TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11004/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BETTI GIUSEPPE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
SYLOS IVONE ANGELO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso come
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Bari in CP_1
data 11/08/1995, unione dalla quale sono nate due figlie, oggi au- tonome ed autosufficienti.
Con decreto in data 19.12.2017 questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affida- mento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che, con scrittura priva del 14.10.2020, le parti convenivano che la resistente incassava l'intero ricavato della vendita della casa coniugale e ri- nunciava vita natural durante a chiedere un assegno di manteni- mento al ricorrente.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al
Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte
2 resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e dedu- zioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio. In par- ticolare, allega che il ricorrente, dopo la separazione, non ha mai versato le somme previste a titolo di mantenimento per essa e per le figlie, per cui le somme incassate in occasione della vendita della casa coniugale, compresa la quota che sarebbe spettata al marito compensavano, anche se non per intero, quelle non versate dallo stesso.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi, confermando l'assegno muliebre nella misura di € 200,00, e disposto per la prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
3 l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le
4 ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – La difesa della resistente, precisando le conclusioni, insiste sostanzialmente nella sola richiesta di ricono- scimento dell'assegno di mantenimento per la sua assistita, richie- sta alla quale la difesa del ricorrente si oppone, assumendo che la controparte, sottoscrivendo l'accordo del 14.10.2020, ha rinunciato al relativo diritto.
Al riguardo si richiama Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
28/06/2022, n. 20745 che, confermando l'orientamento sul punto, ha ritenuto che “Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indi- sponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c.
Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più de- bole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esi- genze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esi- genze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio (Nella specie, la S.C. ha confer- mato la decisione di merito che aveva determinato l'assegno divor- zile senza tenere conto degli accordi intercorsi sul punto in sede di separazione, considerando solo le attribuzioni patrimoniali ivi ef- fettivamente operate, quali indici del contributo prestato da uno dei due coniugi alla formazione del patrimonio dell'altro)”.
Applicando alla fattispecie tali principi, che questo Collegio con- divide, deve ritenersi l'irrilevanza ai fini della decisione sulla
5 domanda di assegno muliebre del predetto accordo stipulato tra le parti il 14.10.2020, e quindi deve essere valutata la fondatezza della richiesta formulata dalla resistente. Tali conclusioni risultano assor- benti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti sul punto, per cui questo Collegio ne omette l'esame esplicito in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr. Cass.
Civ. Sez. Unite, Sent., 8.5.2014, n. 9936).
Quanto all'assegno di divorzio, il comma 6 dell'articolo 5 legge n. 878/1970 così statuisce: “…il Tribunale, tenuto conto delle con- dizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione fami- liare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello co- mune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comun- que non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite,
11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è
“… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ri- chiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va- lutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
6 patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re- lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solida- rietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo sciogli- mento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i co- niugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profonda- mente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostitu- zione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna ri- gida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche
a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibi- lità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosa- mente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella spere- quazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal ri- chiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione
7 del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacri- ficio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in rela- zione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita fami- liare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in mi- sura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale ade- guato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha pre- cisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rile- vano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita profes- sionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario inda- gare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Infine, è opportuno richiamare Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
16/02/2021, n. 3890, che precisa la diversa funzione tra assegno previsto in sede di separazione e quello divorzile, statuendo che “In quanto avente come presupposto lo scioglimento del vincolo coniu- gale, e fondata sui criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, la determinazione dell'assegno divorzile è svincolata dalle statui- zioni patrimoniali operanti in pendenza della separazione dei co- niugi, che presuppongono invece la persistenza del vincolo e tro- vano la loro disciplina nell'art. 156 c.c., con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può trovare giustificazione nella
8 mera circostanza che gli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione prevedessero che nessun assegno sarebbe stato ver- sato, essendo il giudice tenuto comunque procedere alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 5 cit., nell'ambito della quale i pre- detti accordi possono assumere al più valore indiziario”.
Ciò posto, nel caso in esame deve considerarsi che la resistente non ha mai svolto attività lavorativa, si è sempre dedicata alla fa- miglia e non percepisce redditi, mentre il ricorrente ha visto aumen- tare i suoi redditi negli ultimi anni, essendo passato da un reddito di circa € 17.000,00 nell'anno 2020 ad uno di oltre € 28.000,00 nell'anno 2022, né può ritenersi un peggioramento delle sue condi- zioni, non avendo provato nulla al riguardo. Pertanto, l'assegno mu- liebre di € 200,00, così come stabilito nell'ordinanza del 6.3.2024, può essere confermato.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in
9 caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 04/10/2023 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in BARI in data 11/08/1995 tra , Parte_1
nato in [...] in data [...], e , CP_1
nata in [...] in data [...], trascritto nel registro de- gli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 924, parte II, serie A, anno 1995;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERA il contenuto dell'ordinanza in data 6.3.2024;
5. CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla resistente, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
10 civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11004/2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione a seguito di scadenza del termine per note ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BETTI GIUSEPPE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
SYLOS IVONE ANGELO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso come
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio religioso con la parte resistente in Bari in CP_1
data 11/08/1995, unione dalla quale sono nate due figlie, oggi au- tonome ed autosufficienti.
Con decreto in data 19.12.2017 questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affida- mento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ot- tenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che, con scrittura priva del 14.10.2020, le parti convenivano che la resistente incassava l'intero ricavato della vendita della casa coniugale e ri- nunciava vita natural durante a chiedere un assegno di manteni- mento al ricorrente.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra ci- tato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al
Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte
2 resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima non si oppone alla domanda di divorzio, ma contesta le restanti richieste e dedu- zioni e chiede regolarsi i rapporti tra gli ex coniugi nei termini di cui alla propria comparsa di costituzione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio. In par- ticolare, allega che il ricorrente, dopo la separazione, non ha mai versato le somme previste a titolo di mantenimento per essa e per le figlie, per cui le somme incassate in occasione della vendita della casa coniugale, compresa la quota che sarebbe spettata al marito compensavano, anche se non per intero, quelle non versate dallo stesso.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi, confermando l'assegno muliebre nella misura di € 200,00, e disposto per la prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla tra- scrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
3 l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le
4 ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
“LE RESTANTI QUESTIONI” – La difesa della resistente, precisando le conclusioni, insiste sostanzialmente nella sola richiesta di ricono- scimento dell'assegno di mantenimento per la sua assistita, richie- sta alla quale la difesa del ricorrente si oppone, assumendo che la controparte, sottoscrivendo l'accordo del 14.10.2020, ha rinunciato al relativo diritto.
Al riguardo si richiama Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
28/06/2022, n. 20745 che, confermando l'orientamento sul punto, ha ritenuto che “Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indi- sponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c.
Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più de- bole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esi- genze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esi- genze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio (Nella specie, la S.C. ha confer- mato la decisione di merito che aveva determinato l'assegno divor- zile senza tenere conto degli accordi intercorsi sul punto in sede di separazione, considerando solo le attribuzioni patrimoniali ivi ef- fettivamente operate, quali indici del contributo prestato da uno dei due coniugi alla formazione del patrimonio dell'altro)”.
Applicando alla fattispecie tali principi, che questo Collegio con- divide, deve ritenersi l'irrilevanza ai fini della decisione sulla
5 domanda di assegno muliebre del predetto accordo stipulato tra le parti il 14.10.2020, e quindi deve essere valutata la fondatezza della richiesta formulata dalla resistente. Tali conclusioni risultano assor- benti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti sul punto, per cui questo Collegio ne omette l'esame esplicito in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr. Cass.
Civ. Sez. Unite, Sent., 8.5.2014, n. 9936).
Quanto all'assegno di divorzio, il comma 6 dell'articolo 5 legge n. 878/1970 così statuisce: “…il Tribunale, tenuto conto delle con- dizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione fami- liare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello co- mune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comun- que non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite,
11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è
“… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ri- chiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va- lutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
6 patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re- lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solida- rietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo sciogli- mento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i co- niugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profonda- mente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostitu- zione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna ri- gida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche
a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibi- lità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosa- mente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella spere- quazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal ri- chiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione
7 del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacri- ficio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in rela- zione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita fami- liare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in mi- sura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale ade- guato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha pre- cisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rile- vano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita profes- sionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario inda- gare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Infine, è opportuno richiamare Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
16/02/2021, n. 3890, che precisa la diversa funzione tra assegno previsto in sede di separazione e quello divorzile, statuendo che “In quanto avente come presupposto lo scioglimento del vincolo coniu- gale, e fondata sui criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, la determinazione dell'assegno divorzile è svincolata dalle statui- zioni patrimoniali operanti in pendenza della separazione dei co- niugi, che presuppongono invece la persistenza del vincolo e tro- vano la loro disciplina nell'art. 156 c.c., con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può trovare giustificazione nella
8 mera circostanza che gli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione prevedessero che nessun assegno sarebbe stato ver- sato, essendo il giudice tenuto comunque procedere alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 5 cit., nell'ambito della quale i pre- detti accordi possono assumere al più valore indiziario”.
Ciò posto, nel caso in esame deve considerarsi che la resistente non ha mai svolto attività lavorativa, si è sempre dedicata alla fa- miglia e non percepisce redditi, mentre il ricorrente ha visto aumen- tare i suoi redditi negli ultimi anni, essendo passato da un reddito di circa € 17.000,00 nell'anno 2020 ad uno di oltre € 28.000,00 nell'anno 2022, né può ritenersi un peggioramento delle sue condi- zioni, non avendo provato nulla al riguardo. Pertanto, l'assegno mu- liebre di € 200,00, così come stabilito nell'ordinanza del 6.3.2024, può essere confermato.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in
9 caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 04/10/2023 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in BARI in data 11/08/1995 tra , Parte_1
nato in [...] in data [...], e , CP_1
nata in [...] in data [...], trascritto nel registro de- gli atti di matrimonio del predetto Comune di BARI al n. 924, parte II, serie A, anno 1995;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERA il contenuto dell'ordinanza in data 6.3.2024;
5. CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla resistente, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
10 civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
11