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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7049/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.7.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico derivante da malattia CP_1
professionale denunziata il 25.1.2024, in cumulo con quello già
indennizzato in rendita nella complessiva misura del 17% per altra malattia professionale denunziata il 15.11.2021 e per un infortunio sul lavoro occorso il 7.10.2012, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi
in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la CP_1
1 causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la denunziata malattia
(tendinite del sovraspinoso bilaterale) ha origine professionale e determina un danno biologico del 6% che, cumulato con quello già
attualmente indennizzato in rendita nella complessiva misura del 17% per un'altra malattia professionale (ernie discali lombari) e per un pregresso infortunio sul lavoro, dà luogo a un danno biologico complessivo del 21%,
con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei differenziali, CP_1
con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex
2 art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali e infortunio sul lavoro in misura del 21% e condanna l' a corrispondere in suo favore i CP_1
relativi ratei differenziali con decorrenza dal giorno della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7049/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Maria Rosaria Papalato;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.7.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico derivante da malattia CP_1
professionale denunziata il 25.1.2024, in cumulo con quello già
indennizzato in rendita nella complessiva misura del 17% per altra malattia professionale denunziata il 15.11.2021 e per un infortunio sul lavoro occorso il 7.10.2012, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi
in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la CP_1
1 causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la denunziata malattia
(tendinite del sovraspinoso bilaterale) ha origine professionale e determina un danno biologico del 6% che, cumulato con quello già
attualmente indennizzato in rendita nella complessiva misura del 17% per un'altra malattia professionale (ernie discali lombari) e per un pregresso infortunio sul lavoro, dà luogo a un danno biologico complessivo del 21%,
con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei differenziali, CP_1
con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex
2 art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali e infortunio sul lavoro in misura del 21% e condanna l' a corrispondere in suo favore i CP_1
relativi ratei differenziali con decorrenza dal giorno della domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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