Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 592 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
cod. fisc.: rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso di primo grado, dagli avv.ti Fabiana Vigna e Santo Dalmazio Tarantino, presso il cui studio, sito in Cosenza, piazza della Vittoria n°16, è elettivamente domiciliata appellante e
, in persona del in carica legale RT CP_2 rappresentante pro-tempore, (C.F.: ), nonché in persona del P.IVA_1 CP_3 legale rappresentante pro-tempore appellati non costituiti Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive da ricostruzione della carriera pre-ruolo CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: << in riforma della sentenza impugnata: 1) ordinare al
[...]
, in persona del Ministro pro-tempore di rivalutare, a RT modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 3535 del 26.05.2017 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore IIS Castrovillari “LC-ISA” (CSIS029002), registrato in data 01.06.2017 al n. 202, l'intero servizio preruolo prestato dall'odierna appellante, con riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 2, mesi 11 e giorni 16; 2) conseguentemente, ordinare al
, in persona del pro-tempore di RT CP_2 inquadrare l'appellante, alla data dell'01.09.2016, nella fascia stipendiale “9-14 anni”, con anzianità residua di anni 3, mesi 11 e giorni 15, avendo già completato in data 28.05.2009 il periodo di lavoro rientrante nella fascia stipendiale 3-8; 3) dichiarare, quindi, il diritto della sig.ra a percepire: - le differenze Parte_1 retributive e contributive maturate e maturande intercorrenti fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 a decorrere dal 17.09.2018 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base del servizio effettivamente prestato); 4) condannare, quindi, il , in persona del RT CP_2 pro tempore a corrispondere all'odierna ricorrente, a titolo di differenze retributive 1
5) condannare, inoltre, il RT
, in persona del Ministro pro tempore, a versare nei confronti dell'
[...] CP_3 le differenze contributive maturate a partire dal 17.09.2018, correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per 7 l'accertata maggiore anzianità di servizio;
6) condannare il RT
, in persona del pro-tempore al pagamento delle spese e competenze
[...] CP_2 del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.. >> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, l'8.5.2020, appartenente al personale ATA, con la qualifica Parte_1 professionale di assistente amministrativo – premesso che: è dipendente del a CP_4 tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica dall'01.09.2016; - ha lavorato, in precedenza, alle dipendenze dello stesso in virtù di una serie di CP_1 contratti a termine a partire dall'11.11.1981; - esponeva che: in sede di ricostruzione di carriera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 569 del D.Lgs. 297/1994, si è vista riconosciuta una valutazione per intero del servizio preruolo limitatamente ai primi 4 anni e per gli anni successivi in misura pari ai 2/3 ai fini giuridici ed economici e per il restante 1/3 ai soli fini economici;
il decreto di ricostruzione di carriera all'uopo emesso, n. 3535 del 26 maggio 2017, è da ritenersi illegittimo per contrasto dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999; ha ottenuto, in forza di altro giudizio definito con sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro-Sezione Lavoro n. 111/2017, pubblicata il 17.03.2017, passata in giudicato, il riconoscimento del diritto alla progressione retributiva in relazione a tutti i contratti a termine stipulati con il , CP_4 secondo quanto previsto dalle disposizioni del CCNL di comparto relative ai lavoratori con la stessa qualifica e con contratto a tempo indeterminato, con condanna del convenuto al pagamento delle corrispondenti differenze CP_1 retributive. Concludeva chiedendo che l'adito Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro, volesse: <<1) ordinare al , in persona del Ministro RT pro-tempore di rivalutare, a modifica e correzione del decreto di ricostruzione di carriera n. 3535 del 26.05.2017 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore IIS Castrovillari “LC-ISA” (CSIS029002), registrato in data 01.06.2017 al n. 202, l'intero servizio preruolo prestato dall'odierna ricorrente, con riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori anni 2, mesi 11 e giorni 16; 2) conseguentemente, ordinare al , in persona del Ministro pro RT
2 tempore di inquadrare la ricorrente, alla data dell'01.09.2016, nella fascia stipendiale
“9-14 anni”, con anzianità residua di anni 3, mesi 11 e giorni 15, avendo già completato in data 28.05.2009 il periodo di lavoro rientrante nella fascia stipendiale 3-8; 3) dichiarare, quindi, il diritto della sig.ra a percepire: - le Parte_1 differenze retributive e contributive maturate e maturande intercorrenti fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 dal 17.09.2018 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base del servizio effettivamente prestato) al 28.09.2021 (ultimo giorno della fascia stipendiale 9-14 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera); 4) condannare, quindi, il , in RT persona del pro-tempore a corrispondere all'odierna ricorrente, a titolo di CP_2 differenze retributive maturate dall'01.09.2018 al 28.02.2020, la somma di € 2.151,10 (duemilacentocinquantuno/10), ovvero la maggiore o minore somma per come eventualmente accertata in corso di causa, nonché le ulteriori somme corrispondenti alle maturande differenze retributive, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
5) condannare, inoltre, il
, in persona del Ministro pro-tempore, a versare nei RT confronti dell' le differenze contributive maturate a partire dal 17.09.2018, CP_3 correlate alla maggiorazione retributiva riconosciuta in favore della ricorrente per l'accertata maggiore anzianità di servizio;
6) condannare il , RT in persona del pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di CP_2 giudizio, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.>>. CP_ Costituitosi in giudizio, l' si è dichiarato disponibile a ricevere i contributi in relazione alle somme eventualmente dovute, a titolo retributivo, dal datore di lavoro;
al contrario, il è rimasto contumace. RT
§2.1 Con sentenza n. 649/2024, pubblicata il 25.03.2024, il Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro, ha dichiarato la domanda inammissibile alla luce delle seguenti argomentazioni:
<La Corte di Appello - Sezione Lavoro di Catanzaro, nella sentenza indicata, ha affermato che all'odierna ricorrente spettavano “gli aumenti stipendiali in relazione alla effettiva anzianità di servizio maturata alle dipendenze del e secondo la CP_4 quantificazione prevista dalla contrattazione collettiva ratione temporis applicabile” con il limite della prescrizione quinquennale (senza fissare un ulteriore limite temporale), sulla base delle medesime argomentazioni di diritto poste a base dell'odierna azione e legate alla non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato, come evincibile in particolare dal punto 2) di pg. 4 della sentenza che richiama l'intervento della Suprema Corte in materia in relazione all'esame delle “… 4 domande volte ad ottenere le differenze retributive maturate sulla base dell'effettiva anzianità di servizio prestata …”. La statuizione è resa nei termini per cui: “… a) dichiara il diritto di alla progressione retributiva per l'anzianità di servizio Parte_1 maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati;
b) condanna il al CP_4 pagamento delle relative differenze maturate tra il 21.1.06 tra la retribuzione percepita e quella dovuta in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo
3 tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo …”. Con l'odierno giudizio si formula identica causa petendi, non ritenendosi condivisibile l'argomentazione di parte ricorrente secondo cui la prima causa riguardava il servizio pre - ruolo e l'odierna la contestazione del decreto di ricostruzione della carriera ed il contrasto dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994, atteso che, in realtà, si tratta sempre di valutare l'intero servizio pre-ruolo (punto 1 delle conclusioni rassegnate) secondo l'attività lavorativa effettivamente prestata con maturazione dell'anzianità di servizio e parità di trattamento retributivo rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, come evidente anche dal riferimento di parte ricorrente al CCNL 4.8.2011. In tali termini, l'oggetto del presente giudizio si presenta esattamente sovrapponibile con quanto statuito dalla Corte di Appello - Sezione Lavoro di Catanzaro con la sentenza n. 111/2017, dovendosi peraltro evidenziare che, considerato che la parte ricorrente afferma il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello, in questo giudizio sarebbe inibita qualsiasi diversa valutazione su questioni già decise [“Il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., il quale, come riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo
o negativo, del diritto controverso, si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico per l'emanazione della pronuncia, precludendo l'esame di quegli stessi elementi in un successivo giudizio quando l'azione ivi dispiegata abbia identici elementi costitutivi” (Cass. 9954/2017)], in contrasto con la natura di autonomo giudizio di cognizione introdotto. In definitiva, con l'odierna domanda si chiedono le medesime valutazioni e, di fatto, la medesima pronuncia già oggetto della sentenza n. 111/2017 della Corte di Appello - Sezione Lavoro di Catanzaro e tanto determina l'inammissibilità della domanda. Nulla per le spese per la domanda proposta nei confronti del CP_1 convenuto, attesa la sua contumacia. Per la domanda proposta nei confronti CP_ dell' le spese si compensano, attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello da che la censura per avere il Tribunale Parte_1 male interpretato il contenuto della domanda oggetto del presente giudizio:
<<…Diversamente da come ritenuto dal Giudice di I° esame, infatti, ci si trova di fronte a due domande del tutto diverse. In particolare, la prima, già decisa in senso favorevole dalla Corte d'Appello di Catanzaro – sezione lavoro giusta sentenza n. 111/2017, è relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio correlata agli anni di preruolo, ai fini dell'attribuzione, in relazione agli anni di preruolo, della medesima progressione stipendiale spettante al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del al pagamento CP_4 delle relative differenze tra la retribuzione percepita e quella spettante in forza della progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità; la seconda, invece, riguarda l'impugnativa del decreto di ricostruzione di carriera, emesso dall'Amministrazione scolastica a seguito di specifica domanda avanzata dalla sig.ra …. dopo la conferma del ruolo, con richiesta di disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs. 297/1994 e riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di ulteriori
4 anni 2, mesi 11 e giorni 16 di anzianità di servizio, con consequenziale condanna al pagamento delle differenze retributive, a partire dall'immissione in ruolo, correlate all'accelerazione della progressione stipendiale derivante dalla rivendicata maggiore anzianità di servizio. D'altronde, è bene evidenziare che suddetta ultima domanda non poteva essere formulata in data antecedente all'emissione del decreto di ricostruzione di carriera in quanto è solo con detto decreto che viene ad essere valutata, ai sensi dell'art. 569 del D.lgs. 297/1994, l'anzianità di servizio in precedenza maturata ai fini della collocazione del lavoratore, a partire dall'immissione in ruolo, nella corrispondente fascia stipendiale. Nel caso di specie, così come testualmente indicato nel ricorso introduttivo del giudizio che ci occupa, il decreto di ricostruzione di carriera è stato emesso in data 26.05.2017, mentre il ricorso introduttivo del I grado del giudizio definito con la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro – sezione lavoro n. 111 /2017, è stato depositato in data 18.10.2011. Invero, il Giudice di I grado è incorso in evidente errore in ordine alla portata dell'art. 569 del D. Lgs. 297/1994, non cogliendo, di fatto, la sostanziale differenza intercorrente fra detta norma e l'art. 526 del medesimo decreto. La domanda formulata con il primo giudizio definito dalla Corte d'Appello di Catanzaro – sezione lavoro n. 111/2017, infatti, aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale durante il preruolo sulla base dell'anzianità di servizio man mano maturata, alla stregua del corrispondente personale di ruolo, con conseguente disapplicazione dell'art. 526 del D.lgs. 297/1994; diversamente, il presente giudizio, per come risultante dal ricorso introduttivo, riguarda la disapplicazione dell'art. 569 del D.lgs. 297/1994, nella parte in cui prevede il riconoscimento per intero, sia ai fini giuridici che economici, dei primi 3 anni di servizio preruolo ed in misura di 2/3 dei successivi anni, ai fini della collocazione, dopo l'immissione in ruolo, nella corrispondente fascia stipendiale…>>. CP_ Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, l' e il
[...]
non si sono costituiti in giudizio. RT La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 26 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4 L'appello si presta ad essere accolto.
§4.1 Ha ragione l'appellante a sostenere che la domanda oggetto del presente giudizio differisce da quella della causa definita con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 111/2017: quella riguardava l'equiparazione, a fini economici e giuridici, del servizio prestato con contratto a termine al trattamento dei lavoratori a tempo indeterminato;
questa la valutazione del servizio pre-ruolo, ai fini dell'anzianità a fini economici e giuridici, per come effettuata dall'amministrazione datoriale, con il decreto di ricostruzione di carriera n. 3535 del 26.05.2017, emesso dopo la sua assunzione a tempo indeterminato, avvenuta dall'a.s. 2016/2017, ossia quando ancora era pendente la causa originaria;
il presente giudizio, in sostanza, scaturisce dal decreto di ricostruzione della carriera, la cui portata non poteva essere scrutinata nel giudizio definito con sentenza 111/2017, proprio perché emesso dopo la definizione dello stesso.
5 §4.2 Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato perché dalla disamina del decreto di ricostruzione 3535 si evince che il periodo pari a anni 2, mesi 11 e giorni 16 che l'amministrazione ha computato a soli fini economici e non anche a quelli giuridici, è stato escluso dal computo dell'anzianità giuridica della lavoratrice in quanto riferito a supplenze brevi. Ciò contrasta con i principi consolidati espressi dalla Corte di Cassazione, secondo cui: << In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv. dalla l. n. 576 del 1970, confluito nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, va disapplicato - in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nei citati artt. 3 e 485, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
ai fini di tale accertamento, il giudice del merito deve raffrontare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e in caso di disapplicazione, è tenuto a computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato>> (Cass. Sez. L. Ordinanza n. 32576 del 23. 11. 2023). Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio, devono annoverarsi anche i periodi lavorativi pre-ruolo nel contesto di supplenze brevi. Nel caso di specie, computando i giorni di servizio prestati come supplenze brevi ante a. s. 2016/2017, si hanno gli anni 2, mesi 11 e giorni 16 che la lavoratrice lamenta non essere stati calcolati dall'amministrazione datoriale ai fini dell'anzianità lavorativa. Ne discende il diritto dell'appellante: al collocamento, alla data dell'01.09.2016, nella fascia stipendiale “9-14 anni”, con anzianità residua di anni 3, mesi 11 e giorni 15, avendo già completato in data 28.05.2009 il periodo di lavoro rientrante nella fascia stipendiale 3-8; a conseguire le differenze retributive e contributive maturate e maturande intercorrenti fra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 a decorrere dal 17.09.2018 (giorno d'ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base del servizio effettivamente prestato); di conseguenza, a percepire, a titolo di differenze retributive maturate dall'01.09.2018 al 28.02.2020, la somma di € 2.151,10, in base al conteggio allegato, non contestato. Peraltro, a pag. 6 del ricorso di primo grado, la lavoratrice dà espressamente atto che l'anno 2013 non si computa ai fini della dedotta progressione, sicché neppure si pongono problemi di applicazione dei principi sanciti dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 13619/2025.
6 Il soccombente va condannato alla rifusione delle spese del doppio grado CP_1 di lite, nella misura indicata in dispositivo. Vanno invece compensate tra l'appellante e l'ente , stante il carattere CP_5 adesivo dell'Istituto rispetto alle pretese azionate dalla lavoratrice.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 21 maggio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, n. 649/24, resa in data 25 marzo 2024, così provvede:
1. dichiara il diritto di al riconoscimento integrale a fini Parte_1 economici e giuridici dell'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati e condanna il a riconoscere detta RT anzianità di servizio e a collocare la medesima nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata nonché a corrisponderle la somma di € 2.151,10 a titolo di differenze stipendiali maturate dall'01.09.2018 al 28.02.2020, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, nonché al versamento sulle stesse della relativa contribuzione previdenziale;
2. condanna il appellato alla rifusione delle spese del doppio CP_1 grado di lite, che liquida in euro 1314,00 quanto al primo grado e in euro 962,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. compensa tra le altre parti le spese del doppio grado di lite. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 30 MAGGIO 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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