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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03/01/2025, vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. MARTINOLI CRISTINA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. CIMINO FRANCESCA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte
1) OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio n. 3056/23 del 21.12.23:
2) Ai sensi dell'Art. 337 quater c.c., disporre che il figlio, venga affidato in via esclusiva alla madre, Per_1 con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per il minore, con collocamento esclusivo presso la madre con la quale vive nell'abitazione sita in
Barlassina, Via Padova, 19;
3) Non potendo trovare applicazione ad oggi la regolamentazione delle visite padre-figlio, così come indicate nella sentenza di divorzio, per tutti i motivi già menzionati, stabilire che il padre potrà vedere il figlio, qualora vi sia la volontà da parte di quest'ultimo, accordandosi con la madre di volta in volta, nel rispetto della volontà
e dei desideri del bambino, sena forzare alcunché per il suo benessere psicofisico;
4) Il padre proseguirà a corrispondere con regolarità le somme a titolo di mantenimento ordinario in favore del figlio e delle spese straordinarie nella misura del 50%;
5) L'assegno unico in favore del minore viene percepito per intero dalla madre;
6) Spese di lite integralmente compensate;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 2.01.2025 agiva nei confronti di er ottenere Parte_1 Controparte_1 una modifica delle condizioni del divorzio, pronunciato con Sentenza del Tribunale di Monza n. 3056/2023 emessa in data 21.12.2023 e pubblicata il 27.12.2023;
In data 5.03.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo depositando note scritte contenenti condizioni congiunte.
Le parti hanno ritenuto concordemente di optare per il regime di affido esclusivo del minore alla Per_1 madre. Nelle note depositate in data 5 marzo 2025 hanno infatti evidenziato che “il padre, difatti, essendo spesso lontano da casa non riesce a prestare la sua fattiva collaborazione in merito a tutte le attività, nonché alle questioni importanti che riguardano il bambino per le quali vengono spesso richiesti i consensi paterni in tempi brevi (…) La forma dell'affido esclusivo ad oggi risulta, pertanto, essere la soluzione maggiormente idonea per soddisfare tutte le esigenze del bambino in modo funzionale alla sua crescita, con facoltà per la madre di assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per il minore.
Tale condizione è meritevole di accoglimento per una migliore gestione delle esigenze di , tenuto Per_1 conto dell'accordo e del primario interesse del minore.
Anche le ulteriori condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
Le spese, considerata la natura del procedimento, devono essere integralmente compensate;
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
, a modifica della Sentenza del Tribunale di Monza n. 3056/2023 emessa in data 21.12.2023 e pubblicata
[...] il 27.12.2023 così dispone:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 6 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
03/01/2025, vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. MARTINOLI CRISTINA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. CIMINO FRANCESCA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte
1) OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio n. 3056/23 del 21.12.23:
2) Ai sensi dell'Art. 337 quater c.c., disporre che il figlio, venga affidato in via esclusiva alla madre, Per_1 con facoltà per la stessa di assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per il minore, con collocamento esclusivo presso la madre con la quale vive nell'abitazione sita in
Barlassina, Via Padova, 19;
3) Non potendo trovare applicazione ad oggi la regolamentazione delle visite padre-figlio, così come indicate nella sentenza di divorzio, per tutti i motivi già menzionati, stabilire che il padre potrà vedere il figlio, qualora vi sia la volontà da parte di quest'ultimo, accordandosi con la madre di volta in volta, nel rispetto della volontà
e dei desideri del bambino, sena forzare alcunché per il suo benessere psicofisico;
4) Il padre proseguirà a corrispondere con regolarità le somme a titolo di mantenimento ordinario in favore del figlio e delle spese straordinarie nella misura del 50%;
5) L'assegno unico in favore del minore viene percepito per intero dalla madre;
6) Spese di lite integralmente compensate;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 2.01.2025 agiva nei confronti di er ottenere Parte_1 Controparte_1 una modifica delle condizioni del divorzio, pronunciato con Sentenza del Tribunale di Monza n. 3056/2023 emessa in data 21.12.2023 e pubblicata il 27.12.2023;
In data 5.03.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo depositando note scritte contenenti condizioni congiunte.
Le parti hanno ritenuto concordemente di optare per il regime di affido esclusivo del minore alla Per_1 madre. Nelle note depositate in data 5 marzo 2025 hanno infatti evidenziato che “il padre, difatti, essendo spesso lontano da casa non riesce a prestare la sua fattiva collaborazione in merito a tutte le attività, nonché alle questioni importanti che riguardano il bambino per le quali vengono spesso richiesti i consensi paterni in tempi brevi (…) La forma dell'affido esclusivo ad oggi risulta, pertanto, essere la soluzione maggiormente idonea per soddisfare tutte le esigenze del bambino in modo funzionale alla sua crescita, con facoltà per la madre di assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per il minore.
Tale condizione è meritevole di accoglimento per una migliore gestione delle esigenze di , tenuto Per_1 conto dell'accordo e del primario interesse del minore.
Anche le ulteriori condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
Le spese, considerata la natura del procedimento, devono essere integralmente compensate;
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 CP_1
, a modifica della Sentenza del Tribunale di Monza n. 3056/2023 emessa in data 21.12.2023 e pubblicata
[...] il 27.12.2023 così dispone:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 6 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Laura Gaggiotti