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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/06/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile nella persona del giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4674/2022 promossa da
(P. IVA rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Francesco Lotito e Paola Pala ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Viale Matteotti, 60
ATTRICE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Antonio Mauro Pifferi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassuolo (MO), Viale XX Settembre, 27
CONVENUTA
Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
Le parti all'udienza del 20.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per ivi sentirla Parte_2 CP_1 condannare alla somma di € 8.794,62= oltre al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento in cui è incorsa quest'ultima.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva accertare e CP_1 dichiarare la decadenza/prescrizione dell'azione esercitata dall'attrice ai sensi dell'art. 1495 c.c. e nel merito rigettarsi le domande attoree, in quanto infondate e non provate. E' documentale che le parti in data 26.11.2028 sottoscrivevano un contratto per l'acquisto di autocarro usato Mercedes Benz modello
18128K con braccio gru meccanico modello Fassi (doc. n. 1 atto di citazione) e che la consegna avveniva in data 28.01.2019.
Non è contestato che il mezzo, al momento del ritiro, era privo della c.d. “prima verifica Inail” necessaria per l'utilizzo, che si CP_1
era impegnata ad effettuare.
Dalla prova testimoniale esperita e dalla documentazione prodotta non pare possa configurarsi un inadempimento in capo alla convenuta, atteso che quest'ultima si era prodigata a che venisse effettuata la prima verifica Inail, fissando un appuntamento a tal fine con Inail, permettendo a dapprima di rivolgersi ad una officina ad essa Pt_1
vicina, Centro Assistenza Gru Srl, per le verifiche necessarie e poi, a seguito del preventivo da quest'ultima inoltrato e contestato, invitandola a portare il mezzo presso Non Solo Gru Srl.
Le circostanze di cui sopra vengono confermate dai testimoni e dallo stesso titolare di Non Solo Gru il quale dichiara: “…ricordo che Pt_1
mi aveva contattato per un problema sulla gru ed io gli ho risposto che se non vedevo il mezzo non potevo capire la problematica;
il mezzo però non mi è mai stato portato, né l'ho mai visto”.
E comunque, l'azione diretta al risarcimento dei danni subiti a causa degli asseriti vizi/difetti del mezzo venduto risulta essere prescritta ai sensi dell'art. 1495 c.c, in quanto esperita oltre un anno dalla consegna del bene (avvenuta il 28.01.2019), a prescindere se essi siano determinati da un presunto utilizzo improprio del mezzo, il cui onere probatorio spetta al venditore.
Inoltre, il contratto prevede la clausola “visto e piaciuto” di cui al cap.
13 del contratto: “…in caso di vendita di prodotti usati, la cessione si intende effettuata con la clausola “visto e piaciuto nello stato in cui si trova” con conseguente esclusione di qualsiasi garanzia, compresa quella per vizi…”.
Pag. 2 di 3 Al riguardo la giurisprudenza è costante nel ritenere che “in tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto” (valga per tutte Cass. Civ. n. 21204/2016).
Nel caso de quo i vizi denunciati (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta) non possono considerarsi occulti;
difatti la asserita mancanza della documentazione necessaria per l'utilizzo del mezzo, il malfunzionamento le cinture di sicurezza e delle spie, l'assenza di suono della retromarcia, la mancanza della presa di forza in cabina ecc, sono certamente vizi/difetti conosciuti o comunque che potevano essere facilmente riconoscibili al momento del ritiro del mezzo.
Per tali ragioni la domanda attorea non trova accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 4674/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna al pagamento nei confronti di Parte_2 CP_1
delle spese di giudizio che si liquidano nella complessiva
[...] somma di € 3.000,00=, oltre accessori.
Modena, 11 giungo 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile nella persona del giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4674/2022 promossa da
(P. IVA rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Francesco Lotito e Paola Pala ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Viale Matteotti, 60
ATTRICE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Antonio Mauro Pifferi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassuolo (MO), Viale XX Settembre, 27
CONVENUTA
Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
Le parti all'udienza del 20.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio per ivi sentirla Parte_2 CP_1 condannare alla somma di € 8.794,62= oltre al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento in cui è incorsa quest'ultima.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva accertare e CP_1 dichiarare la decadenza/prescrizione dell'azione esercitata dall'attrice ai sensi dell'art. 1495 c.c. e nel merito rigettarsi le domande attoree, in quanto infondate e non provate. E' documentale che le parti in data 26.11.2028 sottoscrivevano un contratto per l'acquisto di autocarro usato Mercedes Benz modello
18128K con braccio gru meccanico modello Fassi (doc. n. 1 atto di citazione) e che la consegna avveniva in data 28.01.2019.
Non è contestato che il mezzo, al momento del ritiro, era privo della c.d. “prima verifica Inail” necessaria per l'utilizzo, che si CP_1
era impegnata ad effettuare.
Dalla prova testimoniale esperita e dalla documentazione prodotta non pare possa configurarsi un inadempimento in capo alla convenuta, atteso che quest'ultima si era prodigata a che venisse effettuata la prima verifica Inail, fissando un appuntamento a tal fine con Inail, permettendo a dapprima di rivolgersi ad una officina ad essa Pt_1
vicina, Centro Assistenza Gru Srl, per le verifiche necessarie e poi, a seguito del preventivo da quest'ultima inoltrato e contestato, invitandola a portare il mezzo presso Non Solo Gru Srl.
Le circostanze di cui sopra vengono confermate dai testimoni e dallo stesso titolare di Non Solo Gru il quale dichiara: “…ricordo che Pt_1
mi aveva contattato per un problema sulla gru ed io gli ho risposto che se non vedevo il mezzo non potevo capire la problematica;
il mezzo però non mi è mai stato portato, né l'ho mai visto”.
E comunque, l'azione diretta al risarcimento dei danni subiti a causa degli asseriti vizi/difetti del mezzo venduto risulta essere prescritta ai sensi dell'art. 1495 c.c, in quanto esperita oltre un anno dalla consegna del bene (avvenuta il 28.01.2019), a prescindere se essi siano determinati da un presunto utilizzo improprio del mezzo, il cui onere probatorio spetta al venditore.
Inoltre, il contratto prevede la clausola “visto e piaciuto” di cui al cap.
13 del contratto: “…in caso di vendita di prodotti usati, la cessione si intende effettuata con la clausola “visto e piaciuto nello stato in cui si trova” con conseguente esclusione di qualsiasi garanzia, compresa quella per vizi…”.
Pag. 2 di 3 Al riguardo la giurisprudenza è costante nel ritenere che “in tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto” (valga per tutte Cass. Civ. n. 21204/2016).
Nel caso de quo i vizi denunciati (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta) non possono considerarsi occulti;
difatti la asserita mancanza della documentazione necessaria per l'utilizzo del mezzo, il malfunzionamento le cinture di sicurezza e delle spie, l'assenza di suono della retromarcia, la mancanza della presa di forza in cabina ecc, sono certamente vizi/difetti conosciuti o comunque che potevano essere facilmente riconoscibili al momento del ritiro del mezzo.
Per tali ragioni la domanda attorea non trova accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 4674/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna al pagamento nei confronti di Parte_2 CP_1
delle spese di giudizio che si liquidano nella complessiva
[...] somma di € 3.000,00=, oltre accessori.
Modena, 11 giungo 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3