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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 959/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6096/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 094 2025 900894071 7000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava il sollecito di pagamento n. 094 2025
900894071 7000, notificato in data 8.10.2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 351,79 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2021, relativa al veicolo targato Targa_1
Eccepiva l'omessa notifica della cartella prodromica n. 094 2024 0026725673/000 e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato,
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che affermava che la cartella era notificata (primo atto di contestazione ex l. reg. 56/2023) nel 2024.
si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica della cartella prodromica in data
25.3.2025 con deposito per irreperibilità assoluta.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente AdER, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica della cartella prodormica che rappresenta il primo atto emesso.
Deve, infatti, osservarsi che in relazione all'annualità 2021 nessun avviso di accertamento doveva essere previamente notificato.
In relazione ad essa, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (e anche, invero da alcune pronunce di questa Corte), non era necessario emettere alcun previo avviso, essendo legittimamente applicabile l'art. 6 della L.R. 56/2023.
Detta norma è certamente operante nel caso in esame, senza nessuna violazione costituzionale o di retroattività della legge.
A prescindere dal fatto che solo in ambito penale vale un generale divieto di retroattività, in malam partem, della norma sopravvenuta, in questo caso non si tratta di applicare retroattivamente una norma sopravvenuta.
Non rileva, infatti, l'annualità di riferimento (precedente all'entrata in vigore della nuova norma), bensì solo il fatto che, entrata in vigore la nuova norma (che consente di emettere direttamente la cartella esattoriale senza previa notifica di avviso di accertamento), non fosse ancora trascorso il termine decadenziale triennale per richiedere quanto non versato.
Il fatto, quindi, che pendente detto termine decadenziale triennale, la nuova legge regionale consenta all'ente impositore di procedere prescindendo dall'emissione di un avviso di accertamento, direttamente con la notifica della cartella esattoriale, comporta che la Regione Calabria, abbia semplicemente applicato, successivamente alla loro entrata in vigore, le nuove norme.
Nessuna applicazione retroattiva è stata compiuta, ma solo una applicazione dopo l'entrata in vigore, ancora pendenti i termini decadenziali di legge.
Deve anche aggiungersi che sebbene la notifica sia stata effettuata il 23.5.2025 (e dunque oltre il 31.12.2024) nessuna decadenza è maturata, in conseguenza della sospensione per l'emergenza COVID-19.
La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 960, depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia nel caso di termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6096/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 094 2025 900894071 7000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava il sollecito di pagamento n. 094 2025
900894071 7000, notificato in data 8.10.2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 351,79 a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2021, relativa al veicolo targato Targa_1
Eccepiva l'omessa notifica della cartella prodromica n. 094 2024 0026725673/000 e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato,
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che affermava che la cartella era notificata (primo atto di contestazione ex l. reg. 56/2023) nel 2024.
si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica della cartella prodromica in data
25.3.2025 con deposito per irreperibilità assoluta.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente AdER, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica della cartella prodormica che rappresenta il primo atto emesso.
Deve, infatti, osservarsi che in relazione all'annualità 2021 nessun avviso di accertamento doveva essere previamente notificato.
In relazione ad essa, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (e anche, invero da alcune pronunce di questa Corte), non era necessario emettere alcun previo avviso, essendo legittimamente applicabile l'art. 6 della L.R. 56/2023.
Detta norma è certamente operante nel caso in esame, senza nessuna violazione costituzionale o di retroattività della legge.
A prescindere dal fatto che solo in ambito penale vale un generale divieto di retroattività, in malam partem, della norma sopravvenuta, in questo caso non si tratta di applicare retroattivamente una norma sopravvenuta.
Non rileva, infatti, l'annualità di riferimento (precedente all'entrata in vigore della nuova norma), bensì solo il fatto che, entrata in vigore la nuova norma (che consente di emettere direttamente la cartella esattoriale senza previa notifica di avviso di accertamento), non fosse ancora trascorso il termine decadenziale triennale per richiedere quanto non versato.
Il fatto, quindi, che pendente detto termine decadenziale triennale, la nuova legge regionale consenta all'ente impositore di procedere prescindendo dall'emissione di un avviso di accertamento, direttamente con la notifica della cartella esattoriale, comporta che la Regione Calabria, abbia semplicemente applicato, successivamente alla loro entrata in vigore, le nuove norme.
Nessuna applicazione retroattiva è stata compiuta, ma solo una applicazione dopo l'entrata in vigore, ancora pendenti i termini decadenziali di legge.
Deve anche aggiungersi che sebbene la notifica sia stata effettuata il 23.5.2025 (e dunque oltre il 31.12.2024) nessuna decadenza è maturata, in conseguenza della sospensione per l'emergenza COVID-19.
La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 960, depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia nel caso di termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.