata, sottoscritta poi da tutti i soci, finalizzata ad impegnare definitivamente i soggetti coinvolti e a regolare rapporti economici fra le parti;
e) in forza di una tale scrittura privata, proseguiva nei lavori finalizzati all'ultimazione dell'immobile; e) con Parte_1 dichiarazione sottoscritta in data 26.08.2021, si impegnava – sia personalmente, sia Controparte_1 in qualità di amministratore della società – a vendere a il suddetto immobile, a CP_1 Parte_1 riconoscere in capo allo stesso un indennizzo, nonché al rimborso dei costi necessari al completamento dell'immobile, al netto della quota di partecipazione in società; inoltre riconosceva a titolo personale un importo pari ad euro 120.000,00, pari alle somme già corrisposte alla sorella per Parte_3 esigenze della stessa e della propria famiglia;
f) nei mesi seguenti, rimaneva inerte ed anzi CP_1 smetteva di pagare i propri fornitori, nonché nel mese di aprile 2022 poneva in vendita l'immobile in costruzione promesso in vendita all'odierna parte attrice senza previa consultazione di Parte_1 quest'ultimo, al quale peraltro veniva negato l'accesso all'immobile. In ragione degli accordi intercorsi fra le parti di cui alle scritture private prodotte, Parte_1 deduceva il diritto al trasferimento, in capo allo stesso, della proprietà dell'immobile oggetto delle predette scritture private, al prezzo ivi pattuito, da compensare parzialmente con il maggior importo spettante a fronte dell'impegni economici assunti tanto dalla società quanto personalmente CP_1 dalla propria madre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.03.2023, si costituivano sia
[...] che domandando l'integrale reiezione delle domande avversarie. CP_1 Controparte_1 In particolare, parte convenuta eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 2932 c.c. agli accordi contenuti nelle scritture private prodotte dalla controparte, atteso che le stesse non sarebbero suscettibili di esecuzione coattiva, in quanto costituenti lettere di intenti, caratterizzate da indeterminatezza delle condizioni. Ancora, parte convenuta eccepiva l'invalidità e l'inefficacia degli accordi contrattuali e delle scritture private ex adverso prodotte, essendo le stesse, a tutti gli effetti, istitutive di un patto successorio vietato, con cui i genitori effettuavano una serie di rinunce ed elargizioni nei confronti dei propri figli. Posta, dunque, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 458 c.c., che sancisce il divieto di patti successori, nonché la totale indeterminatezza della scrittura privata, originariamente sottoscritta in data 20.10.2017, parte convenuta eccepiva la nullità della stessa, precisando peraltro come per donazioni di immobili o di somme di denaro di non modico valore fosse in ogni caso necessario un atto pubblico.
pagina 3 di 19 Parte convenuta disconosceva ed eccepiva, altresì, l'inefficacia della scrittura privata datata 23.05.2021, in quanto vaga e generica nei suoi contenuti, non presentando alcun elemento idoneo a costituire un vincolo negoziale per i firmatari, né adeguata precisazione della precedente scrittura privata redatta e sottoscritta nell'anno 2017. Da ultimo, parte convenuta si doleva della sostanziale incompatibilità dei contenuti della scrittura privata datata 26.08.2021 rispetto alle statuizioni contenute nelle precedenti ed affermava come la stessa non fosse mai stata né compilata né tantomeno firmata da la quale Controparte_1 disconosceva formalmente ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione ivi apposta in calce;
in ogni caso, sempre con riferimento alla stessa scrittura privata, parte convenuta contestava inoltre l'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco, non avendo mai avuto contezza del contenuto delle pattuizioni ivi riportate.
All'udienza del 16.03.2023, i difensori delle parti contestavano quanto ex adverso dedotto e prodotto, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi;
in particolare il difensore di parte attrice, chiedendo il mutamento del rito, formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. in relazione al proprio documento n. 4 disconosciuto dalla controparte, nonché produceva in originale la scrittura privata disconosciuta e alcune scritture di comparazione;
il giudice esibiva alla parte presente personalmente la scrittura privata datata 26.08.2021, disconosciuta, in originale e la parte Controparte_1 confermava il proprio disconoscimento, ribadendo di non aver mai visto un tale documento prima della presente causa;
il giudice, visto l'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario, autorizzava le produzioni documentali attoree e fissava l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
All'udienza del 29.06.2023, su richiesta delle parti, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e dava atto della sospensione dei termini istruttori ai sensi dell'art. 2, comma 4 d.l. 61/2023 nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 luglio 2023, fissando udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 11.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.12.2023, il giudice dichiarava inammissibili e per l'effetto inutilizzabili le produzioni documentali telematiche di parte convenuta sub doc. nn. 5 e 17, autorizzava parte convenuta al deposito presso la Cancelleria del file audio contenente la registrazione della conversazione telefonica del 17.12.2021 su supporto durevole e ammetteva consulenza tecnica d'ufficio grafologica per verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata prodotta da parte attrice sub doc. n. 4, nominando consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa e formulando contestualmente il quesito da Persona_2 affidare al CTU;
inoltre, fissava la successiva udienza per il giuramento di rito e il conferimento dell'incarico.
All'udienza del 8.02.2024, il consulente tecnico d'ufficio nominato prestava il giuramento di rito e dichiarava di accettare l'incarico.
Con decreto del 22.03.2024, letta l'istanza depositata dal consulente tecnico d'ufficio, il giudice disponeva che il CTU proseguisse le operazioni peritali, confermando il precedente provvedimento di conferimento dell'incarico del 8.02.2024, nonché autorizzava il CTU alla visione, riproduzione fotografica e ispezione tramite strumentazione propria di documenti originali sottoscritti da CP_1 depositati presso pubblici uffici e pubbliche amministrazioni, precisando come il decreto
[...] avesse valore di ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. nei confronti delle pubbliche amministrazioni medesime.
In data 11.07.2024, il consulente tecnico d'ufficio depositata la relazione peritale definitiva.
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.07.2024, rilevato che la relazione definitiva risulta allo stato esaustiva ai fini del decidere e la non ammissibilità delle prove orali richieste da parte convenuta, nonché ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice non ammetteva le istanze istruttorie orali e fissava per la precisazione delle conclusioni pagina 4 di 19 l'udienza del 2.04.2025, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 2.04.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 24.07.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 3.04.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
Le domande attoree proposte da nei confronti delle parti convenute, Parte_1 CP_1 e sono fondate e, dunque, devono
[...] Controparte_2 trovare accoglimento per le ragioni di cui alla seguente motivazione. Al fine di una più chiara esposizione della presente decisione, le plurime e contrapposte questioni sollevate dalle parti processuali vanno trattate in distinte sezioni di motivazione.
1. In merito ad alcune considerazioni preliminari necessarie ai fini del decidere Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, anche tenendo conto delle plurime contestazioni ed eccezioni sollevate nel corso del giudizio ad opera delle parti convenute, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda e delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni sia in fatto che in diritto. 1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si rileva che parte attrice ha documentato di aver instaurato, prima della proposizione della domanda giudiziale, procedimento di mediazione ex d. lgs. n. 28 del 4.03.2010 – in ogni caso non obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, in quanto l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c., non ha natura reale, bensì personale (cfr. Cass. n. 1233 del 27.01.2012) e più in generale tenuto conto del valore complessivo e della natura delle domande formulate. Un tale procedimento si è concluso in data 23.12.2021, in sede di terzo incontro, con esito negativo (cfr. doc. n. 5 parte attrice e doc. n. 9 parte convenuta). 1.2 Sempre in via preliminare e con riferimento alla documentazione che parte attrice pone sostanzialmente a fondamento delle proprie domande giudiziali, risulta imprescindibile l'accertamento tecnico condotto dal consulente d'ufficio grafologo nominato nel presente giudizio in merito all'autenticità o meno della sottoscrizione apposta a penna in calce alla scrittura privata, rubricata
“Precisazione scrittura del 23.05.2021” e datata “ lì 26.08.2021”, con la quale, per quanto Parte_4 di specifico interesse ai fini del decidere, debitamente indicata con le rispettive Controparte_1 generalità nell'intestazione del medesimo documento dattiloscritto ed “in qualità di legale rappresentante de ed in proprio”, ha manifestato la volontà di “(…) precisare ed Controparte_1 integrare gli accordi del 23.05.2021 e precedenti (…)” (cfr. doc. n. 4 parte attrice). Un tale documento è, infatti, stato oggetto di formale e tempestivo disconoscimento ad opera di parte convenuta sia circa la non autografia della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c., sia in ragione del ritenuto “abusivo riempimento di fogli firmati in bianco, non avendo ella mai avuto contezza del contenuto delle pattuizioni ivi riportate” il profilo con riferimento, prima, alla copia fotostatica prodotta dalla controparte in allegato all'atto di citazione e, poi, all'originale prodotto nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione del 16.03.2023 e in quella sede mostrato alla parte disconoscente presente personalmente. In questa sede occorre, innanzitutto, ribadire la riscontrata assoluta necessità di introdurre un tale accertamento tecnico in corso di causa, stante la specifica contestazione mossa da parte convenuta in ordine alla presunta falsità di una tale sottoscrizione, nonché considerate le contrastanti e diverse ricostruzioni fattuali proposte dalle parti e la rituale istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. ad opera di parte attrice, che ha manifestato il proprio interesse di utilizzare una tale scrittura privata.
pagina 5 di 19 Alla luce delle risultanze dell'espletata consulenza grafologica e contenute nella relazione depositata in data 11.07.2024, nonché degli atti di causa, non sussistono dubbi circa l'autenticità della sottoscrizione contenuta in calce alla scrittura privata datata “ lì 26.08.2021” e della Parte_4 riconducibilità all'autografia di con ciò risultando nel tutto smentite le allegazioni Controparte_1 assertive proposte sul punto dall'odierna parte convenuta. In particolare, la consulenza tecnica d'ufficio espletata – che in questa sede si deve intendere integralmente richiamata per quanto attiene ai profili tecnici esaminati ed applicati -, ha previamente verificato che “le scritture comparative di raccolte ai fini del confronto risultano Controparte_1 soddisfacenti sotto al profilo della numerosità/ omogeneità/ variabilità/ naturalezza. La loro analisi preliminare non evidenzia variazioni significative nel corso del tempo 2018-2024 se non quelle riferibili al naturale invecchiamento, alla velocità di stesura e alla conseguente minore o maggiore chiarezza redattiva” e, sulla base delle stesse e del saggio grafico espletato, ha poi accertato che “la firma contestata e le firme autografe di comparazione condividono le caratteristiche più intrinseche del gesto grafico nella loro interazione dinamica (intesa come ripetizione di una stessa frequenza ritmica e di una stessa combinazione sistematica di connotati e di contrassegni) ed una gamma così imponente di indici grafici personalizzanti da portare indiscutibilmente ad un giudizio di autenticità di mano”. Infatti, il CTU, conducendo approfondite analisi in ordine a tutte le peculiarità identificative del tratto e della gestualità – “ritmo grafico indiscutibilmente spontaneo, immediato e sicuro”,
“analogia nel livello grafico individuale”, “corrispondenza del movimento e della curvilineità / angolatura del tracciato”, analoga caratterizzazione “per una prevalenza di assi pendenti a destra ma con oscillazioni sia in dritta che rovesciata a sinistra”, nonché concordanti ed evidenti analogie
“nell'allineamento delle lettere in rapporto alla linea di base”, “nelle caratteristiche relative alla modulazione delle dimensioni e dei profili formali”, “nella distribuzione dell'energia pressoria lungo i tratti” – ha concluso, senza alcun dubbio escludendo ipotesi alternative e superando motivatamente le eccezioni tecniche sollevate dal consulente di parte convenuta, nel senso che “(…) la sottoscrizione apposta a penna in calce alla predetta scrittura privata sub. doc. n. 4 parte attrice è autografa e pertanto apposta di proprio pugno da parte convenuta ”. Controparte_1
Ancora sul punto, ci si limita a rilevare l'irritualità ed in ogni caso, in via assorbente, la totale carenza di prova in relazione alla - solo genericamente - dedotta circostanza fattuale di abusivo riempimento di fogli firmati in bianco (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione e risposta), non avendo parte convenuta proposto querela di falso in via incidentale per dimostrare l'eventuale riempimento absque pactis della scrittura privata in esame, che ne determinerebbe una falsità materiale, tale da esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore (cfr. ex multis Cass. n. 18989 del 01.09.2010, Cass. n. 21600 del 20.09.2013, nonché Cass. n. 899 del 17.01.2018). In conclusione e accertata, dunque, la paternità e l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata datata “ lì 26.08.2021” da indubbia è la piena Parte_4 Controparte_1 utilizzabilità del documento offerto in comunicazione da parte attrice sub doc. n. 4 e, quindi, la legittimazione passiva in capo all'odierna parte convenuta, tanto in proprio, quanto in qualità di legale rappresentante di – come dalla stessa Controparte_2 dichiarato e confermato mediante apposizione di pugno della propria sottoscrizione - in relazione all'azione giudiziale proposta dal figlio / socio accomandante Parte_1 1.3 Ancora in via preliminare, risulta, sin d'ora, opportuno riportare testualmente le principali dichiarazioni ricognitive effettuate da in proprio ed in nome e per conto della Controparte_1 società in cui riveste pacificamente la qualifica di unico socio accomandatario e di Controparte_1 legale rappresentante (cfr. Cass. n. 9097 del 12.04.2018) e i termini dell'accordo contrattuale di compravendita immobiliare da concludere tra le parti contraenti ovvero la medesima società CP_1 e il socio accomandante / compratore (cfr. Cass. n. 30948 del 29.11.2018)
[...] Parte_1 contenute nella predetta scrittura privata datata “ lì 26.08.2021” (cfr. doc. n. 4 parte attrice). Parte_4
pagina 6 di 19 In primo luogo, con riferimento al secondo immobile in costruzione e ancora di proprietà della società,
“ si impegna a vendere a (o persona da lui da nominare) l'immobile in Controparte_1 Parte_1 corso di costruzione (accatastato al foglio 24 particella 2230 sub 1) intestato a sito in Controparte_1
via dei Tulipani 12 all'importo di euro 230.000,00 (di cui 25.000,00 euro costo di Parte_4 costruzione garage da inserire in atto notaio) oltre Iva”. In aggiunta, tenuto conto che un tale immobile promesso in vendita è in costruzione – circostanza non in contestazione tra le parti – viene precisato nell'ambito della stessa scrittura privata che “considerato che si stima in euro 90.000,00, oltre iva, il costo necessario a completare i lavori dell'immobile sito in Cesenatico, via dei Tulipani 12, rimborserà ad tale somma: l'importo è pertanto pari a circa euro 65.000,00 euro, Controparte_1 Pt_1 cifra al netto della quota di partecipazione di nella società, in sostanza come dallo scritto di Pt_1 maggio 2021”. In secondo luogo e sempre con riguardo ai rapporti economici con la società “ad Controparte_1 Pt_1 viene riconosciuto da al netto della sua quota di partecipazione, l'importo di euro Controparte_1 290.000,00 perché nel tempo ha seguito tutti i lavori relativa alla costruzione degli immobili intestati a partendo dalle fase di acquisto del terreno per conto della famiglia, individuazione dei Controparte_1 fornitori nella fase iniziale in cui è stato costruito il grezzo, partecipando in prima persona alla costruzione (ex posa dei mattoni, etc) effettuati nei weekend ed anche in giorni lavorativi nonché per aver seguito le vicissitudini successive quali ad ex la causa di la denuncia penale Parte_5 subita da parte dello stesso per l'impalcatura da rimuovere. Si riconosce nel dettaglio il Pt_6 tempo dedicato alle diverse vicende che ha seguito in questi anni e che lo hanno distolto dallo sviluppo della sua attività lavorativa principale procurandogli un sostanziale danno nel tempo e la conseguente perdita di clienti che venivano trascurati”. In terzo luogo, quanto al distinto rapporto economico tra madre e figlio, ha Controparte_1 dichiarato “riconosco a titolo personale ad un importo pari ad euro 120.000,00 somme che ho già Pt_1 corrisposto nel tempo fino ad oggi a per esigenze sue e della sua famiglia sempre residenti con Pt_3 la sottoscritta”. Tali dichiarazioni negoziali di volontà vanno necessariamente inquadrate nello specifico contesto fattuale, emerso dagli atti di entrambe le parti processuali, e costituito, per un verso, dalla volontà di chiudere la società avente come soci i componenti della famiglia e che è Controparte_1 stata sostanzialmente costituita per la realizzazione delle due villette e finanziata con denaro proveniente dai coniugi nonché di procedere alla conseguente liquidazione del Controparte_3 socio accomandante e, per altro verso, dalla volontà di procedere ad una ripartizione Parte_1 economica tra i figli al fine di farne cessare le incomprensioni e i litigi che sono emersi nel corso degli anni tra gli stessi.
2. In merito alla domanda attorea di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita immobiliare di cui alla scrittura privata datata 26.08.2021. Sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto definitivo non concluso Passando, poi, all'analisi della prima domanda formulata da parte attrice nei confronti della società convenuta avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, si rende necessaria una sintetica ricostruzione della disciplina relativa al rimedio giudiziale di cui all'art. 2932 c.c. e alla conseguente richiesta pronuncia costitutiva del diritto ovvero il trasferimento della proprietà dell'immobile per cui è causa dal promittente venditore a Controparte_1 Parte_1 2.1 Innanzitutto, a tal proposito, si evidenzia come l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. tende ad una pronuncia costitutiva che mira a procurare il trasferimento del bene di proprietà del promittente alienante inadempiente al promittente acquirente, purché quest'ultimo sia e risulti adempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, di fatto producendo gli effetti che sarebbero stati propri del contratto definitivo qualora fosse stato stipulato.
pagina 7 di 19 Si ricorda, in particolare, come l'azione ex art. 2932 c.c. abbia natura personale e non reale e sia diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un accordo contrattuale, al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante e, pertanto, la stessa può essere esperita esclusivamente nei confronti di chi abbia assunto detta obbligazione. L'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, postula inoltre che, quando tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale, l'attore esegua la propria prestazione o ne faccia offerta nei modi di legge. Nello specifico, ci si limita a richiamare alcuni condivisibili e consolidati orientamenti giurisprudenziali, applicabili al caso di specie, per cui, da un lato, “il rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere "ex lege".” (cfr. già Cass. n. 5160 del 30.03.2012 e Cass. n. n. 10010 del 12.04.2024) e, dall'altro lato, “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche” (cfr. ex multis Cass. n. 5961 del 05.03.2024 e Cass. n. 18545 del 08.07.2024). Inoltre, quanto agli aspetti di possibilità e di non esclusione in base al titolo, si rileva che il primo comma dell'art. 2932 c.c., come noto, in generale a richiedere la sussistenza di tali requisiti. In particolare, quanto al primo requisito le ragioni di impossibilità possono essere sia di fatto che di diritto, mentre con riferimento all'esclusione in base al titolo, si ritiene che tale esclusione per essere efficace debba risultare espressamente dal titolo o comunque dall'univoca volontà delle parti che deve parimenti emergere in modo chiaro dal titolo negoziale. Sul punto in particolare, ci si limita a richiamare la massima giurisprudenziale per cui “nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione;
viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l'intestatario catastale del bene, in quanto non costituisce una condizione dell'azione e la sua mancanza non impedisce l'emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cass. n. 20526 del 29.09.2020, in senso conforme anche Cass. n. 8117 del 27.03.2025).
2.2 Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito, non vi è dubbio che la scrittura privata datata “ lì 26.08.2021” ed in precedenza già testualmente richiamata (cfr. doc. n. 4 parte Parte_4 attrice) costituisca un composito negozio giuridico unilaterale patrimoniale inter vivos, che vincola il dichiarante, in ragione delle specifiche manifestazioni di volontà ivi esplicitate, a porre in essere determinate prestazioni nei confronti di un altro soggetto, che per quanto di interesse è l'odierna parte attrice senza necessità che quest'ultimo sia tenuto in alcun modo ad accettare la Parte_1 prestazione promessa. Pertanto, non vi è dubbio che mediante l'apposizione della propria sottoscrizione in calce al regolamento negoziale dattiloscritto, in qualità di legale rappresentante ed unico Controparte_1 socio accomandatario, abbia fatto assumere alla società spendendone il nome, Controparte_1 l'impegno “a vendere a (o persona da lui da nominare) l'immobile in corso di Parte_1
pagina 8 di 19 costruzione (accatastato al foglio 24 particella 2230 sub 1) intestato a sito in Controparte_1
via dei Tulipani 12 all'importo di euro 230.000,00 (di cui 25.000,00 euro costo di Parte_4 costruzione garage da inserire in atto notaio) oltre Iva”. Obbligo di concludere il contratto di compravendita immobiliare certamente suscettibile, nel caso di specie, di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., a richiesta del beneficiario della promessa unilaterale ex art. 1183 c.c., non essendo stato previsto alcuno specifico termine per l'adempimento. Innanzitutto, quanto alla validità della scrittura privata oggetto di causa e delle obbligazioni ivi assunte unilateralmente dal dichiarante nella duplice veste in precedenza già Controparte_1 chiarita, le doglianze di nullità e di inefficacia sollevate da parte convenuta non sono certamente accoglibili. Sotto un primo profilo di analisi, dagli atti del presente giudizio, non vi è dubbio che il bene immobile promesso in vendita dalla società risulti sufficientemente determinato al fine Controparte_1 del trasferimento giudiziale del diritto di proprietà sull'immobile ancora in costruzione in favore del socio accomandante Parte_1
Prive di pregio dirimente sono le contestazioni sollevate da parte convenuta, tenuto conto che l'immobile per cui è causa, risulta sito in via dei Tulipani 12 e dalla lettura delle successive Parte_4 righe della medesima scrittura privata se ne ricava l'appartenenza al Comune di Cesenatico e che lo stesso, ancora in costruzione e, quindi, ancora privo del relativo certificato di abitabilità, sia comunque individuato catastalmente come “accatastato al foglio 24 particella 2230 sub 1”. In aggiunta, l'esatta e sufficiente individuazione del bene immobile promesso in vendita, nei suoi elementi essenziali già indicati nella scrittura privata datata 26.08.2021 (quali ubicazione e caratteristiche dell'immobile in costruzione, nonché il relativo prezzo – nel caso di specie previsto pari ad “euro 230.000,00 (di cui 25.000,00 euro costo di costruzione garage da inserire in atto notaio) oltre Iva” -, risulta già specificamente identificato in concreto sin dalla precedente scrittura privata sottoscritta da tutti e quattro i soci della società in data 20.10.2017 in base alla quale Controparte_1
“1) La venderà / assegnerà a la villetta grezza Controparte_2 Parte_1 posta lato monte vicino ad A&O”, mentre “2) la villetta al grezzo lato mare sarà ceduta a
[...]
al valore di euro 230.000,00 + iva”, come in effetti avvenuto con atto notarile del CP_4 9.01.2018 (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta). Inoltre, in ragione del summenzionato contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto la prima villetta già integralmente edificata sul medesimo terreno di proprietà della società convenuta e soprattutto in ragione della relazione tecnica depositata da parte attrice, si deve rilevare come al momento della presente decisione risulti sussistente anche il necessario requisito di possibilità giuridica del trasferimento del bene immobile oggetto della scrittura privata in esame. Risulta infatti, confermato che il bene immobile promesso in vendita dall'odierna società convenuta “è censito presso l'Agenzia del Territorio di Forlì, comune di Cesenatico, catasto dei fabbricati, al foglio n. 24, mappale n. 2230, sub. 1, categoria F/3” (cfr. doc. n. 13 parte attrice). Trattandosi di immobile in costruzione – a cui devono ritenersi, dunque, estensibili i principi mutuati in via generale dalla disciplina sulla vendita di beni futuri individuati solo nel genere e nello specifico, per quanto possibile in ragione delle peculiarità della specie, dalla normativa di settore in materia di immobili da costruire – deve ritenersi sufficiente la prova documentale dell'effettiva richiesta da parte del proprietario / costruttore del permesso di costruire n. 36 del 09.03.2006 e “ per Controparte_5 completamento opere n. 15/2018 del 19/01/2018, prot. n. 2458/2018”, come verificato e documentato dal tecnico di parte attrice. Sotto un secondo profilo di analisi, l'eccepita nullità per violazione del divieto di patti successori ex art. 458 c.c., di cui si duole parte convenuta in relazione alla “scrittura preliminare sottoscritta in data 20.10.2017, nonché di ogni ulteriore scrittura di cui controparte intende avvalersi e prodotta in allegato”, compresa, per quanto di interesse, anche la scrittura privata datata 26.08.2021,
pagina 9 di 19 risulta destituita di fondamento proprio alla luce della documentazione offerta in comunicazione e della natura dei rapporti economici tra le parti interessate, confermati anche dalla stessa parte convenuta. A tale specifico riguardo, ci si limita a ricordare che i divieti previsti dall'art. 458 c.c. sono tesi a tutelare la piena libertà di disposizione del testatore e l'assoluta revocabilità delle disposizioni mortis causa, nonché il rischio di strumentalizzazione dell'evento morte al fine di ottenere l'eredità del de cuius. Accanto al divieto di patti istitutivi e di patti abdicativi, la disciplina codicistica vieta che vengano conclusi patti dispositivi in relazione ad un'eredità ancora non aperta ed in particolare, in linea con l'interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza di legittimità, l'elemento caratterizzante è insisto nel fatto che l'evento morte vada ad integrare la causa in concreto dell'atto negoziale – “In tema di patti successori, l'atto "mortis causa", rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere "l'id quod superest", ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione” (cfr. ex multis Cass. n. 18198 del 02.09.2020 e Cass. n. 14110 del 24.05.2021).
Ciò non risulta integrato, nel caso di specie, in cui le scritture private in esame vedono coinvolte le persone fisiche interessate nella loro pacifica qualità di soci – accomandatario e Controparte_1 accomandanti e i figli e – della società di persone Controparte_6 Parte_1 Parte_3 [...] ed hanno ad oggetto operazioni economiche legate all'operatività della società costituita CP_1 per la costruzione e relativa vendita delle due villette site in via dei Tulipani 12. Parte_4 In particolare e quanto alla scrittura privata datata “ lì 26.08.2021”, infatti, lungi dal Parte_4 costituire vincoli giuridici mortis causa, le dichiarazioni unilaterali di volontà ivi rese dal sottoscrittore
“in qualità di legale rappresentante de ed in proprio” (cfr. doc. n. Controparte_1 Controparte_1 4 parte attrice) sono volte, da un lato, a definire i rapporti patrimoniali, senza dubbio inter vivos, tra la società e il socio e, dall'altro, a perequare le elargizioni di denaro poste in essere, a titolo Parte_1 di liberalità, in vita dalla madre nei confronti dei due figli e Controparte_1 Parte_1 [...]
Pt_3
Sotto un terzo profilo di analisi, poi, risultano senza dubbio non condivisibili le generiche doglianze di parte convenuta circa la pretesa incompatibilità tra le scritture private offerte in comunicazione dalla controparte, in quanto sottoscritte da soggetti diversi e contenenti “impegni e pretese del tutto irragionevoli, cui mai i soci avrebbero acconsentito”. Da un lato e ferma l'accertata autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 26.08.2021 da anche in nome e per conto della società di cui è Controparte_1 Controparte_1 legale rappresentante e socio accomandatario, non vi è dubbio che l'obbligo a vendere la seconda villetta in costruzione al socio alle condizioni economiche ivi indicate e le promesse Parte_1 unilaterali di pagamento somme formulate, avendo ad oggetto beni di proprietà della persona giuridica e diritti disponibili della stessa, vincolino la società convenuta, non avendo la stessa né allegato, né tantomeno provato l'eventuale esistenza di un vizio del consenso idoneo ad eliminare gli effetti giuridici prodotti in forza della manifestazione di volontà negoziale ed, in ogni caso, fatta salva la possibilità per i soci accomandanti di agire in responsabilità nei confronti del socio accomandatario. Dall'altro lato, lungi dall'essere tra loro incompatibili le scritture private per cui è causa, rispettivamente del 20.10.2017, 23.05.2021 e del 26.08.2021 (cfr. doc. nn. 1, 2 e 4 parte attrice), come meglio si dirà nel successivo paragrafo di motivazione, in parte si riscontrano testualmente le une con le altre ed in parte sono il frutto di una legittima evoluzione nel tempo ed in base alle circostanze fattuali intervenute nelle more dei rapporti economico patrimoniali tra le parti coinvolte nell'ambito dello svolgimento dell'attività di impresa della società convenuta. In aggiunta, trovano puntuali pagina 10 di 19 riscontri anche nell'ambito della ulteriore documentazione offerta in comunicazione nell'ambito del presente giudizio (cfr. doc. nn. 3, 7-12 parte attrice e doc. nn. 1, 4, 6, 10 e 14 parte convenuta).
2.3 Per tutte le predette ragioni e alla luce dell'interpretazione dell'obbligo a contrarre validamente assunto dalla società nei confronti di effettuata facendo Controparte_1 Parte_1 applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c. - in primis, sulla base della “comune intenzione delle parti”, da valutare anche in relazione al comportamento complessivo delle stesse – il promittente venditore non può che considerarsi inadempiente in relazione alla mancata stipulazione del contratto definitivo di trasferimento proprietà dell'immobile a semplice richiesta dell'odierna parte attrice, alle condizioni economiche ivi riconosciute, non avendo peraltro il primo fornito, nell'ambito del presente giudizio di merito, adeguata prova di eventuali e circostanziati fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'altrui legittima pretesa, in forza del generale principio dell'onere di specifica allegazione e della prova (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). Integralmente richiamate, dunque, le considerazioni già effettuate nel primo paragrafo di motivazione ed essendo sussistenti al momento della proposizione della presente azione giudiziale da parte di
[...]
i necessari requisiti di possibilità giuridica del trasferimento e di non espressa esclusione nel Pt_1 titolo azionato, la presente sentenza ha efficacia traslativa del diritto di proprietà sul bene immobile oggetto della scrittura privata datata “ lì 26.08.2021” ed è, quindi, produttiva degli effetti Parte_4 del contratto non concluso tra le parti, senza necessità di alcun trasferimento di natura patrimoniale tra le stesse a titolo di prezzo, pattuito in euro 230.000,00, oltre IVA, in forza della necessaria compensazione giudiziale con i controcrediti vantati dall'odierna parte attrice nei confronti della società convenuta, sempre in forza medesima scrittura privata, come meglio i dirà nel prossimo paragrafo di motivazione. A tal proposito, si ricorda che, qualora il contratto preliminare non preveda che il versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla stipula dell'atto traslativo non si ritiene necessaria un'offerta formale, potendo anche ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, considerato in ogni caso che la verificazione degli effetti traslativi della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda – sostitutiva del non concluso contratto definitivo – deve essere necessariamente condizionata dal giudice all'adempimento della controprestazione (cfr. anche di recente Cass. n. 13707 del 2017). Inoltre, sempre in tal ottica, la giurisprudenza ha chiarito che “nel rapporto giuridico che si costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita, il pagamento del prezzo ancora dovuto (dal promissario acquirente), pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore e la funzione di una condizione sospensiva dell'effetto traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento, o a divenire irrealizzabile, precludendo l'effetto condizionato, nell'ipotesi di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promissario compratore assuma i caratteri dell'inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non più possibile l'adempimento tardivo contro la volontà di quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 20226 del 31.07.2018). Conseguentemente, tenuto conto delle allegazioni assertive e delle conclusioni formulate da parte attrice sin dal proprio atto di citazione, ai fini della presente decisione si ritiene Parte_1 sufficiente la dichiarazione dello stesso di voler compensare il prezzo dovuto con i maggiori controcrediti vantati nei confronti della società riconosciutasi debitrice dell'importo Controparte_1 pari ad euro 290.000 quale sostanziale indennizzo del socio l'impegno fattivo e per il tempo impiegato nella realizzazione delle attività di costruzione delle due villette di proprietà della società e dell'importo di euro 65.000 promesso in pagamento a titolo di rimborso, pro quota, dei costi per il completamento dei lavori da eseguire sul secondo immobile ancora in costruzione (cfr. doc. n. 4 parte attrice).
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3. In merito alle domande attoree aventi ad oggetto le somme indicate nella scrittura privata sottoscritta in data 26.08.2021 da in qualità di legale rappresentante Controparte_1 della società e a titolo personale. Riconoscimento titolato di debito. Onere della prova CP_1 in relazione alle promesse unilaterali e prova contraria. Compensazione giudiziale Tutto ciò doverosamente premesso ed accertata la piena validità ed efficacia della scrittura privata datata 26.08.2021 sottoscritta di pugno dall'odierna parte convenuta (cfr. doc. n. 4 parte attrice), anche le ulteriori domande attoree di accertamento e di condanna della controparte al pagamento delle somme ivi riconosciute dal dichiarante sono fondate e devono trovare integrale accoglimento. 3.1 Dagli atti del presente giudizio, come sopra sinteticamente ricostruiti, emerge altresì la prova dell'inadempimento del dichiarante società tanto con riferimento Controparte_1 all'obbligazione di rimborsare al socio accomandante la propria quota del “(…) costo Parte_1 necessario a completare i lavori dell'immobile sito in Cesenatico, via dei Tulipani 12 (…)” quantificato dalla stessa parte debitrice in complessivi euro 90.000,00, quanto con riferimento all'obbligazione di riconoscere e versare in favore del medesimo socio accomandante, sempre “(…) al netto della sua quota di partecipazione, l'importo di euro 290.000,00 perché nel tempo ha seguito tutti i lavori relativa alla costruzione degli immobili intestati a partendo dalle fase di Controparte_1 acquisto del terreno per conto della famiglia, individuazione dei fornitori nella fase iniziale in cui è stato costruito il grezzo, partecipando in prima persona alla costruzione (ex posa dei mattoni, etc) effettuati nei weekend ed anche in giorni lavorativi nonché per aver seguito le vicissitudini successive quali ad ex la causa di la denuncia penale subita da parte dello stesso per Parte_5 Pt_6 l'impalcatura da rimuovere. Si riconosce nel dettaglio il tempo dedicato alle diverse vicende che ha seguito in questi anni e che lo hanno distolto dallo sviluppo della sua attività lavorativa principale procurandogli un sostanziale danno nel tempo e la conseguente perdita di clienti che venivano trascurati (…)”. Ciò documentalmente emerso nel corso dell'istruttoria, sotto un profilo più specifico di analisi, si deve inquadrare in via generale la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio nell'ambito della categoria codicistica delle promesse unilaterali ovvero di dichiarazioni di volontà aventi in particolare contenuto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.. A tal proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 15353 del 30.10.2002)” (cfr. Cass. n. 9097 del 12.04.2018). Pertanto, in linea con il predetto condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale viene di fatto esclusa la natura negoziale del riconoscimento del debito, si ritiene che una tale dichiarazione unilaterale, priva di carattere recettizio, non deve necessariamente essere compiuta con una specifica intenzione riconoscitiva, ma è necessario che presenti, per un verso, la manifestazione, anche implicita, della consapevolezza dell'esistenza del debito e, per altro verso, l'indefettibile carattere della volontarietà. A tali condizioni, in ogni caso, il riconoscimento di debito validamente sottoscritto dal debitore ai sensi dell'art. 1988 c.c. costituisce presunzione dell'esistenza del rapporto giuridico sottostante di debito e, qualora gli si voglia attribuire rilevanza confessoria, addirittura la prova del rapporto debitorio medesimo (cfr. Cass. n. 1231 del 2000). In sintesi, sebbene appunto il riconoscimento di debito non esiga formule particolari, occorre che in sostanza emerga chiaramente il dato fattuale della volontarietà del riconoscimento del rapporto debito / credito, in qualsiasi forma purché in modo inconfutabile e puntuale, nonché anteriore al giudizio. pagina 12 di 19 Nel caso di specie, alla luce del tenore letterale della scrittura privata sottoscritta in data 26.08.2021 da in qualità di legale rappresentante di (cfr. doc. n. 4 Controparte_1 Controparte_1 parte attrice), dei principi fondamentali dell'autonomia negoziale e dell'autoresponsabilità dei contraenti che devono operare secondo lealtà e buona fede, nonché dei generali criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non vi è alcun dubbio circa la chiara natura di riconoscimenti titolati di debito, effettuati dall'odierna società convenuta nei confronti di per l'importo in linea Parte_1 capitale pari ad euro 355.000,00, nello specifico euro 65.000,00 + euro 290.000,00, derivante dal complessivo debito maturato nei confronti del socio accomandante per il proprio fattivo apporto materiale ed economico nel corso della realizzazione delle due villette di proprietà della società convenuta, nonché in relazione ai costi ancora da sostenere per il completamento del secondo immobile promesso in vendita. Tale scrittura privata dattiloscritta e sottoscritta di pugno dal soggetto dichiarante, in nome e per conto della società riporta testualmente nella parte introduttiva l'espressa indicazione del Controparte_1 soggetto che formalmente dichiara di riconoscere il debito maturato nei confronti dell'odierna parte attrice e le relative specifiche ragioni. Inoltre, si deve evidenziare, come nonostante le generiche contestazioni sollevate nella presente sede processuale da parte convenuta, tali documentali riconoscimenti titolati di debito hanno trovato riscontri scritti esterni nell'ulteriore documentazione offerta in comunicazione dalle parti. Con specifico riguardo al rimborso dei costi necessari al completamento della seconda villetta promessa in vendita, da ultimo allo stesso prezzo a cui è stata venduta nel mese di gennaio 2018 dalla medesima società la prima villetta al compratore (cfr. doc. 1 parte convenuta), Controparte_4 l'importo riconosciuto in favore del compratore è pari ad “(…) euro 65.000,00 euro, Parte_1 cifra al netto della quota di partecipazione di nella società, in sostanza come dallo scritto di Pt_1 maggio 2021 (…)” ovvero con espresso e puntuale richiamato alla scrittura privata datata 23.05.2021 redatta a penna da un terzo e contenente una puntuazione di ulteriori accordi in parte modificativi ed in parte aggiuntivi della volontà manifestata originariamente da tutti i soci della società Controparte_1 C sottoscrivendo prima scrittura privata datata 20.10.2017. Si deve richiamare nello specifico l'accordo già concluso in tale sede da tutti e quattro i soci al punto 4) in base al quale “al termine dei lavori l'immobile residuo sarà venduto a ad un prezzo pari ad euro 210.000,00 (valore Parte_1 un po' inferiore a quello di vendita a giustificato dal fatto che avviene tra familiari), oltre al CP_4 costo imponibile sostenuto per terminarla senza ulteriore carico” (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Le successive scritture private in esame sono da considerare come una necessaria specificazione del costo delle opere di completamento del secondo immobile a carico del socio per euro Parte_1 65.000,00 (cfr. doc. n. 2 parte attrice) e come una ragionevole ed ovvia rivalutazione del prezzo di compravendita della seconda villetta in costruzione in base alle inevitabili variazioni del mercato immobiliare, legate all'aumento dell'inflazione, negli anni intercorsi (cfr. doc. n. 4 parte attrice). Con specifico riguardo, poi, al riconoscimento in capo al socio accomandante di una Parte_1 ulteriore indennità che tiene conto dell'apporto direttamente fornito da quest'ultimo della complessiva operazione immobiliare intrapresa dalla società che alla conclusione deve essere Controparte_1 messa in liquidazione volontaria (cfr. punto 8) della scrittura privata del 20.10.2017 doc. n. 1 parte attrice), ci si limita ad osservare come la dichiarazione ricognitiva del debito reca lo specifico elenco delle ragioni e delle attività svolte dall'odierna parte attrice nel corso degli anni che giustificano una tale promessa dazione economica e come le plurime vicende occorse e le attività svolte direttamente da dalla costituzione della società convenuta abbiano trovato puntuale conferma alla luce Parte_1 delle ulteriori produzioni documentali in atti (cfr.
6-8 e 11-14 parte convenuta, nonché doc. nn.
7-11 parte attrice). 3.2 Accertata la validità dei predetti riconoscimenti titolati di debito, con conseguente promessa di pagamento della complessiva somma da parte del dichiarante (cfr. doc. n. 4 parte Controparte_1 attrice), in merito alle conseguenze e agli effetti giuridici delle dichiarazioni unilaterali, si deve, altresì, pagina 13 di 19 ricordare che “la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr. Cass. n. 20689 del 13.10.2016, nonché già Cass. n. 11332 del 15.05.2009). Pertanto, la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e ha, altresì, l'effetto di invertire l'onere della prova in merito all'esistenza di una causa debendi. Inoltre, non costituendo autonoma fonte di obbligazione e presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale ad essa sottostante, sotto il profilo strettamente probatorio, si rileva che la prova contraria a cui è ammesso il soggetto che si è riconosciuto debitore può essere data giudizialmente dalla parte anche con testimoni ai sensi degli artt. 2722 c.c. e/o mediante presunzioni. Inoltre, al pari del dichiarante promittente, anche il destinatario della dichiarazione, per contrastare i risultati della prova fornita eventualmente dalla controparte, può ricorrere anch'esso alla prova testimoniale e/o per presunzioni (cfr. già Cass. n. 771 del 1980). Nella specie, una tale prova contraria non è stata adeguatamente fornita da parte convenuta, in quanto la stessa società nell'ambito della presente giudizio, per un verso, ha Controparte_1 parzialmente confermato la volontà di concludere un accordo economico complessivo tra i soci in relazione all'operazione immobiliare intrapresa e realizzata mediante costituzione della società convenuta e, per altro verso, non ha provato in modo idoneo la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi del debito in precedenza formalmente riconosciuto. In primo luogo, anche sotto tale specifico aspetto di analisi, si deve richiamare integralmente quanto in precedenza accertato con riferimento alle pretese cause di nullità ed inefficacia della scrittura privata datata “ lì 26.08.2021”. Parte_4 In secondo luogo e sulla base della complessiva interpretazione delle dichiarazioni unilaterali ivi rese dalla società in forza dei generali principi ermeneutici, anche della buona fede Controparte_1 e della conservazione del contratto (e più in generale del negozio giuridico), priva di rilievo dirimente è la deduzione di parte convenuta circa l'apposizione di condizioni in relazione alle quali non vi è prova di avveramento. Sul punto, infatti, ci si limita a rilevare come tanto l'obbligazione assunta nell'ambito del secondo punto avente ad oggetto la rinuncia ai finanziamenti infruttiferi presenti e futuri da parte dei soci di quanto la conferma in ordine alla contestuale realizzazione Controparte_1 di altra operazione immobiliare di intestare a “l'attuale appartamento, dove lei ha Parte_3 sempre abitato, in via Torri n. 18, con usufrutto riconosciuto sempre in capo a me e a mio marito” non siano qualificabili in termini di condictio facti da cui viene fatta dipendere l'efficacia delle altre obbligazioni ivi assunte, bensì ulteriori ed autonomi vincoli obbligatori assunti, nell'ambito di una medesima scrittura privata, dallo stesso dichiarante nella propria duplice ed Controparte_1 esplicitata veste di legale rappresentante di ed in proprio. Controparte_1 In terzo luogo, parimenti prive di pregio dirimente in relazione allo specifico thema decidendum del presente giudizio ordinario di cognizione e nel contesto fattuale e giuridico sopra descritto, sono poi le deduzioni diffusamente evidenziate in ordine al contrasto sorto e sempre più critico tra i fratelli e (cfr. doc. nn. 2, 3 e 5 parte convenuta, nonché relativi capitoli di prova). Parte_1 Parte_3 A tal proposito, infatti, si deve ribadire in via assorbente l'inammissibilità delle istanze istruttorie orali formulate da parte convenuta per tutte le ragioni già indicate nell'ordinanza istruttoria di rigetto del 24.07.2024, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamata.
pagina 14 di 19 Ancora e sempre alla luce delle complessive allegazioni assertive e probatorie emerse in atti, non si ritiene raggiunta ad opera di parte convenuta sufficiente prova contraria a smentita della documentata e riconosciuta fattiva partecipazione ed impegno, in prima persona, del socio accomandante
[...] nello svolgimento dell'attività imprenditoriale della società e delle complesse Pt_1 Controparte_1 vicende che hanno interessato negli anni le due villette da costruire sul terreno di proprietà sito in via dei Tulipani 12 / via Walter Tobagi. Peraltro, ferma l'innegabile contribuzione pro Parte_4 quota documentata in atti degli altri soci della società nell'operazione immobiliare per Controparte_1 cui è causa, unitamente all'attività espletata in proprio dal socio accomandante non Parte_1 risulta essere stata fornita idonea e giustificata prova del fatto che il prezzo per la compravendita del secondo immobile in costruzione indicato, solo in comparsa di costituzione e risposta, in euro 397.077,70, oltre IVA, in forte rialzo rispetto all'importo volontariamente riconosciuto dalla stessa società a tale titolo nella scrittura privata sottoscritta in sede stragiudiziale in data Controparte_1 26.08.2021 (cfr. doc. n. 4 parte attrice), costituisca un ragionevole prezzo di mercato dell'immobile, non solo ora, ma soprattutto all'epoca dell'assunzione dell'obbligo di vendere in favore dell'odierna parte attrice. 3.3 Sempre sulla base dei summenzionati principi giuridici, nonché della ricostruzione del complessivo contesto fattuale in cui si inseriscono le dichiarazioni ricognitive contenute nella scrittura privata del 26.08.2021, la domanda attorea di accertamento e condanna di parte convenuta CP_1 in proprio al pagamento “(…) a titolo personale ad un importo pari ad euro 120.000,00,
[...] Pt_1 somme che ho già corrisposto nel tempo fino ad oggi a per esigenze sue e della sua famiglia Pt_3 sempre residenti con la sottoscritta” è, parimenti, fondata e viene nella presente sede accolta, in ragione delle seguenti precisazioni. Innanzitutto, anche una tale promessa di pagamento è da ritenersi valida in quanto non integra un patto successorio, bensì una disposizione patrimoniale, compiuta dalla madre – ancora in vita - in favore dei figli, con spirito di liberalità, in linea con il principio cardine di libertà negoziale ai sensi dell'art. 1322 c.c. e caratterizzante anche i negozi giuridici di liberalità e il contratto di donazione. Inoltre, non condivisibile è l'ulteriore profilo di nullità rilevato da parte convenuta in termini di forma dell'atto donativo, considerato che il riconoscimento a titolo personale dell'importo di euro 120.000,00 in favore di è sussumibile nella più ampia categoria delle liberalità non donative, di cui Parte_1 all'art. 809 c.c., che non richiedono la forma solenne, bensì la forma richiesta per il negozio posto in essere. Nel caso di specie, la predetta dichiarazione ricognitiva del debito personale, per spirito di liberalità, nei confronti del figlio, ad opera della madre che contestualmente dichiara di aver già corrisposto nel corso degli anni analoga somma – sempre quale liberalità – alla figlia Parte_3 effettuata per iscritto e sottoscritta da è pertanto certamente idonea a costituire Controparte_7
l'assunzione di un valido vincolo obbligatorio in capo all'odierna parte convenuta. Per completezza espositiva, si deve poi precisare come in ogni caso non siano state fornite documentali evidenze del contrario, a smentita delle circostanze fattuali per come in precedenza ricostruite ovvero circa l'esistenza di eventuali elargizioni a titolo gratuito da parte di in favore del Controparte_1 figlio né tantomeno l'effettiva elargizione di minori somme in favore della figlia Parte_1 [...]
che in ogni caso non è parte del presente giudizio ordinario di cognizione. Pt_3 3.4 Pertanto, la scrittura privata sottoscritta di pugno da del 26.08.2021 Controparte_1 integra una pluralità di riconoscimenti titolati di debito da parte della società e a titolo Controparte_1 personale, nei confronti di che in assenza di una puntuale allegazione probatoria in senso Parte_1 contrario da parte degli odierni convenuti, conducono a ritenere indiscusso l'inadempimento del dichiarante. In aggiunta, trattandosi di obbligazioni pecuniarie ed essendo il denaro un bene fruttifero per eccellenza, oltre al pagamento delle somme indicate in linea capitale, parte attrice ha diritto altresì ad ottenere il pagamento dei relativi interessi moratori, come meglio indicati in dispositivo.
pagina 15 di 19 In conclusione e tutto ciò premesso ed accertato, si rendono necessarie due ultime statuizioni, in ordine alle ulteriori domande formulate da parte attrice Parte_1 Da un lato, in ragione dell'evidente certezza, esigibilità e liquidità dei contrapposti crediti accertati nelle more del presente giudizio e reciprocamente vantati, l'uno dei confronti dell'altro, dal socio accomandante e dalla società va disposta la compensazione Parte_1 Controparte_1 giudiziale del prezzo di compravendita della seconda villetta in costruzione, pattuito tra le parti in euro 230.000,00 con le somme oggetto di riconoscimenti titolati di debito e rideterminato il conseguente saldo dare / avere tra le predette parti. A tal proposito, infatti, ci si limita a richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale nell'affermare che “l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali e oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella ricorrenza dei predetti requisiti il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (cfr. Cass. S.U. n. 23225 del 15.11.2016). Sostanzialmente, ai fini della declaratoria di compensazione dei crediti occorre, oltre l'omogeneità, l'esigibilità e la liquidità dei crediti, anche la sua certezza, nel senso di incontrovertibilità del titolo intesa non solo come esattezza, ma anche come esistenza non più contestabile ovvero “liquidità processuale stabilizzata”. Se certamente preclusa è l'estinzione per compensazione, anche giudiziale, di un credito incerto nella propria ontologica esistenza ovvero di un credito litigioso carente per difetto del requisito della certezza, così non appare essere in radice per un credito litigioso sì, ma privo del solo requisito della liquidità. Alla luce del dato letterale dell'art. 1243 c.c., in merito alla compensazione giudiziale, infatti, la giurisprudenza di legittimità, sempre attenta a riservare la possibilità di compensare il credito principale con quello opposto in compensazione, con funzione satisfattoria totale o parziale di entrambe i creditori, risulta orientata nel ritenere possibile la compensazione anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia liquido, purché di pronta e facile liquidabilità dinanzi allo stesso giudice della causa relativa al credito principale. Ciò risulta debitamente integrato nel caso di specie, in cui per le ragioni già in precedenza evidenziate.
Dall'altro lato, va poi dichiarata l'inammissibilità della domanda contenuta per la prima volta nel foglio di precisazione delle conclusioni di parte attrice depositato in data 2.04.2025 - in cui viene richiesto di “Condannare la SI.ra in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore del Dott. dei danni per ritardata Parte_1 consegna dell'immobile, da quantificarsi in misura non inferiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni mese di ritardo, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, a decorrere della notifica del ricorso introduttivo e fino alla consegna, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi on capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c.” - in quanto nuova e non tempestivamente proposta nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria, quantomeno sottoforma di reconventio reconventionis, non avendo parte attrice peraltro depositato la propria prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite e alle richieste di condanna della controparte ai sensi dell'art. 12 bis d. lgs. n. 28/2010 e per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 16 di 19 4.1 Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, nonché in ragione del valore complessivo della controversia (domanda) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, con riferimento al presente procedimento di cognizione ordinaria non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta, come meglio chiarito in motivazione. 4.2 Parimenti i costi della consulenza tecnica d'ufficio grafologica sono definitivamente posti a carico di parte convenuta, che vi ha dato causa in ragione del disconoscimento proposto e tenuto conto delle risultanze della stessa che ha confermato l'autenticità della sottoscrizione disconosciuta. 4.3 Inoltre, sebbene il contegno delle parti nell'ambito del procedimento stragiudiziale di mediazione possa e debba essere tenuto in considerazione ai fini della liquidazione delle spese legali, all'esito del giudizio, nel caso di specie, non può trovare accoglimento la richiesta attorea di liquidazione a proprio favore di una somma in via equitativa ai sensi dell'art. 12 bis d. lgs. n. 28/2010, in quanto una tale disposizione è applicabile unicamente nelle ipotesi di mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, ove la stessa costituisca condizione di procedibilità della domanda. E questo non è il caso. 4.4 In ultima analisi, poi, stante l'integrale soccombenza di parte convenuta e il complessivo comportamento tenuto dalla parte nello svolgimento delle proprie difese, si configura certamente l'ipotesi di responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019), in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n. 27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020). Inoltre, ci si limita a ricordare che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018). Si ritiene, infatti, che nel caso di specie parte convenuta, costituendosi in giudizio nella duplice veste di legale rappresentante di ed in proprio e sostanzialmente eccependo, sotto vari Controparte_1 profili – rivelatisi poi radicalmente infondati – la nullità e l'inefficacia della scrittura privata datata
“ lì 26.08.2021”, offerta in giudizio da parte attrice, nonché proponendo formale Parte_4
pagina 17 di 19 disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla stessa, di cui è poi stata accertata l'autenticità nel corso del procedimento di verificazione che ne è conseguito, abbia travalicato il legittimo esercizio del proprio diritto di difesa e abbia nei fatti abusato dello strumento processuale;
non conformandosi ai generali principi di lealtà e di correttezza ex art. 88 c.p.c. che devono caratterizzare il comportamento delle parti processuali, nel collaborare fattivamente all'accertamento della verità processuale. Insomma, si rileva che parte convenuta ha dato vita ad una forma anomala e pretestuosa di esercizio del diritto e ha tenuto una condotta processuale quantomeno colposamente gravatoria e caratterizzata da profili di inescusabile carenza di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese nel compimento delle attività processuali difensive, facendo valere allegazioni manifestamente inconsistenti e prive di puntuali riscontri a sostegno, nonché sollevando eccezioni di carattere generico e contrastanti anche con orientamenti giurisprudenziali consolidati. In un tale contesto, si deve senza dubbio stigmatizzare la richiesta di condanna della controparte per responsabilità aggravata, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni. Si precisa, in aggiunta, che tale sanzione pecuniaria viene determinata in via equitativa dal giudice e, secondo la ormai costante giurisprudenza, si deve ancorare ad alcuni elementi oggettivi quali, ad esempio, il valore della causa e della controversia (cfr. Cass. n. 26435 del 20.11.2020) e/o il parametro del compenso defensionale liquidato in causa (cfr. ex multis Tribunale di Cuneo del 16.07.2020 e Tribunale di Verona del 10.06.2020). Alla luce di tali oggettivi parametri e delle specificità del caso di specie, risulta equo liquidare una somma pari alla metà delle spese di lite liquidate a titolo di compensi. Inoltre, per le stesse ragioni, deve essere comminata alla parte processuale ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche la sanzione prevista dal comma 4 della condanna al pagamento di una equa somma di denaro a favore della Controparte_9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2625/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande attoree proposte da nei confronti delle parti convenute Parte_1
e per le ragioni di cui in Controparte_1 Controparte_1 motivazione.
2. ACCERTA E DICHIARA l'autenticità della sottoscrizione apposta di pugno da parte di in qualità di legale rappresentante di ed in proprio, in calce Controparte_1 Controparte_1 alla scrittura privata datata “ lì 26.08.2021”, nonché la validità e l'efficacia della Parte_4 stessa.
3. TRASFERISCE ai sensi dell'art. 2932 c.c. ed in esecuzione dell'obbligazione assunta da
[...] di cui alla predetta scrittura privata datata “ Controparte_1 Parte_4 lì 26.08.2021” la piena proprietà dell'immobile sito in Cesenatico, frazione via dei Parte_4 Tulipani n. 12 / via Walter Tobagi, di cui al catasto dei fabbricati, comune di Cesenatico, al foglio 24 particella 2230 sub 1), categoria F/3, immobile ancora in costruzione, in forza della richiesta da parte del proprietario del permesso di Controparte_1 costruire n. 36 del 09.03.2006 e della successiva per completamento opere n. 15/2018 CP_5 del 19/01/2018, prot. n. 2458/2018, al prezzo convenuto tra le parti pari ad euro 230.000,00 (di cui 25.000,00 euro pari al costo di costruzione del garage).
4. ACCERTA E DICHIARA che nulla è dovuto da parte di in favore di Parte_1 [...] in relazione al trasferimento immobiliare di cui al precedente Controparte_1 punto del dispositivo, in quanto il relativo prezzo è integralmente compensato con il maggior controcredito oggetto di riconoscimenti titolati di debito effettuati dall'odierna parte convenuta, come risulta dalla scrittura privata datata “ lì 26.08.2021”. Parte_4
pagina 18 di 19 5. ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente ovvero all'Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale di Forlì – ufficio provinciale Territorio di voler eseguire la trascrizione della presente sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di trasferimento assunta nell'ambito della scrittura privata datata “ Parte_4 lì 26.08.2021”; domanda giudiziale già oggetto di trascrizione come da relativa nota di trascrizione del 19.10.2022 - Registro generale n. 19852 e Registro particolare n. 13727.
6. AN parte convenuta al Controparte_2 pagamento in favore di parte attrice della somma di complessivi euro 125.000,00, Parte_1 a titolo di rimborso delle spese di completamento dell'immobile e di risarcimento del danno come riconosciuto nell'ambito della scrittura privata datata “ lì 26.08.2021”, oltre Parte_4 interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
7. AN parte convenuta in proprio al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice della somma di complessivi euro 120.000,00, a titolo di atto di liberalità Parte_1 non donativa come riconosciuto nell'ambito della scrittura privata datata “ lì Parte_4 26.08.2021”, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
8. AN parte convenuta, e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento a favore di parte attrice delle spese
[...] Parte_1 di lite del presente giudizio di merito, che si liquidano complessivamente in euro 22.457,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 634,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
9. AN, altresì, parte convenuta, e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento a favore di parte attrice
[...] [...] della somma di euro 11.228,50, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per le ragioni di Pt_1 cui in motivazione, nonché in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.. 10. DISPONE che il costo di consulenza tecnica d'ufficio grafologica sia posto definitivamente a carico di parte convenuta, e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro.
[...] 11. DISPONE sin d'ora che la Cancelleria provveda alla restituzione a parte attrice dell'originale della scrittura privata datata “ lì 26.08.2021”, nonché degli ulteriori originali alla Parte_4 parte che li ha prodotti, custoditi in cassaforte sub n. 657.
Forlì, 10 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa IA TO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA TO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2625/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO MORELLINI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in V. G. MARINELLI, N. 85, 47521 CESENA, presso il difensore avv. MARCO MORELLINI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CHIARA BRUNELLI, elettivamente domiciliato in V. E. DE AMICIS, N. 15/C, 47042 CESENATICO, presso il difensore avv. CHIARA BRUNELLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._2 BRUNELLI, elettivamente domiciliato in V. E. DE AMICIS, N. 15/C, 47042 CESENATICO, presso il difensore avv. CHIARA BRUNELLI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 2 aprile 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 24.07.2024 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_2 depositato in data 2.04.2025, ovvero: “Dichiarare che con le scritture private allegate agli atti, la e la SI.ra , hanno promesso di vendere al Dott. (o a CP_1 Controparte_1 Parte_1 persona da nominare), il seguente immobile: Catasto dei Fabbricati del Comune di Cesenatico, Foglio 24 particella 2230, sub. 1, categoria “in corso di costruzione” così come descritto nella nota di trascrizione che si allega alla presente. - Dichiarare che la SI.ra e la Controparte_1 CP_1 non hanno adempiuto alle obbligazioni contenute nelle scritture sottoscritte. - Conseguentemente emettere sentenza contro la che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., che produca gli effetti del CP_1 contratto definitivo non concluso e trasferisca al dott. ( ) nato a [...] C.F._1 Cesena, il 19.08.72 e residente a [...], la proprietà dell'immobile ut pagina 1 di 19 supra indicato con specificazione ai fini fiscali che l'importo è di euro €. 205.000 per l'abitazione ed €. 25.000 per “costo di costruzione del garage” (oltre iva). - Condannare la SI.ra e Controparte_1 la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore del Dott. CP_1 dei danni per ritardata consegna dell'immobile, da quantificarsi in misura non inferiore Parte_1 ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni mese di ritardo, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, a decorrere della notifica del ricorso introduttivo e fino alla consegna, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi on capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c. - Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Forlì di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. - Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare CP_1 le seguenti somme e/o a compensarle parzialmente con il prezzo del trasferendo immobile: previo l'accertamento del credito in capo al Dott. della somma di €. 290.000 così come indicato al Pt_1 terzo capoverso della scrittura del 26.08.21, compensare parzialmente tale somma con il prezzo che il dott. deve corrispondere per il pagamento dell'immobile: €. 205.000 per l'abitazione ed €. Pt_1 25.000 per costo di costruzione del garage;
tot. €. 230.000 (oltre iva). Tale importo andrà poi gravato dell'iva al 4% per €.
9.200 e quindi la somma residua alla quale deve essere condannata la convenuta, successivamente al trasferimento della proprietà dell'immobile, ammonta ad €. 69.200 (290.000 – 205.000 – 25.000 + 9.200). - €. 65.000 oltre ad iva 10% e quindi per un totale di €. 71.500 per il completamento dei lavori ancora da eseguire che alla data della scrittura (26.08.2021) non erano stati ancora commissionati, sull'immobile di cui è causa. - Ai sensi del c. 3 dell'art. 12 bis del Dlgs 28/2010, con il provvedimento che definisce il giudizio, si chiede al Giudice di condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione (come di fatto avvenuto e già illustrato negli atti difensivi), al pagamento in favore della ricorrente di una somma equitativamente determinata. - Condannare i convenuti in solido al rimborso delle spese e compensi del presente procedimento oltre al rimborso delle spese pro quota già corrisposte al CTU e le spese del CTP come da fattura che si allega alla presente”;
- parte convenuta, e ha concluso Controparte_1 Controparte_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 1.04.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, - respingere la domanda di parte ricorrente, ritenendo inapplicabile al caso di specie l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, accertare che le scritture private allegate al ricorso di controparte sono nulle ex lege poiché contrarie a norme imperative di legge ex art. 1418 c.c., in quanto attuative di un patto successorio o costituenti promessa di donazione e, in ogni caso, dissimulanti una donazione priva di forma solenne;
- in ogni caso, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, conseguentemente, accertare che nulla è dovuto a da parte della e della SI.ra ; - Parte_1 CP_1 Controparte_1 conseguentemente e in ogni caso, condannare parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia, per aver agito in giudizio in aperta mala fede;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga di accogliere la richiesta ex art. 2932 c.c. formulata da parte ricorrente, disporre a carico di l'obbligo di versare alla Parte_1 società il prezzo pattuito per l'immobile (€. 210.000,00 oltre iva) oltre ai costi per Controparte_1 l'ultimazione, posti a carico dell'acquirente (€. 156.555,50 oltre iva) e alla metà del mutuo residuo, come indicato nella scrittura fatta valere (€. 30.522,20), per un totale complessivo di €. 397.077,70 oltre iva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 19 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 29.09.2022, (in seguito anche Parte_1 solo socio accomandante e/o creditore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, CP_1
in proprio e in qualità di legale rappresentante di
[...] Controparte_2
(di seguito, la prima, anche solo socio accomandatario e/o dichiarante e, la seconda,
[...] anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo promittente venditore e/o dichiarante) al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate – l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 2.04.2025. Preliminarmente, ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: Parte_1 a) in data 5.10.2005 la stessa parte attrice costituiva, insieme ai propri familiari ed alla propria madre odierna parte convenuta, la società di persone La Divina, in ragione della comune Controparte_1 volontà di costruire due immobili;
b) mentre il primo immobile costruito veniva venduto ad un terzo acquirente per il prezzo di euro 230.000,00, oltre IVA, il secondo immobile veniva realizzato fino allo stato grezzo avanzato e, in ragione della proposta di nell'ottobre 2017 lo stesso Parte_1 formalizzava con la controparte impegno ad acquistare il bene con diritto in capo sempre CP_1 allo stesso di recuperare successivamente dai soci e/o dalla società il prezzo pagato, Parte_1 mediante diverse modalità; c) nell'aprile 2021 e sulla base degli accordi in essere con i componenti della propria famiglia, acquistava per euro 20.000,00 circa il mobilio al fine di arredare Parte_1 l'immobile de quo; d) in data 23.05.2021, alla presenza di tutti i soci di CP_1 Persona_1 redigeva a penna scrittura privata, sottoscritta poi da tutti i soci, finalizzata ad impegnare definitivamente i soggetti coinvolti e a regolare rapporti economici fra le parti;
e) in forza di una tale scrittura privata, proseguiva nei lavori finalizzati all'ultimazione dell'immobile; e) con Parte_1 dichiarazione sottoscritta in data 26.08.2021, si impegnava – sia personalmente, sia Controparte_1 in qualità di amministratore della società – a vendere a il suddetto immobile, a CP_1 Parte_1 riconoscere in capo allo stesso un indennizzo, nonché al rimborso dei costi necessari al completamento dell'immobile, al netto della quota di partecipazione in società; inoltre riconosceva a titolo personale un importo pari ad euro 120.000,00, pari alle somme già corrisposte alla sorella per Parte_3 esigenze della stessa e della propria famiglia;
f) nei mesi seguenti, rimaneva inerte ed anzi CP_1 smetteva di pagare i propri fornitori, nonché nel mese di aprile 2022 poneva in vendita l'immobile in costruzione promesso in vendita all'odierna parte attrice senza previa consultazione di Parte_1 quest'ultimo, al quale peraltro veniva negato l'accesso all'immobile. In ragione degli accordi intercorsi fra le parti di cui alle scritture private prodotte, Parte_1 deduceva il diritto al trasferimento, in capo allo stesso, della proprietà dell'immobile oggetto delle predette scritture private, al prezzo ivi pattuito, da compensare parzialmente con il maggior importo spettante a fronte dell'impegni economici assunti tanto dalla società quanto personalmente CP_1 dalla propria madre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.03.2023, si costituivano sia
[...] che domandando l'integrale reiezione delle domande avversarie. CP_1 Controparte_1 In particolare, parte convenuta eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 2932 c.c. agli accordi contenuti nelle scritture private prodotte dalla controparte, atteso che le stesse non sarebbero suscettibili di esecuzione coattiva, in quanto costituenti lettere di intenti, caratterizzate da indeterminatezza delle condizioni. Ancora, parte convenuta eccepiva l'invalidità e l'inefficacia degli accordi contrattuali e delle scritture private ex adverso prodotte, essendo le stesse, a tutti gli effetti, istitutive di un patto successorio vietato, con cui i genitori effettuavano una serie di rinunce ed elargizioni nei confronti dei propri figli. Posta, dunque, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 458 c.c., che sancisce il divieto di patti successori, nonché la totale indeterminatezza della scrittura privata, originariamente sottoscritta in data 20.10.2017, parte convenuta eccepiva la nullità della stessa, precisando peraltro come per donazioni di immobili o di somme di denaro di non modico valore fosse in ogni caso necessario un atto pubblico.
pagina 3 di 19 Parte convenuta disconosceva ed eccepiva, altresì, l'inefficacia della scrittura privata datata 23.05.2021, in quanto vaga e generica nei suoi contenuti, non presentando alcun elemento idoneo a costituire un vincolo negoziale per i firmatari, né adeguata precisazione della precedente scrittura privata redatta e sottoscritta nell'anno 2017. Da ultimo, parte convenuta si doleva della sostanziale incompatibilità dei contenuti della scrittura privata datata 26.08.2021 rispetto alle statuizioni contenute nelle precedenti ed affermava come la stessa non fosse mai stata né compilata né tantomeno firmata da la quale Controparte_1 disconosceva formalmente ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione ivi apposta in calce;
in ogni caso, sempre con riferimento alla stessa scrittura privata, parte convenuta contestava inoltre l'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco, non avendo mai avuto contezza del contenuto delle pattuizioni ivi riportate.
All'udienza del 16.03.2023, i difensori delle parti contestavano quanto ex adverso dedotto e prodotto, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi;
in particolare il difensore di parte attrice, chiedendo il mutamento del rito, formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. in relazione al proprio documento n. 4 disconosciuto dalla controparte, nonché produceva in originale la scrittura privata disconosciuta e alcune scritture di comparazione;
il giudice esibiva alla parte presente personalmente la scrittura privata datata 26.08.2021, disconosciuta, in originale e la parte Controparte_1 confermava il proprio disconoscimento, ribadendo di non aver mai visto un tale documento prima della presente causa;
il giudice, visto l'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario, autorizzava le produzioni documentali attoree e fissava l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
All'udienza del 29.06.2023, su richiesta delle parti, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e dava atto della sospensione dei termini istruttori ai sensi dell'art. 2, comma 4 d.l. 61/2023 nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 luglio 2023, fissando udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 11.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.12.2023, il giudice dichiarava inammissibili e per l'effetto inutilizzabili le produzioni documentali telematiche di parte convenuta sub doc. nn. 5 e 17, autorizzava parte convenuta al deposito presso la Cancelleria del file audio contenente la registrazione della conversazione telefonica del 17.12.2021 su supporto durevole e ammetteva consulenza tecnica d'ufficio grafologica per verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata prodotta da parte attrice sub doc. n. 4, nominando consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa e formulando contestualmente il quesito da Persona_2 affidare al CTU;
inoltre, fissava la successiva udienza per il giuramento di rito e il conferimento dell'incarico.
All'udienza del 8.02.2024, il consulente tecnico d'ufficio nominato prestava il giuramento di rito e dichiarava di accettare l'incarico.
Con decreto del 22.03.2024, letta l'istanza depositata dal consulente tecnico d'ufficio, il giudice disponeva che il CTU proseguisse le operazioni peritali, confermando il precedente provvedimento di conferimento dell'incarico del 8.02.2024, nonché autorizzava il CTU alla visione, riproduzione fotografica e ispezione tramite strumentazione propria di documenti originali sottoscritti da CP_1 depositati presso pubblici uffici e pubbliche amministrazioni, precisando come il decreto
[...] avesse valore di ordine di esibizione ex art. 213 c.p.c. nei confronti delle pubbliche amministrazioni medesime.
In data 11.07.2024, il consulente tecnico d'ufficio depositata la relazione peritale definitiva.
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.07.2024, rilevato che la relazione definitiva risulta allo stato esaustiva ai fini del decidere e la non ammissibilità delle prove orali richieste da parte convenuta, nonché ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice non ammetteva le istanze istruttorie orali e fissava per la precisazione delle conclusioni pagina 4 di 19 l'udienza del 2.04.2025, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 2.04.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 24.07.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 3.04.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
Le domande attoree proposte da nei confronti delle parti convenute, Parte_1 CP_1 e sono fondate e, dunque, devono
[...] Controparte_2 trovare accoglimento per le ragioni di cui alla seguente motivazione. Al fine di una più chiara esposizione della presente decisione, le plurime e contrapposte questioni sollevate dalle parti processuali vanno trattate in distinte sezioni di motivazione.
1. In merito ad alcune considerazioni preliminari necessarie ai fini del decidere Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, anche tenendo conto delle plurime contestazioni ed eccezioni sollevate nel corso del giudizio ad opera delle parti convenute, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda e delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni sia in fatto che in diritto. 1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si rileva che parte attrice ha documentato di aver instaurato, prima della proposizione della domanda giudiziale, procedimento di mediazione ex d. lgs. n. 28 del 4.03.2010 – in ogni caso non obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, in quanto l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c., non ha natura reale, bensì personale (cfr. Cass. n. 1233 del 27.01.2012) e più in generale tenuto conto del valore complessivo e della natura delle domande formulate. Un tale procedimento si è concluso in data 23.12.2021, in sede di terzo incontro, con esito negativo (cfr. doc. n. 5 parte attrice e doc. n. 9 parte convenuta). 1.2 Sempre in via preliminare e con riferimento alla documentazione che parte attrice pone sostanzialmente a fondamento delle proprie domande giudiziali, risulta imprescindibile l'accertamento tecnico condotto dal consulente d'ufficio grafologo nominato nel presente giudizio in merito all'autenticità o meno della sottoscrizione apposta a penna in calce alla scrittura privata, rubricata
“Precisazione scrittura del 23.05.2021” e datata “ lì 26.08.2021”, con la quale, per quanto Parte_4 di specifico interesse ai fini del decidere, debitamente indicata con le rispettive Controparte_1 generalità nell'intestazione del medesimo documento dattiloscritto ed “in qualità di legale rappresentante de ed in proprio”, ha manifestato la volontà di “(…) precisare ed Controparte_1 integrare gli accordi del 23.05.2021 e precedenti (…)” (cfr. doc. n. 4 parte attrice). Un tale documento è, infatti, stato oggetto di formale e tempestivo disconoscimento ad opera di parte convenuta sia circa la non autografia della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c., sia in ragione del ritenuto “abusivo riempimento di fogli firmati in bianco, non avendo ella mai avuto contezza del contenuto delle pattuizioni ivi riportate” il profilo con riferimento, prima, alla copia fotostatica prodotta dalla controparte in allegato all'atto di citazione e, poi, all'originale prodotto nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione del 16.03.2023 e in quella sede mostrato alla parte disconoscente presente personalmente. In questa sede occorre, innanzitutto, ribadire la riscontrata assoluta necessità di introdurre un tale accertamento tecnico in corso di causa, stante la specifica contestazione mossa da parte convenuta in ordine alla presunta falsità di una tale sottoscrizione, nonché considerate le contrastanti e diverse ricostruzioni fattuali proposte dalle parti e la rituale istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. ad opera di parte attrice, che ha manifestato il proprio interesse di utilizzare una tale scrittura privata.
pagina 5 di 19 Alla luce delle risultanze dell'espletata consulenza grafologica e contenute nella relazione depositata in data 11.07.2024, nonché degli atti di causa, non sussistono dubbi circa l'autenticità della sottoscrizione contenuta in calce alla scrittura privata datata “ lì 26.08.2021” e della Parte_4 riconducibilità all'autografia di con ciò risultando nel tutto smentite le allegazioni Controparte_1 assertive proposte sul punto dall'odierna parte convenuta. In particolare, la consulenza tecnica d'ufficio espletata – che in questa sede si deve intendere integralmente richiamata per quanto attiene ai profili tecnici esaminati ed applicati -, ha previamente verificato che “le scritture comparative di raccolte ai fini del confronto risultano Controparte_1 soddisfacenti sotto al profilo della numerosità/ omogeneità/ variabilità/ naturalezza. La loro analisi preliminare non evidenzia variazioni significative nel corso del tempo 2018-2024 se non quelle riferibili al naturale invecchiamento, alla velocità di stesura e alla conseguente minore o maggiore chiarezza redattiva” e, sulla base delle stesse e del saggio grafico espletato, ha poi accertato che “la firma contestata e le firme autografe di comparazione condividono le caratteristiche più intrinseche del gesto grafico nella loro interazione dinamica (intesa come ripetizione di una stessa frequenza ritmica e di una stessa combinazione sistematica di connotati e di contrassegni) ed una gamma così imponente di indici grafici personalizzanti da portare indiscutibilmente ad un giudizio di autenticità di mano”. Infatti, il CTU, conducendo approfondite analisi in ordine a tutte le peculiarità identificative del tratto e della gestualità – “ritmo grafico indiscutibilmente spontaneo, immediato e sicuro”,
“analogia nel livello grafico individuale”, “corrispondenza del movimento e della curvilineità / angolatura del tracciato”, analoga caratterizzazione “per una prevalenza di assi pendenti a destra ma con oscillazioni sia in dritta che rovesciata a sinistra”, nonché concordanti ed evidenti analogie
“nell'allineamento delle lettere in rapporto alla linea di base”, “nelle caratteristiche relative alla modulazione delle dimensioni e dei profili formali”, “nella distribuzione dell'energia pressoria lungo i tratti” – ha concluso, senza alcun dubbio escludendo ipotesi alternative e superando motivatamente le eccezioni tecniche sollevate dal consulente di parte convenuta, nel senso che “(…) la sottoscrizione apposta a penna in calce alla predetta scrittura privata sub. doc. n. 4 parte attrice è autografa e pertanto apposta di proprio pugno da parte convenuta ”. Controparte_1
Ancora sul punto, ci si limita a rilevare l'irritualità ed in ogni caso, in via assorbente, la totale carenza di prova in relazione alla - solo genericamente - dedotta circostanza fattuale di abusivo riempimento di fogli firmati in bianco (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione e risposta), non avendo parte convenuta proposto querela di falso in via incidentale per dimostrare l'eventuale riempimento absque pactis della scrittura privata in esame, che ne determinerebbe una falsità materiale, tale da esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore (cfr. ex multis Cass. n. 18989 del 01.09.2010, Cass. n. 21600 del 20.09.2013, nonché Cass. n. 899 del 17.01.2018). In conclusione e accertata, dunque, la paternità e l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata datata “ lì 26.08.2021” da indubbia è la piena Parte_4 Controparte_1 utilizzabilità del documento offerto in comunicazione da parte attrice sub doc. n. 4 e, quindi, la legittimazione passiva in capo all'odierna parte convenuta, tanto in proprio, quanto in qualità di legale rappresentante di – come dalla stessa Controparte_2 dichiarato e confermato mediante apposizione di pugno della propria sottoscrizione - in relazione all'azione giudiziale proposta dal figlio / socio accomandante Parte_1 1.3 Ancora in via preliminare, risulta, sin d'ora, opportuno riportare testualmente le principali dichiarazioni ricognitive effettuate da in proprio ed in nome e per conto della Controparte_1 società in cui riveste pacificamente la qualifica di unico socio accomandatario e di Controparte_1 legale rappresentante (cfr. Cass. n. 9097 del 12.04.2018) e i termini dell'accordo contrattuale di compravendita immobiliare da concludere tra le parti contraenti ovvero la medesima società CP_1 e il socio accomandante / compratore (cfr. Cass. n. 30948 del 29.11.2018)
[...] Parte_1 contenute nella predetta scrittura privata datata “ lì 26.08.2021” (cfr. doc. n. 4 parte attrice). Parte_4
pagina 6 di 19 In primo luogo, con riferimento al secondo immobile in costruzione e ancora di proprietà della società,
“ si impegna a vendere a (o persona da lui da nominare) l'immobile in Controparte_1 Parte_1 corso di costruzione (accatastato al foglio 24 particella 2230 sub 1) intestato a sito in Controparte_1
via dei Tulipani 12 all'importo di euro 230.000,00 (di cui 25.000,00 euro costo di Parte_4 costruzione garage da inserire in atto notaio) oltre Iva”. In aggiunta, tenuto conto che un tale immobile promesso in vendita è in costruzione – circostanza non in contestazione tra le parti – viene precisato nell'ambito della stessa scrittura privata che “considerato che si stima in euro 90.000,00, oltre iva, il costo necessario a completare i lavori dell'immobile sito in Cesenatico, via dei Tulipani 12, rimborserà ad tale somma: l'importo è pertanto pari a circa euro 65.000,00 euro, Controparte_1 Pt_1 cifra al netto della quota di partecipazione di nella società, in sostanza come dallo scritto di Pt_1 maggio 2021”. In secondo luogo e sempre con riguardo ai rapporti economici con la società “ad Controparte_1 Pt_1 viene riconosciuto da al netto della sua quota di partecipazione, l'importo di euro Controparte_1 290.000,00 perché nel tempo ha seguito tutti i lavori relativa alla costruzione degli immobili intestati a partendo dalle fase di acquisto del terreno per conto della famiglia, individuazione dei Controparte_1 fornitori nella fase iniziale in cui è stato costruito il grezzo, partecipando in prima persona alla costruzione (ex posa dei mattoni, etc) effettuati nei weekend ed anche in giorni lavorativi nonché per aver seguito le vicissitudini successive quali ad ex la causa di la denuncia penale Parte_5 subita da parte dello stesso per l'impalcatura da rimuovere. Si riconosce nel dettaglio il Pt_6 tempo dedicato alle diverse vicende che ha seguito in questi anni e che lo hanno distolto dallo sviluppo della sua attività lavorativa principale procurandogli un sostanziale danno nel tempo e la conseguente perdita di clienti che venivano trascurati”. In terzo luogo, quanto al distinto rapporto economico tra madre e figlio, ha Controparte_1 dichiarato “riconosco a titolo personale ad un importo pari ad euro 120.000,00 somme che ho già Pt_1 corrisposto nel tempo fino ad oggi a per esigenze sue e della sua famiglia sempre residenti con Pt_3 la sottoscritta”. Tali dichiarazioni negoziali di volontà vanno necessariamente inquadrate nello specifico contesto fattuale, emerso dagli atti di entrambe le parti processuali, e costituito, per un verso, dalla volontà di chiudere la società avente come soci i componenti della famiglia e che è Controparte_1 stata sostanzialmente costituita per la realizzazione delle due villette e finanziata con denaro proveniente dai coniugi nonché di procedere alla conseguente liquidazione del Controparte_3 socio accomandante e, per altro verso, dalla volontà di procedere ad una ripartizione Parte_1 economica tra i figli al fine di farne cessare le incomprensioni e i litigi che sono emersi nel corso degli anni tra gli stessi.
2. In merito alla domanda attorea di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita immobiliare di cui alla scrittura privata datata 26.08.2021. Sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto definitivo non concluso Passando, poi, all'analisi della prima domanda formulata da parte attrice nei confronti della società convenuta avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, si rende necessaria una sintetica ricostruzione della disciplina relativa al rimedio giudiziale di cui all'art. 2932 c.c. e alla conseguente richiesta pronuncia costitutiva del diritto ovvero il trasferimento della proprietà dell'immobile per cui è causa dal promittente venditore a Controparte_1 Parte_1 2.1 Innanzitutto, a tal proposito, si evidenzia come l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c. tende ad una pronuncia costitutiva che mira a procurare il trasferimento del bene di proprietà del promittente alienante inadempiente al promittente acquirente, purché quest'ultimo sia e risulti adempiente alle proprie obbligazioni contrattuali, di fatto producendo gli effetti che sarebbero stati propri del contratto definitivo qualora fosse stato stipulato.
pagina 7 di 19 Si ricorda, in particolare, come l'azione ex art. 2932 c.c. abbia natura personale e non reale e sia diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un accordo contrattuale, al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante e, pertanto, la stessa può essere esperita esclusivamente nei confronti di chi abbia assunto detta obbligazione. L'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, postula inoltre che, quando tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale, l'attore esegua la propria prestazione o ne faccia offerta nei modi di legge. Nello specifico, ci si limita a richiamare alcuni condivisibili e consolidati orientamenti giurisprudenziali, applicabili al caso di specie, per cui, da un lato, “il rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere "ex lege".” (cfr. già Cass. n. 5160 del 30.03.2012 e Cass. n. n. 10010 del 12.04.2024) e, dall'altro lato, “In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche” (cfr. ex multis Cass. n. 5961 del 05.03.2024 e Cass. n. 18545 del 08.07.2024). Inoltre, quanto agli aspetti di possibilità e di non esclusione in base al titolo, si rileva che il primo comma dell'art. 2932 c.c., come noto, in generale a richiedere la sussistenza di tali requisiti. In particolare, quanto al primo requisito le ragioni di impossibilità possono essere sia di fatto che di diritto, mentre con riferimento all'esclusione in base al titolo, si ritiene che tale esclusione per essere efficace debba risultare espressamente dal titolo o comunque dall'univoca volontà delle parti che deve parimenti emergere in modo chiaro dal titolo negoziale. Sul punto in particolare, ci si limita a richiamare la massima giurisprudenziale per cui “nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione;
viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l'intestatario catastale del bene, in quanto non costituisce una condizione dell'azione e la sua mancanza non impedisce l'emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cass. n. 20526 del 29.09.2020, in senso conforme anche Cass. n. 8117 del 27.03.2025).
2.2 Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito, non vi è dubbio che la scrittura privata datata “ lì 26.08.2021” ed in precedenza già testualmente richiamata (cfr. doc. n. 4 parte Parte_4 attrice) costituisca un composito negozio giuridico unilaterale patrimoniale inter vivos, che vincola il dichiarante, in ragione delle specifiche manifestazioni di volontà ivi esplicitate, a porre in essere determinate prestazioni nei confronti di un altro soggetto, che per quanto di interesse è l'odierna parte attrice senza necessità che quest'ultimo sia tenuto in alcun modo ad accettare la Parte_1 prestazione promessa. Pertanto, non vi è dubbio che mediante l'apposizione della propria sottoscrizione in calce al regolamento negoziale dattiloscritto, in qualità di legale rappresentante ed unico Controparte_1 socio accomandatario, abbia fatto assumere alla società spendendone il nome, Controparte_1 l'impegno “a vendere a (o persona da lui da nominare) l'immobile in corso di Parte_1
pagina 8 di 19 costruzione (accatastato al foglio 24 particella 2230 sub 1) intestato a sito in Controparte_1
via dei Tulipani 12 all'importo di euro 230.000,00 (di cui 25.000,00 euro costo di Parte_4 costruzione garage da inserire in atto notaio) oltre Iva”. Obbligo di concludere il contratto di compravendita immobiliare certamente suscettibile, nel caso di specie, di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., a richiesta del beneficiario della promessa unilaterale ex art. 1183 c.c., non essendo stato previsto alcuno specifico termine per l'adempimento. Innanzitutto, quanto alla validità della scrittura privata oggetto di causa e delle obbligazioni ivi assunte unilateralmente dal dichiarante nella duplice veste in precedenza già Controparte_1 chiarita, le doglianze di nullità e di inefficacia sollevate da parte convenuta non sono certamente accoglibili. Sotto un primo profilo di analisi, dagli atti del presente giudizio, non vi è dubbio che il bene immobile promesso in vendita dalla società risulti sufficientemente determinato al fine Controparte_1 del trasferimento giudiziale del diritto di proprietà sull'immobile ancora in costruzione in favore del socio accomandante Parte_1
Prive di pregio dirimente sono le contestazioni sollevate da parte convenuta, tenuto conto che l'immobile per cui è causa, risulta sito in via dei Tulipani 12 e dalla lettura delle successive Parte_4 righe della medesima scrittura privata se ne ricava l'appartenenza al Comune di Cesenatico e che lo stesso, ancora in costruzione e, quindi, ancora privo del relativo certificato di abitabilità, sia comunque individuato catastalmente come “accatastato al foglio 24 particella 2230 sub 1”. In aggiunta, l'esatta e sufficiente individuazione del bene immobile promesso in vendita, nei suoi elementi essenziali già indicati nella scrittura privata datata 26.08.2021 (quali ubicazione e caratteristiche dell'immobile in costruzione, nonché il relativo prezzo – nel caso di specie previsto pari ad “euro 230.000,00 (di cui 25.000,00 euro costo di costruzione garage da inserire in atto notaio) oltre Iva” -, risulta già specificamente identificato in concreto sin dalla precedente scrittura privata sottoscritta da tutti e quattro i soci della società in data 20.10.2017 in base alla quale Controparte_1
“1) La venderà / assegnerà a la villetta grezza Controparte_2 Parte_1 posta lato monte vicino ad A&O”, mentre “2) la villetta al grezzo lato mare sarà ceduta a
[...]
al valore di euro 230.000,00 + iva”, come in effetti avvenuto con atto notarile del CP_4 9.01.2018 (cfr. doc. n. 1 parte attrice e doc. n. 1 parte convenuta). Inoltre, in ragione del summenzionato contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto la prima villetta già integralmente edificata sul medesimo terreno di proprietà della società convenuta e soprattutto in ragione della relazione tecnica depositata da parte attrice, si deve rilevare come al momento della presente decisione risulti sussistente anche il necessario requisito di possibilità giuridica del trasferimento del bene immobile oggetto della scrittura privata in esame. Risulta infatti, confermato che il bene immobile promesso in vendita dall'odierna società convenuta “è censito presso l'Agenzia del Territorio di Forlì, comune di Cesenatico, catasto dei fabbricati, al foglio n. 24, mappale n. 2230, sub. 1, categoria F/3” (cfr. doc. n. 13 parte attrice). Trattandosi di immobile in costruzione – a cui devono ritenersi, dunque, estensibili i principi mutuati in via generale dalla disciplina sulla vendita di beni futuri individuati solo nel genere e nello specifico, per quanto possibile in ragione delle peculiarità della specie, dalla normativa di settore in materia di immobili da costruire – deve ritenersi sufficiente la prova documentale dell'effettiva richiesta da parte del proprietario / costruttore del permesso di costruire n. 36 del 09.03.2006 e “ per Controparte_5 completamento opere n. 15/2018 del 19/01/2018, prot. n. 2458/2018”, come verificato e documentato dal tecnico di parte attrice. Sotto un secondo profilo di analisi, l'eccepita nullità per violazione del divieto di patti successori ex art. 458 c.c., di cui si duole parte convenuta in relazione alla “scrittura preliminare sottoscritta in data 20.10.2017, nonché di ogni ulteriore scrittura di cui controparte intende avvalersi e prodotta in allegato”, compresa, per quanto di interesse, anche la scrittura privata datata 26.08.2021,
pagina 9 di 19 risulta destituita di fondamento proprio alla luce della documentazione offerta in comunicazione e della natura dei rapporti economici tra le parti interessate, confermati anche dalla stessa parte convenuta. A tale specifico riguardo, ci si limita a ricordare che i divieti previsti dall'art. 458 c.c. sono tesi a tutelare la piena libertà di disposizione del testatore e l'assoluta revocabilità delle disposizioni mortis causa, nonché il rischio di strumentalizzazione dell'evento morte al fine di ottenere l'eredità del de cuius. Accanto al divieto di patti istitutivi e di patti abdicativi, la disciplina codicistica vieta che vengano conclusi patti dispositivi in relazione ad un'eredità ancora non aperta ed in particolare, in linea con l'interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza di legittimità, l'elemento caratterizzante è insisto nel fatto che l'evento morte vada ad integrare la causa in concreto dell'atto negoziale – “In tema di patti successori, l'atto "mortis causa", rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere "l'id quod superest", ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione” (cfr. ex multis Cass. n. 18198 del 02.09.2020 e Cass. n. 14110 del 24.05.2021).
Ciò non risulta integrato, nel caso di specie, in cui le scritture private in esame vedono coinvolte le persone fisiche interessate nella loro pacifica qualità di soci – accomandatario e Controparte_1 accomandanti e i figli e – della società di persone Controparte_6 Parte_1 Parte_3 [...] ed hanno ad oggetto operazioni economiche legate all'operatività della società costituita CP_1 per la costruzione e relativa vendita delle due villette site in via dei Tulipani 12. Parte_4 In particolare e quanto alla scrittura privata datata “ lì 26.08.2021”, infatti, lungi dal Parte_4 costituire vincoli giuridici mortis causa, le dichiarazioni unilaterali di volontà ivi rese dal sottoscrittore
“in qualità di legale rappresentante de ed in proprio” (cfr. doc. n. Controparte_1 Controparte_1 4 parte attrice) sono volte, da un lato, a definire i rapporti patrimoniali, senza dubbio inter vivos, tra la società e il socio e, dall'altro, a perequare le elargizioni di denaro poste in essere, a titolo Parte_1 di liberalità, in vita dalla madre nei confronti dei due figli e Controparte_1 Parte_1 [...]
Pt_3
Sotto un terzo profilo di analisi, poi, risultano senza dubbio non condivisibili le generiche doglianze di parte convenuta circa la pretesa incompatibilità tra le scritture private offerte in comunicazione dalla controparte, in quanto sottoscritte da soggetti diversi e contenenti “impegni e pretese del tutto irragionevoli, cui mai i soci avrebbero acconsentito”. Da un lato e ferma l'accertata autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 26.08.2021 da anche in nome e per conto della società di cui è Controparte_1 Controparte_1 legale rappresentante e socio accomandatario, non vi è dubbio che l'obbligo a vendere la seconda villetta in costruzione al socio alle condizioni economiche ivi indicate e le promesse Parte_1 unilaterali di pagamento somme formulate, avendo ad oggetto beni di proprietà della persona giuridica e diritti disponibili della stessa, vincolino la società convenuta, non avendo la stessa né allegato, né tantomeno provato l'eventuale esistenza di un vizio del consenso idoneo ad eliminare gli effetti giuridici prodotti in forza della manifestazione di volontà negoziale ed, in ogni caso, fatta salva la possibilità per i soci accomandanti di agire in responsabilità nei confronti del socio accomandatario. Dall'altro lato, lungi dall'essere tra loro incompatibili le scritture private per cui è causa, rispettivamente del 20.10.2017, 23.05.2021 e del 26.08.2021 (cfr. doc. nn. 1, 2 e 4 parte attrice), come meglio si dirà nel successivo paragrafo di motivazione, in parte si riscontrano testualmente le une con le altre ed in parte sono il frutto di una legittima evoluzione nel tempo ed in base alle circostanze fattuali intervenute nelle more dei rapporti economico patrimoniali tra le parti coinvolte nell'ambito dello svolgimento dell'attività di impresa della società convenuta. In aggiunta, trovano puntuali pagina 10 di 19 riscontri anche nell'ambito della ulteriore documentazione offerta in comunicazione nell'ambito del presente giudizio (cfr. doc. nn. 3, 7-12 parte attrice e doc. nn. 1, 4, 6, 10 e 14 parte convenuta).
2.3 Per tutte le predette ragioni e alla luce dell'interpretazione dell'obbligo a contrarre validamente assunto dalla società nei confronti di effettuata facendo Controparte_1 Parte_1 applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c. - in primis, sulla base della “comune intenzione delle parti”, da valutare anche in relazione al comportamento complessivo delle stesse – il promittente venditore non può che considerarsi inadempiente in relazione alla mancata stipulazione del contratto definitivo di trasferimento proprietà dell'immobile a semplice richiesta dell'odierna parte attrice, alle condizioni economiche ivi riconosciute, non avendo peraltro il primo fornito, nell'ambito del presente giudizio di merito, adeguata prova di eventuali e circostanziati fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'altrui legittima pretesa, in forza del generale principio dell'onere di specifica allegazione e della prova (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). Integralmente richiamate, dunque, le considerazioni già effettuate nel primo paragrafo di motivazione ed essendo sussistenti al momento della proposizione della presente azione giudiziale da parte di
[...]
i necessari requisiti di possibilità giuridica del trasferimento e di non espressa esclusione nel Pt_1 titolo azionato, la presente sentenza ha efficacia traslativa del diritto di proprietà sul bene immobile oggetto della scrittura privata datata “ lì 26.08.2021” ed è, quindi, produttiva degli effetti Parte_4 del contratto non concluso tra le parti, senza necessità di alcun trasferimento di natura patrimoniale tra le stesse a titolo di prezzo, pattuito in euro 230.000,00, oltre IVA, in forza della necessaria compensazione giudiziale con i controcrediti vantati dall'odierna parte attrice nei confronti della società convenuta, sempre in forza medesima scrittura privata, come meglio i dirà nel prossimo paragrafo di motivazione. A tal proposito, si ricorda che, qualora il contratto preliminare non preveda che il versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla stipula dell'atto traslativo non si ritiene necessaria un'offerta formale, potendo anche ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, considerato in ogni caso che la verificazione degli effetti traslativi della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda – sostitutiva del non concluso contratto definitivo – deve essere necessariamente condizionata dal giudice all'adempimento della controprestazione (cfr. anche di recente Cass. n. 13707 del 2017). Inoltre, sempre in tal ottica, la giurisprudenza ha chiarito che “nel rapporto giuridico che si costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita, il pagamento del prezzo ancora dovuto (dal promissario acquirente), pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore e la funzione di una condizione sospensiva dell'effetto traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento, o a divenire irrealizzabile, precludendo l'effetto condizionato, nell'ipotesi di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promissario compratore assuma i caratteri dell'inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non più possibile l'adempimento tardivo contro la volontà di quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 20226 del 31.07.2018). Conseguentemente, tenuto conto delle allegazioni assertive e delle conclusioni formulate da parte attrice sin dal proprio atto di citazione, ai fini della presente decisione si ritiene Parte_1 sufficiente la dichiarazione dello stesso di voler compensare il prezzo dovuto con i maggiori controcrediti vantati nei confronti della società riconosciutasi debitrice dell'importo Controparte_1 pari ad euro 290.000 quale sostanziale indennizzo del socio l'impegno fattivo e per il tempo impiegato nella realizzazione delle attività di costruzione delle due villette di proprietà della società e dell'importo di euro 65.000 promesso in pagamento a titolo di rimborso, pro quota, dei costi per il completamento dei lavori da eseguire sul secondo immobile ancora in costruzione (cfr. doc. n. 4 parte attrice).
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3. In merito alle domande attoree aventi ad oggetto le somme indicate nella scrittura privata sottoscritta in data 26.08.2021 da in qualità di legale rappresentante Controparte_1 della società e a titolo personale. Riconoscimento titolato di debito. Onere della prova CP_1 in relazione alle promesse unilaterali e prova contraria. Compensazione giudiziale Tutto ciò doverosamente premesso ed accertata la piena validità ed efficacia della scrittura privata datata 26.08.2021 sottoscritta di pugno dall'odierna parte convenuta (cfr. doc. n. 4 parte attrice), anche le ulteriori domande attoree di accertamento e di condanna della controparte al pagamento delle somme ivi riconosciute dal dichiarante sono fondate e devono trovare integrale accoglimento. 3.1 Dagli atti del presente giudizio, come sopra sinteticamente ricostruiti, emerge altresì la prova dell'inadempimento del dichiarante società tanto con riferimento Controparte_1 all'obbligazione di rimborsare al socio accomandante la propria quota del “(…) costo Parte_1 necessario a completare i lavori dell'immobile sito in Cesenatico, via dei Tulipani 12 (…)” quantificato dalla stessa parte debitrice in complessivi euro 90.000,00, quanto con riferimento all'obbligazione di riconoscere e versare in favore del medesimo socio accomandante, sempre “(…) al netto della sua quota di partecipazione, l'importo di euro 290.000,00 perché nel tempo ha seguito tutti i lavori relativa alla costruzione degli immobili intestati a partendo dalle fase di Controparte_1 acquisto del terreno per conto della famiglia, individuazione dei fornitori nella fase iniziale in cui è stato costruito il grezzo, partecipando in prima persona alla costruzione (ex posa dei mattoni, etc) effettuati nei weekend ed anche in giorni lavorativi nonché per aver seguito le vicissitudini successive quali ad ex la causa di la denuncia penale subita da parte dello stesso per Parte_5 Pt_6 l'impalcatura da rimuovere. Si riconosce nel dettaglio il tempo dedicato alle diverse vicende che ha seguito in questi anni e che lo hanno distolto dallo sviluppo della sua attività lavorativa principale procurandogli un sostanziale danno nel tempo e la conseguente perdita di clienti che venivano trascurati (…)”. Ciò documentalmente emerso nel corso dell'istruttoria, sotto un profilo più specifico di analisi, si deve inquadrare in via generale la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio nell'ambito della categoria codicistica delle promesse unilaterali ovvero di dichiarazioni di volontà aventi in particolare contenuto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.. A tal proposito, ci si limita a ricordare che, come noto, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 15353 del 30.10.2002)” (cfr. Cass. n. 9097 del 12.04.2018). Pertanto, in linea con il predetto condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale viene di fatto esclusa la natura negoziale del riconoscimento del debito, si ritiene che una tale dichiarazione unilaterale, priva di carattere recettizio, non deve necessariamente essere compiuta con una specifica intenzione riconoscitiva, ma è necessario che presenti, per un verso, la manifestazione, anche implicita, della consapevolezza dell'esistenza del debito e, per altro verso, l'indefettibile carattere della volontarietà. A tali condizioni, in ogni caso, il riconoscimento di debito validamente sottoscritto dal debitore ai sensi dell'art. 1988 c.c. costituisce presunzione dell'esistenza del rapporto giuridico sottostante di debito e, qualora gli si voglia attribuire rilevanza confessoria, addirittura la prova del rapporto debitorio medesimo (cfr. Cass. n. 1231 del 2000). In sintesi, sebbene appunto il riconoscimento di debito non esiga formule particolari, occorre che in sostanza emerga chiaramente il dato fattuale della volontarietà del riconoscimento del rapporto debito / credito, in qualsiasi forma purché in modo inconfutabile e puntuale, nonché anteriore al giudizio. pagina 12 di 19 Nel caso di specie, alla luce del tenore letterale della scrittura privata sottoscritta in data 26.08.2021 da in qualità di legale rappresentante di (cfr. doc. n. 4 Controparte_1 Controparte_1 parte attrice), dei principi fondamentali dell'autonomia negoziale e dell'autoresponsabilità dei contraenti che devono operare secondo lealtà e buona fede, nonché dei generali criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non vi è alcun dubbio circa la chiara natura di riconoscimenti titolati di debito, effettuati dall'odierna società convenuta nei confronti di per l'importo in linea Parte_1 capitale pari ad euro 355.000,00, nello specifico euro 65.000,00 + euro 290.000,00, derivante dal complessivo debito maturato nei confronti del socio accomandante per il proprio fattivo apporto materiale ed economico nel corso della realizzazione delle due villette di proprietà della società convenuta, nonché in relazione ai costi ancora da sostenere per il completamento del secondo immobile promesso in vendita. Tale scrittura privata dattiloscritta e sottoscritta di pugno dal soggetto dichiarante, in nome e per conto della società riporta testualmente nella parte introduttiva l'espressa indicazione del Controparte_1 soggetto che formalmente dichiara di riconoscere il debito maturato nei confronti dell'odierna parte attrice e le relative specifiche ragioni. Inoltre, si deve evidenziare, come nonostante le generiche contestazioni sollevate nella presente sede processuale da parte convenuta, tali documentali riconoscimenti titolati di debito hanno trovato riscontri scritti esterni nell'ulteriore documentazione offerta in comunicazione dalle parti. Con specifico riguardo al rimborso dei costi necessari al completamento della seconda villetta promessa in vendita, da ultimo allo stesso prezzo a cui è stata venduta nel mese di gennaio 2018 dalla medesima società la prima villetta al compratore (cfr. doc. 1 parte convenuta), Controparte_4 l'importo riconosciuto in favore del compratore è pari ad “(…) euro 65.000,00 euro, Parte_1 cifra al netto della quota di partecipazione di nella società, in sostanza come dallo scritto di Pt_1 maggio 2021 (…)” ovvero con espresso e puntuale richiamato alla scrittura privata datata 23.05.2021 redatta a penna da un terzo e contenente una puntuazione di ulteriori accordi in parte modificativi ed in parte aggiuntivi della volontà manifestata originariamente da tutti i soci della società Controparte_1 C sottoscrivendo prima scrittura privata datata 20.10.2017. Si deve richiamare nello specifico l'accordo già concluso in tale sede da tutti e quattro i soci al punto 4) in base al quale “al termine dei lavori l'immobile residuo sarà venduto a ad un prezzo pari ad euro 210.000,00 (valore Parte_1 un po' inferiore a quello di vendita a giustificato dal fatto che avviene tra familiari), oltre al CP_4 costo imponibile sostenuto per terminarla senza ulteriore carico” (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Le successive scritture private in esame sono da considerare come una necessaria specificazione del costo delle opere di completamento del secondo immobile a carico del socio per euro Parte_1 65.000,00 (cfr. doc. n. 2 parte attrice) e come una ragionevole ed ovvia rivalutazione del prezzo di compravendita della seconda villetta in costruzione in base alle inevitabili variazioni del mercato immobiliare, legate all'aumento dell'inflazione, negli anni intercorsi (cfr. doc. n. 4 parte attrice). Con specifico riguardo, poi, al riconoscimento in capo al socio accomandante di una Parte_1 ulteriore indennità che tiene conto dell'apporto direttamente fornito da quest'ultimo della complessiva operazione immobiliare intrapresa dalla società che alla conclusione deve essere Controparte_1 messa in liquidazione volontaria (cfr. punto 8) della scrittura privata del 20.10.2017 doc. n. 1 parte attrice), ci si limita ad osservare come la dichiarazione ricognitiva del debito reca lo specifico elenco delle ragioni e delle attività svolte dall'odierna parte attrice nel corso degli anni che giustificano una tale promessa dazione economica e come le plurime vicende occorse e le attività svolte direttamente da dalla costituzione della società convenuta abbiano trovato puntuale conferma alla luce Parte_1 delle ulteriori produzioni documentali in atti (cfr.
6-8 e 11-14 parte convenuta, nonché doc. nn.
7-11 parte attrice). 3.2 Accertata la validità dei predetti riconoscimenti titolati di debito, con conseguente promessa di pagamento della complessiva somma da parte del dichiarante (cfr. doc. n. 4 parte Controparte_1 attrice), in merito alle conseguenze e agli effetti giuridici delle dichiarazioni unilaterali, si deve, altresì, pagina 13 di 19 ricordare che “la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr. Cass. n. 20689 del 13.10.2016, nonché già Cass. n. 11332 del 15.05.2009). Pertanto, la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e ha, altresì, l'effetto di invertire l'onere della prova in merito all'esistenza di una causa debendi. Inoltre, non costituendo autonoma fonte di obbligazione e presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale ad essa sottostante, sotto il profilo strettamente probatorio, si rileva che la prova contraria a cui è ammesso il soggetto che si è riconosciuto debitore può essere data giudizialmente dalla parte anche con testimoni ai sensi degli artt. 2722 c.c. e/o mediante presunzioni. Inoltre, al pari del dichiarante promittente, anche il destinatario della dichiarazione, per contrastare i risultati della prova fornita eventualmente dalla controparte, può ricorrere anch'esso alla prova testimoniale e/o per presunzioni (cfr. già Cass. n. 771 del 1980). Nella specie, una tale prova contraria non è stata adeguatamente fornita da parte convenuta, in quanto la stessa società nell'ambito della presente giudizio, per un verso, ha Controparte_1 parzialmente confermato la volontà di concludere un accordo economico complessivo tra i soci in relazione all'operazione immobiliare intrapresa e realizzata mediante costituzione della società convenuta e, per altro verso, non ha provato in modo idoneo la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi del debito in precedenza formalmente riconosciuto. In primo luogo, anche sotto tale specifico aspetto di analisi, si deve richiamare integralmente quanto in precedenza accertato con riferimento alle pretese cause di nullità ed inefficacia della scrittura privata datata “ lì 26.08.2021”. Parte_4 In secondo luogo e sulla base della complessiva interpretazione delle dichiarazioni unilaterali ivi rese dalla società in forza dei generali principi ermeneutici, anche della buona fede Controparte_1 e della conservazione del contratto (e più in generale del negozio giuridico), priva di rilievo dirimente è la deduzione di parte convenuta circa l'apposizione di condizioni in relazione alle quali non vi è prova di avveramento. Sul punto, infatti, ci si limita a rilevare come tanto l'obbligazione assunta nell'ambito del secondo punto avente ad oggetto la rinuncia ai finanziamenti infruttiferi presenti e futuri da parte dei soci di quanto la conferma in ordine alla contestuale realizzazione Controparte_1 di altra operazione immobiliare di intestare a “l'attuale appartamento, dove lei ha Parte_3 sempre abitato, in via Torri n. 18, con usufrutto riconosciuto sempre in capo a me e a mio marito” non siano qualificabili in termini di condictio facti da cui viene fatta dipendere l'efficacia delle altre obbligazioni ivi assunte, bensì ulteriori ed autonomi vincoli obbligatori assunti, nell'ambito di una medesima scrittura privata, dallo stesso dichiarante nella propria duplice ed Controparte_1 esplicitata veste di legale rappresentante di ed in proprio. Controparte_1 In terzo luogo, parimenti prive di pregio dirimente in relazione allo specifico thema decidendum del presente giudizio ordinario di cognizione e nel contesto fattuale e giuridico sopra descritto, sono poi le deduzioni diffusamente evidenziate in ordine al contrasto sorto e sempre più critico tra i fratelli e (cfr. doc. nn. 2, 3 e 5 parte convenuta, nonché relativi capitoli di prova). Parte_1 Parte_3 A tal proposito, infatti, si deve ribadire in via assorbente l'inammissibilità delle istanze istruttorie orali formulate da parte convenuta per tutte le ragioni già indicate nell'ordinanza istruttoria di rigetto del 24.07.2024, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamata.
pagina 14 di 19 Ancora e sempre alla luce delle complessive allegazioni assertive e probatorie emerse in atti, non si ritiene raggiunta ad opera di parte convenuta sufficiente prova contraria a smentita della documentata e riconosciuta fattiva partecipazione ed impegno, in prima persona, del socio accomandante
[...] nello svolgimento dell'attività imprenditoriale della società e delle complesse Pt_1 Controparte_1 vicende che hanno interessato negli anni le due villette da costruire sul terreno di proprietà sito in via dei Tulipani 12 / via Walter Tobagi. Peraltro, ferma l'innegabile contribuzione pro Parte_4 quota documentata in atti degli altri soci della società nell'operazione immobiliare per Controparte_1 cui è causa, unitamente all'attività espletata in proprio dal socio accomandante non Parte_1 risulta essere stata fornita idonea e giustificata prova del fatto che il prezzo per la compravendita del secondo immobile in costruzione indicato, solo in comparsa di costituzione e risposta, in euro 397.077,70, oltre IVA, in forte rialzo rispetto all'importo volontariamente riconosciuto dalla stessa società a tale titolo nella scrittura privata sottoscritta in sede stragiudiziale in data Controparte_1 26.08.2021 (cfr. doc. n. 4 parte attrice), costituisca un ragionevole prezzo di mercato dell'immobile, non solo ora, ma soprattutto all'epoca dell'assunzione dell'obbligo di vendere in favore dell'odierna parte attrice. 3.3 Sempre sulla base dei summenzionati principi giuridici, nonché della ricostruzione del complessivo contesto fattuale in cui si inseriscono le dichiarazioni ricognitive contenute nella scrittura privata del 26.08.2021, la domanda attorea di accertamento e condanna di parte convenuta CP_1 in proprio al pagamento “(…) a titolo personale ad un importo pari ad euro 120.000,00,
[...] Pt_1 somme che ho già corrisposto nel tempo fino ad oggi a per esigenze sue e della sua famiglia Pt_3 sempre residenti con la sottoscritta” è, parimenti, fondata e viene nella presente sede accolta, in ragione delle seguenti precisazioni. Innanzitutto, anche una tale promessa di pagamento è da ritenersi valida in quanto non integra un patto successorio, bensì una disposizione patrimoniale, compiuta dalla madre – ancora in vita - in favore dei figli, con spirito di liberalità, in linea con il principio cardine di libertà negoziale ai sensi dell'art. 1322 c.c. e caratterizzante anche i negozi giuridici di liberalità e il contratto di donazione. Inoltre, non condivisibile è l'ulteriore profilo di nullità rilevato da parte convenuta in termini di forma dell'atto donativo, considerato che il riconoscimento a titolo personale dell'importo di euro 120.000,00 in favore di è sussumibile nella più ampia categoria delle liberalità non donative, di cui Parte_1 all'art. 809 c.c., che non richiedono la forma solenne, bensì la forma richiesta per il negozio posto in essere. Nel caso di specie, la predetta dichiarazione ricognitiva del debito personale, per spirito di liberalità, nei confronti del figlio, ad opera della madre che contestualmente dichiara di aver già corrisposto nel corso degli anni analoga somma – sempre quale liberalità – alla figlia Parte_3 effettuata per iscritto e sottoscritta da è pertanto certamente idonea a costituire Controparte_7
l'assunzione di un valido vincolo obbligatorio in capo all'odierna parte convenuta. Per completezza espositiva, si deve poi precisare come in ogni caso non siano state fornite documentali evidenze del contrario, a smentita delle circostanze fattuali per come in precedenza ricostruite ovvero circa l'esistenza di eventuali elargizioni a titolo gratuito da parte di in favore del Controparte_1 figlio né tantomeno l'effettiva elargizione di minori somme in favore della figlia Parte_1 [...]
che in ogni caso non è parte del presente giudizio ordinario di cognizione. Pt_3 3.4 Pertanto, la scrittura privata sottoscritta di pugno da del 26.08.2021 Controparte_1 integra una pluralità di riconoscimenti titolati di debito da parte della società e a titolo Controparte_1 personale, nei confronti di che in assenza di una puntuale allegazione probatoria in senso Parte_1 contrario da parte degli odierni convenuti, conducono a ritenere indiscusso l'inadempimento del dichiarante. In aggiunta, trattandosi di obbligazioni pecuniarie ed essendo il denaro un bene fruttifero per eccellenza, oltre al pagamento delle somme indicate in linea capitale, parte attrice ha diritto altresì ad ottenere il pagamento dei relativi interessi moratori, come meglio indicati in dispositivo.
pagina 15 di 19 In conclusione e tutto ciò premesso ed accertato, si rendono necessarie due ultime statuizioni, in ordine alle ulteriori domande formulate da parte attrice Parte_1 Da un lato, in ragione dell'evidente certezza, esigibilità e liquidità dei contrapposti crediti accertati nelle more del presente giudizio e reciprocamente vantati, l'uno dei confronti dell'altro, dal socio accomandante e dalla società va disposta la compensazione Parte_1 Controparte_1 giudiziale del prezzo di compravendita della seconda villetta in costruzione, pattuito tra le parti in euro 230.000,00 con le somme oggetto di riconoscimenti titolati di debito e rideterminato il conseguente saldo dare / avere tra le predette parti. A tal proposito, infatti, ci si limita a richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale nell'affermare che “l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali e oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella ricorrenza dei predetti requisiti il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (cfr. Cass. S.U. n. 23225 del 15.11.2016). Sostanzialmente, ai fini della declaratoria di compensazione dei crediti occorre, oltre l'omogeneità, l'esigibilità e la liquidità dei crediti, anche la sua certezza, nel senso di incontrovertibilità del titolo intesa non solo come esattezza, ma anche come esistenza non più contestabile ovvero “liquidità processuale stabilizzata”. Se certamente preclusa è l'estinzione per compensazione, anche giudiziale, di un credito incerto nella propria ontologica esistenza ovvero di un credito litigioso carente per difetto del requisito della certezza, così non appare essere in radice per un credito litigioso sì, ma privo del solo requisito della liquidità. Alla luce del dato letterale dell'art. 1243 c.c., in merito alla compensazione giudiziale, infatti, la giurisprudenza di legittimità, sempre attenta a riservare la possibilità di compensare il credito principale con quello opposto in compensazione, con funzione satisfattoria totale o parziale di entrambe i creditori, risulta orientata nel ritenere possibile la compensazione anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia liquido, purché di pronta e facile liquidabilità dinanzi allo stesso giudice della causa relativa al credito principale. Ciò risulta debitamente integrato nel caso di specie, in cui per le ragioni già in precedenza evidenziate.
Dall'altro lato, va poi dichiarata l'inammissibilità della domanda contenuta per la prima volta nel foglio di precisazione delle conclusioni di parte attrice depositato in data 2.04.2025 - in cui viene richiesto di “Condannare la SI.ra in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore del Dott. dei danni per ritardata Parte_1 consegna dell'immobile, da quantificarsi in misura non inferiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni mese di ritardo, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, a decorrere della notifica del ricorso introduttivo e fino alla consegna, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi on capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c.” - in quanto nuova e non tempestivamente proposta nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria, quantomeno sottoforma di reconventio reconventionis, non avendo parte attrice peraltro depositato la propria prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite e alle richieste di condanna della controparte ai sensi dell'art. 12 bis d. lgs. n. 28/2010 e per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 16 di 19 4.1 Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, nonché in ragione del valore complessivo della controversia (domanda) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Nel caso di specie, con riferimento al presente procedimento di cognizione ordinaria non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta, come meglio chiarito in motivazione. 4.2 Parimenti i costi della consulenza tecnica d'ufficio grafologica sono definitivamente posti a carico di parte convenuta, che vi ha dato causa in ragione del disconoscimento proposto e tenuto conto delle risultanze della stessa che ha confermato l'autenticità della sottoscrizione disconosciuta. 4.3 Inoltre, sebbene il contegno delle parti nell'ambito del procedimento stragiudiziale di mediazione possa e debba essere tenuto in considerazione ai fini della liquidazione delle spese legali, all'esito del giudizio, nel caso di specie, non può trovare accoglimento la richiesta attorea di liquidazione a proprio favore di una somma in via equitativa ai sensi dell'art. 12 bis d. lgs. n. 28/2010, in quanto una tale disposizione è applicabile unicamente nelle ipotesi di mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, ove la stessa costituisca condizione di procedibilità della domanda. E questo non è il caso. 4.4 In ultima analisi, poi, stante l'integrale soccombenza di parte convenuta e il complessivo comportamento tenuto dalla parte nello svolgimento delle proprie difese, si configura certamente l'ipotesi di responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019), in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n. 27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020). Inoltre, ci si limita a ricordare che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018). Si ritiene, infatti, che nel caso di specie parte convenuta, costituendosi in giudizio nella duplice veste di legale rappresentante di ed in proprio e sostanzialmente eccependo, sotto vari Controparte_1 profili – rivelatisi poi radicalmente infondati – la nullità e l'inefficacia della scrittura privata datata
“ lì 26.08.2021”, offerta in giudizio da parte attrice, nonché proponendo formale Parte_4
pagina 17 di 19 disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla stessa, di cui è poi stata accertata l'autenticità nel corso del procedimento di verificazione che ne è conseguito, abbia travalicato il legittimo esercizio del proprio diritto di difesa e abbia nei fatti abusato dello strumento processuale;
non conformandosi ai generali principi di lealtà e di correttezza ex art. 88 c.p.c. che devono caratterizzare il comportamento delle parti processuali, nel collaborare fattivamente all'accertamento della verità processuale. Insomma, si rileva che parte convenuta ha dato vita ad una forma anomala e pretestuosa di esercizio del diritto e ha tenuto una condotta processuale quantomeno colposamente gravatoria e caratterizzata da profili di inescusabile carenza di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese nel compimento delle attività processuali difensive, facendo valere allegazioni manifestamente inconsistenti e prive di puntuali riscontri a sostegno, nonché sollevando eccezioni di carattere generico e contrastanti anche con orientamenti giurisprudenziali consolidati. In un tale contesto, si deve senza dubbio stigmatizzare la richiesta di condanna della controparte per responsabilità aggravata, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni. Si precisa, in aggiunta, che tale sanzione pecuniaria viene determinata in via equitativa dal giudice e, secondo la ormai costante giurisprudenza, si deve ancorare ad alcuni elementi oggettivi quali, ad esempio, il valore della causa e della controversia (cfr. Cass. n. 26435 del 20.11.2020) e/o il parametro del compenso defensionale liquidato in causa (cfr. ex multis Tribunale di Cuneo del 16.07.2020 e Tribunale di Verona del 10.06.2020). Alla luce di tali oggettivi parametri e delle specificità del caso di specie, risulta equo liquidare una somma pari alla metà delle spese di lite liquidate a titolo di compensi. Inoltre, per le stesse ragioni, deve essere comminata alla parte processuale ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche la sanzione prevista dal comma 4 della condanna al pagamento di una equa somma di denaro a favore della Controparte_9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 2625/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande attoree proposte da nei confronti delle parti convenute Parte_1
e per le ragioni di cui in Controparte_1 Controparte_1 motivazione.
2. ACCERTA E DICHIARA l'autenticità della sottoscrizione apposta di pugno da parte di in qualità di legale rappresentante di ed in proprio, in calce Controparte_1 Controparte_1 alla scrittura privata datata “ lì 26.08.2021”, nonché la validità e l'efficacia della Parte_4 stessa.
3. TRASFERISCE ai sensi dell'art. 2932 c.c. ed in esecuzione dell'obbligazione assunta da
[...] di cui alla predetta scrittura privata datata “ Controparte_1 Parte_4 lì 26.08.2021” la piena proprietà dell'immobile sito in Cesenatico, frazione via dei Parte_4 Tulipani n. 12 / via Walter Tobagi, di cui al catasto dei fabbricati, comune di Cesenatico, al foglio 24 particella 2230 sub 1), categoria F/3, immobile ancora in costruzione, in forza della richiesta da parte del proprietario del permesso di Controparte_1 costruire n. 36 del 09.03.2006 e della successiva per completamento opere n. 15/2018 CP_5 del 19/01/2018, prot. n. 2458/2018, al prezzo convenuto tra le parti pari ad euro 230.000,00 (di cui 25.000,00 euro pari al costo di costruzione del garage).
4. ACCERTA E DICHIARA che nulla è dovuto da parte di in favore di Parte_1 [...] in relazione al trasferimento immobiliare di cui al precedente Controparte_1 punto del dispositivo, in quanto il relativo prezzo è integralmente compensato con il maggior controcredito oggetto di riconoscimenti titolati di debito effettuati dall'odierna parte convenuta, come risulta dalla scrittura privata datata “ lì 26.08.2021”. Parte_4
pagina 18 di 19 5. ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari competente ovvero all'Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale di Forlì – ufficio provinciale Territorio di voler eseguire la trascrizione della presente sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di trasferimento assunta nell'ambito della scrittura privata datata “ Parte_4 lì 26.08.2021”; domanda giudiziale già oggetto di trascrizione come da relativa nota di trascrizione del 19.10.2022 - Registro generale n. 19852 e Registro particolare n. 13727.
6. AN parte convenuta al Controparte_2 pagamento in favore di parte attrice della somma di complessivi euro 125.000,00, Parte_1 a titolo di rimborso delle spese di completamento dell'immobile e di risarcimento del danno come riconosciuto nell'ambito della scrittura privata datata “ lì 26.08.2021”, oltre Parte_4 interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
7. AN parte convenuta in proprio al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice della somma di complessivi euro 120.000,00, a titolo di atto di liberalità Parte_1 non donativa come riconosciuto nell'ambito della scrittura privata datata “ lì Parte_4 26.08.2021”, oltre interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
8. AN parte convenuta, e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento a favore di parte attrice delle spese
[...] Parte_1 di lite del presente giudizio di merito, che si liquidano complessivamente in euro 22.457,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 634,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
9. AN, altresì, parte convenuta, e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento a favore di parte attrice
[...] [...] della somma di euro 11.228,50, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per le ragioni di Pt_1 cui in motivazione, nonché in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.. 10. DISPONE che il costo di consulenza tecnica d'ufficio grafologica sia posto definitivamente a carico di parte convenuta, e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro.
[...] 11. DISPONE sin d'ora che la Cancelleria provveda alla restituzione a parte attrice dell'originale della scrittura privata datata “ lì 26.08.2021”, nonché degli ulteriori originali alla Parte_4 parte che li ha prodotti, custoditi in cassaforte sub n. 657.
Forlì, 10 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa IA TO
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