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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n.r.g. 2451/2019 avente ad oggetto: “oppo- sizione a decreto ingiuntivo – appalto privato”, passata in decisione alla udienza cartolare del 10.10.2025 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi alla intestata sezione: tra
( ), difesa, in sostituzione dello Parte_1 C.F._1 originario difensore, dall'avv. Francesco Feola ( ), presso il C.F._2 quale ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di co- stituzione del 22.12.2020,
- ATTRICE / OPPONENTE - e ( ) difesa dall'avv. Danilo Tedesco ( CP_1 P.IVA_1 C.F._3
, presso il quale ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
[...]
- CONVENUTA / OPPOSTA - Motivi in fatto ed in diritto. 1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/ 09. 2. Ai fini della decisione va ricordato che la ha ottenuto dal G.U. di CP_1 questo tribunale il decreto ingiuntivo n. 2646/2018 nei confronti di Parte_1 per il pagamento della somma di € 10.021,80, iva inclusa, come da azionata fattu- ra n. 39 del 2018, pretesa a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti oltre interessi e spese. ONro tale decreto, notificatole in data 21.1.2019, la ingiunta Parte_1 ha proposto opposizione con atto di citazione notificato in data 4.3.2019 (lunedi) eccependo: di aver commissionato a la ristrutturazione dell'immobile CP_1 sito in San Felice Circeo (LT) alla via Trilussa n. 12/A pattuendo quale corrispet- tivo lo importo di € 17.610 e di averle pertanto corrisposto l'acconto di € 10.000 in data 21.6. 2018, un ulteriore acconto di € 2.000 con bonifico del 29.6.2018 ed infine altri € 2.000 con assegno bancario;
di non aver invece corrisposto i rima- nenti € 3.610 in quanto i lavori non sono stati completati (come da specifica tecni- ca) ed inoltre presentano vizi e difetti, debitamente relazionati, il cui ammontare supera largamente quest'ultimo importo. Pertanto, l'opponente ha formulato le se- guenti conclusioni: 1) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 2646/2018; 2) accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo;
3) accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova, e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni esposte in narrativa;
4) per l'effetto ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
1 si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 4.7.2019, ecce- CP_1 pendo: la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 co. 3, nn. 3) e 4), e 164 co. 4 c.p.c.; la genericità ed indeterminatezza delle contestazioni solleva- te dall'opponente; che i lavori sono stati eseguiti regolarmente sotto la visione ed il controllo della committente e si sono conclusi con la consegna dell'immobile; che la committente, in corso d'opera, ha richiesto ulteriori interventi rispetto ai la- vori inizialmente pattuiti;
che mai contestazione le è stata mossa se non soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo;
che in materia di appalto l'art. 1667 comma 2 c.c. prevede che: “il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”; che le contestazioni dell'opponente sono dunque generiche, indeterminate, pretestuose, dilatorie, infondate, oltre che tardive. Pertanto, ha formulato le seguenti conclu- sioni: 1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizio- ne per violazione degli artt. 163, 3° comma nn. 3) e 4) e 164, 4° comma c.p.c. con conseguente inammissibilità dell'opposizione; 2) concedere della provvisoria ese- cutorietà del decreto ingiuntivo;
3) sempre in via preliminare, attesa la parziale contestazione del credito ingiunto, emettere ex art. 648 comma 2 c.p.c. ordinanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per le somme non contestate;
4) in via principale rigettare l'opposizione in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto;
5) in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertata la sussi- stenza e fondatezza del credito ingiunto, condannare l'opposta al pagamento della somma di € 10.000 o di quella diversa che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione così come per legge. All'udienza di prima comparizione è stato prodotto il verbale negativo della seduta di mediazione ed il G.U., considerato che dall'atto di opposizione non emerge contestazione in relazione alla somma di € 3.610, ha ordinato alla oppo- nente di pagare detto importo in favore della opposta con interessi decorrenti dalla relativa scadenza;
quindi assegnati i termini per le memorie istruttorie, espletato l'interrogatorio formale della opponente, escussi i testi, nominato il c.t.u. ed ac- quisita la sua relazione, la causa è stata avviata per la discussione, assegnata all'odierno estensore e quindi assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 30 + 20 giorni per le memorie conclusionali e le repliche. 3. Ritenuta la validità della citazione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato ciò che tuttavia non evita alla opponente la condanna al pagamento della minor somma (rispetto a quella oggetto di ingiunzione) della quale la società opposta ha comunque dimostrato di essere sua creditrice. Il procedimento di ingiunzione costituisce un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, istauratosi il contraddittorio a seguito di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole proces- suali in ordine al regime degli oneri probatori ed allegatori (cass. n. 17371/2003; n. 6421/ 2003); oggetto del giudizio di opposizione, dunque, non è tanto la valuta- zione di legittimità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cass. n. 15026/2005; cass. n. 15186/2003; n. 6663/2002). Le Sezioni Unite (n. 26128/ 2010) hanno quindi detto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ra- gioni di invalidità (v. cass. n. 7545/2003; n. 6528/2000; n. 4985/2001; n. 8718/ 2000; n. 11417/1997; n. 1052/1995), ma piuttosto rimedio volto ad instaurare un
2 ordinario giudizio di cognizione, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del di- ritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.. Detta controversia, in conclusione, è quindi diretta ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore non- ché delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, il quale as- sume la posizione sostanziale di convenuto. È poi noto che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito deve fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto e della scaden- za del termine per l'adempimento, mentre invece la prova di fatti estintivi, modi- ficativi o impeditivi del sorgere del suo diritto di credito incombe sul debitore che, chiamato a rispondere, intenda resistervi sollevando eccezioni di sorta (cfr.: Cass. S.U. n. 13533/2001; n. 9439/2008; n. 15677/2009; n. 3373/2010; n. 15659/2011; n. 7530/2012). Nella fattispecie il rapporto tra le parti, da ricondursi all'appalto disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti del codice civile, non è contestato;
ciò che invece le contrappone è la quantificazione del corrispettivo maturato ed ancora dovuto in favore della società appaltatrice.
3.1 Nel suo ricorso monitorio quest'ultima assume di aver maturato nei con- fronti della committente un credito complessivo di € 24.021,91 (iva inclusa come da fatture n. 17 e n. 39 dell'anno 2018), di cui però ha ricevuto soltanto € 14.000 (come da fattura n. 17 del 3.4.2018) ed altri € 250 in contanti (come annotato nel- la fattura n. 39 del 17.9.2018, del complessivo importo di € 10.271,80, iva al 10% inclusa), restando quindi ancora creditrice della differenza di € 10.021,80 (iva in- clusa). Va anzitutto osservato che il calcolo eseguito dalla ricorrente in sede monitoria non è però esatto in quanto, sottraendo al totale di € 24.021,80 (e non € 24.021,91, come può agevolmente riscontrarsi addizionando l'importo di € 13.750 della fat- tura n. 17 e quello di € 10.271,80 della fattura n. 39 prodotte in sede monitoria) i già percepiti acconti di € 14.000 e di € 250, si ottiene la differenza di € 9.771,80 (= € 24.021,80 – € 14.000 – € 250).
4. Il teste , operaio della CEG, ha riferito di aver partecipato alla ese- Tes_1 cuzione dei lavori in questione, i quali sono consistiti nella demolizione pavimen- ti, impianto elettrico, idraulico, demolizione esterna con apposizione di nuova pa- vimentazione, realizzazione di nuovi scarichi fognari;
inoltre ha aggiunto che nel corso del rapporto sono stati commissionati ulteriori lavori rispetto a quelli origi- nariamente pattuiti in origine e in particolare sono state richieste modifiche delle porte e della terrazza posto al piano superiore. In mancanza di elementi dai quali ricavare la pattuizione dell'ammontare del compenso spettante alla appaltatrice, su cui nemmeno gli escussi, benchè abbiano confermato il rapporto di appalto, hanno saputo riferire, è stato demandato al c.t.u. ing. P. Ferraro, di verificare se sussistono gli errori di calcolo ed i vizi eccepiti dalla opponente sulla scorta della relazione del suo tecnico di fiducia (v. in atti) ed in caso positivo di riferire quale sia il corrispettivo spettante alla società opposta.
4.1 Il c.t.u. ha così anzitutto accertato, eseguendo le misurazioni in contraddit- ON torio con le parti, che il computo metrico prodotto dalla (ma contestato dalla opponente) contiene delle superfici maggiori di quelle reali per quanto riguarda il rifacimento sia della pavimentazione che dei rivestimenti, le cui superfici reali, misurate dal c.t.u., sono dunque rispettivamente 124,58 mq e 46,23 mq. Per quanto riguarda l'impianto elettrico e l'impianto idraulico il c.t.u. ha invece avvertito che i corrispondenti importi, computati a corpo anziché analiticamente
3 ON nel computo metrico della e quantificati rispettivamente in € 2.400 ed in € 2.600, sono più che congrui spiegando che se fossero stati calcolati analiticamente (come secondo il c.t.u. era invece preferibile) si sarebbero ottenuti importi perfino maggiori (e cioè € 2.700 per l'impianto elettrico ed € 2.800 per quello idrico). Aggiunge ancora il c.t.u. che non sono emersi i vizi di cattiva esecuzione delle lavorazioni dedotti da parte opponente. In particolare, le lamentate infiltrazioni d'acqua che hanno comportato il decadimento di parte dell'intonaco alla base del- le pareti è da addursi non alla “non corretta prosciugatura del massetto sottostan- te”, bensì ad umidità da risalita ascrivibile al fatto che le murature portanti del fabbricato sono poste direttamente sul terreno di fondazione senza uno strato di isolamento preventivo, tipico delle costruzioni dell'epoca; la presenza di cavi elet- trici “volanti” è da imputare, aggiunge il c.t.u., alla particolare finitura bocciardata della superficie del soffitto dell'abitazione sulla quale risultava impossibile effet- tuare delle tracce murarie senza rovinarne l'aspetto estetico. Il c.t.u. ha quindi verificato le opere in sito ed ha anzitutto calcolato il relativo compenso secondo quanto indicato nel computo metrico del 21.6.2018 e come da misurazioni effettuate in loco: a) rimozione di pavimento e massetto € 2.491,64 b) svellimento rivestimenti € 693,42 c) massetto € 2.242,48 d) pavimenti e rivestimenti € 3.416,20 e) impianto elettrico € 2.400 f) impianto idrico di carico e scarico € 2.600 g) fornitura piastrelle € 2.000 h) condizionatore studio € 510
totale € 16.353,73 Riguardo invece alle pretese lavorazioni aggiuntive riscontrate in sito, il c.t.u. ha calcolato i seguenti importi: i) Trasporto a rifiuto € 600 j) Cordoli giardino e sistemazione scarico cucina € 216 k) Sistemazione pavimentazione esterna € 1.055 l) Modifica vano porta € 250 m) Modifica ingresso appartamento € 399 n) Fornitura accessori per bagni e cucina € 778 o) Chiusura muro confine € 505 p) Condizionatore camera € 510
totale € 4.313,00 Sulla scorta della testimonianza , della documentazione prodotta dalla Tes_1 opposta (fatture di acquisto dei materiali e foto realizzate in corso d'opera), delle osservazioni delle parti (v. pagg. 10 e 11 della c.t.u.) e delle conclusioni del c.t.u. ON (v. pag. 11), deve però escludersi che la abbia maturato il diritto al compen- so per la chiusura del muro di confine [€ 505 sub o)], la cui realizzazione nemme- ON no si apprende dai testi, così come va pure escluso che la abbia maturato il diritto al rimborso del costo di n. 2 condizionatori [sub h) e sub p)] avendo essa appaltatrice documentato di averne invece acquistato soltanto uno. Pertanto per le lavorazioni aggiuntive va riconosciuto alla CEG il corrispettivo di € 3.298 (= € 4.313 - € 505 - € 510) che addizionato ai predetti € 16.353,73 for- nisce la somma di € 19.651,73 (iva esclusa). Di questi € 19.651,73 è documentato che la committente ha già versato Pt_1 ON alla appaltatrice l'importo di € 14.250 (v. al precedente par. 3.1), di cui però
4 € 1.250 per iva (v. fattura n. 17 del 2018), i quali € 1.250, tuttavia, nemmeno pos- sono computarsi a pagamento del predetto corrispettivo di € 19.651,73 (calcolato al netto dell'iva), pertanto resta a debito della la differenza di € 5.401,73 Pt_1 (= € 19.651,73 - € 14.250), che quest'ultima va dunque condannata a corrisponde- re all'altra con gli interessi legali a partire dal 28.9.2018 (data della richiesta stra- giudiziale di pagamento Di questi € 19.651,73 è documentato che la committente ha già versato Pt_1 ON alla appaltatrice l'importo di € 14.250 (v. al precedente par. 3.1), di cui però
€ 1.250 per iva (v. fattura n. 17 del 2018), i quali € 1.250, tuttavia, nemmeno pos- sono computarsi a pagamento del predetto corrispettivo di € 19.651,73 (calcolato, difatti, al netto dell'iva). Pertanto resta a debito della la differenza (iva esclusa) di € 6.651,73 (= Pt_1
€ 19.651,73 - € 14.250 + € 1.250), che quest'ultima, pur ottenuta la revoca del de- creto ingiuntivo, va dunque condannata a corrispondere all'altra con gli interessi legali a partire dal 28.9.2018 (data della richiesta stragiudiziale di pagamento in- ON viata da con racc.ta a.r.). 5. Le spese di lite si propende per compensarle per la metà tra le parti con la re- stante metà a carico della opponente, la quale, pur ottenuta la revoca del decreto ingiuntivo, non ha comunque evitato la condanna al pagamento del residuo ancora dovuto alla opposta. Le spese di c.t.u. gravano in via definitiva su entrambe le parti, in solido tra lo- ro e ciascuna per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2646/2018 proposta da con citazione notificata il 4.3.2019 contro Parte_1 CP_1 così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1
€ 6.651,73, oltre interessi legali dal 28.9.2018 fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di della metà del- Parte_1 CP_1 le spese di lite liquidando detta frazione in € 1.500 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, con attribuzione al difensore avv. Danilo Tedesco che ne ha fatto istanza;
- compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico delle parti, in solido tra loro e ciascuna per la metà. Così deciso in S. Maria C.V., 18.12.2025
il g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo
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