Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1666/1776/20213 R.g.a.c.
TRA
, nata a [...] il [...],c.f: Parte_1 C.F._1
, in proprio e nella qualità di erede di , deceduta a
[...] Persona_1
Bronte in data 8.8.2016, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Letizia Batticani e
Francesco Batticani, per procura in atti
-appellante in riassunzione –
E
nata in [...] l'[...],c.f: CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Fisauli, per procura in atti
-appellata in riassunzione
CONTRO
Il c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante legale della società “ ” partita Iva e Controparte_3
C.F. con sede in Adrano nella via Agordat n. 41, P.IVA_2
-appellato in riassunzione- contumace-
^^^^
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio di rinvio ex art 392 cpc, consegue alla riassunzione eseguita da a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. Parte_1
29918/ 2023 pubblicata il 27.10.2023 che, in accoglimento del ricorso dalla stessa proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 902/22018 depositata il 19.4.2018, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato per la decisione a questa Corte territoriale in diversa composizione.
Sintesi dei giudizi precedenti.
Con atto notificato il 5.12.2009 le germane e Parte_1
e, la loro madre, tutte comproprietarie CP_1 Persona_1 dell'appartamento posto al quarto piano dell'edificio condominiale sito in Bronte nel
, hanno citato davanti al Tribunale di Catania - Sezione Distaccata Controparte_2
di Bronte- il suddetto e la MI , nella qualità CP_2 Controparte_4
di proprietaria esclusiva della terrazza di copertura dell'edificio condominiale, domandando la loro condanna al risarcimento dei danni riportati al loro immobile e ai beni mobili ivi custoditi, oltre i danni da mancato utilizzo dell'abitazione, reso totalmente inservibile a causa delleinfiltrazioni provenienti dalla terrazza soprastante;
domandavano altresì la condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere atte a rimuovere le cause delle infiltrazioni.
Deducevano che le infiltrazioni comparse nel loro appartamento nel febbraio del
2004 erano state subito denunciate all'amministratore del Condominio il quale in data 14.2.2004 aveva effettuato un primo sopralluogo, scattato delle fotografie, e constatato la presenza di umidità diffusa in tutti gli ambienti;
l'amministratore del
Condominio in seguito era tornato in data 22.12.2004 nell'appartamento su richiesta delle attrici per constare l'aggravamento dell'umidità e ciò nonostante nessuna iniziativa concreta aveva assunto il per risolvere i problemi infiltrazioni CP_2
denunciati. Illustravano le iniziative, tardive quanto includenti, intraprese dal
2 che pur sottoponendo all'assemblea l'argomento delle infiltrazioni CP_2
provenienti dalla terrazza (l'assemblea del 1/6/2006 e del 27/6/2006,) non era riuscito ad assumere alcuna decisione anzi nella seduta del 26.6.2006 l'assemblea aveva deliberato che i lavori della terrazza avrebbero dovuto essere eseguiti contemporaneamente ad altri interventi (di ristrutturazione della facciata, dei balconi, frontalini, etc.), con spese a carico dei condomini. Documentavamo le note di sollecito indirizzate al e di aver, con lett. raccomanda del 4/12/2007, CP_2
protestato contro la condotta di quest'ultimo che, nell'assemblea tenutasi in pari data, aveva deliberato l'esecuzione di altri lavori meno urgenti senza prendere in considerazioni quelli già segnalati che interessavano il loro appartamento Spiegavano che per l'illustrato disinteresse del nei propri confronti erano state CP_2
costrette a fare ricorso al Tribunale.
Si costituiva il Condominio che contestava le domande sostenendo che le attrici avrebbero dovuto rivolgere le loro richieste risarcitorie non al Condominio ma alla ditta individuale di al quale nel 2001 erano stati affidati in Controparte_5
appaltato i lavori di rifacimento della terrazza, con la garanzia decennale in caso di vizi e di difformità delle opere;
che nessun ritardo era imputabile al in CP_2 quanto, dopo le assemblee andate deserte, nella seduta del 27.3.2009 l'assemblea aveva deliberato l'esecuzione dei lavori di riparazione della terrazza, stanziando l'importo provvisorio di € 3.000,00, anche se per appaltare i lavori bisognava attendere la relazione tecnica che il tecnico incaricato aveva consegnato soltanto in data 23.2.2010. Sulla base di tali fatti il domandava al Tribunale - con CP_2
riferimento alla domanda di esecuzione specifica dei lavori di riparazione della terrazza di copertura- di dichiarare cessata la materia del contendere avendo il già deliberato gli interventi. Contestava anche il diritto al risarcimento CP_2 della mobilia presente all'interno dell'appartamento delle attrici in quanto in applicazione dell'art 1227 del cc queste ultime avrebbe dovuto attuare un comportamento diligente e ridurre i danni spostando la mobilia in luogo asciutto e sicuro Si costituita la quale oltre a dedurre che i lavori di Controparte_4
rifacimento della terrazza in passato nel 2001 erano stati eseguiti per risolvere i
3 problemi infiltrativi pregresse non era legittimata passivamente a resistere alle domande attrici che andavano rivolte al Condominio;
che, in ogni caso, in virtù di polizza assicurativa stipulata con la quest'ultima era tenuta Parte_2 all'indennizzo. A tal fine domandava di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo in manleva. Autorizzata la chiamata della compagnia assicurativa, quest'ultima non si costituiva, rimanendo contumace.
Autorizzato il deposito e lo scambio delle memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc le attrici formulavano le loro richieste istruttorie (nomina del CTU), articolavano richieste di prove orali, depositavano la consulenza tecnica di parte, le lettere di diffide del 2006 e 2007 compresa quella datata 8.7.2010 nella quale lamentavano il ritardo nell'avvio dei lavori già deliberati dal Con la terza memoria CP_2
istruttoria le attrici hanno chiesto di estendere al ctu anche l'incarico di verificare se
“l'umidità e le infiltrazioni potevano dipendere dalla costruzione della veranda all'ultimo piano sulla terrazza che avrebbe determinato lo spostamento delle pendenze”. La con la seconda memoria istruttoria ex art 183 comma VI CP_4
cpc deduceva di essere esente da responsabilità anche perché riguardo ai lavori eseguiti nel 2001 aveva proposto all'amministratore in carica l'esecuzione di interventi più radicali di quelli disposti, che seppur più onerosi avrebbero risolto in via definitiva i problemi infiltrativi;
che del ritardo, lamentato dalle attrici, nell'esecuzione dei lavori di rifacimento della terrazza eseguiti soltanto nel 2010 il responsabile era soltanto il avendo anch'essa sollecitato lo svolgimento. CP_2
Frattanto in corso di causa le attrici depositavano in data 5.6.2012 ricorso per accertamento tecnico preventivo per far constare i danni interni al proprio immobile.
Il Ctu eseguito l'accesso il 4. 8 2012 dava atto che i lavori di riparazione della terrazza erano stati realizzati;
che i danni lamentati dalle attrici erano dovuti alle infiltrazioni provenienti dalla terrazza di copertura;
determinava in € 20.000,00 il costo per il ripristino interno dell'immobile delle attrici indicando le opere necessarie.
Acquisito al presente giudizio gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo, il giudice assunte le prove orali decideva la causa con la sentenza n.
1954/2015 depositata il 5.5.2015, e, in accoglimento delle domande introduttive,
4 condannava il in applicazione dell'art 1226 cc, nella Parte_3 rispettiva misura 2/3 e 1 /3 al pagamento della complessiva somma di € 50.000,00 di cui € 20.000,00 per il ripristino interno dell'immobile ed € 30.000.00 per il danno da mancato utilizzo dell'appartamento, così liquidato in via equitativa sulla scorta di una perizia di stima prodotta dalle attrici, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della ctu ( 24/9/2012); condannava il al Parte_3
pagamento delle spese processuali sostenute dalle attrici nella rispettiva misura di 2/3
e di 1/3 : accoglieva la domanda di manleva proposta dalla nei confronti CP_4
della . Parte_2
La predetta sentenza notificata in data 9.6.2015 al e a , CP_2 Controparte_4
ed in data 12.6.2015 alla , veniva impugnata dal .Si Parte_2 CP_2
costituiva con atto del 30/12/2015 la proponendo appello Parte_2
incidentale; si costituiva aderendo all'appello principale e quello Controparte_4
incidentale Si costituivano con unico atto , Parte_1 CP_1
e che resistevano all'appello, formulando eccezioni di
[...] Persona_1
rito e di merito.
Il processo veniva dichiarato interrotto all'udienza del 27.9.2016 per la morte di e riassunto poi dal appellante. Persona_1 CP_2
All'udienza dell'11.7.2017 il procuratore dell' (già Controparte_6
) faceva constatare che in data 28.6.2016 aveva già corrisposto a Parte_2
ciascuna delle appellate gli importi dovuti da in base alla Parte_1 Controparte_4
sentenza di primo grado.
La Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 902//2018, pubblicata il 19.4.2018, nel premettere che la condanna al risarcimento disposta dal Tribunale non era in solido ma parziaria, nella misura prevista dall'art 1226 cc, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dall' in quanto tardivo, CP_6
poiché l'assicurazione avrebbe dovuto proporre impugnazione principale o impugnazione incidentale tempestiva (entro trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. avvenuta in data 10.6.2015); ha dichiarato inammissibile l'adesione della all'appello principale del e all'appello incidentale della CP_4 CP_2
5 compagnia assicuratrice, in quanto integrante una inammissibile impugnazione incidentale tardiva, non rientrante tra le ipotesi disciplinate dall'art. 334 c.p.c. per le stesse ragioni sopra esposte;
ha dichiarato passata in giudicato la sentenza di primo grado nei confronti della e della che sono stati condannate CP_4 Controparte_6
al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1
e in proprio e nella qualità di eredi di;
ha
[...] CP_1 Persona_2
dichiarato ammissibile e fondato il primo motivo di appello del Ed CP_2
infatti, la Corte di Appello ha statuito, in riforma della sentenza del Tribunale, che responsabile dei danni era la ditta esecutrice dei lavori appaltati nel 2001, e ciò, sulla base del seguente ragionamento. Era pacifico che nel 2001 l'assemblea condominiale per risolvere le cause delle lamentate infiltrazioni risalenti al 1997, che provenivano dalla terrazza di proprietà esclusiva della aveva con contratto del CP_4
CP_ 18.5.2001 (del rilevante importo di oltre 100.000,00) appaltato alla individuale di l'esecuzione dei relativi lavori, sotto la direzione del Direttore Controparte_5
dei lavori Arch. ; chele appellate rispondendo all'interrogatorio formale CP_8
avevano confessato che effettivamente nel 2001 erano stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria della terrazza e che tale circostanza era stata confermata anche dai testi escussi e considerato altresì che il teste di parte attrice
[...]
, che aveva redatto la c.t.p. aveva dichiarato di aver eseguito un sopralluogo Tes_1
nel 2009 e che nell'occasione aveva constatato che le macchie di umidità risalivano, in base alle caratteristiche delle stesse, a circa quattro anni prima ovvero al periodo indicato dalle odierne appellate nell'atto di citazione, tutti i superiori elementi involgevano per ritenere che era la responsabile dei danni anche per il CP_9
breve lasso di tempo trascorso tra l'esecuzione dei lavori appaltati (2001) e la comparsa dell'umidità all'interno dell'appartamento ( 2004). La Corte sul punto aveva così motivato: “Appare pertanto agevole ritenere che, trattandosi di infiltrazioni successive all'esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico solare, insorte dopo un breve lasso di tempo, esse dipendano in via presuntiva dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, non essendo stato neppure allegato dalle attrici, oltre che dimostrato, che il - di cui peraltro anche CP_2
6 le appellate fanno parte - abbia scelto un'impresa edile priva dei requisiti di professionalità, a maggior ragione in presenza di un direttore dei lavori, avendo le appellate unicamente dedotto che le infiltrazioni erano addebitabili alla condotta omissiva del che non aveva ottemperato agli obblighi di manutenzione CP_2
delle parti comuni, ricostruzione da ritenersi smentita dalle prove raccolte. In applicazione i consolidati principi espressi dalla di merito e di legittimità secondo cui “l'autonomia dell'appaltator il quale esplica la sua attività nell'esecuzione assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ. dal precetto di "neminem laedere”, ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per 'culpa in eligendo” per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche direttive. ( Cass. n. 11478 del 21/06/2004, conformi
Cass. a 11371 del 16/05/2006, n. 8686 del 2000, n. 11478 del 2004, 13131/2006).In particolare, le sopra citate sentenze n. 8686/2000 e n. 7055/2002 hanno affrontato analoghi casi di infiltrazioni di umidità in danno degli appartamenti dell'ultimo piano, provenienti dal lastrico solare, insorte dopo l'esecuzione dei lavori di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice, come appunto nel caso in esame.Alla luce di quanto sopra detto, poiché le cause delle infiltrazioni insorte nell'anno 2004 non dipendono da una condotta omissiva e negligente del , avendo il CP_2
condominio, provveduto nel 2001 alla manutenzione straordinaria della terrazza mediante l'affidamento dei lavori ad un'impresa edile, nominando altresì il dei lavori, nessuna responsabilità risarcitoria può essere posta a suo carico”.
La Corte di Appello con la sentenza n. 902/2018 ha rigettato, perché inammissibile per carenza di interesse, il secondo motivo di appello proposto dal , che CP_2 si doleva dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale dell'intervenuta cessazione
7 della materia del contendere per la motivazione che “il Tribunale non ha emesso alcuna statuizione di condanna in danno del sulla domanda in questione, CP_2
di tal che solo le appellate avrebbero potuto dolersi dell'omessa pronuncia ( peraltro insussistente, dato che esse non hanno ribadito la domanda in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente implicita rinuncia alla stessa).Non avendo queste ultime proposto impugnazione per omessa pronuncia, il non ha interesse CP_2
ad ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.
2047/2017) …. Per quanto esposto ha condannato le in proprio e nella Parte_1
qualità al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore del liquidate in euro 7.254,00 per il primo grado ed in euro 6.615,00 per il CP_2 grado d'appello oltre accessori.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in Cassazione Parte_1
in proprio e nella qualità di erede di , fondato su
[...] Persona_1
quattro motivi . Con i primi tre motivi di ricorso ha denunciato la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto ed il quarto la violazione dell'art. 182 c.p.c., comma 2, artt. 152,153 c.p.c., per non aver la Corte di merito rilevato la tardività da parte del della sanatoria del difetto di autorizzazione dell'assemblea CP_2
condominiale alla proposizione dell'appello, intervenuta dopo la scadenza del termine perentorio concesso per produrre la delibera di autorizzazione. La Corte di
Cassazione esaminato preliminarmente il quarto motivo l'ha respinto per la motivazione che” il aveva prodotto tempestivamente il verbale con cui CP_2
l'assemblea aveva ratificato la nomina del difensore per l'appello, atto che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, era idoneo a sanare con effetto ex tunc il difetto di autorizzazione ad impugnare la sentenza (Cass. s.u. 18331/2010;
Cass. 12972/2013; Cass. 12525/2018); trova poi conferma dall'esame degli atti che la produzione era avvenuta entro il termine concesso per la regolarizzazione”
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 2051 c.c., dell' art. 2697 c.c., comma 2, dell'art. 1130 c.c., n. 1, dell'art. 1130 c.c.,
n. 4, dell'art. 1135 c.c., n. 4, sostenendo che il Condominio era tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c., per aver ritardato per circa otto anni gli interventi di
8 riparazione della terrazza che funge da copertura dell'edificio condominiale , essendo stato edotto delle infiltrazioni nel 2004 non potendosi trascurare che gli interventi effettuati dall'impresa appaltatrice risalivano al 2001 e riguardavano infiltrazioni manifestatesi nel 1997 e non i fenomeni successivi, palesatisi allorquando il lastrico era nuovamente nella disponibilità del Condominio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 115
c.p.c., comma 2, art. 2051 c.c., per aver la sentenza ritenuto sussistente in via presuntiva l'esimente del caso fortuito e la dipendenza dei danni dalla cattiva esecuzione dei lavori, nonostante il grave ritardo con cui il era CP_2
intervenuto a risolvere i problemi, e per aver escluso immotivatamente la dipendenza dei danni dalla realizzazione di una veranda sul lastrico esclusivo, come dedotto nel grado precedente. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 115 Cost., comma 1, e art. 111 Cost., denunciando che la Corte di merito non abbia valutato le risultanze della c.t.u. preventiva né le argomentazioni difensive proposte nella comparsa di risposta, nella memoria istruttoria e gli elementi risultanti dall'accertamento tecnico preventivo.
La Corte di cassazione esaminati i primi due motivi li ha dichiarati fondati evidenziando che la Corte di Appello “ dopo aver preso atto che nel 2001 erano stati eseguiti lavori di riparazione straordinaria, di importo considerevole, ha dedotto in via presuntiva la dipendenza del pregiudizio dalla cattiva esecuzione dei lavori per il solo fatto che le infiltrazioni si erano manifestate dopo l'esecuzione degli interventi, mandando esente il da colpa. Oltre a trascurare che le cause delle CP_2
infiltrazioni si erano manifestate a distanza di anni dalla esecuzione dell'appalto, allorquando la custodia del lastrico era rientrato nell'esclusiva disponibilità del
, la Corte di merito non si è fatta carico di valutare se anche durante CP_2
l'esecuzione dei lavori di riparazione, l'impresa avesse conseguito un potere di custodia esclusiva del lastrico stesso e se il danno fosse imputabile ad una condotta dell'impresa avente carattere di imprevedibilità ed inevitabilità. Ai sensi dell'art.
2051 c.c., il custode è responsabile a titolo oggettivo per la semplice derivazione del pregiudizio dalla res oggetto di custodia, salva la prova in positivo del caso fortuito,
9 inteso come dipendenza del danno da un fattore imprevedibile e totalmente sottratto alla sua sfera di controllo ed intervento, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. 858/2008; Cass.
8005/2010).La causa esimente può discendere dal fatto dell'appaltatore che abbia eseguito lavori di ristrutturazione sull'immobile; tuttavia, la semplice consegna del bene all'impresa esecutrice non fa venir meno automaticamente il dovere di custodia
e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo da parte del proprietario/committente (Cass. 23442/2018; Cass.
7553/2021; Cass. 31601/2021; cfr., nel senso che il potere esclusivo di custodia in capo all'appaltatore è di norma escluso per il lastrico solare, il quale, indipendentemente dal regime proprietario ovvero da una sua fruizione diretta, mantiene una ineludibile funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture: Cass. 11671/2018; Cass. 15734/2011). In definitiva, salva l'ipotesi che
l'appalto comporti il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile, non viene meno per il committente, che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza e la conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. 11671/2018; Cass. 23442/2018; 41435/2021; Cass.
31601/2021; Cass. 7553/2021). Sono pertanto accolti i primi due motivi di ricorso, è respinto il quarto ed è assorbito il terzo”
Indi la Corte di cassazione ha cassato la sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
L'ordinanza della Corte di cassazione è stata depositata in data 27.10.2023 ed il giudizio è stato riassunto ad istanza di con atto di Parte_1
citazione in riassunzione notificato in data 27.12.2023 . A seguito della notifica si è costituita che ha dichiarato di aderire alle conclusioni già rassegnate CP_1
10 nell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. mentre il è rimasto CP_2
contumace.
All'udienza del 28.10.2024 la causa è stata posta in decisione e di seguito rimessa sul ruolo con ordinanza del 25.2.2025 per documentare se l'indirizzo pec utilizzato per la notifica dell'atto di riassunzione al corrispondeva a quello dell'attuale CP_2
suo rappresentante legale, frattanto mutato.
L'appellante in riassunzione ha documentato quanto richiesto e, all'udienza del
10.3.2025, la causa è stata posa in decisione, con l'assegnazione dei termini ridotti di gg 20 per il deposito di comparse conclusionali e di gg 20 per il deposito di memorie di replica.
Conclusioni Appellante in riassunzione: Voglia la Corte di Appello di CP_2
adita, in funzione di Giudice di rinvio e stante la decisione della Suprema Corte depositata il 27/10/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere:
1. a sostanziale conferma, della sentenza di I grado, condannare il
in parte qua, a pagare alla sig.ra Controparte_2
, in proprio e n.q. di erede di , Parte_1 Persona_1
la somma dovuta, siccome quantificata e motivata dal giudice di I grado e le spese del primo grado del giudizio pari a:1a. € 20.000,00, relativa al ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza dell'appartamento, oltre interessi e rivalutazione dalla data di stima del Ctu (24/9/2012 - deposito relazione tecnica del Ctu Ing.
al soddisfo;
1b. € 30.000,00, relativa all'impossibilità di destinare Per_3
l'appartamento all'uso abitativo, oltre interessi e rivalutazione dalla data di stima del Ctu (24/9/2012 - deposito relazione tecnica del Ctu Ing. ) al soddisfo;
Per_3
1c. € 10.320,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge. Tali somme devono essere imputate al nella misura di 2/3 (poiché 1/3 a carico della CP_2
che ha già pagato) come statuito dal Giudice di I grado.
2. Controparte_4
Condannare il a pagare alla sig.ra Controparte_2
, in proprio e n.q. di erede di , Parte_1 Persona_1
alle spese del giudizio di secondo grado, da liquidare come pronunciato dalla Corte di Cassazione;
3. Condannare il alle Controparte_10
11 spese del giudizio di Cassazione in favore della sola ricorrente per cassazione
, in proprio e n.q. di erede di , Parte_1 Persona_1
da liquidare come pronunciato dalla Corte di cassazione;
4. Condannare il
, a pagare alla sig.ra Controparte_2 Parte_1
, in proprio e n.q. di erede di , alle spese del
[...] Persona_1
presente giudizio di rinvio dinanzi a questa Corte”. DOMANDA RESTITUTORIA
“Poiché nelle more del giudizio, dopo la sentenza di secondo grado, la sig.ra
, ha pagato, in virtù della sentenza della Corte Parte_1
d'Appello di Catania, a seguito di intimazione di atto di precetto ed esperimento di incauta procedura esecutiva (atto di pignoramento presso terzi R.G.E. 2013/2019) la somma di € 10.717,62 (giusta ordinanza di assegnazione del Giudice dell'esecuzione dr.ssa Mauceri nella proc. es. R.G. ES. N. 2013/2019 - cfr. addebito di alla CP_11
debitrice esecutata per la superiore somma di € 12.176,74, Parte_1
comprensiva di spese e accessori), voglia altresì la Corte condannare il
[...]
, a restituire alla sig.ra , Controparte_2 Parte_1 la somma di €. 10.717,62, oltre interessi legali dal pagamento 30/7/2020 al soddisfo
(cfr.all.ti 7- cfr. ordinanza di assegnazione del 22/07/2020 nella proc.es. 2013/2019 del Giudice dr.ssa Mauceri - e cfr all.to 8 ricevuta pagamento per il CP_11
30/7/2020).
Conclusioni Appellata in riassunzione: “insiste, altresì, nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. iscritto al n.
1666./23 R.G “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_2
di Bronte che, sebbene regolarmente citato in riassunzione non si è costituito.
Premesso, che in ipotesi di annullamento della sentenza impugnata con rinvio per violazione di norme di diritto, come nella fattispecie, la pronuncia della Corte di
Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto. Conseguentemente nel giudizio rescissorio la Corte territoriale deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata, sia alle premesse
12 logico - giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione Inoltre, la riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è pertanto preclusa alle parti ogni possibilità di presenta-re nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, in-tese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese ne-cesarie da statuizioni della pronuncia della Corte di
Cassazione.
Ed infatti la S.C. ha affermato che “ Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo
è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio) ( Cass n.24357/2023).
Deve infine ricordarsi che “In tema di giudizio di rinvio prosecutorio,la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte,
a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione” ( Cass. n.12065/2024).
Ciò premesso, la questione che è stata posta all'esame della Suprema Corte attiene al tema della responsabilità ex art 2051 cc del per i danni derivati al terzo CP_2
condomino a causa delle infiltrazioni provenienti dalla sovrastante terrazza di copertura dell'edificio in proprietà ed in uso esclusivo. CP_12
13 L'indagine che la Corte di Cassazione ha demandato a questa Corte territoriale, attiene innanzitutto alla verifica se, le infiltrazioni che si sono manifestate all'interno dell'appartamento nel febbraio 2004, quando cioè la custodia del lastrico Parte_1 solare era già rientrata nell' esclusiva disponibilità del erano CP_2
conseguenti ai lavori appaltati nel 2001 alla ditta;
se tali danni Controparte_5
erano stati provocati dalla condotta dell'appaltatore avente il carattere dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità ; se durante l'esecuzione dei lavori appaltati ed eseguiti nel 2001 l'impresa appaltatrice aveva conseguito la custodia esclusiva della terrazza di copertura.
Dagli atti di causa emerge, ciò è anche pacifico, che i primi interventi di ripristino della terrazza di copertura appaltati dal alla ditta nel 2001 CP_2 CP_5
sono stati commissionati per eliminare i problemi infiltrativi che avevano fatto comparsa nel 1997; che l'appalto si è svolto sotto la supervisione del direttore dei lavori nominato dal che aveva dichiarato conformi alle regole dell'arte CP_2
i lavori ( comparsa di cost primo grado); che nel lasso di tempo che va CP_2
CP_ dal luglio 2001 ( epoca di conclusione dell'appalto affidato alla CP_5
) al 14.2.2004, non si sono registrate all'interno dell'appartamento
[...] Parte_1
CP_ infiltrazioni. Il Condominio nell'indicare nella il soggetto Controparte_5
responsabile dei danni, non ha dedotto che la custodia della terrazza di copertura durante i lavori era transita nella sfera esclusiva della ditta appaltatrice;
né ha dedotto che le infiltrazioni comparse nel 2004 erano l'effetto dell'imprevedibile e CP_ dell'inevitabile condotta della nonostante il costante e adeguato controllo CP_5
esercitato per il tramite del direttore dei lavori. Ed infatti la difesa del CP_2
per essere esentata dalla responsabilità prevista dall' art 2051 cc, si è basata sulla prospettazione che i lavori appaltati nel 2001 non erano stati correttamente eseguiti e per questo ha invocato l'operatività della garanzia contrattualmente pattuita in caso di vizi e di difetti delle opere. E' bene osservare, che in ogni caso, secondo la giurisprudenza della S.C. (ex multis Cass.n.41709/2021) non può integrare l'esimente del caso fortuito, la cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice che avrebbero potuto/dovuto costituire il rimedio alla permeabilità del
14 terrazzo, sicché anche ad ipotizzare l' inadeguatezza dei lavori da parte della
[...] ciò oltre che non provato è anche ragionevolmente escluso dall' assenza CP_13
di infiltrazione per circa tre anni dalla conclusione dei lavori-, potrebbe aver comportato l'inadempimento contrattuale da parte dell' appaltatrice nella forma dell'inefficacia del rimedio e, quindi, la mancata neutralizzazione della concatenazione causale terrazzo - infiltrazioni - danni, ma non l'interruzione del nesso di causalità fra terrazzo e danni, in difetto di prova e prima ancora di allegazione che la custodia della terrazza era passata in via esclusiva alla ditta appaltatrice.
Va ricordato, infatti che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è incentrata sul nesso di causalità fra danno e res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, è integrata ove, per un verso, sia comprovato - come nel caso di specie, secondo quanto appena osservato - il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato - come non è dedotto e dimostrato nel caso di specie - il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014) .
Ed infatti la giurisprudenza di legittimità si è oramai definitivamente orientata nel senso che “ Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di in contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì tro-va un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore. (Cass n.
12909/2022).
Pertanto il convenuto in riassunzione va ritenuto in ogni caso CP_2
responsabile e come tale tenuto a rispondere dei danni e ciò tanto se i danni trovavano origine in cause successive ed indipendenti dalle opere appaltate ed eseguite nel 2001, come sostenuto dalle , anche per il colpevole ritardo Parte_1
(2010) del nell'intervento di ripristino della terrazza, dopo circa sette CP_2
anni dalla comparsa delle infiltrazioni;
tanto nell'ipotesi in cui l'appalto espletato nel 2001 non era stato risolutivo dei problemi infiltrativi pregressi ed anche nel
15 caso in cui il danno fosse derivato proprio da quella parte della terrazza che sarebbe stata modificata dalle opere appaltate, in quanto la responsabilità del CP_2
poteva essere esclusa soltanto se avesse dimostrato che la condotta dell'appaltatore aveva avuto incidenza causale con carattere d' imprevedibilità/inevitabilità propri del fortuito (Cass. n. 23442/2018; Cass. n. 7553/2021)..
In definitiva il va condannato in favore delle comproprietarie CP_2
al risarcimento dei danni nella misura già accertata e liquidata dal Parte_1
Tribunale di 2/3 dell'intero importo di 50.000,00, corrispondente ad €33.333,33 con la maggiorazione degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria dal
24.9.2012 al soddisfo.,
Va infine accolta la domanda di restituzione formulata in proprio da
[...]
dell'importo di € 10.717,62 oltre interessi legali dal 30.7.2020 al Parte_1
soddisfo , trattandosi di somme che sono state oggetto di assegnazione in favore del nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al CP_2
Tribunale di Catania al n. 2013/2019 Rg.e., , somma che il Condominio ha precettato a per la sua quota del 50% delle spese processuali Parte_1
liquidate dalla Corte di Appello con la sentenza annullata dalla Corte di Cassazione.
Spese Processuali
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito fina-le della lite.
Inoltre “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. n. 15506/2018; Cass n. 3798/2022).
16 In applicazione dei suddetti principi e della soccombenza del questa CP_2
Corte territoriale deve liquidare a carico del e in favore delle appellate CP_2
e le spese dalle stesse sostenute per Parte_1 CP_1 resistere al giudizio d'appello proposto dal e definito con la sentenza CP_2
n. 902/2018 poi annullata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29918/2023; nonché deve provvedere a liquidare, in favore di in Parte_1
proprio e nq di erede di , le spese del giudizio di Cassazione e Persona_1
quelle del presente giudizio di rinvio che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa ( scaglione da
€ 26.001,00 ad € 52.000,00) in applicazione dei valori medi tariffari., con la precisazione che per il presente giudizio la fase di trattazione viene liquidata secondo i parametri minimi traballerai stante l'esiguità dell'attività svolta.
Resta confermata la statuizione sulle spese processuali disposta dal tribunale di
Catania con la sentenza n. 1954/2015 depositata il 5.5.2015.
Per quanto esposto va disattesa la richiesta di liquidazione dei compensi depositata dalla difesa di riguardante il presente giudizio di Parte_1
rinvio, basata sul presupposto inesatto che la causa oltre ad avere valore indeterminiate presenta anche un'alta complessità quando invece nel presente giudizio di rinvio i principi di diritto da applicare sono stati già enunciati dalla
Cassazione con l'ordinanza rescindente e non è stato necessaria particolare attività difensionale attesa la contumacia della controparte.
Le spese processuali del presente giudizio di rinvio per la costituzione di CP_1
che vanno anch'esse poste a carico del si liquidano come in
[...] CP_2
dispositivo in applicazione dei valori minimi tabellari tenuto conto della scarna attività difensionale svolta, consistita in brevi deduzioni meramente adesive alle conclusioni dell'appellante in riassunzione.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Catania- seconda sezione civile- definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1666/2023, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di
17 Cassazione con l'ordinanza n.2991872023, pubblicata in data 27.10.2023,così provvede:
In accoglimento delle domande risarcitorie proposte da Parte_1
in proprio e n.q. di erede di , e da
[...] Persona_1 CP_1
condanna il di Bronte, in persona del proprio Controparte_2
rappresentante legale, al pagamento in loro favore del risarcimento del danno determinato in complessivi € €33.333,33, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria dal 24.9.2012 al soddisfo;
condanna il in persona del proprio Controparte_2
rappresentante legale, alla restituzione in favore di , in Parte_1 proprio, dell'importo di € 10.717,62 oltre interessi legali dal 30.7.2020 al soddisfo;
condanna il , in persona del proprio rap- Controparte_2
presentante legale, al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello iscritto al n. 909/2015 e definito con la sentenza n. 902/2018 pubblicata il 19.4.2018 in favore di , in proprio e n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
e di che liquida complessivamente in € 9.991,00 ( € 2.058,00
[...] CP_1
per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, €3.046,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisionale) oltre IVA, CPA, e spese generali;
condanna il , in persona del proprio Controparte_2
rappresentante legale, ed in favore di favore di in Parte_1
proprio e nella qualità di erede di , al pagamento delle spese Persona_1
processuali del giudizio di Cassazione iscritto al n. 35739/2018 R.G e definito con l'ordinanza rescindente n.29918/2023 pubblicata il 27.10.2023 che liquida in complessivi € 5.513,00 ( € 2.336,00 per la fase di studio, € 1.208,00 per la fase introduttiva, € 1.208,00 per la fase decisionale) oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive di iscrizione a ruolo;
condanna il , in persona del proprio Controparte_2
rappresentante legale, ed in favore di in proprio e Parte_1
n.q. di erede di , al pagamento delle spese processuali del Persona_1
presente giudizio di rinvio, che liquida complessivamente in € 8.469,00 (€
18 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria, € 3.470,00 per la fase decisionale) oltre IVA, CPA, e spese generali e spese d'iscrizione a ruolo;
condanna il in persona del proprio Controparte_2
rappresentante legale, ed in favore di al pagamento delle spese CP_1
processuali del presente giudizio di rinvio, che liquida in complessivi € 4.996,00 (€
1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale) oltre iva cpa e spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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